Post contro associazioni animaliste non virtuose: esclusa la diffamazione

Respinto il ricorso del Partito Animalista Europeo avverso alcuni post che invitavano i lettori a non donare il 5xmille ad una serie di associazioni animaliste accusate di comportamenti penalmente rilevanti a danno degli animali.

La vicenda da cui origina la questione sottoposta all'esame del Tribunale di Milano riguarda alcuni post pubblicati su un social network, su un blog e sul sito online di una agenzia giornalistica nei quali il Partito animalista europeo criticava l'operato di alcune Onlus e associazioni a tutela degli animali. In particolare, nei vari post i lettori venivano invitati a non «donare contributi e il 5x mille alle Onlus non virtuose che non rispettano i suggerimenti delle best practises, costituiti dal 20% per la gestione dell'associazione e raccolta fondi e 80% per la social mission». Inoltre, venivano denunciati i fatti e i comportamenti immorali o penalmente rilevanti a danno degli animali commessi da esponenti di una serie di associazioni in particolare, una di queste riteneva che tali commenti avessero natura diffamatoria , in quanto riportavano fatti non veritieri e diretti a screditare l'operato dell'associazione. Il Tribunale ha respinto il ricorso dell'associazione, escludendo la diffamazione aggravata per via della configurabilità delle esimenti del diritto di cronaca e di critica. Quanto al diritto di cronaca , per il Giudice emerge il rispetto della verità dei fatti narrati , in quanto i vari articoli fanno riferimento a vicende di cronaca giudiziaria, correttamente aggiornati. Relativamente ai fatti esposti nei post, invece, si ravvisa il requisito della pertinenza , «data la rilevanza pubblica delle notizie» e il limite della continenza , in quanto i commenti «non trascendono in attacchi personali gratuiti e diretti a colpire l'altrui reputazione e dignità morale». Quanto al diritto di critica , secondo il Tribunale vanno sussunti nell'ambito del legittimo esercizio di tale diritto tutti gli articoli che invitano i contribuenti a non destinare il 5x mille alle associazioni non virtuose. Per il Giudice, infatti, in tema di diffamazione a mezzo stampa, la critica si esercita attraverso la « manifestazione di giudizi ed opinioni di carattere soggettivo , che, come tali, non si prestano ad un sindacato in termini di verità oggettiva», ovvero «l'espressione di opinioni e giudizi anche in termini graffianti e con un linguaggio colorito e pungente, purché vi sia pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico , cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica ma dell'interpretazione di quel fatto» Cass. civ., numero 25420/2017 . Ciò premesso, nel caso di specie, secondo il Tribunale, verità, continenza e pertinenza sussistono, in quanto si tratta di opinioni espresse da un movimento politico «che ha come precipuo scopo la tutela degli animali», in relazione a fatti specifici e contestualizzati «attribuiti alle singole associazioni ed enti e non esposti in modo indistinto, senza quindi il ricorso a mere insinuazioni o suggestioni, né all'uso di toni allusivi e decettivi».

Giudice Nicotra Motivi della decisione Preliminarmente, si osserva che, come già rilevato dal giudice precedentemente assegnatario del procedimento, non risulta formulata una rituale eccezione di incompetenza per territorio da parte del convenuto nella comparsa di risposta, alla luce delle conclusioni riportate in tale atto, che non fanno alcuna menzione di tale eccezione. Inoltre, l'eccezione così come proposta nella narrativa dell'atto non contiene neppure la contestazione della competenza con riferimento a tutti i criteri alternativi previsti dal codice di rito, non essendo svolta alcuna deduzione in relazione al foro di cui all' articolo 20 c.p.comma , il che comporta il radicarsi della competenza presso il Tribunale adito. Venendo al merito, le domande svolte da parte attrice meritano rigetto per le ragioni che seguono. La attrice ha lamentato la diffamatorietà delle notizie e dei commenti diffusi dal Partito Animalista Europeo in una serie di post pubblicati sul proprio profilo e sul blog, oltre che un articolo pubblicato sul sito on line della agenzia giornalistica AgenPress. Il primo articolo, pubblicato in data 23.4.2017 sul profilo del convenuto, intitolato ONLUSsiani le associazioni