Passato il termine legislativo dei 45 giorni, l’assicuratore della r.c.a. è legittimato a presumere ope legis che l’assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo al danneggiato. In particolare, dovrà presumersi che quest’ultimo sia rimasto titolare dell’intero credito risarcitorio.
Ricorrendo tali circostanze, l’assicuratore della r.c.a. nel risarcire il danneggiato adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che appare creditore dell’intero risarcimento, in virtù di una presunzione legale, e tale pagamento esonera l’assicuratore della r.c.a. dal suo debito nei confronti dell’assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi. Ad affermarlo è la Corte di Cassazione, III Sez. civile, Sentenza numero 14981/2022, dep. 11/05/2022 Il caso. Nel 2012 l'INAIL ha risarcito il danneggiato di un incidente stradale in adempimento dei propri compiti istituzionali. Un anno dopo il danneggiato convenne in giudizio chi ha causato l'incidente e la propria assicurazione di conseguenza l'INAIL si costituì volontariamente chiedendo la condanna dei responsabili alla refusione delle somme versate al danneggiato. Il giudice di pace dichiarò inammissibile l'intervento dell'INAIL. In un giudizio successivo quest'ultima ha convenuto l'assicurazione G. e il conducente dell'auto si costituì G. adducendo che una volta ricevuta la richiesta di risarcimento del danneggiato ne aveva dato comunicazione all'INAIL chiedendo se il danneggiato avesse diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale e che l'INAIL non avesse risposto nei 45 giorni previsti dal cod. delle assicurazioni alchè G. aveva liquidato al danneggiato l'intero risarcimento dovutogli senza nessun accontamento all'assicuratore sociale e non poteva essere obbligata ad un altro pagamento. Tale ulteriore domanda dell'INAIL fu rigettata dal giudice di pace cui ne conseguì un appello da parte dell'INAIL. Anche il Tribunale ha rigettato l'appello in quanto l'INAIL non ha risposto all'assicurazione nel termine previsto. La sentenza d'appello fu impugnata dall'INAIL con ricorso fondato su un solo motivo ma articolato in più censure. La prima censura, ritenuta infondata dalla Cassazione, riguarda la circostanza che il danneggiato di un fatto illecito quando sia stata indennizzata dall'INAIL, perde la titolarità del credito risarcitorio che si trasferisce ope legis in capo all'assicuratore sociale che ha pagato l'indennizzo, a partire dal momento in cui questi abbia manifestato la volontà di surrogarsi. Secondo i Giudici di legittimità, nel caso in cui il danneggiato di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell'assicuratore sociale vanno tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici che fanno capo a tre distinti soggetti a il rapporto tra assicurazione r.c.a., tra il danneggiato da un lato e il responsabile e il suo assicuratore dall'altro b il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale c il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore r.c.a. Il terzo di tali tre rapporti giuridici è alternativo al primo l'INAIL è nel vero quando assume che, per effetto del pagamento dell'assistito dell'indennizzo previsto dalla legge, il credito risarcitorio viene perduto dal danneggiato, ed acquisito dall'INAIL, per effetto della surrogazione. Il fatto, però, che l'INAIL indennizzando il danneggiato diventi creditore dell'obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare non significa che, sempre e comunque, l'assicuratore del responsabile che abbia già indennizzato il danneggiato abbia pagato male, e possa essere obbligato ad un secondo pagamento nei confronti dell'INAIL. La circostanza che al momento in cui la G. adempì la propria obbligazione nei confronti del danneggiato questi non fosse più creditore dell'obbligazione risarcitoria non rileva per stabilire se il pagamento eseguito dalla G. abbia avuto effetto liberatorio. Occorrerà valutare semmai l'opponibilità del pagamento all'assicuratore sociale. A tal fine soccorrono norme e principi consolidati nella giurisprudenza della Cassazione. In generale, il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex articolo 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione. In materia di assicurazione r.c.a. la legge ha poi previsto un particolare automatismo, inteso a troncare le incertezze, basato su due oneri contrapposti. L'assicuratore della r.c.a., prima di risarcire il danneggiato, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte di un'assicurazione sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest'ultimo. L'assicuratore