«In tema di notificazioni costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente o inidonea, che legittima la notificazione mediante consegna al difensore a norma dell’articolo 161, comma, c.c., quella che, in presenza di un indirizzo che rechi l’indicazione di un civico alfanumerico, si limiti ad indicare il solo numero civico quando nella via indicata si trovino immobili recanti lo stesso numero civico, ma lettera identificativa diversa».
L'imputato era stato condannato per la violazione degli obblighi di assistenza familiare dopo essersi allontanato dal suo domicilio coniugale, non corrispondendo all'ex moglie e alla figlia minore i mezzi necessari vivere. L'uomo proponeva ricorso per Cassazione in merito alla notificazione al suo domicilio, considerato incompleto. L'imputato, in sede di dichiarazione del domicilio, aveva indicato un indirizzo incompleto e confuso, quindi non idoneo all'individuazione precisa dell'immobile nel quale fare la notificazione. Il ricorso è stato rigettato. Ricorda infatti il Collegio che «in tema di notificazioni costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente o inidonea, che la legittima la notificazione mediante consegna al difensore a norma dell'articolo 161, comma, c.c., quella che, in presenza di un indirizzo che rechi l'indicazione di un civico alfanumerico, si limiti ad indicare il solo numero civico quando nella via indicata si trovino immobili recanti lo stesso numero civico, ma lettere identificativa diversa». Tale situazione, ad avviso del Collegio, determina l'impossibilità della notificazione. Pertanto, la Corte di Cassazione ha rigettato il ricorso, cassando la tesi dell'imputato secondo la quale sarebbe stato idoneo fare nuove ricerche prima di procedere con la notifica al proprio difensore.
Presidente Ricciarelli – Relatore Giordano Ritenuto in fatto 1.La Corte di appello di Napoli, concesse all'imputato le circostanze attenuanti generiche, ha rideterminato in mesi quattro di reclusione ed Euro 300 di multa la pena inflitta a D.M.L. per reato di cui all'articolo 570, comma 1 e 2, numero 2 c.p., commesso fino al 29 settembre 2016 ed ha confermato le statuizioni civili in favore di D.C.O. ex moglie dell'imputato. La sentenza impugnata ha ritenuto accertato, sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla parte civile, che l'imputato, allontanatosi dal domicilio coniugale, non aveva corrisposto alla ex moglie ed alla figlia minore i mezzi necessari per la loro sussistenza venendo meno agli obblighi di assistenza, anche morale, che gli facevano capo con riguardo alla figlia minore. 2.Con i motivi di corso di seguito sintetizzati ai sensi dell'articolo 173 c.p.p., disp. att. nei limiti strettamente indispensabili ai fini della motivazione, l'imputato denuncia 2.1. manifesta illogicità contraddittorietà e carenza di motivazione oltre che violazione di legge in relazione agli articolo 157,159,178,179,161 e 415-bis c.p.p., della sentenza impugnata nella parte in cui ha respinto l'eccezione di nullità della notifica dell'avviso ex articolo 415-bis c.p.p., e del decreto di citazione a giudizio in primo grado in relazione al contenuto delle relate di notifica del 16 gennaio 2013 e del 27 giugno 2013. Rileva che la sentenza impugnata ha erroneamente valutato le contraddittorie dichiarazioni rese dall'ufficiale giudiziario in merito alla impossibilità di eseguire la notifica al domicilio dell'imputato perché incompleto. In particolare la Corte di merito non ha rilevato che mentre con la prima relazione di notifica l'ufficiale giudiziario aveva rilevato che al civico 5 non corrispondeva alcuna scala B/2 trattandosi di un edificio singolo e che al civico 5/13 era ubicato un garage, nella successiva relata dava atto che al civico 5 corrispondeva un terreno incolto e che nella zona erano ubicati numerosi residence contrassegnati da numeri civici seguiti da lettere da 5/L a 5/S . Presso il domicilio dichiarato, inoltre, nell'anno 2017 l'ufficiale giudiziario effettuava numerosi accessi per notificare l'estratto contumaciale della sentenza di primo grado che, in assenza del destinatario veniva, infine, notificata, ai sensi dell'articolo 157 c.p.p., comma 8-bis, al difensore. Rilevava, infine, che il Pubblico Ministero avrebbe dovuto eseguire, ai fini della notifica dell'avviso conclusioni indagini, nuove ricerche prima di effettuare la notifica ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4 2.2. inosservanza ed erronea applicazione della legge penale e cumulativi