La sospensione del processo con messa alla prova

La Corte di Cassazione torna sulla modalità alternativa di definizione del processo della messa alla prova.

Il GIP del Tribunale di Foggia revocava la messa alla prova cui era stato ammesso l'imputato, dalla quale si evinceva che l'interessato avesse effettuato solo 19 giorni di lavoro di pubblica utilità, a fronte della durata di 60 giorni stabiliti nell'ordinanza. Avverso tale provvedimento l'uomo proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi di doglianza. Il ricorso è fondato. Con il principale motivo, l'imputato lamentava che il giudice lo avesse erroneamente ritenuto responsabile di avere contravvenuto a quanto stabilito dal GIP, in quanto da una parte fatti e circostanze ne avevano impedito l'esecuzione e dall'altra non vi era nessun riferimento nella motivazione dell'ordinanza per ritenere che sussistesse la violazione invocata dal GIP stesso. Ricorda infatti il Collegio che in materia, «il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 464-octies, comma 3, c.p.p., censurabile in sede di ricorso per Cassazione» Cass. numero 28826/2018 . Nel caso in esame d'altronde tale onere motivazionale non è stato adempiuto, rendendo pertanto concreta la doglianza del ricorrente. Dunque, il Collegio afferma che «ai fini della valutazione della “grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte” atta a fondare la revoca della messa alla prova ex articolo 168-quarter, numero 1., c.p. il giudice non può prescindere da una valutazione in ordine alla volontarietà della stessa, concretandosi la sua mancanza in una violazione di legge che abilita l'interessato al ricorso per Cassazione ex articolo 464-octies, comma 3, c.p.p.». Pertanto, la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso.

Presidente Serrao – Relatore Pezzella Ritenuto in fatto 1. All'esito dell'udienza del 22/3/2021, con ordinanza ex articolo 464-octies c.p.p. in data 20/4/2021 il GIP presso il Tribunale di Foggia ha revocato la messa alla prova cui era stato ammesso S.M. in data 5/12/2019 alla luce della nota del 19/3/2021 dell'UEPE di Foggia, dalla quale si evince che l'interessato ha effettuato soli 19 giorni di lavoro di pubblica utilità tra il 3/2/21 e il 17/3/21 a fronte della durata di 60 giorni stabiliti nella predetta ordinanza. 2. Avverso tale provvedimento ha proposto ricorso per Cassazione, a mezzo del proprio difensore di fiducia, S.M., deducendo i motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione, come disposto dall'articolo 173 c.p.p., comma 1, disp. att Con un primo motivo lamenta violazione degli articolo 468 octies c.p. e 168 quater c.p Il giudice si sostiene in ricorso ha erroneamente ritenuto lo S. consapevolmente responsabile di aver contravvenuto alle disposizioni impartite dal GIP, con ordinanza del 5/12/2019 ex articolo 464 quater c.p.p., nel procedimento sopra citato, avendo effettuato soli 19 giorni di LPU dal 3/02/2021 al 17/3/2021 a fronte dei 60 giorni previsti dalla citata ordinanza. Tale decisione, secondo il ricorrente, non convince. In primo luogo, perché, secondo la giurisprudenza di legittimità il richiamo è a Sez. 4 numero 19226/2020 , se è pur vero che la revoca dell'ordinanza di sospensione del processo con messa alla prova è legittima anche se fondata sulla valutazione della gravità della trasgressione di una soltanto delle disposizioni impartite, è altrettanto vero che il giudizio di gravità della trasgressione della disposizione impartita non può essere dissociato dall'imputabilità della stessa al soggetto, per averla realizzata con cosciente e consapevole volontà. Tanto è vero, che nei pronunciamenti dei giudici di legittimità si chiarisce che le ripetute e gravi trasgressioni , di cui all'articolo 168 quater c.p., interpretate quali presupposti sostanziali del provvedimento, anche se riferibili ad una condotta isolata, devono essere di una gravità tale da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto. Ovvero, la volontarietà della trasgressione alla disposizione impartita deve essere grave, perché significativa di una condotta che non lascia spazio alla incolpevole casualità del comportamento del soggetto. Perché sussista l'elemento psicologico dell'articolo 168 quater, in altri termini, il soggetto deve aver voluto espressamente violare le regole impostegli. Non vi sarebbe spazio, quindi, alla luce delle ragioni dedotte, per ritenere legittimo il provvedimento impugnato in primis, perché fonda la responsabilità dello S., per l'inosservanza degli obblighi cui lo stesso era tenuto, senza considerare che fatti e circostanze, estranee al sottoposto, ne avevano impedito l'esecuzione in secondo luogo perché non v'è traccia nella motivazione dell'ordinanza