Il professore registra le sue lezioni in aula: gli studenti protestano e il dirigente gli impone lo stop

Inutili le obiezioni proposte dal docente e mirate a porre in evidenza l’uso esclusivamente personale e a fini di crescita professionale delle registrazioni. I Giudici sottolineano che la voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce un dato personale, se essa consente, come può avvenire in una classe, di identificare la persona stessa.

Studenti vittoriosi il docente non può registrare liberamente le lezioni da lui tenute in classe . Irrilevante il suo – pur apprezzabile – obiettivo, ossia riascoltarsi per migliorare la propria capacità didattica. Confermato perciò il provvedimento con cui il dirigente dell'istituto scolastico, sollecitato da alcuni allievi, gli ha imposto il divieto di registrare le lezioni svolte in aula. Ricostruita la vicenda, ambientata in una scuola superiore lombarda, i giudici di merito sono concordi vanno respinte le obiezioni proposte dal docente e va riconosciuta la legittimità dell'«ordine di servizio con cui il dirigente dell'istituto scolastico gli ha vietato» a partire dall'aprile del 2010 «di registrare le lezioni svolte in classe». I giudici d'Appello precisano che «in base al Regolamento recante Io Statuto degli studenti della scuola secondaria il docente deve coinvolgere gli studenti nelle decisioni rilevanti, tenendo conto del loro eventuale dissenso» e osservano poi che alla luce del Codice della privacy «costituisce trattamento dei dati personali anche la loro registrazione , indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione». Non a caso, «secondo un provvedimento del Garante Privacy del gennaio 2005, in caso di registrazione di immagini e suoni, anche per uso personale, occorre informare preventivamente le persone interessate, acquisire il loro consenso informato ed osservare tutte le cautele previste». Invece, nella vicenda riguardante la scuola superiore lombarda è emerso che «secondo alcuni studenti il docente non solo non li aveva informati della registrazione ma aveva perfino celato il registratore dietro i libri». In sostanza, «il docente ha compiuto una scelta unilaterale non partecipata e non ha chiesto alcun consenso », osservano i giudici d'Appello. Per completare il quadro, poi, viene anche ricordato che «secondo le direttive del Ministero dell'Istruzione e del Garante Privacy è rimessa alla valutazione dell'istituto scolastico la possibilità di disciplinare la registrazione della lezione o l'uso di videofonini» e nel caso della scuola superiore lombarda «il regolamento dell'istituto vietava l'uso dei cellulari nelle classi, divieto da estendere a tutti gli apparecchi idonei a registrare audio o video». Ciò significa che «la condotta del docente ha dunque un divieto legittimamente posto dall'istituto», sottolineano i giudici di secondo grado. Tirando le somme, bisogna tener presente, secondo i giudici, che «il potere conformativo del datore di lavoro può estendersi a regolamentare le modalità di svolgimento delle mansioni» e quindi «è legittimo il divieto del dirigente scolastico di registrare le lezioni, con potenziale registrazione delle conversazioni degli studenti, al fine di tutelare la loro riservatezza e di impedire contrasti tra alunni e docente», mentre « nessun principio di rango costituzionale garantisce, invece, al docente il diritto a registrare le proprie lezioni». Inutile il ricorso in Cassazione proposto dal docente. Anche per i Giudici di terzo grado, difatti, è palese la legittimità del divieto imposto dal dirigente dell'istituto scolastico. In premessa viene ribadito che va considerato «dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione» mentre «per trattamento si intende qualunque operazione, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernente tra le altre attività la registrazione di dati». E «l'espressione “qualunque informazione” comprende, in conformità alla disciplina europea, tanto dati oggettivi che mere valutazioni. Ciò che rileva è che si tratti di informazioni inerenti ad una persona fisica e che quest'ultima sia identificata o identificabile». In questa ottica «la voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce, dunque, un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona stessa», precisano ancora i Giudici. Quest'ultima sottolineatura è decisiva, poiché «nella registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti, la cui persona è facilmente identificabile, trattandosi di una comunità ristretta». A questo proposito il docente ha posto in rilievo «un fine esclusivamente personale, consistente nell'ascolto della lezione al fine di migliorare la propria didattica», ma «rispetto a tale fine, pur a volerne ipotizzare il carattere esclusivamente personale, è del tutto irrilevante la registrazione delle voci degli studenti». Peraltro, non si può ignorare, aggiungono i Giudici, che «l'intervento del dirigente è stato determinato proprio dai rilievi degli studenti, che lamentavano la lesione dei propri diritti », mentre il docente non ha dimostrato che «le registrazioni non comprendevano gli interventi degli allievi». Tutto ciò permette di sancire che «legittimamente il dirigente scolastico, su richiesta degli alunni di adottare provvedimenti, dispose la cessazione delle registrazioni» in classe operate fino ad allora dal docente.

Presidente Bronzini – Relatore Spena Rilevato che 1. La Corte d'Appello di Milano, con sentenza dell'11 maggio 2016, confermava la sentenza del Tribunale della stessa sede, che aveva respinto la domanda proposta da M.L. , docente della scuola secondaria superiore statale, per la dichiarazione della illegittimità dell'ordine di servizio del dirigente dell'Istituto scolastico del 20 aprile 2010, con il quale gli veniva vietato di registrare le lezioni svolte in classe. 2. La Corte territoriale osservava che in base al D.P.R. numero 249 del 1998 , Regolamento recante lo Statuto degli studenti della scuola secondaria , articolo 2, il docente deve coinvolgere gli studenti nelle decisioni rilevanti, tenendo conto del loro eventuale dissenso. 3.Inoltre, a tenore dell'articolo 4 codice privacy, comma 1, lett. a , costituiva trattamento dei dati personali anche la loro registrazione, indipendentemente dalla successiva comunicazione o diffusione. Secondo il provvedimento del Garante della privacy del 20 gennaio 2005, in caso di registrazione di immagini e suoni, anche per uso personale, occorreva informare preventivamente gli interessati, acquisire il loro consenso informato ed osservare tutte le cautele previste. 4. In punto di fatto il giudice dell'appello esponeva che, secondo alcuni studenti, il M. non solo non aveva informato gli alunni della registrazione ma perfino celato il registratore dietro i libri in ogni caso, il docente aveva compiuto una scelta unilaterale non partecipata e non aveva chiesto alcun consenso. 5. Doveva altresì considerarsi che, secondo le direttive del MIUR e del Garante della privacy, era rimessa alla valutazione dell'Istituto scolastico la possibilità di disciplinare la registrazione della lezione o l'uso di videofonini. Nella specie il regolamento dell'Istituto vietava l'uso dei cellulari nelle classi il divieto doveva estendersi a tutti gli apparecchi idonei a registrare audio o video. La condotta del M. aveva dunque violato un divieto legittimamente posto dal regolamento di Istituto. 6. Nè poteva tacersi che gli interessati erano minorenni sicché in tutte le decisioni doveva avere una considerazione preminente l'interesse superiore del fanciullo, ai sensi della Convenzione di NEW YORK del 20 novembre 1989. 7. Infine, il potere conformativo del datore di lavoro poteva estendersi a regolamentare le modalità di svolgimento delle mansioni era legittimo il divieto del dirigente scolastico di registrare le lezioni, con potenziale registrazione delle conversazioni degli studenti, al fine di tutelare la loro riservatezza e di impedire contrasti tra alunni e docente. Nessun principio di rango costituzionale garantiva, invece, al docente il diritto a registrare le proprie lezioni, essendo inconferente il richiamo all' articolo 97 Cost. . 8.Ha proposto ricorso per la cassazione della sentenza M.L. , articolato in un unico motivo di censura il MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA e l'ISTITUTO SCOLATICO omissis omissis di … , cui il ricorso è stato notificato presso la avvocatura distrettuale dello Stato, sono rimasti intimati. Considerato che 1. Con l'unico motivo di ricorso viene denunciata - ai sensi dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, - la violazione e falsa applicazione - del D.P.R. numero 249 del 1998, articolo 2, commi da 2 a 5 - del D.Lgs. numero 196 del 2003, e succ. mod., articolo 5, comma 3 - del provvedimento del Garante della Privacy del 20 gennaio 2005 - del regolamento dell'Istituto scolastico di Istruzione Superiore omissis articolo 6 - del D.Lgs numero 150 del 2009, articolo 1, comma 2 - dell' articolo 97 Cost. , comma 1. 2. Il ricorrente ha contestato la interpretazione delle fonti posta a base della decisione impugnata e dedotto la loro erronea applicazione in fattispecie non pertinente. 3. Il ricorso è in parte inammissibile, nel resto infondato. 4. Le censure sono inammissibili quanto alla denuncia di violazione del provvedimento del Garante della Privacy del 20 gennaio 2005 e del regolamento di Istituto, atti non rientranti nella previsione dell' articolo 360 c.p.c. , numero 3, in quanto privi di efficacia normativa. 5. Nel resto il ricorso è infondato. 