vizi di motivazione per la ritenuta sussistenza della condotta di inadempimento sulla scorta delle dichiarazioni rese dalla persona offesa la cui attendibilità non è stata verificata, con la dovuta ponderazione, nella sentenza impugnata. In particolare la dichiarante ha omesso di indicare i diversi versamenti eseguiti dall'imputato o dalla madre. Nè la Corte ha valutato le giustificazioni dell'imputato che aveva allegato la precarietà delle sue condizioni economiche a seguito del mutamento di lavoro 2.3. analoghi vizi inficiano la mancata applicazione del beneficio della sospensione condizionale della pena, contrastante con l'applicazione delle circostanze attenuanti generiche. Non è stata valorizzato dalla Corte di merito lo stato di incensuratezza dell'imputato anche a seguito delle sentenze di assoluzione adottate a seguito delle denunce della ex moglie. Considerato in diritto 1. Il ricorso è inammissibile. Il primo motivo di ricorso è manifestamente infondato e sono da condividire, perché riscontrate dagli atti processuali ai quali, in ragione della dedotta violazione, la Corte di cassazione può accedere e ineccepibili in diritto, le conclusioni alle quali è pervenuta la sentenza impugnata che ha fatto coerente applicazione della nozione di impossibilità di notificazione per inidoneità del domicilio dichiarato che legittima, a prescindere da ulteriori indagini sulla irreperibilità dell'imputato, la notifica al difensore ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, anche alla stregua delle precisazioni di questa Corte sui presupposti di applicazione di tale disposizione. Deve premettersi che D.M.L. veniva dichiarato contumace all'udienza del 9 dicembre 2014 che l'imputato era assistito, nel dibattimento di primo grado, da un difensore di fiducia, sostituito in udienza da difensore di ufficio prontamente reperibile che in seguito alla notifica dell'estratto contumaciale della sentenza di primo grado, l'imputato nominava revocando il precedente altro difensore di fiducia che proponeva appello con il quale deduceva la nullità della sentenza di primo grado per omessa notifica del decreto di citazione a giudizio e dell'avviso ex articolo 415-bis c.p.p., eccezioni respinte dalla Corte territoriale che rilevava come, a fronte della inidoneità del domicilio dichiarato dall'imputato in sede di identificazione domicilio dichiarato testualmente in via S. Nullo, numero 5, sc. B/2, p. terra 4 per carenza della indicazione della lettera dello stabile in un comprensorio nel quale erano ubicati numerosi immobili tutti recanti il civico 5, dovesse ritenersi rituale la notifica effettuata, ai sensi dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, a mani del difensore di fiducia che aveva patrocinato il primo grado la difesa dell'imputato non occorrendo, invece, ulteriori indagini che attestino l'irreperibilità dell'imputato, doverose qualora non sia possibile eseguire la notificazione a norma dell'articolo 157 c.p.p Come anticipato, la verifica degli atti processuali consente di rilevare la esattezza della ricostruzione in fatto della sentenza impugnata poiché l'imputato, in sede di dichiarazione di domicilio, aveva indicato un indirizzo incompleto, e pertanto inidoneo, facendo riferimento al solo numero civico 5 ma non anche della lettera sequenziale idonea a individuare con precisione l'immobile, luogo del domicilio, in presenza di immobili residenziali con centinaia di abitazioni ricadenti in un comprensorio e in cui i fabbricati erano contrassegnati da un codice alfanumerico cioè indicazione di un numero arabo e una lettera . In presenza di tale carenza, risultava del tutto inadeguata a individuare il domicilio dell'imputato la cd. indicazione interna scala e interno del domicilio la carenza del codice alfanumerico nell'indirizzo dichiarato dall'indagato all'autorità giudiziaria rende del tutto irrilevante l'apparente disallineamento che si registra tra le relate di notifica poiché è verosimile ritenere che la scala e l'interno di interesse possano essere stati casualmente ricercati presso diversi immobili aventi numero civico uguale cioè il civico 5 ma lettere diverse. Il ricorso, che tale disallineamento enfatizza concentrando l'attenzione sul riferimento alle indagini effettuate in corrispondenza del numero interno dell'abitazione scala e interno , non contesta, viceversa, ed è pertanto aspecifico rispetto alle valutazioni sviluppate nella sentenza impugnata, che nel comprensorio sito sulla via indicata dall'imputato