Per l’installazione del sistema di videosorveglianza in un Condominio non serve l’unanimità di tutti i condomini

Questo quanto deciso dalla Corte di Cassazione sul ricorso di una condomina di uno stabile di Torino.

Una condomina di uno stabile di Torino impugnava due delibere del suo Condominio, la prima riguardante la ripartizione in base ai millesimi di proprietà del canone da versare al Comune per un'intercapedine e la spesa per l'installazione di un sistema di videosorveglianza. La seconda delibera riguardava invece, sempre la ripartizione del canone per l'intercapedine, ma per l'anno successivo, nonché la spesa per completare l'impianto sopra menzionato. Il Tribunale dichiarava inammissibile l'impugnativa, decisione identica anche per la Corte d'Appello. Avverso la sentenza di secondo grado la donna proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi di doglianza. Il ricorso è stato rigettato. Con il più importante motivo di doglianza la condomina lamentava che la Corte d'Appello non avesse tenuto conto della maggioranza occorrente per l'installazione dell'impianto di videosorveglianza, non bastando secondo la ricorrente quella semplice. Il motivo come detto è infondato. Ricorda la Corte di Cassazione che prima della riforma del Condominio la materia relativa alla videosorveglianza condominiale era confusa e che c'erano diversi orientamenti talvolta contrastanti fra loro. Il legislatore tuttavia, per fare luce sulla questione, ha introdotto l'articolo 1122-ter c.c. per disciplinare in modo chiaro la materia. La nuova disposizione prevede che le delibere relative all'installazione degli impianti oggetto della presente causa debbano essere approvati con la maggioranza dell'assemblea prevista dall'articolo 1136, comma 1 c.c. ossia tanti condomini che rappresentino i due terzi del valore dell'intero edificio e la maggioranza dei partecipanti al condominio . Per questi motivi la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.