sociale, ricevuta la comunicazione, ha l'onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. La censura va quindi rigettata in virtù del seguente principio la circostanza che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all'assicuratore della r.c.a. che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l'intero risarcimento, se non risulti che l'assicuratore della r.c.a. fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell'avvenuta surrogazione. Il Collegio giudicante osserva che il provvedimento impugnato è incorso in una falsa applicazione dell'articolo 142 cod. ass. Là dove ha ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. nonostante questi avesse appreso della volontà dell'INAIL di surrogarsi. Tale norma deve essere interpretata nel senso che l'assicuratore della r.c.a. non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale, quando risarcisca il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla rilevando in tal caso il silenzio serbato dall'assicuratore nei 45 giorni stabiliti dall'articolo 1423 c.c. Ove l'assicuratore della r.c.a. abbia diligentemente richiesto all'assicuratore sociale se intensa surrogarsi, senza ricevere risposta nei 45 giorni, la legge equipara tale silenzio ad una risposta negativa. Passato tale termine, pertanto, l'assicuratore della r.c.a. è legittimato a presumere ope legis che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima, dovrà altresì presumersi che quest'ultima sia rimasta titolare dell'intero credito risarcitorio. Ricorrendo tali circostanze, l'assicuratore della r.c.a. nel risarcire la vittima adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che appare creditore dell'intero risarcimento, in virtù di una presunzione legale, e tale pagamento esonera l'assicuratore della r.c.a. dal suo debito nei confronti dell'assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi.
Presidente Spirito – Relatore Rossetti Fatti di causa 1. Nel omissis B.A. rimase vittima di un sinistro stradale, causato da C.A. alla guida di un veicolo di proprietà di A.T. ed assicurato contro i rischi della r.c.a. dalla società Groupama Assicurazioni s.p.a L'Inali, in adempimento dei propri compiti istituzionali, indennizzò la vittima erogandole l'importo di Euro 14.667,80. 2. Nel 2013 B.A., al fine di ottenere il risarcimento dei danni patiti in conseguenza del suddetto sinistro, convenne dinanzi al Giudice di pace di Siracusa C.A., A.T. e la Groupama Assicurazioni. Nel giudizio intervenne volontariamente l'INAIL, chiedendo la condanna dei responsabili alla rifusione delle somme versate all'assistito. Con sentenza 449/16 il Giudice di pace di Siracusa accolse in parte la domanda, attribuendo all'attore un concorso di colpa del 35%, ma dichiarò inammissibile l'intervento dell'Inail. La sentenza passò in giudicato. 3. Successivamente a questi fatti l'Inail, al fine di ottenere la rifusione dell'indennizzo pagato ad B.A., introdusse un nuovo giudizio nei confronti di C.A., A.T. e della Groupama Assicurazioni. In questo giudizio si costituì la sola società Groupama, eccependo che, una volta ricevuta la richiesta di risarcimento da parte del danneggiato, ne aveva dato notizia all'INAIL, chiedendogli se la vittima avesse diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale che l'INAIL non aveva risposto nel termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 142 codice delle assicurazioni che di conseguenza la Groupama aveva liquidato al danneggiato l'intero risarcimento dovutogli, senza alcun accantonamento a favore dell'assicuratore sociale, e non poteva essere obbligata ad un ulteriore pagamento. 4. Con sentenza 78/17 il Giudice di pace rigettò la domanda dell'Inail, ritenendo che l'assicuratore della r.c.a., una volta adempiuti gli oneri posti a suo carico dall'articolo 142 cod. ass., legittimamente aveva versato l'intero risarcimento dovuto alla vittima. La sentenza venne appellata dall'Inail. 5. Con sentenza 17 ottobre 2019 numero 1927 il Tribunale di Siracusa rigettò l'appello. Anche il Tribunale, accertato che la compagnia assicuratrice aveva richiesto all'Inail se il danneggiato avesse diritto a prestazioni da parte dell'Istituto, e che l'Inail non aveva risposto nel termine di 45 giorni stabilito dalla legge, ha ritenuto che correttamente l'assicuratore aveva liquidato il danno senza accantonare alcuna somma a favore dell'Inail. 6. La sentenza d'appello è stata impugnata per cassazione dall'Inail con ricorso fondato su un solo motivo, ma articolato in più censure. Nessuna delle altre parti si è difesa nella presente sede. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell'articolo 360 c.p.c., numero 3, la violazione dell'articolo 1916 c.c. e D.Lgs. numero 209 del 2005, articolo 142. Il motivo, sebbene formalmente unitario, contiene in realtà cinque diverse censure. 1.1. Con una prima censura l'Istituto ricorrente formula una tesi giuridica così riassumibile - la vittima di un fatto illecito, quando sia stata indennizzata dall'Inail, perde la titolarità del credito risarcitorio, che si trasferisce ope legis in capo all'assicuratore sociale che ha pagato l'indennizzo, a partire dal momento in cui quest'ultimo abbia manifestato la volontà di surrogarsi - nel caso di specie, l'Inail aveva manifestato ad B.A. la volontà di surrogarsi prima ancora che questi iniziasse il giudizio nei confronti del responsabili e del loro assicuratore della r.c.a. per l'esattezza, il 17 ottobre 2012 - di conseguenza la Groupama, risarcendo B.A. anche dei danni già indennizzati dall'Inail, aveva adempiuto una obbligazione di cui B.A. non era più creditore, e della quale era creditore l'Inail - tale circostanza rendeva giuridicamente irrilevante il silenzio serbato dall'Inail a fronte della richiesta rivoltale dalla Groupama ai sensi dell'articolo 142 cod. ass 1.2. La censura è infondata. Nel caso in cui la vittima di un fatto illecito percepisca un indennizzo da parte di un ente gestore dell'assicurazione sociale vanno tenuti distinti tre ordini di rapporti giuridici, che fanno capo a tre soggetti distinti a il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'obbligazione aquiliana, intercorrente tra danneggiato e responsabile ovvero, in tema di assicurazione della r.c.a., tra il danneggiato da un lato, il responsabile e il suo assicuratore dall'altro b il rapporto giuridico avente ad oggetto il pagamento dell'indennizzo da parte dell'assicuratore sociale, di cui sono parti il danneggiato e l'assicuratore sociale c il rapporto giuridico avente ad oggetto l'azione recuperatoria spettante all'assicuratore sociale nei confronti del responsabile e del suo assicuratore della r.c.a Il terzo di questi tre rapporti giuridici è alternativo rispetto al primo l'assicuratore sociale, infatti, indennizzando la vittima le subentra nella titolarità del credito risarcitorio verso il responsabile, fino alla concorrenza dell'importo pagato articolo 1916 c.c. . L'Inail, dunque, è nel vero quando assume che, per effetto del pagamento all'assistito dell'indennizzo previsto dalla legge, il credito risarcitorio viene perduto dal danneggiato, ed acquistato dall'Inail, per effetto della surrogazione. 1.3. Il fatto, però, che l'Inail indennizzando la vittima diventi creditore dell'obbligazione risarcitoria per successione a titolo particolare non significa che, sempre e comunque, l'assicuratore del responsabile che abbia già indennizzato la vittima abbia pagato male, e possa essere obbligato ad un secondo pagamento nei confronti dell'Inail. Altro, infatti, è il problema concernente la titolarità del credito risarcitorio, altro è il problema dell'efficacia solutorial rispetto al creditore effettivo, del pagamento effettuato a chi non sia creditore. Ed infatti il nostro ordinamento consente, da un lato, che il debitore possa liberarsi anche se il creditore non sia stato soddisfatto articolo 1189 c.c. e dall'altro che l'obbligazione resti adempiuta anche se il debitore non vi abbia provveduto personalmente articolo 1180 c.c. . 1.4. La circostanza, dunque, che al momento in cui la Groupama adempì la propria obbligazione nei confronti B.A. questi non fosse più creditore dell'obbligazione risarcitoria almeno nella misura pari all'indennizzo ricevuto dall'Inail e per le voci di danno da quest'ultimo indennizzate non rileva per stabilire se il pagamento eseguito dalla Groupama abbia avuto effetto liberatorio. A tal fine occorrerà valutare ben altre circostanze non la titolarità del credito, ma l'opponibilità del pagamento all'assicuratore sociale. A tal fine soccorrono tuttavia norme e principi consolidati nella giurisprudenza di questa Corte. In linea generale, il debitore di una obbligazione risarcitoria il cui creditore sia mutato per effetto di surrogazione ex articolo 1916 c.c., se adempie la propria obbligazione nelle mani del danneggiato paga male e potrà essere costretto ad un secondo pagamento a favore del surrogante se ha adempiuto sapendo, o potendo sapere con l'ordinaria diligenza, dell'avvenuta surrogazione regola, quest'ultima, che non è altro se non un'applicazione peculiare del generale principio dell'effetto liberatorio del pagamento effettuato al creditore