si affacciavano numerosi immobili complessi residenziali i cui numeri civici erano contraddistinti da un codice alfanumerico e non solo numerico . Va, dunque affermato che in tema di notificazioni costituisce dichiarazione o elezione di domicilio insufficiente e inidonea, che legittima la notificazione mediante consegna al difensore a norma dell'articolo 161 c.p.p., comma 4, quella che, in presenza di un indirizzo che rechi l'indicazione di un civico alfanumerico, si limiti ad indilcare il solo numero civico quando nella via indicata si trovino immobili recanti lo stesso numero civico ma lettera identificativa diversa. Si tratta ad avviso del Collegio di una situazione che determina l'impossibilità della notificazione, per inidoneità del domicilio dichiarato analoga a quella che si verifica nel caso in cui la dichiarazione di domicilio rechi l'indicazione della strada, ma non del quartiere, quando nella stessa città vi siano due strade omonime situate in due diverse zone della città, fattispecie, questa, già esaminata da questa Corte Sez. 5, numero 50166 del 30/09/2019, Ficano, Rv. 278044 che è pervenuta alla conclusione della insufficienza del domicilio così dichiarato. Per mera completezza va, infine, rilevato che in sede di notifica dell'estratto contumaciale era stato, invece, indicato il numero civico completo 5/M che, non essendo stata reperita alcuna persona idonea a ricevere l'atto, si era proceduto al deposito presso la Casa Comunale e alla spedizione di raccomandata, che non risulta mai ritirata nondimeno, è certa la conoscenza della sentenza di primo grado da parte dell'imputato perché questi, in data 23 gennaio 2017, aveva nominato difensore di fiducia con espresso incarico di proporre appello. 2.11 secondo motivo di ricorso è reiterativo di censure sulla sussistenza dell'inadempimento e della incapienza economica dell'imputato esaminate dalla Corte di merito che, sulla base delle dichiarazioni rese della persona offesa, la cui attendibilità è stata contestata del tutto genericamente dal ricorrente, ha ritenuto sussistente lo stato di bisogno in cui la ex moglie dell'imputato si era ritrovata insieme alla figlia minore venendo aiutata dai propri familiari e che aveva, altresì, prodotto la documentazione attestante gli aiuti economici che raramente l'imputato le aveva corrisposto e che, secondo l'incensurabile giudizio in fatto sviluppato dalla Corte di merito, erano del tutto inadeguati al mantenimento della minore e della ex moglie. Anche la dedotta indigenza allegata dall'imputato collegata al mutamento delle proprie condizioni di lavoro perché semplice dipendente e non titolare di un bar è stata ritenuta insussistente e inidonea a configurare le condizioni di assoluta impossibilità dell'adempimento dell'obbligazione dovuta, alle quali la giurisprudenza riconduce l'operatività dell'esimente della impossibilità di esecuzione della prestazione. 3.Generico e inconferente è il terzo motivo di ricorso. Come noto radicalmente diversi sono i presupposti per la concessione delle circostanze attenuanti generiche e del beneficio della sospensione condizionale della pena anche quando il giudice abbia posto a fondamento del trattamento punitivo, riconoscendo le circostanze innominate, lo stato di incensuratezza. Nel caso in esame la Corte ha valorizzato, per concedere il beneficio, non già lo stato di incensuratezza dell'imputato evocato nel ricorso come termine di paragone ma onde mitigare il giudizio negativo sulla condotta dell'imputato che ometteva finanche di esercitare il diritto di visita verso la figlia e di sentirla telefonicamente , la situazione di conflittualità e i sentimenti di astio e rancore della persona offesa, situazione culminata anche in altri procedimenti penali a carico dell'imputato. Diversamente, invece, la reiterazione nel tempo dell'inadempimento è stata ritenuta espressiva di un'indole proclive alla trasgressione e pertanto, ostativa a formulare il giudizio, richiesto al giudice del merito, di una prognosi positiva in ordine a futuri comportamenti illeciti una conclusione, a tutta evidenza, insuscettibile di censure sul piano della logica e della completezza della motivazione incentrata sull'analisi della personalità dell'imputato e in una materia rimessa al discrezionale apprezzamento del giudice del merito. 3. Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali e, in ragione della colpa nella proposizione di ricorso inammissibile della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende.