La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un avvocato riguardante la remissione in termini in quanto nella documentazione non emergeva un reale impedimento.
Un contribuente vedeva respinto l'Appello dichiarato inammissibile per tardività nei riguardi dell'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012. Avverso tale decisione il ricorrente proponeva ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo di doglianza, lamentando che il giudice d'Appello avesse liberamente valutato i documenti medici che sarebbero stati soggetti ad un diverso regime legale. Il ricorso è inammissibile. Ricorda il Collegio che «la malattia del procuratore non rivela di per sé come legittimo impedimento» Cass. numero 12544/2015 e numero 14586/2005 . Nel caso di specie poi l'avvocato ricorrente non aveva avuto un malore improvviso, ma solamente uno stato di salute non del tutto ottimale, a fronte del quale avrebbe comunque potuto organizzarsi e adempiere alle attività ordinarie nel rispetto dei termini previsti dalla legge. Pertanto, alla luce di questi motivi il Collegio ha dichiarato inammissibile il ricorso.
Presidente Mocci – Relatore Caprioli Fatto e diritto Considerato che La CTR della Lombardia, con sentenza nr 3666/2019, respingeva l'appello proposto da M.A.P. avverso la decisione nr 4787/2018 di Milano con cui era stato dichiarato inammissibile per tardività il ricorso del contribuente nei riguardi dell'avviso di accertamento relativo al periodo di imposta 2012. Il Giudice di appello riteneva che pacifica l'oggettiva tardività sia dell'istanza di accertamento con adesione sia del ricorso non sussistevano le condizioni per una rimessione in termini non configurandosi alla luce della documentazione prodotta uno stato di impedimento assoluto. Avverso tale decisione M.A.P. propone ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo, illustrato da memoria, cui resiste con controricorso l'Agenzia delle Entrate. Con l'unico motivo si deduce la violazione e falsa applicazione degli articolo 115,116 e 153 c.p.c. dell'articolo 2700 c.c., del D.L. numero 546 del 1992, articolo 1, 7 e 36, degli articolo 2,3,24,101 e 111 Cost., degli articolo 6 e 13 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali e degli articolo 20, 47 e 48 della Carta fondamentale dell'unione Europea per avere la CTR valutato secondo il suo prudente apprezzamento una prova soggetta ad un diverso regime legale in spregio alla prescrizione dell'articolo 116 c.p.c. ritenendo a torto non provato il fatto impeditivo incorrendo in tal modo nel vizio di cui all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3, 4 e 5. Il motivo è inammissibile sotto plurimi profili. Occorre infatti rilevare che si tratta di motivo c.d. misto o composito caratterizzato da censure tra loro incompatibili, tanto in astratto quanto nella loro concreta articolazione, in quanto inscindibili così da non poterne discernere i differenti profili e le relative critiche sui limiti di ammissibilità del motivo c.d. misto o composito , si vedano, ex plurimis Cass. Sez. U., 06/05/2015, numero 9100, Rv. 635452-01 Cass. sez. 6-3, 17/03/2017, numero 7009, Rv. 643681-01 , poiché si deduce congiuntamente la violazione di norme processuali e sostanziali, già astrattamente tra loro incompatibili. Alla incompatibilità astratta si aggiunge poi quella in concreto considerato che, appunto in concreto, con il suddetto motivo, si deduce che il giudice di appello ha valutato liberamente i documenti medico scientifici che,invece, sarebbero stati soggetti ad un ben diverso regime legale incorrendo nel vizio di nullità il che non può tradursi in quello di violazione di legge o in un vizio motivazionale ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 5. Con riguardo poi alla prospettata violazione degli articolo 115 e 116 c.p.c. questa Corte ha da tempo consolidato il principio secondo cui una censura relativa alla violazione e falsa applicazione degli articolo 115 e 116 c.p.c., non può avere ad oggetto l'erronea valutazione del materiale istruttorio compiuta dal giudice di merito, ma solo il fatto che questi abbia posto a base della decisione prove non dedotte dalle parti o disposte d'ufficio al di fuori dei limiti legali, ovvero abbia disatteso, valutandole secondo il suo prudente apprezzamento, delle prove legali, o abbia considerato come facenti piena prova, recependoli senza apprezzamento critico, elementi di prova soggetti invece a valutazione cfr., fra le più recenti, Cass. nnumero 1229 del 2019, 4699 e 26769 del 2018, 27000 del 2016 , restando conseguentemente escluso che il vizio possa concretarsi nella censura di apprezzamenti di fatto difformi da quelli propugnati da una delle parti Cass. numero 18665 del 2017 o, in più in generale, nella denuncia di un cattivo esercizio del potere di apprezzamento delle prove non legali, non essendo tale vizio inquadrabile nè nel paradigma dell'articolo 360 c.p.c., numero 5, nè in quello del precedente numero 4, che, per il tramite dell'articolo 132 c.p.c., numero 4, attribuisce rilievo unicamente all'anomalia motivazionale che si tramuti in violazione di legge costituzionalmente rilevante Cass. numero 11892 del 2016 . Ora le certificazioni mediche prodotta ben lungi dall'assumere valore fidefacente contengono mere valutazioni non assistite da fede privilegiata e come tali soggette al prudente apprezzamento del giudice non censurabile in questa sede di legittimità. Va peraltro osservato che la decisione assunta dalla CTR è coerente con gli indirizzi espressi da questa Corte che ha più volte ribadito che la rimessione in termini ex articolo 153 c.p.c. deve consistere in un fatto esterno alla sfera di controllo della parte e del difensore che deve essere specificamente provato anche nella sua efficacia causale. Sul punto si è avuto modo di precisare che la malattia del procuratore non rileva di per sé come legittimo impedimento in tal senso Cass. numero 12544 del 2015, Cass. numero 14586 del 2005 Cass. s.u. 32725/2018 ed invero anche nel caso di specie non è stato neppure allegato un malessere improvviso o un totale impedimento a svolgere l'attività professionale, ma piuttosto uno stato di salute non ottimale a fronte del quale il professionista avrebbe dovuto e potuto organizzarsi affinché le attività ordinarie come quella di informare i clienti sull'esito dei giudizi in corso e sulle notifiche ricevute di atti ad essi relativi potessero svolgersi senza interruzioni nè dalla documentazione medica allegata può evincersi l'impossibilità per il difensore di provvedere nel rispetto del termine Cass. 20211/2019 manca dunque la prova dell'assolutezza delle circostanze giustificanti la causa non imputabile Cass. 22092/2019 2020 nr 381 . Alla stregua delle considerazioni sopra esposte il ricorso va dichiarato inammissibile. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano in dispositivo secondo i criteri normativi vigenti. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali che si liquidano in complessive Euro 10.200,00 oltre spese prenotate a debito. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il pagamento a carico del ricorrente del doppio del contributo unificato se dovuto.