apparente articolo 1189 c.c. . Nella materia dell'assicurazione r.c.a. poi, la legge ha previsto un particolare automatismo, inteso a troncare incertezze e controversie, basato su due oneri contrapposti e convergenti. L'assicuratore della r.c.a., prima di risarcire la vittima, ha il duplice onere di richiederle se abbia diritto a prestazioni da parte d'un assicuratore sociale e, in caso affermativo, di darne comunicazione a quest'ultimo. L'assicuratore sociale, ricevuta tale comunicazione, ha l'onere di manifestare la propria volontà di surrogarsi entro 45 giorni. Ove ciò non faccia, sarà consentito all'assicuratore della r.c.a. risarcire integralmente la vittima, con effetto liberatorio articolo 142 cod. ass. . 1.5. I principi appena esposti rendono infondata la prima delle censure proposte dall'Inail avverso la sentenza d'appello, in quanto a al momento in cui la Groupama risarcì stragiudizialmente B.A., era inutilmente decorso il termine di cui all'articolo 142 cod. ass. sopra ricordato, senza che l'Inail avesse manifestato la volontà di surrogarsi b la circostanza che l'Inail avesse, prima di tale momento, manifestato la volontà di surrogarsi al solo assistito B.A. è giuridicamente irrilevante, in quanto da un lato è di per sé inidonea a tener luogo della dichiarazione di cui all'articolo 142 cod. ass., la quale va rivolta ovviamente all'assicuratore della r.c.a. e non al danneggiato e dall'altro è inidonea a provare la mala fede dell'assicuratore della r.c.a. per i fini di cui all'articolo 1189 c.c La censura va dunque rigettata in virtù del seguente principio di diritto la circostanza che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi al solo danneggiato non è opponibile all'assicuratore della r.c.a. che, dopo tale manifestazione di volontà, abbia versato al danneggiato l'intero risarcimento, se non risulti che l'assicuratore della r.c.a. fosse, al momento del pagamento, a conoscenza dell'avvenuta surrogazione . 2. Con una seconda censura l'Istituto ricorrente censura la sentenza d'appello formulando una tesi giuridica così riassumibile - è vero che l'Inail non aveva comunicato alla Groupama, nel termine di legge, se B.A. avesse diritto a prestazioni da parte dell'Istituto, ma è altresì vero che la Groupama aveva comunque appreso, prima della conclusione del giudizio risarcitorio introdotto da B.A., della volontà dell'Inail di ottenere il rimborso di quanto pagato al danneggiato - tale conoscenza aveva reso senza effetto, riguardo all'Inail, il pagamento effettuato dalla Groupama alla vittima, a nulla rilevando che esso fosse imposto da una sentenza esecutiva. 2.1. Il motivo è parzialmente fondato. Secondo le documentate allegazioni dell'Inail, nel caso di specie la società Groupama adempì la propria obbligazione nei confronti del danneggiato, B.A., in due tempi - prima del giudizio introdotto dal danneggiato gli versò la somma di Euro 4.600 - dopo la conclusione del giudizio risarcitorio gli versò l'ulteriore somma di Euro 6.386, in esecuzione della sentenza del Giudice di pace di Siracusa numero 449/16. Il primo dei suddetti pagamenti avvenne dopo che l'Inail aveva manifestato la volontà di surrogarsi - per sua stessa ammissione - al solo danneggiato il secondo dei suddetti pagamenti avvenne invece dopo che l'Inail, intervenendo nel giudizio promosso dal danneggiato contro i responsabili, aveva per ciò solo reso nota anche alla Groupama la propria intenzione di esercitare l'azione di surrogazione. Pertanto, mentre all'epoca del primo pagamento non è emerso processualmente che la Groupama sapesse dell'avvenuta surrogazione, all'epoca del secondo pagamento la Groupama ne era necessariamente al corrente. 2.2. Ciò posto in punto di fatto, osserva il Collegio in punto di diritto che la sentenza impugnata è effettivamente incorsa in una falsa applicazione dell'articolo 142 cod. ass., là dove ha ritenuto liberatorio il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. nonostante questi avesse appreso della volontà dell'Inail di surrogarsi. L'articolo 142 cod. ass., infatti, costituisce una applicazione particolare del generale principio di cui all'articolo 1189 c.c., e deve essere interpretato nel senso che l'assicuratore della r.c.a. non è liberato dalle sue obbligazioni nei confronti dell'assicuratore sociale, quando risarcisca il danneggiato pur sapendo che l'assicuratore sociale abbia manifestato la volontà di surrogarsi, a nulla rilevando in tal caso il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nei 45 giorni stabiliti dall'articolo 1423 cod. ass Depongono in tal senso la genesi e la ratio dell'articolo 142 cod. ass 2.3. L'articolo 142 cod. ass. è la rifusione pressoché integrale del previgente della L. 24 dicembre 1969, numero 990, articolo 28. Tale norma fu una delle più aspramente discusse durante l'iter formativo della L. numero 990 del 1969 taluni, infatti, vedevano in essa un ingiustificato privilegio a favore degli enti gestori di assicurazioni sociali ed a danno delle vittime altri ravvisavano in essa una inutile complicazione in pregiudizio dei costi e dei tempi delle procedure liquidative. Il testo definitivo della norma, ancor oggi vigente, è la risultante di un emendamento governativo che cercò di conciliare le opposte vedute, ponendo a carico di ciascuno dei tre soggetti interessati danneggiato, assicuratore della r.c.a., assicuratore sociale un diritto ed un onere a alla vittima si è attribuito il diritto di ottenere un risarcimento integrale, subordinato all'onere di dichiarare onestamente se abbia diritto a prestazioni da parte di assicuratori sociali, e ciò al fine di prevenire le frodi b all'assicuratore della r.c.a. si è attribuito il diritto di procedere alla liquidazione del danno senza attendere sine die le determinazioni dell'assicuratore sociale, subordinato al duplice onere di richiedere al danneggiato se abbia diritto a prestazioni indennitarie da parte di assicuratori sociali, e di richiedere all'assicuratore sociale se abbia intenzione di surrogarsi c all'assicuratore sociale si è attribuito il diritto di esercitare la surrogazione direttamente nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., subordinato all'onere di manifestare la propria volontà entro 45 giorni dalla richiesta inviatagli dall'assicuratore della r.c.a Questo meccanismo, secondo l'intenzione del legislatore risultante dai lavori parlamentari, mirava a contemperare tre finalità salvaguardare gli interessi della vittima, fissando tempi certi per la procedura di liquidazione del danno salvaguardare il diritto di surrogazione dell'assicuratore sociale, imponendo all'assicuratore della r.c.a. l'accantonamento delle somme a lui dovute evitare che lo zelo dell'assicuratore della r.c.a., deciso a risarcire prontamente la vittima, potesse ritorcersi contro di lui, esponendolo al rischio di un duplice pagamento tanto si desume, ex aliis, dal resoconto stenografico della discussione del D.D.L. 345-ter, nella XII Commissione della Camera dei Deputati, V legislatura, seduta del 15 ottobre 1969, pp. 135 e ss., ma specialmente 140 e ss. . 2.4. L'articolo 142 cod. ass., dunque, condivide la medesima ratio dell'articolo 1189 c.c Quando, infatti, l'assicuratore della r.c.a. abbia diligentemente richiesto all'assicuratore sociale se intenda surrogarsi, senza riceverne risposta entro 45 giorni, la legge equipara tale silenzio ad una risposta negativa. Spirato quel termine, pertanto, l'assicuratore della r.c.a. è legittimato a presumere ope legis che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima se si presume che l'assicuratore sociale non abbia pagato alcun indennizzo alla vittima, dovrà altresì presumersi che quest'ultima sia rimasta titolare dell'intero credito risarcitorio. Ricorrendo tali circostanze, pertanto, l'assicuratore della r.c.a. nel risarcire la vittima adempie la propria obbligazione nelle mani di un soggetto che appare creditore dell'intero risarcimento, in virtù d'una presunzione legale, e tale pagamento esonera l'assicuratore della r.c.a. dal suo debito nei confronti dell'assicuratore sociale che volesse tardivamente surrogarsi. Prova ne sia, che nel caso di mendacio da parte del danneggiato circa il suo diritto a prestazioni da parte dell'assicuratore sociale, l'azione di ripetizione nei confronti del danneggiato in mala fede è concessa non all'assicuratore della r.c.a., ma all'assicuratore sociale articolo 142, comma 3, secondo periodo, cod. ass. . 2.5. Se dunque l'articolo 142 cod. ass. ha, tra gli altri suoi scopi sopra riassunti, quello di tutelare l'affidamento dell'assicuratore della r.c.a., ingenerato dal silenzio dell'assicuratore sociale, ne discende che l'applicabilità di tale norma sta e cade con la sua ratio, e cioè l'esistenza d'un affidamento da tutelare. Affidamento che non può esservi quando l'assicuratore della r.c.a., al momento in cui paga il risarcimento dovuto alla vittima, sappia che l'assicuratore sociale ha manifestato l'intenzione di surrogarsi. Varrà, in quest'ipotesi, il principio cessante ratione legis, cessat et ipsa lex infatti, non essendovi un affidamento incolpevole da tutelare in capo all'assicuratore della r.c.a., questi non potrà