per ritenere fondata la violazione delle norme invocate dal GIP, poste a sostegno del necessario giudizio prognostico sulla positiva evoluzione della personalità dello S I dubbi circa la legittimità dell'ordinanza impugnata -prosegue il ricorso sono ancora più fondati se si legge la relazione dell'UEPE di Foggia, da cui si evince a chiare lettere e viene certificato che il ritardo nell'esecuzione del progetto di messa alla prova dello S., secondo anche le disposizioni impartite dal magistrato, non era assolutamente addebitabile all'affidato, bensì al ritardo dell'associazione nell'attivazione della indispensabile polizza assicurativa per eventuali danni a cose o persone nello svolgimento del LPU, oltre che alla difficoltà, da parte della stessa associazione, di organizzare i lavori di pubblica utilità per la pandemia in atto. La mancata assunzione delle ragioni riportate nella relazione citata degli uffici avrebbe, quindi, determinato un vulnus significativo nel giudizio del magistrato e l'erronea convinzione della necessità di adottare la revoca della sospensione del procedimento di messa alla prova. Per quanto detto, provato dai documenti agli atti ed opposto dalla difesa in udienza, sarebbe stato giusto addivenire alla prosecuzione della messa alla prova. Ancora, il ricorrente censura l'ordinanza per violazione dell'articolo 168 quater c.p., in quanto se è pur vero il richiamo è a questa Sez. 4 numero 44675/2019 che, con riferimento alla revoca, il giudice è titolare di uno spazio di discrezionalità limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza di revoca , con riguardo all'accertamento dei presupposti di una delle ipotesi di revoca previste dall'articolo 168-iquater c.p.p., nel caso in esame, il giudice non ha esercitato alcuna discrezionalità consentitagli, laconicamente limitandosi come risulta dal testo dell'ordinanza ad avere accertato il formale mancato rispetto del termine temporale di svolgimento dei lavoro di pubblica utilità. Circostanza, per le motivazioni sopra dette, non sufficiente da sola a motivare la revoca della sospensione del procedimento e a rappresentare una corretta applicazione dell'articolo 168 quater c.p Con un secondo motivo il ricorrente lamenta vizio motivazionale in relazione agli articolo 468 septies, 468 octies c.p.p. e articolo 168 quater c.p La motivazione dell'ordinanza impugnata -ci si duole non spiega le ragioni dell'applicazione della revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova, ma si limita laconicamente ad indicare il mancato rispetto del termine temporale, entro il quale dovevano essere eseguite le disposizioni impartite. La carenza, oltre che l'illogicità, della stringata parte motiva del provvedimento, si deduce in relazione al contenuto della relazione degli uffici dell'UEPE del 19/3/2021 relazione allegata agli atti del fascicolo del magistrato procedente nella quale si legge che le ragioni del ritardo nello svolgimento dei LPU dello Spor-tiello non era imputabile allo stesso, ma ad altre e specificate ragioni. Da tanto, il magistrato, senza porre in relazione queste circostanze rilevate ed a sua disposizione, ha concluso per l'adozione del provvedimento che, di fatto, non viene logicamente motivato, anzi si pone in netto contrasto con le ragioni certificate nella relazione citata. Chiede, pertanto, annullarsi l'ordinanza impugnata. 3. In data 22/2/2022 ha rassegnato le proprie conclusioni scritte il PG chiedendo annullarsi l'ordinanza impugnata con rinvio al GUP presso il Tribunale di Foggia. Considerato in diritto 1. I motivi sopra illustrati appaiono fondati e, pertanto, l'ordinanza impugnata va annullata con rinvio per nuovo esame al Tribunale di Foggia. 2. In premessa, va ricordato che il ricorso per cassazione avverso l'ordinanza con la quale è disposta la revoca della sospensione del procedimento con messa alla prova e consentito solo per violazione di legge articolo 464-octies c.p.p., comma 3 . E che, in materia, il giudice, come ricorda lo stesso ricorrente, è titolare di uno spazio di discrezionalità limitato al solo apprezzamento dei presupposti di legge, che gli impone uno specifico onere di motivazione dell'ordinanza emessa ai sensi dell'articolo 464-octies c.p.p., censurabile in sede di ricorso per cassazione così Sez. 6, numero 28826 del 23/2/2018, Farioli, Rv. 273655 . Tuttavia, nel caso in esame, tale onere di motivazione non risulta adempiuto, concretandosi la lamentata violazione di legge. Ed invero, il concetto di trasgressione che comporta la revoca della sospensione del procedimento non può non essere legata ad un concetto di violazione che coinvolga anche l'elemento soggettivo della condotta, mentre il GIP, nell'ordinanza impugnata sembra avere considerato rilevante il mero dato oggettivo della violazione, senza considerare l'elemento piscologico. Peraltro, è pur vero che nella comunicazione dell'UEPE di Foggia del 19/3/2021 si dà atto del limitato svolgimento del lavoro di pubblica utilità, ma si dà anche atto delle ragioni del tardivo inizio dello stesso e, soprattutto, si conclude nel senso che il percorso effettuato dall'imputato è stato soddisfacente rispetto alle finalità dell'istituto della messa alla prova esterna nonché a quello della rieducazione e reinserimento sociale . Di tali contenuti la laconica ordinanza di revoca, che si limita esclusivamente a prendere atto che l'interessato ha effettuato soli 19 giorni di LPU tra il 3/2/21 e il 17/3/21 a fronte della durata di 60 giorni stabiliti dalla predetta ordinanza nulla dice. 3. Quanto ai casi di revoca della messa alla prova, il legislatore, all'articolo 168 quater c.p., ne ha previsti tre 1. la grave o reiterata violazione del programma di trattamento o delle prescrizioni imposte 2. Il rifiuto alla prestazione del lavoro di pubblica utilità 3. La commissione durante il periodo di prova, di un nuovo delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole di quello per cui si procede. Tutte e tre le ipotesi di revoca della sospensione del procedimento si correlano all'obbiettiva dimostrazione dell'infedeltà dell'interessato rispetto all'impegno assunto e al conseguente venir della fiducia accordatagli dall'ordinamento quanto al buon esito della prova, nonché la specifica ipotesi connessa alla commissione di un nuovo reato alla palesata infondatezza della valutazione prognostica in punto di rischio di recidiva compiuta dal giudice in sede di applicazione dell'istituto. Mentre le prime due cause di revoca hanno una natura chiaramente endoprocedimentale laddove presuppongono una violazione ai contenuti precet-tivi dello specifico sub-procedimento di messa alla prova l'ipotesi di revoca delineata al numero 2 della medesima norma nel correlarsi alla commissione, durante il periodo di prova, di un delitto non colposo ovvero di un reato della stessa indole di quello per cui si procede , dipende da una condotta esterna a detto sub-procedimento e, seppure dimostrazione concreta della fallacia della prognosi positiva di astensione dal commettere altri reati costituente presupposto dell'istituto, non può non comportare l'avvio di un separato e, dunque, del tutto autonomo procedimento penale. Orbene, in merito alla prima ipotesi, che è quella che qui interessa, è vero che questa Corte di legittimità ha recentemente chiarito che, in tema di sospensione del processo con messa alla prova nei confronti di imputato maggiorenne, è legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, in quanto l'espressione ripetute e gravi trasgressioni di cui all'articolo 168-quater c.p., deve essere interpretata quale presupposto sostanziale del provvedimento, riferibile anche ad una condotta isolata di qualità e gravità tali da escludere la possibilità di una prognosi positiva sull'evoluzione della personalità del sottoposto così Sez. 4, numero 19226 del 4/3/2020, Battista, Rv. 279248, in relazione ad un caso in cui l'imputato messo alla prova , dopo il primo giorno, aveva interrotto il lavoro di pubblica utilità programmato per sei mesi omettendo di comunicare l'impedimento nelle forme previste dalla legge e non avanzando istanza all'autorità giudiziaria per ottenere la proroga per gravi motivi, in cui la Corte ha ritenuto immune da censure il provvedimento di revoca dell'ordinanza di sospensione conf. Sez. 1, numero 11909 del 18/01/2019, Y., Rv. 275060 relativa ad un imputato minorenne, che ha ritenuto legittima la revoca dell'ordinanza di sospensione fondata anche su un'unica trasgressione alle prescrizioni imposte, ovvero, nella specie, la fuga del minore dalla comunità ed il tentativo di espatrio . Tuttavia, può ritenersi grave la violazione che palesi un manifesto disinteresse al buon esito del programma, per cui il concetto di trasgressione implica, in sé, un necessario accertamento in punto di volontarietà della stessa. Va dunque chiarito che, ai fini della valutazione della grave o reiterata trasgressione al programma di trattamento o alle prescrizioni imposte atta a fondare la revoca della messa alla prova ex articolo 168 quater numero 1 c.p. il giudice non può prescindere da una valutazione in ordine alla volontarietà della stessa, concretandosi la sua mancanza in una violazione di legge che abilita l'interessato al ricorso per cassazione ex articolo 464-octies c.p.p., comma 3. Tale valutazione, nel caso in esame, come fondatamente lamenta il ricorrente, manca. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per nuovo giudizio al Tribunale di Foggia.