Autorizzato a uscire dalla detenzione domiciliare per una terapia in piscina, si ferma in una sala scommesse: condannato per evasione

Evidente la consapevolezza dell’uomo nel tenere una condotta non conciliabile con l’autorizzazione concessagli dal giudice. A inchiodarlo è però soprattutto la distanza della sala scommesse dal tragitto che avrebbe dovuto percorrere per raggiungere la piscina.

Costa carissimo all'uomo sottoposto alla detenzione domiciliare il blitz compiuto in una sala scommesse durante il percorso che, come da autorizzazione del giudice, avrebbe dovuto condurlo in una piscina comunale per sottoporsi a una specifica terapia. Sacrosanta, secondo i magistrati, la condanna per evasione . A certificare la gravità della condotta tenuta dall'uomo non è l'avere voluto effettuare una scommessa su una partita di calcio, bensì l'essersi per questa ragione allontanato di circa un chilometro dal tragitto previsto per recarsi in piscina. Ricostruito facilmente l'episodio attribuito all'uomo, i giudici di primo grado ritengono impossibile pronunciare una condanna per il reato di evasione. Di parere opposto sono invece i giudici d'Appello, i quali, accogliendo le obiezioni proposte dal Pubblico Ministero, sanzionano l'uomo con tredici mesi e dieci giorni di reclusione. Indiscutibile, secondo i giudici, il reato di evasione, la pena è dovuta anche alla «pericolosità sociale» dell'uomo, alla luce dei «precedenti penali» a suo carico e della «prossimità dell'evasione ad altre precedenti condanne per il medesimo reato e per falsità ideologica, condanne evidentemente rivelatesi inutili», osservano i giudici, a trattenere l'uomo dal compiere ulteriori azioni illecite. Il legale che rappresenta l'uomo sostiene in Cassazione che il suo cliente «non aveva la volontà di sottrarsi all'esecuzione della misura ma si era semplicemente recato, rispetto all'autorizzazione riconosciutagli per recarsi in piscina ad eseguire trattamenti medici, presso una ricevitoria per giocare una scommessa relativa ad una partita di calcio ». Impossibile, secondo il legale, parlare di evasione. E comunque, aggiunge, ci si trova di fronte a una condotta non grave. I Giudici di terzo grado richiamano i fatti accertati «l'uomo è stato sorpreso mentre si trovava presso un centro scommesse in luogo della piscina comunale ove era stato autorizzato a recarsi per eseguire una terapia». Ciò è sufficiente per confermare la condanna per evasione. Soprattutto perché è lampante «la consapevolezza dell'uomo di violare non già l'autorizzazione che gli era stata concessa per frequentare la piscina comunale, ove a suo dire si stava recando essendosi limitato a fare una sosta per effettuare una scommessa» bensì di realizzare «una vera e propria evasione», essendo la condotta da lui tenuta «inconciliabile con le modalità e le prescrizioni inerenti all'autorizzazione che il giudice gli aveva concesso». A questo proposito i Giudici di Cassazione sottolineano che «l'uomo si era allontanato per oltre un chilometro dal tragitto che Io doveva portare presso la piscina comunale» e così facendo si era potenzialmente sottratto alle «possibilità di controllo da parte» delle forze dell 'ordine . Per demolire definitivamente la linea difensiva, infine, i Giudici ritengono impossibile catalogare come non grave la violazione compiuta dall'uomo. Ciò alla luce non solo dei dettagli dell'episodio, ma anche tenendo conto dei «precedenti penali» a carico dell'uomo, dei corrispondenti «lunghi periodi di detenzione» e soprattutto dalla constatazione che «l'evasione è stata compiuta a pochi mesi da precedenti condanne che non sono valse a frenare la propensione dell'uomo al delitto».