più sottrarsi alla domanda di surrogazione, nemmeno invocando il silenzio serbato dall'assicuratore sociale nel termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 142 cod. ass 2.6. Nel caso di specie il Tribunale ha negato il diritto di surrogazione dell'Inail, sul presupposto che questi, nel termine di 45 giorni di cui all'articolo 142 cod. ass., non diede riscontro alla richiesta invitagli dalla Groupama. Tale statuizione è corretta con riferimento al pagamento della prima tranche del risarcimento, effettuata dalla Groupama stragiudizialmente nel 2012 , giacché a quella data il termine legale di 45 giorni era spirato, né il Tribunale disponeva di elementi per ritenere che la Groupama fosse già a conoscenza della volontà dell'Inail di surrogarsi. Irrilevante a tal fine, per quanto detto esaminando il primo motivo di ricorso, era la circostanza che tale volontà fosse stata manifestata al solo danneggiato. La suddetta statuizione è invece non corretta con riferimento al pagamento della seconda tranche del risarcimento nel 2016 , effettuata dalla Groupama all'esito del giudizio di primo grado introdotto dal danneggiato, giacché a quella data la Groupama aveva acquisito contezza, merce' l'intervento in causa dell'Inail poi dichiarato inammissibile dal Giudice di pace, della volontà di surrogazione. Ne' rilevava la circostanza che il secondo pagamento avvenne in esecuzione d'una sentenza, in virtù del principio - pacifico nella giurisprudenza di questa Corte - secondo cui l'avvenuto pagamento del risarcimento al danneggiato non è opponibile dall'assicuratore della r.c.a. all'assicuratore sociale, se effettuato dopo la comunicazione da parte di detto ente di volersi surrogare Sez. 3 -, Ordinanza numero 27869 del 23/11/2017, in motivazione, al p. 5 dei Motivi della decisione Sez. 3, Sentenza numero 8527 del 05/05/2004 Sez. 3, Sentenza numero 604 del 17/01/2003 Sez. 3, Sentenza numero 843 del 25/01/1995 Sez. 3, Sentenza numero 6170 del 01/06/1991 Sez. 3, Sentenza numero 2205 del 29/03/1985, in quest'ultimo caso con riferimento pagamento d'una provvisionale . 3. Il motivo va dunque accolto con limitato riferimento al pagamento di Euro 6.386, e la sentenza d'appello va cassata con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale esaminerà ex novo su questo punto l'appello dell'Inail, applicando il seguente principio di diritto il silenzio dell'assicuratore sociale nel termine di 45 giorni previsto dall'articolo 142 cod. ass. non libera l'assicuratore della r.c.a. dall'obbligo di accantonamento ivi previsto, se quest'ultimo al momento in cui versa il risarcimento alla vittima abbia già appreso aliunde, in qualunque modo, della volontà dell'assicuratore sociale di surrogarsi al danneggiato . 3. Con una terza censura pagine 8-9 del ricorso l'INAIL lamenta che il Tribunale, rigettando la sua domanda di surrogazione, abbia violato il principio della compensatio lucri cum damno. Deduce che il danneggiato, avendo ottenuto dall'Inali l'indennizzo per il danno biologico, aveva perduto il diritto di pretendere il risarcimento per l'identico danno anche dall'assicuratore del responsabile che pertanto quest'ultimo poteva legittimamente rifiutarsi di versare alla vittima l'intero risarcimento e, inoltre, fu negligenza della Groupama non impugnare la sentenza con cui era stata condannata a risarcire la vittima il danno in misura integrale, invece che per la sola eccedenza rispetto all'indennizzo già versato al danneggiato dell'Inail. 3.1. Anche questa censura è infondata. Essa, così come la prima censura nei pp. 1 e ss. che precedono, incorre nel vizio logico di confondere e sovrapporre due ordini di rapporti che vanno tenuti distinti il rapporto tra il responsabile il danneggiato, e quello tra il responsabile dell'assicuratore sociale. Nel rapporto fra danneggiato e danneggiante non vi è dubbio che debba operare il principio della compensatio lucri cum damno, sicché il primo non potrà pretendere dal secondo il risarcimento di danni già indennizzato dall'assicuratore sociale. Tuttavia, se il debitore l'assicuratore della r.c.a. risarcisca il creditore la vittima del sinistro stradale di un danno già risarcito da altri, sta pagando un indebito oggettivo, e tale indebito rileva nel solo rapporto tra danneggiato e danneggiante. Di conseguenza l'assicuratore sociale che per negligenza propria o malafede dell'assistito abbia perduto il diritto di surrogazione non potrà pretendere dall'assicuratore della r.c.a. la rifusione delle somme da quest'ultimo indebitamente versata al danneggiato. Non e', infatti, tale pagamento