È stata implementata la funzionalità di presentazione della domanda dell'assegno unico e universale: è ora possibile procedere alla modifica dell'istanza e alla consultazione dei pagamenti accreditati (Mess. INPS 9 maggio 2022 n. 1962).
L' INPS comunica che sono disponibili nella procedura internet relativa alla trasmissione delle domande per la prestazione dell'assegno unico e universale, le seguenti nuove funzionalità : modifica della domanda; visualizzazione dei pagamenti; evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze. Modifica della domanda Accedendo alla sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato” dalla home page dell'applicazione si possono visualizzare i dati della domanda già presentata. Premendo il tasto funzione “Modifica” è possibile variare i valori di alcuni campi delle schede figlio, modificando quelli già presenti. I campi potenzialmente oggetto di modifica sono relativi a: variazione o inserimento della condizione di disabilità del figlio; variazioni della dichiarazione relativa alla frequenza scolastica/corso di formazione per il figlio maggiorenne (18-21 anni); modifiche attinenti all'eventuale separazione/coniugio dei genitori; codice fiscale dell'altro genitore (a condizione che questi non abbia già fornito la propria modalità di pagamento e non abbia già percepito un pagamento); criteri di ripartizione dell'assegno tra i due genitori sulla base di apposito provvedimento del giudice o dell'accordo tra i genitori; spettanza delle maggiorazioni (articolo 4 e 5 D.Lgs. 230/2021 ); variazioni attinenti alle modalità di pagamento prescelte dal richiedente e dall'eventuale altro genitore. Le modifiche apportate hanno effetto dal momento in cui sono inserite in procedura e, pertanto, non generano il diritto a conguagli per importi arretrati , con l' eccezione della dichiarazione relativa alla condizione di disabilità del figlio/a laddove preesistente alla modifica in domanda (in questo caso il richiedente deve indicare la data di decorrenza della disabilità). In particolare, per quanto concerne la condizione di disabilità , questa deve risultare anche dall'ISEE del nucleo familiare ove sono inseriti i figli. Se tale specifica non è presente nell'apposito quadro della DSU, è possibile chiederne la rettifica all'intermediario abilitato (CAF) che ha provveduto all'inoltro della medesima DSU. In tali casi, infatti, non è necessario ripresentare una nuova DSU. Visualizzazione dei pagamenti Nella sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, dopo avere effettuato l'accesso al dettaglio della domanda (tramite l'apposito pulsante posto a destra degli estremi identificativi della domanda), è stato aggiunto un ulteriore tab denominato “Pagamenti”, con il quale è possibile visualizzare la lista dei pagamenti disposti suddivisi per competenza mensile con la specifica modalità di pagamento utilizzata. Evidenza delle posizioni con anomalie o incompletezze Accedendo alla predetta sezione “Consulta e gestisci le domande che hai presentato”, nella visualizzazione di riepilogo che appare al momento dell'accesso è presente un campo denominato “Evidenze”. Tale campo mostra all'utente che ha inserito la domanda le eventuali criticità emerse durante la fase istruttoria e che ne impediscono il completamento. (Fonte: mementopiu.it )
Mess. INPS 9 maggio 2022, n. 1962