che lucrano sulla pelle degli animali , esordisce con l'invito a non donare contributi e il 5x mille alle Onlus non virtuose che non rispettano i suggerimenti delle best practises, costituiti dal 20% per la gestione dell'associazione e raccolta fondi e 80% per la social missionumero Segue la lista di una serie di Onlus indicate come deprecabili per fatti e comportamenti immorali o penalmente rilevanti a danno degli animali, tra cui vi è per l'appunto che viene menziona a pagina 8, dove si indicano i dati emergenti dall'ultimo bilancio pubblicato e la vicenda relativa al sequestro del canile lager siciliano gestito dal coordinatore provinciale guardie zoofile cfr. docomma 2 fascicolo attoreo e testo integrale di cui al docomma 1 del fascicolo di parte convenuta . Lo stesso articolo risulta sempre pubblicato sul profilo del convenuto in data 23.10.2017 docomma 8 fascicolo attoreo . Vi sono poi l'articolo pubblicato in data 8.5.2017 sul sito internet dell'agenzia AgenPress e i post pubblicati sul profilo del convenuto in data 27.7.2017, 25.8.2017 e 20.9.2017, che riprendono la notizia del sequestro del canile lager nel Comune di Buseto Palizzolo e della denuncia del responsabile , quale coordinatore delle guardie Eco-Zoofile di docomma 4-7 fascicolo attoreo . Il post pubblicato sul blog del convenuto in data 8.5.2017, dal titolo Onlus utilizzano immagini simili per chiedere soldi al fine di salvare gli animali ma hanno costruito imperi sulla loro pelle , riprende il tema dell'invito a non donare contributi alle Onlus non virtuose che non rispettano i suggerimenti delle best practises e, con riferimento a , indica che tale associazione non pubblica i bilanci on line così da non rendere nota la ripartizione tra stipendi ed attività tipica e menziona sempre la vicenda del sequestro del canile lager. Infine, vi è il post pubblicato sul profilo in data 22.2.2018 in cui vengono citati ENPA e come uniche associazioni rimaste al partito della Br. e coinvolte negli scandali dei milioni di Euro destinati alle cure e custodie dei cani intascati dai dirigenti e/o nella gestione dei canili lager e si cita sempre il processo a carico della guardia zoofila di Trapani. Secondo la prospettazione attorea, le notizie diffuse ed i giudizi espressi dal Partito Animalista Europeo hanno natura diffamatoria in quanto riportano fatti non veritieri e sono volte a screditare l'operato e l'attività di , in via generale, l'inserimento in internet di informazioni lesive dell'onore e della reputazione altrui costituisce diffamazione aggravata ai sensi dell' articolo 595, terzo comma, cod. penumero , commessa con altro mezzo di pubblicità rispetto alla stampa, sicché anche in questo caso trovano applicazione gli stessi limiti derivanti dal bilanciamento tra il diritto di critica o di cronaca e quello all'onore e alla reputazione, quali la verità obiettiva delle informazioni verità anche solo putativa, purché frutto di un serio e diligente lavoro di ricerca , la continenza delle espressioni usate e l'interesse pubblico all'informazione cosiddetta pertinenza Cass. civ. sez. 3, 25 agosto 2014 numero 18174 . Nel caso in esame si ritiene che sussistano i presupposti di configurabilità delle citate esimenti del diritto di cronaca e di critica. In particolare rientra nella prima ipotesi il racconto relativo al coinvolgimento di alcuni esponenti di in un procedimento penale relativo al reato di cui all' articolo 544 ter c.p. . In primo luogo, con riferimento al diritto di cronaca, risulta rispettato il criterio della verità dei fatti narrati. Al riguardo si osserva - gli articoli ed i post fanno riferimento ad una vicenda di cronaca giudiziaria relativa al sequestro di una struttura adibita a canile nel Comune di Buseto Palizzolo TP per le pessime condizioni igienico sanitarie della struttura e di mantenimento degli animali, che aveva portato alla morte di due esemplari - il sequestro ha portato alla instaurazione del procedimento penale a carico di , in qualità di Coordinatore Provinciale delle Guardie Eco-Zoofile di V. e quale responsabile di fatto della struttura cfr. decreto di citazione diretta a giudizio di cui al docomma 3 di parte convenuta - il Comune di Buseto Palizzolo aveva sottoscritto con Onlus una convenzione per il servizio di vigilanza ambientale/zoofila nel territorio comunale, comprendente la vigilanza sulla struttura adibita a rifugio temporaneo degli animali cfr. docomma 4 e 5 fascicolo convenuta . Ne deriva che, differentemente da quanto allegato dall'attrice, il riferimento contenuto nei vari articoli e post alla gestione del canile lager sequestrato da parte del coordinatore provinciale delle Guardie Eco-Zoofile ha ad oggetto fatti narrati in modo aderente agli atti del procedimento penale e corrispondente all'ipotesi accusatoria formulata a carico dell'imputato. Occorre poi considerare che, in concomitanza con la divulgazione della prima notizia, è stato emesso e depositato il decreto di citazione a giudizio a carico di e che i successivi post pubblicati dal convenuto su tale vicenda sono concomitanti e danno conto dell'evoluzione del processo penale. Pertanto, i citati articoli e post hanno riguardato informazioni provenienti da atti dell'autorità giudiziaria, correttamente aggiornati, il che rende applicabile l'esimente del diritto di cronaca quanto meno putativa cfr. in tal senso Cass., sez. III, ord. numero 21969 del 12/10/2020 . In secondo luogo, si ravvisa la pertinenza dei fatti esposti nei post censurati, data la rilevanza pubblica delle notizie, essendo relativi a fatti che hanno portato all'apertura di un procedimento penale per il reato di maltrattamenti di cui all' articolo 544 ter c.p. . In terzo luogo, risulta rispettato il limite della continenza, in quanto i post e gli articoli, nel segnalare la gravità dei fatti esposti, sia in quanto integranti una fattispecie di reato, sia in quanto ritenuti anche moralmente condannabili e stigmatizzando la condotta dei vertici dell' per non avere provveduto a sospendere il soggetto accusato del reato cfr. al riguardo articolo su sito AgenPress di cui al docomma 4 di parte attrice , non trascendono in attacchi personali gratuiti e diretti a colpire l'altrui reputazione e dignità morale, rimanendo correlati alla narrazione dei fatti e delle modalità di commissione dei maltrattamenti oggetto del citato procedimento penale. Vanno invece sussunti nell'ambito del legittimo esercizio del diritto di critica, tutti gli altri brani dei vari articoli nei quali si invitano i contribuenti a non destinare contributi ed il 5xmille ad associazioni non virtuose ed a quelle che secondo il convenuto speculano o hanno costruito imperi sulla pelle degli animali. Come evidenziato dalla giurisprudenza di legittimità in tema di diffamazione a mezzo stampa, la critica si esercita attraverso la manifestazione di giudizi ed opinioni di carattere soggettivo, che, come tali, non si prestano ad un sindacato in termini di verità oggettiva al contempo, è consentita all'autore dello scritto la espressione di opinioni e giudizi anche in termini graffianti e con un linguaggio colorito e pungente, purchè vi sia pertinenza della critica di cui si tratta all'interesse pubblico, cioè all'interesse dell'opinione pubblica alla conoscenza non del fatto oggetto di critica ma dell'interpretazione di quel fatto Cass. civ., sez. III, 16 maggio 2008 numero 12420 , Cass. civ., sez. III, 26 ottobre 2017 numero 25420 . Venendo al caso in esame, vanno evidenziati i seguenti aspetti i giudizi esposti sono contestualizzati mediante il riferimento a fatti specifici, con indicazione delle associazioni ed enti a cui gli stessi risultano attribuiti. In particolare, per ogni associazione si indicano quali sono i fatti o i comportamenti immorali o penalmente rilevanti a danno degli animali, sicchè si è in presenza di critiche che, seppure espresse con toni forti, non trasmodano in affermazioni arbitrarie, né in offese gratuite con riferimento ai fatti relativi ai dati dell'ultimo bilancio di riportati nel primo post, la attrice si è limitata a dedurre che il contenuto del bilancio peraltro neppure prodotto sconfessa le infamanti accuse mosse dal PAE in ordine ai presunti meccanismi speculativi e lucrativi a scapito degli animali cfr. pag. 6 atto di citazione .Si tratta di contestazione generica, che non entra nel merito dei dati puntuali riportati dal convenuto nell'articolo del 23.4.2017, ovvero delle cifre e delle percentuali esposte relative alle voci di stipendi, prestazioni, rimborso spese e collaboratori, delle spese per biro, lapis e vario materiale di cancelleria, auto, ammortamenti fabbricati, utenze ed altri servizi, e per quelle relative a beni ed interventi