indebito che ha causato la perdita del diritto di surrogazione, e non v'e' ragione giuridica alcuna per la quale il risarcimento eccessivo pagato per errore dal responsabile debba essere retrocesso all'Inail. Delle due, infatti, l'una - se l'Inail ha perso il diritto di surrogazione per propria negligenza, varrà il principio di autoresponsabilità con conseguente impossibilità di domandare restituzioni a chicchessia - se l'Inail ha perso il diritto di surrogazione perché l'assistito, mentendo, dichiarò all'assicuratore della r.c.a. di non avere diritto a prestazioni indennitarie da parte dell'assicuratore sociale, la restituzione andrà richiesta al solo assistito, ex articolo 142, comma 3, secondo periodo, cod. ass 4. Con una quarta censura illustrata alle pagine 10-11 del ricorso , l'INAIL deduce che erroneamente il Tribunale ha rigettato la domanda di surrogazione non solo nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., ma anche nei confronti dei due responsabili civili conducente e proprietario del veicolo assicurato dalla Groupama . Assume che l'articolo 142 cod. ass., ritenuto dal Tribunale ostativo all'accoglimento della domanda di surrogazione, trova applicazione solo nei rapporti fra l'Inail e l'assicuratore della r.c.a., mentre nei rapporti fra l'Inail e i responsabili civili trova applicazione il generale principio di cui all'articolo 1916 c.c., che non prevede oneri o termini di decadenza. 4.1. Il motivo è infondato. Secondo la tesi sostenuta dall'istituto ricorrente in verità scarsamente illustrata , l'assicuratore sociale, una volta perduta l'azione di surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., per non avere manifestato la volontà di surrogarsi nei 45 giorni stabiliti dall'articolo 142 cod. ass., conserverebbe tuttavia il diritto di surrogazione nei confronti del responsabile civile. La tesi non può essere accolta in questi termini, perché porterebbe al sovvertimento del sistema dell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civile. Il responsabile civile, infatti, ha diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c.a. rispetto alle pretese del terzo danneggiato. Il pagamento effettuato dall'assicuratore della r.c.a. ha l'effetto di liberare dalla propria obbligazione risarcitoria anche l'assicurato-responsabile. Nel sistema dell'assicurazione della r.c.a. non è dunque possibile che l'assicurato resti obbligato al risarcimento, mentre sia liberato l'assicuratore lo hanno stabilito, ex aliis, le Sezioni Unite di questa Corte con la nota sentenza pronunciata da Sez. U., Sentenza numero 10311 del 05/05/2006 . Se questo è il principio da applicare rispetto al terzo danneggiato, esso dovrà applicarsi anche rispetto al surrogante si è già detto, infatti, che la surrogazione è una successione a titolo particolare nel diritto di credito, per effetto della quale il surrogante assume la medesima posizione del surrogato ex multis, Sez. U, Sentenza numero 8620 del 29/04/2015, Rv. 635402 - 01 nonché Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 26647 del 18/10/2019, Rv. 655423 - 01 Sez. 3 -, Ordinanza numero 15870 del 13/06/2019, Rv. 654379 - 01 ma il principio è sempre stato indiscusso in tal senso si veda già Sez. 3, Sentenza numero 109 del 26/01/1963, Rv. 260144 - 01 . Pertanto, così come non può ammettersi che l'assicurato sia obbligato a risarcire il danneggiato mentre il suo assicuratore ne sia liberato, allo stesso modo non può ammettersi che l'assicurato resti obbligato al pagamento nei confronti del surrogante, ma il suo assicuratore no. Eppure proprio questo sarebbe l'illegittimo effetto cui condurrebbe la tesi invocata dall'Inail. Infatti, se l'assicurato fosse escusso dall'assicuratore sociale in sede di surrogazione ex articolo 1916 c.c., egli avrebbe diritto di essere tenuto indenne dal proprio assicuratore della r.c.a. e tuttavia quest'ultimo, avendo già pagato il terzo danneggiato senza che vi sia stata opposizione dell'assicuratore sociale nel termini di cui all'articolo 142 cod. ass., si è liberato dalla propria obbligazione, e non potrebbe essere costretto ad un secondo pagamento. La tesi propugnata dall'Inali con la censura qui in esame, pertanto, condurrebbe all'effetto abnorme di privare il responsabile della copertura assicurativa, senza sua causa e senza sua colpa. Ne' rileva in contrario la giurisprudenza invocata dall'Inail alle pp. 11-12 del proprio ricorso. Non vi è dubbio, infatti, che l'assicuratore sociale abbia diritto di agire in surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a. ai sensi dell'articolo 142 cod. ass., e nei confronti del responsabile civile ai sensi dell'articolo 1916 c.c Tale dicotomia di azioni, tuttavia, non comporta affatto che l'Inail, decaduto dalla prima, possa avvalersi della seconda. Il valido pagamento compiuto dall'assicuratore della r.c.a. alla vittima, infatti, ha efficacia liberatoria anche per l'assicurato, e la liberazione dell'assicurato nei confronti della vittima produce ovviamente effetto anche nei confronti dell'assicuratore sociale. 