Presidente Ricciarelli – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1.G.G. , con la sentenza indicata in epigrafe che ha riformato l'assoluzione pronunciata in primo grado a seguito di appello del Pubblico Ministero, è stato riconosciuto colpevole del reato di evasione articolo 385 c.p. , commesso il omissis e condannato, con la contestata recidiva reiterata e infraquinquennale e la diminuente del rito abbreviato, alla pena di un anno, un mese e giorni dieci di reclusione. La Corte di appello ha determinato in un anno di reclusione la pena inflitta all'imputato ed ha praticato l'aumento di pena per la recidiva nella misura di due terzi valorizzando, ai fini del qualificato giudizio di pericolosità sociale, i precedenti penali dell'imputato e la prossimità dell'evasione ad altre precedenti condanne, per il medesimo reato e falsità ideologica, condanne evidentemente rivelatesi inutili ai fini di deterrenza. 2. Con i motivi di ricorso, sintetizzati ai sensi dell' articolo 173 disp. att. c.p.p. , nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, G.G. denuncia 2.1. violazione di legge e vizio di motivazione in punto di ritenuta sussistenza dell'elemento psicologico del reato l'imputato non aveva la volontà di sottrarsi all'esecuzione della misura ma si era semplicemente recato, rispetto all'autorizzazione riconosciutagli per recarsi in piscina ad eseguire trattamenti medici, presso una ricevitoria per giocare una scommessa relativa ad una partita di calcio 2.2. violazione di legge e vizio di motivazione sul trattamento sanzionatorio per eccessività della pena base mancata individuazione dell'ipotesi lieve e non quella grave del reato di evasione e aumento della recidiva, non motivato con riferimento all'attuale pericolosità dell'imputato. Considerato in diritto 1. Il ricorso deve essere rigettato perché infondato. Pacifica e indiscussa la circostanza che l'imputato era stato sorpreso mentre si trovava presso un centro scommesse in luogo della piscina comunale ove era stato autorizzato a recarsi per eseguire una terapia, correttamente la Corte di appello ha ritenuto sussistente l'elemento psicologico del reato di evasione, facendo coerente applicazione dei principi di diritto enucleati da questa Corte in relazione alla configurabilità del dolo di tale reato che non si identifica nella volontà di sottrarsi definitivamente alla esecuzione della misura essendo, dunque, sufficiente, a connotarlo, la conoscenza del provvedimento restrittivo e la volontà di allontanarsi dal luogo di restrizione cfr. Sez. 6, numero 10425 del 06/03/2012, Ghouila, Rv. 252288 . Nel caso in esame, la Corte ha strutturato la motivazione sulla consapevolezza dell'imputato di violare non già l'autorizzazione che gli era stata concessa per frequentare la piscina comunale, ove a suo dire si stava recando essendosi limitato a fare una sosta per effettuare una scommessa, ma una vera e propria condotta di evasione evidenziando che la condotta accertata era inconciliabile con le modalità e le prescrizioni inerenti all'autorizzazione che il giudice gli aveva concesso in quanto l'imputato si era allontanato per oltre un chilometro dal tragitto che lo doveva portare presso la piscina comunale, condotta idonea a sottrarsi alle possibilità di controllo da parte degli operanti incaricati cfr. Sez. 6, numero 35681 del 30/05/2019, Di Martino, Rv. 276694 . 2. Non hanno pregio gli ulteriori motivi di ricorso. La Corte di merito, anche sul punto della configurabilità dell'ipotesi di cui all' articolo 385 c.p. , comma 4, ha correttamente escluso la ricorrenza della cd. ipotesi lieve,applicabile, secondo le coordinate dettate da questa Corte, solo nel caso in cui la persona evasa dalla detenzione domiciliare rientri spontaneamente nel luogo di esecuzione della misura da cui si era temporaneamente allontanata, essendo indispensabile che la stessa si presenti presso un istituto carcerario o si consegni ad un'autorità che abbia l'obbligo di tradurla in carcere Sez. 6, numero 1560 del 27/10/2020, Rv. 280479 , circostanza che non ricorre nel caso in esame in ragione delle concrete modalità del fatto. Irrilevante l'omessa motivazione in punto di determinazione della pena base, individuata in quella minima prevista per il reato in esame, risulta, invece, adeguatamente motivata l'applicazione di aumento della pena per la recidiva. La Corte territoriale ha valorizzato non solo in' precedenti penali - gravissimi, si dice - e i lunghi periodi di detenzione ma ha, soprattutto, sottolineato che il fatto per cui si procede era stato commesso a pochi mesi da precedenti condanne, che non sono valse a frenarne la propensione al delitto. Il giudice del merito ha sviluppato una pregnante e affatto superficiale valutazione ai fini del giudizio di attuale pericolosità incentrata su aspetti inerenti alla capacità a delinquere dell'imputato, prevista dai criteri di cui agli articolo 132 e 133 c.p. , che regolano l'esercizio del potere punitivo, calibrandolo sul grado di colpevolezza. È stato, pertanto, adeguatamente soddisfatto l'onere di motivazione sul punto della influenza delle pregresse condotte illecite ritenendole indicative di una perdurante inclinazione al delitto che avevano influito, quale fattore criminogeno, sulla commissione del reato sub iudice cfr. Sez. 3, numero 33299 del 16/11/2016, Del Chicca, Rv. 270419 . 3.Segue al rigetto la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali. P.Q.M Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.