diretti per animali l'indicazione sempre in tale articolo dell'ammontare delle somme destinate alle esigenze degli animali in rapporto a quelle destinate a tutte le altre spese, consente al lettore di evincere le ragioni sottese alla critica mossa a varie associazioni, tra cui , avente ad oggetto il mancato rispetto delle pratiche considerate virtuose dal convenuto, prevedenti la destinazione del 20% delle somme alla gestione dell'associazione e l'80% all'oggetto sociale. Pertanto, anche le affermazioni secondo cui le associazioni indicate in tali articoli lucrerebbero sugli animali ed agli animali rimarrebbero solo le briciole, non possono essere considerate apodittiche ma risultano basate su dati e fatti obiettivi ivi riportati anche l'articolo del 8 maggio 2017, intitolato utilizzano immagini simili per chiedere soldi al fine di salvare gli animali, ma hanno costruito imperi sulla loro pelle , oltre a non menzionare soltanto , contiene critiche contestualizzate. In particolare, al di là del riferimento alla vicenda del canile, la attrice viene indicata come una di quelle associazioni che non sarebbero solite pubblicare tutti i bilanci on line né le relative rendicontazioni, in modo da rendere pubblica la ripartizione tra stipendi ed attività tipica. circostanza questa neppure specificamente contestato nelle difese di , né smentita mediante offerte di prova o richieste istruttorie la affermazione . Al riguardo, a chiusura dell'articolo, il convenuto ha rappresentato che sarebbe opportuno chiedere di visionare i bilanci non pubblicati on line prima di effettuare donazioni o devolvere il 5x mille, al fine di evitare lo sviluppo di meccanismi speculativi ed ingiustificatamente lucrativi proprio sulla pelle degli animali da parte di chi li dovrebbe tutelare. Pertanto, anche in tal caso si rimane nell'ambito dell'esposizione di giudizi critici ragionati, che consentono di evincere il punto di vista dell'autore degli scritti in ordine ai requisiti etici e morali che dovrebbero avere gli enti destinatari di donazioni e contributi per la tutela degli animali, senza quindi trasmodare nel campo della mera invettiva o della offesa gratuita nell'ultimo post del 22.2.2008, viene indicata, insieme ad Enpa, come una delle due associazioni rimaste nell'orbita del partito politico della Br. Se è vero che nel post si ascrive alle stesse il coinvolgimento negli scandali dei milioni di Euro intascati dai dirigenti e nella gestione dei canili lager, è pur vero che nella stessa pagina vi sono i link degli articoli che riguardano il canile lager di Trapani ed il processo penale a carico della guardia zoofila, il canile lager gestito da Enpa e riferimenti ad altri scandali inerenti il movimento animalista cfr. pag. 1, 2 e 3 del docomma 10 di parte attrice . In base al quadro sopra delineato, il contenuto dei citati scritti non supera il limite della continenza, in quanto i giudizi, anche fortemente negativi, ivi espressi risultano pur sempre ancorati a fatti specifici e contestualizzati, sono attribuiti alle singole associazioni ed enti e non esposti in modo indistinto, senza quindi il ricorso a mere insinuazioni o suggestioni, né all'uso di toni allusivi e decettivi. Va poi rilevata la sussistenza dell'ulteriore requisito della pertinenza, trattandosi di articoli ed i post che, oltre ad essere stati pubblicati da un movimento politico che ha come precipuo scopo la tutela degli animali, affrontano temi di rilevanza pubblica inerenti la destinazione di finanziamenti pubblici, provenienti da una quota dell'Irpef dei contribuenti, ad enti svolgenti attività socialmente rilevanti, tra cui rientrano per l'appunto le associazioni e gli enti che, come , si occupano della difesa degli animali stessi Ne deriva l'integrale rigetto delle domande attoree. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo, in applicazione del D.M. numero 55 del 2014, senza riconoscimento dei compensi della fase istruttoria e decisoria, tenuto conto dell'attività difensiva svolta dal convenuto. P.Q.M. Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone - rigetta le domande svolte da Onlus nei confronti di Partito Animalista Europeo - condanna l'attrice alla rifusione in favore del convenuto delle spese di lite che si liquidano in Euro 1615,00 per compensi, oltre spese generali, Iva se non detraibile e CPA come per legge.