«Non è possibile stabilire un’assimilazione sistematica tra le misure di sicurezza provvisorie previste dall’articolo 312 c.p.p. e le misure di sicurezza provvisorie previste dall’articolo 206 c.p.», considerando la diversità dei presupposti applicativi e degli obiettivi perseguiti.
Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su una vicenda riguardante l'applicazione delle misure di sicurezza. Il Tribunale del riesame, infatti, aveva dichiarato inammissibile l'istanza presentata dall'imputato e volta ad ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere con l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza di cui all'articolo 312 c.p.p. L'imputato ricorre in Cassazione, deducendo il vizio di motivazione e di legge. Egli, infatti, ritiene che il Tribunale abbia valutato l'insussistenza dei presupposti applicativi della misura di sicurezza provvisoria di cui all'articolo 312 c.p.p. mediante un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle emergenze processuali, tra cui gli accertamenti svolti dai consulenti tecnici di parte, secondo cui «il ricorrente, al momento del fatto, era affetto da un vizio totale di mente, rilevante ex articolo 88 c.p.». La doglianza è infondata. I presupposti della misura cautelare, infatti, differiscono da quelli delle misure di sicurezza, «dal momento che l'applicazione della misura cautelare rinviene il suo fondamento nelle specifiche esigenze enucleate dall'articolo 274 c.p.p., con effetti rimodulati dall'articolo 286 c.p.p. nell'ipotesi in cui il destinatario di esse si trovi in stato di infermità mentale che ne escluda o ne diminuisca grandemente la capacità di intendere o di volere, mentre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza si fonda sulla prognosi affermativa in ordine all'applicazione della misura stessa all'esisto del giudizio di cognizione, in costanza dell'accertata pericolosità sociale dell'indagato o dell'imputato, pericolosità di grado tale da esigere il provvedimento anticipatorio della stessa» Cass. numero 38609/2021 . Pertanto, «non è possibile stabilire un'assimilazione sistematica tra le misure di sicurezza provvisorie previste dall'articolo 312 c.p.p. e le misure di sicurezza provvisorie previste dall'articolo 206 c.p.», considerando la diversità dei presupposti applicativi e degli obiettivi perseguiti. La conseguenza, quindi, è che il primo dei due strumenti giurisdizionali non poteva essere applicato all'imputato. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Presidente Tardio – Relatore Centonze Ritenuto in fatto 1. Con ordinanza emessa il 17/08/2021 il Tribunale del riesame di Trieste confermava il provvedimento adottato il 05/05/2021 dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, con cui veniva dichiarata inammissibile l'istanza finalizzata a ottenere la sostituzione della misura cautelare della custodia in carcere, disposta nei confronti di S.M.A.A. , con l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza di cui all'articolo 312 c.p.p., che doveva essere eseguita all'interno di una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza REMS . La declaratoria di inammissibilità veniva pronunciata dal Tribunale del riesame di Trieste sull'assunto che la vicenda processuale in esame andava ricondotta alla disciplina dell'articolo 312 c.p.p., che consente l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza, in qualunque stato e grado del procedimento, solo su richiesta del pubblico ministero, che, nel caso di specie, non era stata formulata. Infatti, l'istanza di applicazione provvisoria della misura di sicurezza prevista dall'articolo 312 c.p.p., alla cui concessione il pubblico ministero si opponeva, veniva presentata dalla difesa del ricorrente all'udienza del 05/05/2021, nel corso dell'incidente probatorio finalizzato ad accertare la capacità di intendere e di volere di S.M.A.A. al momento del fatto. 