Presidente D'Ascola - Relatore Tedesco Fatti di causa R.M.C., condomina del Condominio omissis , impugnava due delibere del condominio la prima del 27 gennaio 2011, riguardante la ripartizione, in base ai millesimi di proprietà, del canone da versare al Comune per una intercapedine per l'anno 2010 e della spesa per l'installazione di un sistema di video sorveglianza la seconda, del 15 febbraio 2012, la ripartizione del canone per l'intercapedine per l'anno successivo e la spesa per completare l'impianto già oggetto della precedente delibera. Il Tribunale dichiarava inammissibile la impugnativa della prima delibera per decorso del termine e rigettava l'impugnativa della seconda, ritenendola infondata. Contro la decisione la condomina proponeva appello, deducendo che le due delibere erano nulle e non semplicemente annullabili, sia per quanto riguardava la spesa per il canone per l'intercapedine, sia per la spesa relativa all'impianto di video sorveglianza. Secondo la condomina, l'intercapedine non era un bene comune e, in ogni caso, la relativa spesa non poteva essere imputata a tutti i condomini in base ai millesimi di proprietà, ma doveva ripartirsi in base all'uso. In proposito evidenziava che l'intercapedine era destinata al servizio dei box interrati posti ai piani -2 e -3 in ordine all'impianto di video sorveglianza, la condomina eccepiva che la materia esulava dalla competenza dell'assemblea, richiedendosi il consenso unanime di tutti i partecipanti al condominio. La Corte d'appello rigettava l'impugnazione. Essa osservava che il Condominio aveva replicato che l'intercapedine era funzionale all'intero fabbricato e che, al cospetto di tale deduzione, la diversa destinazione dell'intercapedine, dedotta dalla condomina, era rimasta del tutto sfornita di prova la corte di merito riconosceva inoltre la legittimità della decisione dell'assemblea riguardo all'impianto di video sorveglianza, sebbene assunta solo a maggioranza. Per la cassazione della sentenza la R. ha proposto ricorso, affidato a due motivi. Il condominio ha resistito con controricorso. Le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con il primo motivo di ricorso, proposto in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la sentenza è oggetto di censura nella Darte in cui la Corte d'appello ha ritenuto che non fosse stata data la prova che l'intercapedine era destinata a servizio solo di alcuni condomini. Secondo la ricorrente tale diversa destinazione, da cui conseguiva la ripartizione della spesa in base all'uso e non ai millesimi di proprietà, doveva ritemersi provata, in quanto non era stata efficacemente contestata dal Condominio. Questo, al fine di sostenere la correttezza della ripartizione proporzionale, si era limitato a rilevare che l'intercapedine, lungi dall'essere funzionale ad alcune parti dell'edificio condominiale, è necessaria per l'intero stabile condominiale, in quanto consente l'areazione dello stesso proteggendolo dall'umidità e garantendo, in definitiva, un ambiente più salubre a tutti i condomini . In relazione a tale deduzione, la ricorrente sostiene che essa sarebbe vera solo in teoria, dato che, sul piano pratico, presuppone almeno la contiguità tra edificio comune e intercapedine, mentre,, nel caso concreto, proprio quello è l'elemento mancante al primo piano interrato al primo interrato l'intercapedine, al più, può servire alle piscine, che sono estranee al condominio . Il motivo è infondato. t stato in più occasione chiarito da questa Corte che funzione dell'intercapedine è quella di fare circolare l'aria ed evitare umidità ed infiltrazioni d'acqua a vantaggio di tutto il fabbricato Cass. numero 7889/2000 numero 4391/2005 . In questo senso il Condominio aveva sollevato una contestazione non solo chiara e specifica, ma perfettamente in linea con il principio secondo il quale le spese relative alle opere e ai manufatti deputati a preservare l'edificio condominiale da agenti atmosferici sono assoggettate alla ripartizione in misura proporzionale al valore delle singole proprietà esclusive, ai sensi della prima parte dell'articolo 1123 c.c., non rientrando, per contro, fra quelle parti suscettibili di destinazione al servizio dei condomini in misura diversa, ovvero al godimento di alcuni condomini e non di altri, di cui all'articolo 1123 c.c., commi 2 e 3, Cass. numero 64/2013 numero 10371/2021 . Consegue dai su esposti rilievi che la pretesa della ricorrente, di ravvisare nella difesa del Condominio l'esistenza di una non contestazione , tale da esentarla dall'onere della prova di una funzione dell'intercapedine diversa da quella consueta, è del tutto priva di giustificazione. 2. Con il secondo motivo, proposto in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, la ricorrente sostiene che il positivo riconoscimento, operato dalla Corte d'appello, della possibilità dell'assemblea dei condomini di deliberare in ordine all'impianto di video sorveglianza, lasciava aperta la questione se occorresse l'accordo unanime dei condomini. La Corte d'appello, ad ogni modo, avrebbe dovuto porsi il problema delle maggioranze occorrenti, non essendo sufficiente, prima della riforma del condominio, la maggioranza semplice. Si doveva inoltre riconoscere che la delibera non era vincolante per i dissenzienti, trattandosi di innovazione voluttuaria ed eccessivamente costosa. Il motivo è infondato. Prima della riforma del condominio la giurisprudenza di merito, nel silenzio della legge, ha affrontato più volte le problematiche sottese all'uso di telecamere, arrivando però a soluzione contrastanti. In particolare, una parte della giurisprudenza di merito sosteneva che la delibera dell'assemblea condominiale che approva l'installazione di un impianto di video sorveglianza relativo a parti comuni, non rientra, in senso assoluto, tra quelle riconducibili all'approvazione dell'assemblea. Altro orientamento faceva salvo il caso in cui la decisione fosse stata assunta all'unanimità dai condomini, perfezionandosi in questo caso un comune consenso idoneo a fondare effetti tipici di un negozio dispositivo dei diritti coinvolti. Una terza impostazione si accontentava della deliberazione a maggioranza e per la prospettata violazione della privacy dei condomini richiamava la giurisprudenza della Corte di cassazione penale secondo cui installare una telecamera sul cortile condominiale non integra gli estremi del reato di cui all'articolo 615 bis c.p Il legislatore della novella, con un articolo dedicato, ossia il nuovo articolo 1122 ter c.c., ha introdotto, nel sistema della disciplina condominiale, la video sorveglianza. La nuova disposizione prescrive che le deliberazioni concernenti l'installazione su parti comuni di impianti volti a consentire la video sorveglianza di essi sono approvate dall'assemblea con la maggioranza di cui all'articolo 1136 c.c., comma 1. La norma, quindi, ha confermato la correttezza della soluzione già anticipata da una parte della precedente giurisprudenza di merito. 2.1. In quanto alle obiezioni sul carattere voluttuario o gravoso dell'innovazione. deve ricordarsi che le innovazioni per le quali e consentito al singolo condomino, ai sensi dell'articolo 1121 c.c., di sottrarsi alla spesa relativa, per la quota che gli compete, sono quelle che riguardano impianti suscettibili di utilizzazione separata e che hanno natura voluttuaria, cioè sono prive di utilità, ovvero risultano molto gravose, ossia sono caratterizzate da una notevole onerosità, da intendere in senso oggettivo, dato il testuale riferimento della norma citata alle particolari condizioni e all'importanza dell'edificio. Si precisa che l'onere della prova di tali estremi grava sul condomino interessato, vertendosi in tema di deroga alla disciplina generale della ripartizione delle spese condominiali Cass. numero 2408/1981 . Le relative valutazioni integrano un accertamento di fatto devoluto al giudice del merito e sono incensurabili in sede di legittimità se sorrette da motivazione congrua Cass. numero 428/1984 . Ciò posto, non occorrono particolari argomenti per disattendere la censura ora in esame, stante la genericità della medesima. La ricorrente, infatti, non indica alcun elemento concreto, relativo alle particolari condizioni ed all'importanza dell'edificio, che avrebbe dovuto indurre la corte di merito a ritenere l'innovazione scarsamente utile o eccessivamente gravosa. In proposito essa evidenzia solo il rapporto fra la spesa deliberata e le spese generali annuali dell'intero condominio, laddove, come appena detto, il carattere gravoso si accerta in base a parametri diversi. 3. Il ricorso, pertanto, deve essere rigettato, con addebito di spese. Ci sono le condizioni per dare atto della sussistenza dei presupposti dell'obbligo del versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la stessa impugnazione, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento, in favore del controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 3.500,00 per compensi, oltre al rimborso delle spese forfetarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.