4.2. La censura in esame va dunque rigettata in applicazione del seguente principio di diritto l'assicuratore sociale il quale abbia perduto il diritto di surrogazione nei confronti dell'assicuratore della r.c.a., per inutile decorso del termine di 45 giorni previsto dall'articolo 142 cod. ass., perde ipso iure il suddetto diritto anche nei confronti dell'assicurato-responsabile . 5. Con una quinta e ultima censura pagina 12 del ricorso l'INAIL deduce che le somme erogate dall'istituto per indennità per inabilità temporanea assoluta erano estranee al risarcimento con cui è stato ristorato solo il danno biologico permanente e temporaneo subito dal B. , e che di conseguenza almeno per tali importi il Tribunale avrebbe dovuto accogliere la domanda di surrogazione. 5.1. La censura è fondata. L'Inail ha allegato e documentato, attraverso il deposito della sentenza del Giudice di pace di Siracusa numero 449/16 allegato 3 al ricorso che nel giudizio promosso dal danneggiato nei confronti dei responsabili e della Groupama venne accordato all'attore il risarcimento del danno biologico permanente e temporaneo. Tuttavia l'Inail, in adempimento dei propri compiti istituzionali, eroga alle vittime di infortuni in itinere non solo un indennizzo per il danno biologico permanente, ma anche l' indennità giornaliera di cui al D.P.R. numero 1124 del 1965, articolo 68, la quale indennizza la vittima della perdita della retribuzione, ed ha dunque il fine di ristorare un pregiudizio patrimoniale un pregiudizio, dunque, che nel caso di specie la vittima non risulta avere reclamato, e la Groupama non risulta avere risarcito. 5.2. Allorché la surrogazione dell'assicuratore sociale ha ad oggetto un pregiudizio non reclamato dalla vittima la quale ovviamente, avendo comunque percepito la retribuzione dall'Inail, non ha interesse né titolo per domandare il risarcimento d'una perdita patrimoniale mai sofferta , e non vi sia incapienza del massimale assicurativo, la regola dell'accantonamento prevista dall'articolo 142 cod. ass. non trova applicazione. Quella regola, infatti, come già detto ha lo scopo di evitare che la vittima possa percepire due volte il risarcimento per lo stesso danno dall'assicuratore sociale e dall'assicuratore della r.c.a. , e che l'assicuratore della r.c.a. possa essere costretto a effettuare due volte lo stesso pagamento prima al danneggiato, e poi all'Inail . Un simile rischio tuttavia non è nemmeno concepibile quando la voce di danno per la quale l'Inail esercita la surrogazione non è stata nemmeno richiesta dal danneggiato. In tal caso pertanto, e sino alla concorrenza del massimale, l'eventualità che l'assicuratore sociale sia rimato silente nel termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 142 cod. ass. non ne vanifica il diritto di surrogazione, per l'ovvia considerazione che il relativo debito non è stato pagato ad alcuno né al creditore reale, né a quello apparente ex multis, Sez. 6 - 3, Ordinanza numero 3296 del 12/02/2018, Rv. 647577 - 01 . 5.3. La sentenza impugnata va dunque cassata anche su questo punto, con rinvio al Tribunale di Siracusa, il quale nel riesaminare l'appello proposto dall'Inali applicherà al riguardo il seguente principio di diritto l'assicuratore sociale il quale non abbia manifestato all'assicuratore della r.c.a. la volontà di surrogarsi, nel termine di 45 giorni stabilito dall'articolo 142 cod. ass., perde il relativo diritto con riferimento ai soli danni che l'assicuratore della r.c.a. abbia integralmente risarcito alla vittima conserva, invece, il diritto di surrogazione per le somme versate all'assistito a titolo di indennizzo di danni di cui questi non abbia né chiesto, né ottenuto il risarcimento, fino alla concorrenza del massimale . 6. Le spese del presente giudizio di legittimità saranno liquidate dal giudice del rinvio. P.Q.M. la Corte di Cassazione - accoglie il ricorso nei limiti di cui in motivazione cassa la sentenza impugnata in relazione alle censure accolte e rinvia la causa al Tribunale di Siracusa, in persona di altro magistrato, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.