2. Avverso questa ordinanza S.M.A.A. , a mezzo dell'avvocato P.B., ricorreva per cassazione, deducendo violazione di legge e vizio di motivazione del provvedimento impugnato, conseguenti alla ritenuta insussistenza dei presupposti applicativi della misura di sicurezza provvisoria di cui all'articolo 312 c.p.p., che erano stati valutati dal Tribunale del riesame di Trieste con un percorso argomentativo incongruo e svincolato dalle emergenze processuali, tra le quali assumevano un rilievo decisivo gli accertamenti svolti dai consulenti tecnici di parte, secondo cui il ricorrente, al momento del fatto, era affetto da un vizio totale di mente, rilevante ex articolo 88 c.p Gli accertamenti eseguiti dai consulenti tecnici di parte sulla capacità di intendere e di volere dell'indagato al momento del fatto, infatti, smentivano le conclusioni alle quali erano giunti i periti nominati dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Trieste, nel corso dell'incidente probatorio svoltosi all'udienza del 05/05/2021, che avevano ritenuto 1Stephan affetto da un vizio parziale di mente, disattendendo le emergenze nosografiche relative alla posizione del ricorrente, che imponevano l'applicazione ex officio della misura di sicurezza provvisoria, ai sensi del combinato disposto degli articolo 206 c.p. e 312 c.p.p., da eseguirsi presso una REMS. In via subordinata al mancato accoglimento della censura difensiva principale, si eccepiva la legittimità costituzionale delle disposizioni degli articolo 206 c.p., articolo 312,313 c.p.p., per contrasto con gli articolo 3,13 e 24 Cost., nella parte in cui riservano all'insindacabile scelta del pubblico ministero la possibilità di applicare, nella fase delle indagini preliminari, la misura di sicurezza provvisoria nei confronti dell'indagato. Le considerazioni esposte imponevano l'annullamento dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso proposto da S.M.A.A. è infondato. 2. Occorre premette che costituisce espressione di un orientamento ermeneutico consolidato il principio secondo cui non sussiste alcuna omogeneità sistematica tra le misure di custodia cautelare e le misure di sicurezza, attesa la diversità dei presupposti applicativi e degli obiettivi di prevenzione perseguiti dai due strumenti giurisdizionali. Non è, quindi, possibile, al contrario di quanto sostenuto dalla difesa di S.M.A.A. , assimilare le misure di sicurezza provvisorie previste dall'articolo 312 c.p.p., alle misure di sicurezza provvisorie previste dall'articolo 206 c.p A conferma di quanto si sta affermando, non si può che richiamare il seguente il principio di diritto In tema di misure cautelari, nel caso in cui alla revoca di una misura cautelare faccia seguito l'applicazione provvisoria di una misura di sicurezza ex articolo 312 c.p.p., deve escludersi che i due provvedimenti possano integrare un'unica vicenda cautelare, nella quale il secondo si configuri come sostitutivo del primo, ai sensi dell'articolo 299 c.p.p., attesa la diversità dei presupposti indiziari e funzionali delle due misure, conseguendone che avverso la misura di sicurezza provvisoria sarà proponibile il rimedio del riesame e non l'appello Sez. 5, numero 26080 del 02/05/2019, B., Rv. 276141-01 si vedano, in senso sostanzialmente conforme, anche Sez. 5, numero 26589 del 09/04/2014, Guerra, Rv. 262559-01 Sez. 1, numero 7169 del 09/01/2007, Andreozzi, Rv. 235742-01 . Ne discende che le misure di sicurezza provvisoria previste dall'articolo 312 c.p.p., e le misure di sicurezza provvisoria previste dall'articolo 206 c.p., sebbene presentino degli innegabili elementi di similitudine, non possono mai integrare un'unica vicenda processuale - azionabile, come nel caso in esame, ai sensi dell'articolo 299 c.p.p. -, attesa l'incontroversa diversità dei presupposti applicativi e degli obiettivi di prevenzione perseguiti dai due istituti, che, oltre a inerire a fasi processuali differenti, appaiono sistematicamente incompatibili. Non può, in proposito, non richiamarsi l'arresto giurisprudenziale intervenuto nei confronti dell'odierno ricorrente, che costituisce un precedente in termini, nella cui motivazione, tra l'altro, si affermava che gli strumenti giurisdizionali in esame si contraddistinguono per la diversità dei rispettivi presupposti, dal momento che l'applicazione della misura cautelare rinviene il suo fondamento nelle specifiche esigenze enucleate dall'articolo 274 c.p.p., con effetti rimodulati dall'articolo 286 c.p.p., nell'ipotesi in cui il destinatario di esse si trovi in stato di infermità mentale che ne escluda o ne diminuisca grandemente la capacità di intendere o di volere, mentre l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza si fonda sulla prognosi affermativa in ordine all'applicazione della misura stessa all'esito del giudizio di cognizione, in costanza dell'accertata pericolosità sociale dell'indagato o dell'imputato, pericolosità di grado tale da esigere il provvedimento anticipatorio della stessa Sez. 1, numero 38609 del 16/07/2021, 1S., Rv. 282071-01 . Nè potrebbe essere diversamente, dovendosi, in proposito, evidenziare che il concetto di pericolosità sociale connaturato alle misure di sicurezza afferisce alla pericolosità criminale generica dell'imputato, che si identifica con l'elevata probabilità che il soggetto commetta nuovi fatti di reato, rilevante ai sensi dell'articolo 203 c.p. Tale concetto di pericolosità sociale, all'evidenza, si differenzia da quello connesso alla disciplina di cui all'articolo 274 c.p.p., che è finalizzata alla tutela di esigenze di prevenzione speciale, riguardanti il concreto pericolo che il destinatario della misura commetta determinati delitti indicati dalla norma o delitti della stessa specie di quello oggetto di processo Sez. 1, numero 38609 del 16/07/2021, 1S., cit. . Occorre, pertanto, ribadire che non è possibile stabilire un'assimilazione sistematica tra le misure di sicurezza provvisorie previste dall'articolo 312 c.p.p., e le misure di sicurezza provvisorie previste dall'articolo 206 c.p., con la conseguenza che, in assenza di un'espressa richiesta del pubblico ministero non risulta presentata nel caso in esame -, il primo dei due strumenti giurisdizionali non era applicabile nei confronti di S.M.A.A. , pur essendo l'indagato affetto da un vizio parziale di mente, rilevante ai sensi dell'articolo 89 c.p Nè è possibile nutrire dubbi interpretativi sul tenore dell'articolo 312 c.p.p., la cui inapplicabilità al caso di specie, correttamente affermata dal Tribunale del riesame di Trieste, discende dalla formulazione di tale disposizione, che richiede una richiesta del pubblico ministero, stabilendo Nei casi previsti dalla legge, l'applicazione provvisoria delle misure di sicurezza è disposta dal giudice, su richiesta del pubblico ministero, in qualunque stato e grado del procedimento, quando sussistono gravi indizi di commissione del fatto e non ricorrono le condizioni previste dall'articolo 273 comma 2 . Presupposti applicativi differenti e inconciliabili, invece, sono previsti dall'articolo 206 c.p., comma 1, che veniva impropriamente invocato dalla difesa del ricorrente nell'atto di impugnazione in esame, secondo cui Durante l'istruzione o il giudizio, può disporsi che il minore di età, o l'infermo di mente, o l'ubriaco abituale, o la persona dedita all'uso di sostanze stupefacenti, o in stato di cronica intossicazione prodotta da alcool o da sostanze stupefacenti, siano provvisoriamente ricoverati in un riformatorio o in un manicomio giudiziario, o in una casa di cura e di custodia . Si aggiunga che il pubblico ministero, nel caso in esame, non soltanto ometteva di richiedere l'applicazione provvisoria della misura di sicurezza in sostituzione della misura di custodia cautelare in carcere applicata a S.M.A.A. , ai sensi dell'articolo 312 c.p.p., ma esprimeva parere contrario all'accoglimento dell'istanza presentata autonomamente nell'interesse del ricorrente. Il parere contrario espresso dal pubblico ministero, a ben vedere, non consente nemmeno di prefigurare un atteggiamento di natura acquiescente nei confronti dell'istanza dell'indagato, finalizzata a ottenere l'applicazione della misura di sicurezza provvisoria del ricovero in una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza REMS . Le considerazioni esposte impgono di ribadire l'infondatezza della censura difensiva in esame. 3. Ricostruito in questi termini il rapporto tra le misure di custodia cautelare in carcere e le misure di sicurezza e la questione, connessa, del rapporto tra le misure di sicurezza provvisorie previste dall'articolo 312 c.p.p., e le misure di sicurezza provvisorie previste dall'articolo 206 c.p., appare destituita di fondamento la residua eccezione di legittimità costituzionale, proposta in via subordinata al mancato accoglimento della doglianza principale. Con questa censura difensiva, in particolare, si eccepiva la legittimità costituzionale delle disposizioni degli articolo 206 c.p., 312, 313 c.p.p., per contrasto con gli articolo 3,13 e 24 Cost., nella parte in cui riservano all'insindacabile scelta del pubblico ministero la possibilità di applicare, nella fase delle indagini preliminari, la misura di sicurezza provvisoria oggetto di vaglio cautelare, senza riconoscere un'analoga prerogativa processuale alla difesa dell'indagato. Non si può, in proposito, non richiamare, a sostegno della declaratoria di inammissibilità dell'istanza presentata nell'interesse di S.M.A.A. , la sentenza della Corte costituzionale 24 marzo 2021, numero 69, che interveniva su un caso analogo a quello in esame, con cui venivano dichiarate inammissibili le questioni di legittimità costituzionale degli articolo 222 c.p., comma 1, articolo 299 c.p.p., comma 3-bis, articolo 300 c.p.p., comma 2, sollevate in riferimento agli articolo 13,32 e 117, comma 1, Cost., 5, par. 1, Convenzione Europea dei diritti dell'uomo CEDU . Intervenendo in tale contesto sistematico, infatti, la Corte costituzionale affermava che il ricovero in una una Residenza per l'esecuzione delle misure di sicurezza REMS ex articolo 206 c.p., come quello invocato dalla difesa di S.M.A.A. , costituisce la modalità oggi prevista dall'ordinamento per eseguire la misura di sicurezza del ricovero in ospedale psichiatrico giudiziario . , ossia di una misura privativa della libertà personale il cui scopo tipico è il contenimento della pericolosità sociale dell'internato in conseguenza della previa commissione di un fatto di reato articolo 202 c.p. Corte Cost., sent. numero 69 del 2021 . Ne discende che, secondo quanto affermato dalla Corte costituzionale, deve ritenersi sfornito di plausibilità l'assunto . di un interesse riconducibile alla sfera di tutela dell'articolo 32 Cost., in capo all'imputato prosciolto per vizio di mente, a ottenere non già un trattamento volontario o obbligatorio strutturalmente funzionale alla tutela della sua salute mentale ai sensi degli articolo 33 e seguenti della L. 23 dicembre 1978, numero 833 . , bensì l'applicazione della misura di sicurezza del ricovero in una REMS, interesse che sarebbe suscettibile di essere pregiudicato dall'eventuale inerzia del pubblico ministero nel richiedere l'applicazione in via provvisoria della misura Corte Cost., sent. numero 69 del 2021, cit. . Queste considerazioni impongono di ribadire l'inammissibilità della doglianza, proposta in via subordinata al mancato accoglimento della censura difensiva principale, con cui si eccepiva la legittimità costituzionale delle disposizioni degli articolo 206 c.p., 312, 313 c.p.p., per contrasto con gli articolo 3,13 e 24 Cost. 4. Per queste ragioni, il ricorso proposto da S.M.A.A. deve essere rigettato, con la conseguente condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. Consegue, infine, a tali statuizioni processuali, la trasmissione, a cura della cancelleria, di copia del presente provvedimento al direttore dell'istituto penitenziario dove il ricorrente si trova ristretto, a norma dell'articolo 94, comma Iter, disp. att. c.p.p P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese Processuali. Manda alla cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 94 c.p.p., comma 1-ter, disp. att