Condannato il marito che uccide l’amante della moglie per ripristinare la propria immagine

La futilità dei motivi si ravvisa quando «il movente dell’azione sia rappresentato da una ragione lieve, banale, minima e di poco momento secondo quello che è l’usuale sentire della collettività in un dato momento storico, sproporzionato rispetto all’azione criminosa realizzata ed alla sua gravità, così da apparire del tutto inidoneo ed insufficiente a dar luogo al reato, costituendo piuttosto occasione per dare libero sfogo di impulsi criminali».

Un imputato, accusato di omicidio aggravato dai futili motivi in seguito al tradimento da parte della moglie, ricorre in Cassazione, deducendo la manifesta illogicità della motivazione della condanna in relazione alla sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 61, numero 1 c.p. Egli sostiene di aver agito in preda alla gelosia per l'atteggiamento molesto e insistente tenuto dalla vittima nei riguardi della propria moglie. In realtà, la Corte di merito ha accertato che l'accusato non ha agito per gelosia, bensì per ripristinare la propria immagine, in seguito ad una scritta ingiuriosa di fronte all'abitazione che, con toni volgari, faceva riferimento al fatto che le donne del rione tradivano i mariti durante la loro permanenza al lavoro, nella loro indifferenza. La Corte di Cassazione ricorda, infatti che la futilità dei motivi si ravvisa quando «il movente dell'azione sia rappresentato da una ragione lieve, banale, minima e di poco momento secondo quello che è l'usuale sentire della collettività in un dato momento storico, sproporzionato rispetto all'azione criminosa realizzata ed alla sua gravità, così da apparire del tutto inidoneo ed insufficiente a dar luogo al reato, costituendo piuttosto occasione per dare livero sfogo di impulsi criminali» Cass. numero 16889/2017, numero 38377/2017, numero 41052/2014 . Inoltre, per verificare la sussistenza della circostanza aggravante in questione, «è necessario procedere all'identificazione in concreto della natura e della valenza della ragione giustificatrice l'azione delittuosa posta in essere, senza sia possibile fare ricorso ad un comportamento medio dell'uomo comune, posto che siffatto modello di agente non è facilmente identificabile ed è influenzato nella situazione concreta da connotazioni culturali, dall'educazione ricevuta, dal contesto sociale e da fattori ambientali» Cass. numero 11591/2015, numero 39261/2010, numero 42846/210, numero 28111/2012 . E «credenze religiose o atteggiamenti culturali dell'agente non possono trovare riconoscimento agli specifici fini di negare la circostanza aggravante in questione quando si pongano in palese contrasto con i principi fondamentali del sistema giuridico. In tal senso il motivo è futile … , costituendo occasione per dare libero sfogo ad istinti aggressivi ed antisociali» Cass. numero 39261/2010, numero 29377/2009, numero 24683/2008 . Per questi motivi la S.C. dichiara inammissibile il ricorso e condanna l'imputato al pagamento delle spese processuali.

Presidente Bricchetti – Relatore Boni Ritenuto in fatto 1.Con sentenza in data 25 novembre 2020 la Corte di Assise di appello di Reggio Calabria confermava la sentenza emessa dal Giudice per l'udienza preliminare del Tribunale di Reggio Calabria in data 5 luglio 2019, che aveva condannato l'imputato B.E. alla pena di anni trenta di reclusione in quanto ritenuto responsabile dei delitti, unificati tra loro per continuazione, di concorso nell'omicidio aggravato dai futili motivi di B.A. e di distruzione del relativo cadavere, fatti commessi il omissis , nonché alle pene accessorie di legge, al risarcimento dei danni in favore delle parti civili, da liquidarsi in sede separata col riconoscimento di provvisionale immediatamente esecutiva, sottoponendolo altresì alla misura di sicurezza della libertà vigilata a pena detentiva espiata. 1.1. Da entrambe le sentenze di merito, avvalsesi degli apporti conoscitivi forniti dalle investigazioni, dai tabulati del traffico telefonico, dalle immagini filmate da impianti di videoripresa collocati nella zona prossima al luogo di abitazione dell'imputato, dall'attività captativa sulle utenze in uso a questi ed alla moglie, dalle dichiarazioni rese da L.D.S. , nonché dalle ammissioni di responsabilità provenienti dall'imputato, era emersa la seguente ricostruzione dei fatti. 