6. Giova premettere che i fatti di causa si sono svolti in epoca antecedente al Reg. UE del Parlamento Europeo e del Consiglio, 27 aprile 2016, numero 679 del 2016, - regolamento generale sulla protezione dei dati - entrato in vigore il 24 maggio 2016 ed applicabile dal 25 maggio 2018 del Reg., articolo 99 parimenti non si applicano ratione temporis nella fattispecie di causa le modifiche al D.Lg. 30 giugno 2003, numero 196, Codice in materia di protezione dei dati personali introdotte dal D.Lgs. 10 agosto 2018, numero 101 . 7. Rileva in causa il D.Lgs numero 196 del 2003, articolo 4, comma 1, lett. a m come vigente ratione temporis, a tenore del quale per trattamento si intende qualunque operazione, con o senza l'ausilio di strumenti elettronici, concernente tra le altre attività la registrazione di dati. Ai sensi dello stesso comma 1, della successiva lett. b , è dato personale qualunque informazione relativa a persona fisica, identificata o identificabile, anche indirettamente, mediante riferimento a qualsiasi altra informazione, ivi compreso un numero di identificazione personale. 8. La espressione qualunque informazione comprende, in conformità alla disciplina Europea - all'epoca costituita dalla Dir. numero 95/56/CE, poi abrogata dal Reg. del 2016, articolo 94, - tanto dati oggettivi che mere valutazioni ciò che rileva è che si tratti di informazioni inerenti ad una persona fisica e che quest'ultima sia identificata o identificabile in termini Cassazione civile sez. I, 31/05/2021, numero 15161 . 9. La voce di una persona registrata da un apparecchio elettronico costituisce, dunque, un dato personale se e in quanto essa consente di identificare la persona interessata. Del resto, dal considerando numero 16 e numero 17 della Dir. numero 95/46/CE, risulta che essa si applica al trattamento di dati in forma di suoni o immagini relativi a persone fisiche, se è automatizzato. 10. Ora, nella registrazione della lezione che si svolge in una classe possono essere contenuti interventi degli studenti, la cui persona è facilmente identificabile, trattandosi di una comunità ristretta. 11. La parte ricorrente neppure pare contestare questo rilievo ed assume, piuttosto, ricorrere l'ipotesi di cui al D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 5, comma 3, nella formulazione all'epoca vigente, secondo la quale Il trattamento di dati personali effettuato da persone fisiche per fini esclusivamente personali è soggetto all'applicazione del presente codice solo se i dati sono destinati ad una comunicazione sistematica o alla diffusione. Si applicano in ogni caso le disposizioni in tema di responsabilità e di sicurezza dei dati di cui agli articolo 15 e 31 . 12. Il ricorrente deduce, anche in questa sede, il ricorrere di un fine esclusivamente personale, consistente nell'ascolto della lezione al fine di migliorare la propria didattica. 13. Ora rispetto a tale fine, pur a volerne ipotizzare il carattere esclusivamente personale, è del tutto inconferente la registrazione delle voci degli studenti ed è pacifico in causa che l'intervento della dirigente fu determinato proprio dai rilievi degli studenti, che lamentavano la lesione dei propri diritti. 14. Nè risulta dimostrato in causa dal docente, sul quale ricadeva il relativo onere, che le registrazioni non comprendevano gli interventi degli alunni. 15. Ne deriva che legittimamente la dirigente scolastica, richiesta dagli alunni di adottare provvedimenti, dispose la cessazione delle registrazioni. 16. Il ricorso deve essere pertanto nel complesso respinto. 17. Tale conclusione esime, per il principio della durata ragionevole del giudizio, dal disporre la rinnovazione della notificazione alla Presidenza della Regione Sicilia presso l'Avvocatura generale, stante la nullità della notifica eseguita presso l'Avvocatura distrettuale sul principio, ex aliis, Cass. 13/01/2021, numero 394 Cass. 26/11/2020, numero 26997 Cass. numero 6924/2020 . 18. Non vi è luogo a provvedere sulle spese. 19. Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013 sussistono le condizioni per dare atto - ai sensi della L. numero 228 del 2012, articolo 1, comma 17, che ha aggiunto il D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater , della sussistenza dei presupposti processuali dell'obbligo di versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per la impugnazione integralmente rigettata, se dovuto Cass. SU 20 febbraio 2020 numero 4315 . P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Nulla per le spese. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis, se dovuto.