Evidente sia secondo l’azienda che secondo i Giudici la gravità dei comportamenti tenuti dalla lavoratrice, che, in sostanza, ha accumulato illecitamente punti poi da lei utilizzati per pagare la propria spesa personale.
Legittimo il licenziamento della cassiera beccata a utilizzare ripetutamente e in modo indebito, durante il proprio turno di lavoro, la tessera fedeltà , così accumulando illecitamente punti poi utilizzati per pagare la propria spesa, e, peraltro, erogando sconti non dovuti a clienti non aderenti al programma fedeltà. Contesto della vicenda è un supermercato nel Napoletano. A finire sotto accusa è una cassiera, che nell'ottobre del 2016 si ritrova licenziata per giusta causa a fronte delle condotte tenute in diverse giornate durante il proprio turno di lavoro. Nello specifico, la società datrice di lavoro sostiene che «a seguito di accertamenti effettuati dall'Ufficio Sicurezza è emerso che la lavoratrice ha utilizzato la tessera fedeltà numerose volte» nell'arco di diverse giornate «nel corso di transazioni effettuate con clienti privi di tessera», e lo ha fatto «allo scopo di accumulare illecitamente punti fedeltà, poi da lei utilizzati per pagare i suoi acquisti personali» e peraltro «erogando sconti non dovuti a clienti non aderenti al programma fedeltà». In Tribunale, però, viene ritenuta eccessiva la sanzione decisa dall'azienda a fronte dei comportamenti censurabili tenuti dalla lavoratrice. Di parere opposto sono invece i giudici d'Appello, i quali condividono la tesi proposta dalla società proprietaria del supermercato e riconoscono la legittimità del licenziamento. Ciò perché «i fatti accertati sono molto gravi, anche per le mansioni di cassiera svolte, e tali da ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario» con l'azienda, spiegano i giudici, i quali ritengono, di conseguenza, evidente «la proporzionalità della sanzione espulsiva» adottata nei confronti della lavoratrice. Inutile il ricorso proposto in Cassazione dalla cassiera del supermercato. Difatti, i Giudici di legittimità ne confermano in via definitiva il licenziamento . In prima battuta viene sottolineato, a proposito del quadro probatorio, che «i giudici di secondo grado non hanno attribuito valenza confessoria alle dichiarazioni rese dalla lavoratrice in sede di audizione nel procedimento disciplinare, ma le hanno valutate nel contesto di tutto il materiale probatorio acquisito, svolgendo un giudizio di attendibilità tra quanto affermato in quella sede rispetto a quanto, poi, da lei dichiarato in sede di libero interrogatorio, e ritenendo il primo racconto più veritiero alla luce di tutte le risultanze istruttorie». Accertati, quindi, i fatti contestati alla dipendente. In sostanza, è provato che «la lavoratrice, nei giorni e negli orari oggetto della contestazione disciplinare, era addetta alla cassa». Quindi, non può la cassiera difendersi sostenendo genericamente di «essersi alzata dalla posta per essere indenne da ogni responsabilità in ordine ai fatti addebitati», ma deve «dimostrare chi l'ha sostituita» fisicamente, ma questa prova non è stata da lei fornita. Per chiudere il cerchio, infine, i Giudici di Cassazione confermano la proporzionalità del licenziamento, vista «la gravità dei fatti commessi dalla lavoratrice, tale da ledere, in modo irreversibile, il rapporto fiduciario» con l'azienda, e ciò «indipendentemente dal valore dei beni da lei acquistati personalmente» grazie ai punti fedeltà accumulati in modo illecito .
Presidente Raimondi – Relatore Cinque Fatti di causa 1. In data 1.10.2016 la omissis srl intimava alla propria dipendente B.B. , addetta presso il supermercato omissis di via omissis con mansioni di cassiera e altri compiti promiscui, licenziamento per giusta causa perché, a seguito di accertamenti effettuati dall'Ufficio Sicurezza della Società, era emerso che la lavoratrice, nelle giornate del 27.5.2016, del 18, 21, 24 e 31 luglio 2016 e del 21.8.2016, durante il suo turno di lavoro in cassa, aveva utilizzato la tessera fedeltà numero omissis numerose volte nella stessa giornata, nel corso di transazioni effettuate con clienti privi di tessera, allo scopo di accumulare illecitamente punti fedeltà, che aveva poi utilizzato per pagare i suoi acquisti personali ed erogando sconti non dovuti a clienti non aderenti al programma fedeltà. 2. Il Tribunale di Napoli, adito in sede sommaria di impugnativa del licenziamento, rigettava la domanda della lavoratrice. Sempre il Tribunale di Napoli, all'esito della fase di opposizione, riteneva illegittimo il licenziamento, considerando sproporzionata la sanzione irrogata, e applicava la tutela di cui alla L. numero 300 del 1970, articolo 18 comma 5. 3. Con la sentenza numero 3165/2019 la Corte di appello di Napoli, decidendo sui gravami hic et inde proposti, in parziale riforma della pronuncia impugnata, rigettava la originaria domanda formulata da B.B. . 4. A fondamento della decisione i giudici di seconde cure reputavano che i fatti accertati erano molto gravi, anche per le mansioni di cassiera svolte, e tali da ledere in modo irreversibile il rapporto fiduciario anche con riguardo all'aspetto della proporzionalità della sanzione espulsiva. 5. Avverso la sentenza di secondo grado ha proposto ricorso per cassazione B.B. affidato a quattro motivi, cui ha resistito con controricorso la omissis srl. 6. La società ha depositato memoria. 7. Il PG ha concluso con requisitoria scritta chiedendo il rigetto del ricorso. Ragioni della decisione 1. I motivi possono essere così sintetizzati. 2. Con il primo motivo la ricorrente denunzia la violazione e/o errata e falsa applicazione degli articolo 2730, 2732, 2734 e 2735 c.c. , nonché degli articolo 112, 115 e 116 c.p.c. , della L. numero 604 del 1966, articolo 5, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3, per avere la Corte territoriale erroneamente attribuito valenza confessoria ad una dichiarazione stragiudiziale fatta non alla parte ma ad un terzo, in sede di audizione per le giustificazioni rese nel procedimento disciplinare. 3. Con il secondo motivo si censura la violazione e/o errata e/o falsa applicazione della L. numero 300 del 1970, articolo 7, dell' articolo 2119 c.c. , degli articolo 112, 115, 116 c.p.c., della L. numero 604 del 1966, articolo 5, dell' articolo 416 c.p.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 5, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile, per avere la Corte di appello, con motivazione claudicante nella sua eccessiva sinteticità, apoditticamente affermato che tutti i fatti addebitati dalla società alla ricorrente sarebbero stati provati, con conseguente inversione dell'onere della prova della giusta causa posta dalla legge a carico del datore di lavoro. 4. Con il terzo motivo la ricorrente si duole della violazione e/o errata e/o falsa applicazione della L. numero 300 del 1970, articolo 7, degli articolo 2119, 2697 c.c. , degli articolo 112, 115, 116 c.p.c., della L. numero 604 del 1966, articolo 5, dell' articolo 416 c.p.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3, per non avere rilevato la Corte territoriale che la società non aveva contestato la circostanza secondo cui, in caso di sostituzione, altri addetti operavano senza cambiare il codice operatore e che mancava assolutamente la prova circa la riconducibilità ad essa B. delle presunte operazioni oggetto della contestazione. 5. Con il quarto motivo la ricorrente lamenta la violazione e/o falsa applicazione degli articolo 1455 e 2106 c.c. , della L. numero 300 del 1970, articolo 18, comma 4, degli articolo 2119 e 2697 c.c. , della L. numero 604 del 1966, articolo 1, 3 e 5, degli articolo 112, 113, 115, 116 c.p.c. , in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 3, nonché l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, in relazione all' articolo 360 c.p.c. , numero 5, inteso, se del caso, anche come esame apparente e/o perplesso e/o incomprensibile, per avere omesso la Corte di merito il giudizio di proporzionalità tra gli addebiti ed il licenziamento, limitandosi ad una apodittica affermazione senza il benché minimo aggancio o riferimento a specifiche circostanze emerse nel processo. 