1.2. La notte del omissis B. , dopo avere appreso che B. , già in contatto telefonico con la propria moglie, alla quale si era legato ed aveva anche fatto regali in denaro, si sarebbe recato nei pressi della loro abitazione, l'aveva atteso e l'aveva affrontato, colpendolo ripetutamente sino a farlo cadere a terra, quindi ne aveva investito il corpo con un veicolo, provocando importanti lesioni alla scatola cranica, al massiccio facciale ed alla mandibola, alle vertebre cervicali ed ai femori, causa del decesso, dopo la cui verificazione ne aveva dato alle fiamme il corpo. 1.3. Entrambe le sentenze di merito confermavano la sussistenza della circostanza aggravante dell'avere l'imputato agito per futili motivi, escludendo che la vittima avesse tenuto un atteggiamento molesto verso la moglie dell'imputato, per essersi presentata presso la di lei abitazione solo dopo un breve colloquio telefonico con la stessa, perché ivi convocata ed autorizzata dall'imputato, che, invece, aveva inteso sfogare la propria rabbia ed il proprio risentimento con modalità del tutto sproporzionate rispetto alla situazione di fatto, perché spinto dalla necessità di ripristinare la propria immagine dopo che nei pressi della sua abitazione era comparsa una scritta con la quale si stigmatizzava che le donne del rione erano solite tradire i mariti nella loro indifferenza. Negavano altresì il riconoscimento delle circostanze attenuanti generiche ed il giudizio di prevalenza delle stesse sulla predetta aggravante per la straordinaria gravità e crudeltà della condotta e per i precedenti penali dell'imputato. Avverso la sentenza di appello ha proposto ricorso l'imputato a mezzo del difensore, avv.to A. C., che ne ha chiesto l'annullamento per i seguenti motivi a mancanza o manifesta illogicità della motivazione in relazione alla ritenuta sussistenza della circostanza aggravante di cui all'articolo 61 c.p., numero 1 in quanto è apodittica la ricostruzione dei fatti operata in sentenza circa l'intervenuta autorizzazione data a B. a recarsi nel quartiere omissis per incontrare la moglie dell'imputato e circa l'intento di questi di ripristinare la propria onorabilità, posto che la frase scritta sul muro nei pressi della sua abitazione non conteneva riferimenti specifici alla sua persona o a quella della moglie. Al contrario, è stato dimostrato che B. ' aveva tenuto comportamenti insistenti, aveva dato del denaro alla moglie del ricorrente ed aveva chiesto informazioni anche sul figlio F. . Inoltre, non avrebbe potuto prescindersi dalle connotazioni culturali dell'imputato e del contesto sociale in cui sono maturati i fatti, ispirati da sentimenti di gelosia e di affetto verso la moglie e dal timore che il rapporto coniugale potesse essere compromesso. b Mancanza o manifesta illogicità della motivazione quanto al diniego delle circostanze attenuanti generiche e del dolo d'impeto, nonostante le dichiarazioni confessorie rese dall'imputato e le condizioni di vita individuali e familiari, pregiudicate dall'assenza di redditi stabili e degradate inoltre, i precedenti dell'imputato sono risalenti nel tempo e di non particolare allarme sociale perché relativi a condotte non violente verso le persone. Inoltre, l'omicidio ha costituito la risposta immediata o quasi allo stimolo costituito dalle chiamate notturne della vittima e dalla sua visita presso l'abitazione dei B. senza alcuna programmazione preventiva e sotto la spinta di stati emotivi e passionali, che avrebbero dovuto essere valorizzati in termini favorevoli all'imputato. 3. Non avendo le parti chiesto procedersi a trattazione orale, si è proceduto alla trattazione scritta e le parti civili hanno depositato comparsa conclusione con la quale hanno chiesto dichiararsi inammissibile il ricorso. Il Procuratore Generale presso la Corte di cassazione, Dott.ssa M. F. L. con requisitoria scritta ha chiesto a sua volta dichiararsi inammissibile il ricorso. Cass. 201949673 . Considerato in diritto Il ricorso è inammissibile perché basato su motivi manifestamente infondati ed aspecifici. 1. La difesa dell'imputato col primo motivo di ricorso contesta il giudizio di sussistenza della circostanza aggravante, riconosciuta in entrambe le sentenze di merito, dell'avere egli agito per motivi futili, giudizio che ha censurato per la parzialità dei dati probatori considerati e per l'illogicità del ragionamento valutativo condotto. 1.1. È opportuno richiamare brevemente il percorso motivazionale della sentenza impugnata, conforme a quella di primo grado, che, quanto alla circostanza di cui all'articolo 61 c.p., numero 1, ha ritenuto non veritiera la giustificazione fornita dall'imputato di avere agito in preda alla gelosia per l'atteggiamento molesto ed invadente tenuto dalla persona offesa nei riguardi della propria moglie e con l'intento di distoglierla dal proseguire in tali atteggiamenti per preservare l'unione familiare. 1.1.2 Più in dettaglio la Corte distrettuale, avvalendosi delle risultanze dei tabulati del traffico telefonico delle utenze nella disponibilità dell'imputato e delle dichiarazioni testimoniali rese da M.G. e L.D.S. , ha ritenuto dimostrato che B.A. , moglie di B. , era dedita, in modo quanto meno saltuario, alla prostituzione e che costei aveva incontrato più volte B.A. nella piazzetta di … , luogo ove anche altre donne della comunità rom insediata nel quartiere omissis stazionavano in attesa di clienti, con i quali si appartavano per fare rientro nella stessa postazione dopo circa mezz'ora, secondo quanto constatato visivamente dal personale di polizia giudiziaria, impegnato nei servizi di osservazione. Ulteriore riscontro di tale attività svolta dalla B. è stato dedotto dalla conversazione intercettata il 15 marzo , nella quale la stessa aveva riferito ad interlocutrice di nome A. di essersi prostituita la sera precedente per la assoluta necessità di procurarsi del denaro. La Corte di merito ha poi accertato la sequenza dei contatti intervenuti le utenze in uso alla donna ed al marito e quella della vittima, apprezzati quale elemento distonico rispetto alle dichiarazioni dell'imputato ed alle giustificazioni fornite per l'omicidio. Ha rimarcato che dal 19 dicembre era stata soprattutto l'utenza di B.A. a ricevere una serie di chiamate, effettuate mediante addebito del costo all'utenza ricevente e provenienti da una pluralità di utenze nella disponibilità della famiglia B. , compresa quella di L.D.S. costei ha confermato che la B. le aveva chiesto in prestito il cellulare per contattare il pensionato e le aveva riferito che costui la corteggiava e le aveva fatto anche dei doni in denaro. È stato altresì accertato che nel corso del mese di dicembre per due volte, il 20 ed il 30, B. si era recato dalla B. con la sua autovettura, la cui targa era stata ripresa da un lettore posizionato lungo il percorso che conduce al quartiere omissis . Tali risultanze sono state considerate in grado di contraddire quanto affermato dall'imputato circa i comportamenti petulanti, molesti ed inopportuni tenuti dalla vittima nei riguardi della donna, che, al contrario, oltre a gradire le sue attenzioni e ad averne trattenuto i regali, lo aveva ripetutamente contattato di propria iniziativa. Inoltre, è stato evidenziato che nel corso della notte del omissis prima dell'omicidio, dopo varie chiamate intercorse durante la giornata precedente, a partire dalle ore 01.11.29 fino alle ore 01.51.02 B. aveva chiamato ripetutamente l'utenza della B. senza ricevere risposta sino alle 02.26.26 quando era stata quest'ultima a contattarlo per una breve conversazione, cui ne era seguita altra in un momento nel quale il pensionato si era già messo in movimento da omissis verso omissis , raggiunta la quale località aveva richiamato la B. alle 02.45.42 ed alle 02.46.42. 