Evasione episodica: condotta non punibile

Confermata dalla Cassazione la decisione del Tribunale. Respinte le obiezioni proposte dalla Procura. Evidenti, secondo i Giudici, la scarsa offensività del fatto e la tenue intensità del dolo.

Evasione non punibile per l'uomo, costretto agli arresti domiciliari , viene beccato a Ferragosto in strada, a 500 metri da casa. Nessun cono d'ombra nella ricostruzione dell'episodio l'uomo, ora sotto processo per evasione, «si è allontanato senza autorizzazione, nella giornata di Ferragosto , sulla pubblica via a 500 metri dalla propria abitazione, dove era detenuto agli arresti domiciliari». Ciò nonostante, in Tribunale viene sancita, a sorpresa, la non punibilità dell'uomo. In sostanza, è accertata la violazione compiuta, ma i Giudici la ritengono non grave. Pronta l'opposizione della Procura, che propone ricorso in Cassazione. Secondo la Procura non sono stati esaminati «tutti gli indicatori della particolare tenuità del fatto relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza» mentre sono state valorizzate «circostanze che nulla aggiungono in tema di scemata offensività e che possono rilevare soltanto ai fini della dosimetria della pena». Dalla Cassazione bocciano però la tesi portata avanti dalla Procura e sostengono che in Tribunale «è stata operata una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità». In particolare, con riferimento al reato di evasione, per parlare di non punibilità è fondamentale che la condotta «risulti caratterizzata da un' offensività minima ». E in questa ottica si colloca la decisione del Tribunale che, sottolineano dalla Cassazione, «ha valorizzato, ritenendole rilevanti e decisive, la episodicità e le circostanze della condotta» e per questo ha riconosciuto «la scarsa offensività del fatto e la tenue intensità del dolo ».

Presidente Costanzo – Relatore Calvanese Ritenuto in fatto 1. Con la sentenza in epigrafe indicata, il Tribunale di Caltanissetta dichiarava l'imputato D.V. non punibile, ai sensi dell' articolo 131-bis c.p. , per il reato di cui all' articolo 385 c.p. . All'imputato era stato contestato di essersi allontanato il 15 agosto 2021 senza autorizzazione sulla pubblica via a 500 metri dalla propria abitazione, dove era detenuto agli arresti domiciliari. 2. Avverso la suddetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione per saltum il Procuratore generale indicato in epigrafe, denunciando i motivi di seguito enunciati nei limiti di cui all' articolo 173 disp. att. c.p.p. . 2.1. Violazione di legge. Erroneamente il Giudice ha ritenuto applicabile la causa di esclusione di punibilità, in assenza dei presupposti necessari per l'inquadramento della condotta dell'imputato nell'ipotesi di cui all' articolo 131-bis c.p. . La norma infatti richiede l'esame di tutti gli indicatori della particolare tenuità del fatto relativi alla condotta, al danno e alla colpevolezza. Il Tribunale ha invece utilizzato circostanze che nulla aggiungono in tema di scemata offensività e che potevano rilevare soltanto ai fini della dosimetria della pena. 3. Disposta la trattazione scritta del procedimento, ai sensi del del D.L. numero 137 del 28 ottobre 2020, articolo 23, comma 8, convertito dalla L. numero 176 del 18 dicembre 2020 , così come modificato per il termine di vigenza dal D.L. numero 228 del 30 dicembre 2021 , in mancanza di richiesta nei termini ivi previsti di discussione orale, il Procuratore generale e il difensore del ricorrente hanno depositato conclusioni scritte, come in epigrafe indicate. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. 2. Non sussiste la dedotta violazione di legge, in quanto il Tribunale ha operato una valutazione congiunta degli elementi rilevanti ai fini dell'applicazione della causa di non punibilità, che risulta immune da rilievi di legittimità. La giurisprudenza di legittimità ha chiarito, nell'interpretazione dell'istituto della non punibilità per particolare tenuità del fatto, che il giudice di merito, chiamato a pronunziarsi sulla relativa richiesta, è tenuto a fornire adeguata motivazione del suo convincimento, frutto della valutazione complessa e congiunta di tutte le peculiarità della fattispecie concreta, compiuta utilizzando quali parametri di riferimento i criteri previsti dall' articolo 133 c.p. , comma 1, -modalità della condotta, grado di colpevolezza da esse desumibile ed entità del danno o del pericolo - e, specificamente, indicando quelli ritenuti all'uopo rilevanti Sez. U, numero 13681 del 25/02/2016, Tushaj, Rv. 266590 Sez. 6, numero 5107 del 08/11/2018, Rv. 274647 . Tali principi sono stati declinati anche con riferimento al reato di evasione, qualora la fattispecie concreta, all'esito della suddetta valutazione, risulti caratterizzata da un'offensività minima Sez. 6, numero 21514 del 02/07/2020, Rv. 279311 . Nel caso in esame, il Tribunale ha valorizzato, ritenendole rilevanti e decisive, la episodicità e le circostanze della condotta, che militavano per una scarsa offensività del fatto e una tenue intensità del dolo. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.