6. Il primo motivo è infondato. 7. I giudici di seconde cure non hanno attribuito valenza confessoria alle dichiarazioni rese, dalla lavoratrice incolpata, in sede di audizione nel procedimento disciplinare, ma hanno valutato le stesse nel contesto di tutto il materiale probatorio acquisito, svolgendo un giudizio di attendibilità tra quanto affermato in quella sede rispetto a quanto, poi, dichiarato in sede di libero interrogatorio, e ritenendo il primo racconto più veritiero alla luce di tutte le risultanze istruttorie. 8. È opportuno ribadire che la valutazione delle risultanze delle prove ed il giudizio sull'attendibilità dei testi, come la scelta, tra le varie risultanze probatorie, di quelle ritenute più idonee a sorreggere la motivazione, involgono apprezzamenti di fatto riservati al giudice di merito, il quale è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili, senza essere tenuto ad un'esplicita confutazione degli altri elementi probatori non accolti, anche se allegati dalle parti Cass. numero 16467/2017 . 9. Il secondo motivo è inammissibile. 10. Il vizio di cui all' articolo 360 c.p.c. , numero 5, nella formulazione ratione temporis vigente, sussiste quando la motivazione della sentenza sia totalmente mancante o meramente apparente, ovvero essa risulti del tutto idonea ad assolvere alla funzione specifica di esplicitare le ragioni della decisione per essere afflitta da un contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili oppure perché perplessa ed obiettivamente incomprensibile per tutte, Cass. numero 8053 del 2014 . 11. Nella fattispecie in esame, tali aspetti patologici della pronuncia impugnata non sono ravvisabili essendo chiara la ratio decidendi del provvedimento nell'avere esso affermato, attraverso una analitica valutazione del materiale probatorio, che i fatti contestati dalla società alla dipendente erano stati dimostrati, senza che vi sia stata alcuna inversione dell'onere della prova posto dalla legge a carico del datore di lavoro. 12. Per il resto le censure, al di là delle denunciate violazioni di legge, tendono ad una inammissibile rivalutazione delle prove, non consentita in sede di legittimità. 13. Anche il terzo motivo è inammissibile tendendo ad una diversa lettura delle risultanze istruttorie a fronte di un accertamento, adeguatamente motivato, della Corte di merito che ha ritenuto provato che la lavoratrice, nei giorni e negli orari oggetto della contestazione disciplinare, era addetta alla cassa e che non bastava affermare genericamente che si fosse alzata dalla postazione della cassa, per essere indenne da ogni responsabilità in ordine ai fatti addebitati, ma occorreva dimostrare chi l'avesse sostituita. 14. Sotto questo profilo va ribadito che la Corte di merito non ha posto l'onere della prova, sulla esistenza della giusta causa, a carico della lavoratrice, bensì ha ritenuto che ella fosse gravata dell'obbligo di fornire una prova contraria, rispetto a circostanza già ritenute dimostrate, quale fatto estintivo della sua colpevolezza. 15. Il quarto motivo, infine, presenta profili di inammissibilità e di infondatezza. 16. Invero, il giudizio di proporzionalità, a differenza di quanto denunciato dal ricorrente, è stato operato dalla Corte territoriale che ha ravvisato la gravità dei fatti commessi dalla lavoratrice tale da ledere, in modo irreversibile, il rapporto fiduciario, anche sotto il profilo della proporzionalità della sanzione, indipendentemente dal valore dei beni acquistati personalmente dalla dipendente proporzionalità della sanzione espulsiva valutata anche ai fini della prognosi futura di comportamenti improntati al rispetto e alla correttezza degli obblighi aziendali discendenti dal particolare rapporto di lavoro esistente tra le parti. 17. Inoltre, deve sottolinearsi che tale giudizio costituisce un tipico accertamento del giudice di merito che, se adeguatamente motivato e logicamente corretto, come nel caso di specie, non è sindacabile in sede di legittimità Cass. numero 26010/2018 . 18. Alla stregua di quanto esposto il ricorso deve essere rigettato. 19. Al rigetto segue la condanna della ricorrente al pagamento delle spese del presente giudizio di legittimità che si liquidano come da dispositivo. 20. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, nel testo risultante dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228 , deve provvedersi, ricorrendone i presupposti processuali, sempre come da dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese del presente giudizio di legittimità che liquida in Euro 4.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.