1.1.3. Dal compendio probatorio così riassunto la Corte di merito, con corretto e logico procedimento inferenziale, ha dedotto che B. si era determinato a recarsi ad omissis soltanto dopo avere ricevuto una chiamata dal cellulare della donna che pensava di incontrare ed il di lei assenso ad una sua visita, senza il quale egli non avrebbe intrapreso quella trasferta, ragione per la quale ha ritenuto smentito e non plausibile che egli si fosse presentato nel cuore della notte sotto l'abitazione dell'imputato a suonare il clacson della sua vettura senza un previo accordo per un incontro e tenendo un atteggiamento tracotante e molesto. 1.1.4. Nel contesto così ricostruito, la Corte di appello ha ritenuto che B. non avesse agito contro la vittima per gelosia a causa delle attenzioni della vittima verso la moglie e dell'offesa alla morale coniugale, suscitata dai comportamenti inopportuni di B. , ma per ripristinare la propria immagine compromessa dalla notorietà della frequentazione tra la moglie e B. e dalla scritta ingiuriosa che, con toni volgari ed espliciti, faceva riferimento al fatto che le donne del rione tradivano i mariti durante la loro permanenza al lavoro nell'indifferenza dei mariti stessi, che avrebbero dovuto vergognarsi del loro comportamento. Proprio la collocazione della scritta di fronte all'abitazione di B. e la recente instaurazione del rapporto fra la di lui moglie e B. ha autorizzato il collegamento tra la scritta muraria ed il discredito dileggioso dell'imputato e consentito l'individuazione in tale sentimento dello stimolo a porre in essere azione definita in sentenza il più possibile eclatante percepita in tutta la sua portata da tutti gli abitanti del quartiere. Solo così si spiega la scelta di attirare sostanzialmente la vittima sul posto per consumare lì la sua vendetta o, meglio ancora, per ripristinare la sua immagine denigrata dalle offese rivoltegli pubblicamente nel rione . 1.2. Per contrastare siffatta ricostruzione il ricorso oppone che l'assunzione dell'iniziativa da parte della B. di contattare la vittima non può mutare la sostanza della vicenda perché B. aveva dimostrato di non avere remore a chiamarla anche nel cuore della notte e perché la scritta ingiuriosa non conteneva specifici riferimenti alla relazione tra i due, mentre è dimostrato che la persona offesa aveva posto in essere condotte particolarmente insistenti nei confronti di B.A. . In tal modo, però, l'impugnazione, senza un reale e puntuale confronto coni dati probatori acquisiti, s'impegna nel prospettare una ricostruzione alternativa a quella esposta nella sentenza contestata, che si risolve in un mero dissenso rispetto alla decisione e non già nella rituale deduzione del vizio motivazionale. Inoltre, l ricorso insiste sulla necessità di considerare il contesto sociale e culturale di maturazione del delitto e nel prospettare lo svolgimento degli accadimenti riferito dallo stesso imputato e già sconfessato dalle emergenze probatorie, in forza delle quali è stato formulato il giudizio di inattendibilità espresso sul punto dai giudici di merito di entrambi i gradi. 1.3 Si ricorda al riguardo che, nella costante interpretazione offertane da questa Corte, la futilità dei motivi si ravvisa quando il movente dell'azione sia rappresentato da una ragione lieve, banale, minima e di poco momento secondo quello che è l'usuale sentire della collettività in un dato momento storico, sproporzionato rispetto all'azione criminosa realizzata ed alla sua gravità, così da apparire del tutto inidoneo ed insufficiente a dar luogo al reato, costituendo piuttosto occasione per dare libero sfogo ad istinti aggressivi ed antisociali e da presentarsi come mero pretesto per lo sfogo di impulsi criminali Sez. 1, numero 16889 del 21/12/2017, dep. 2018, D'Aggiano, Rv. 273119 Sez. 5, numero 38377 del 01/02/2017, Plazio, Rv. 271115 Sez. 5, numero 41052 del 19/06/2014, Barnaba, Rv. 260360 . Si è affermato da parte di questa Corte, e qui si ribadisce che, per verificare la sussistenza della circostanza aggravante in questione, è necessario procedere all'identificazione in concreto della natura e della valenza della ragione giustificatrice l'azione delittuosa posta in essere, senza sia possibile fare ricorso ad un comportamento medio dell'uomo comune, posto che siffatto modello di agente non è facilmente identificabile ed è influenzato nella situazione concreta da connotazioni culturali, dall'educazione ricevuta, dal contesto sociale e da fattori ambientali Sez. 1, numero 11591 del 28/10/2015, dep. 2016, Passalacqua e altri, Rv. 266559 Sez. 1, numero 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832 Sez. 1, numero 42846 del 18/11/1010, PG in proc. Muzaka, Rv, 249010 Sez. 6, numero 28111 del 2/7/2012, U.M., Rv. 253033 . Si è altresì precisato che credenze religiose o atteggiamenti culturali dell'agente non possono trovare riconoscimento agli specifici fini di negare la circostanza aggravante in questione quando si pongano in palese contrasto con i principi fondamentali del sistema giuridico. In tal senso il motivo è futile quando sia così banale, lieve e sproporzionato rispetto all'azione criminosa realizzata ed alla sua gravità da apparire del tutto inidoneo ed insufficiente a dar luogo al reato, costituendo piuttosto occasione per dare libero sfogo ad istinti aggressivi ed antisociali Sez. 1, numero 39261 del 13/10/2010, Mele, Rv. 248832 Sez. 1, numero 29377 dell'8/5/2009, Albanese ed altri, Rv. 244645 Sez. 1, numero 24683 del 22/5/2008, Iaria, Rv. 240905 . Anche la gelosia può integrare l'aggravante in esame quando ispiri condotta del tutto sproporzionata ed abnorme rispetto alla spinta criminosa e riveli intenti punitivi o vendicativi nei riguardi della vittima Sez. 5, numero 25940 del 30/06/2020, M, Rv. 280103 Sez. 1, numero 49673 del 01/10/2019, P, Rv. 278082 Sez. 5, numero 44319 del 21/05/2019, M, Rv. 276962 . 1.4. Tali caratteri sono stati puntualmente evidenziati nel caso in esame anche a ragione della dedizione alla prostituzione della moglie del ricorrente, fatto ritenuto provato e noto nella cerchia di soggetti gravitanti nel quartiere, che di per sé esclude quella relazione esclusiva di fedeltà e dedizione tra coniugi, che potrebbe anche giustificare una reazione aggressiva contro chi minacci l'unità familiare ed il vincolo matrimoniale. Inoltre, anche a prescindere dalla considerazione dei rapporti tra la B. ed altri uomini, le sentenze di merito hanno evidenziato l'assoluta sproporzione tra la rivendicazione dell'onore coniugale quale spinta a delinquere e la brutale e spietata aggressione posta in essere mediante le violente percosse e l'arrotamento con un'autovettura, cui è seguita la combustione del corpo dato alle fiamme secondo un percorso valutativo e argomentativo del tutto immune dai vizi denunciati. 2. Il secondo motivo investe il giudizio di negazione delle circostanze attenuanti generiche. Si assume da parte della difesa che il ricorrente sarebbe meritevole del beneficio invocato per la confessione resa, per le condizioni di vita degradate e per i precedenti penali remoti e relativi a fatti non commessi con violenza sulle persone. Si tratta di elementi già valutati e ritenuti minusvalenti rispetto alla singolare gravità dei fatti per le loro modalità esecutive, caratterizzate da crudeltà e spietatezza e da intensità del dolo. A ciò si è aggiunto l'apprezzamento del contegno processuale dell'imputato, considerato non sincero sintomo di resipiscenza per essersi egli indotto alla confessione dal quadro probatorio di univoca valenza già raccolto a suo carico e nemmeno indicativo della volontà di acclarare l'accaduto per avere offerto una rievocazione inficiata da lacune, contraddizioni ed omissioni riscontrate anche in riferimento alla partecipazione di altri soggetti, rimasti ignoti, all'uccisione dell'anziano ed inerme B. . Si tratta di argomentazioni che non prestano il fianco a critiche perché connotate da logica, coerenza e fedeltà al compendio probatorio, mentre la pretesa gelosia ed il risentimento verso la vittima per la relazione intrapresa con la moglie non costituiscono in sé un dato positivo valorizzabile per procedere all'invocata attenuazione del rigore sanzionatorio. Per le considerazioni svolte il ricorso va dichiarato inammissibile con la conseguente condanna del proponente al pagamento delle spese processuali e, non ricorrendo le condizioni per l'esonero, anche al versamento di sanzione pecuniaria in favore della Cassa delle ammende, che si reputa equo liquidare in Euro tremila. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.