Quando un professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla garanzia commerciale del produttore?

«Un commerciante che propone, su siti come Amazon, un bene che non è da lui stesso prodotto deve informare il consumatore della garanzia del produttore se ne fa un elemento centrale o determinante della sua offerta».

È quanto stabilito dalla CGUE con la sentenza del 5 maggio 2022, nella causa C-179/21. Il fatto. Una società ha posto in vendita, su Amazon, il prodotto di un fabbricante svizzero, senza l'indicazione di informazioni su alcuna garanzia offerta, ma solo un collegamento mediante il quale l'utente avrebbe potuto accedere a una scheda informativa redatta dal produttore. Una società concorrente ha, quindi, proposto, sulla base della normativa tedesca in materia di concorrenza sleale, un'azione diretta a far cessare la proposta di tali offerte da parte della società in questione. La decisione della CGUE. La Corte di Giustizia dell'UE ha dichiarato, a riguardo, che «ai sensi della direttiva sui diritti dei consumatori, un professionista è tenuto a fornire al consumatore informazioni precontrattuali sulla garanzia commerciale del produttore qualora il consumatore abbia un interesse legittimo a ottenere tali informazioni al fine di prendere la decisione di vincolarsi contrattualmente al professionista» e che «tali informazioni devono contenere qualsiasi elemento informativo relativo alle condizioni di applicazione e di esecuzione della garanzia, che consenta al consumatore di adottare una tale decisione». E ha precisato che «qualora l'oggetto del contratto sia un bene prodotto da una persona distinta dal professionista, tale obbligo deve coprire qualsiasi informazione essenziale relativa a tale bene, affinché il consumatore possa decidere se desidera vincolarsi contrattualmente a tale professionista». Ne consegue che l'obbligo del professionista «sorge non già per il semplice fatto dell'esistenza di tale garanzia, ma in ragione della presenza di tale interesse legittimo del consumatore». E tale interesse «è dimostrato quando il professionista fa della garanzia commerciale del produttore un elemento centrale o determinante della sua offerta, in particolare quando ne fa un argomento di vendita in modo da migliorare la competitività e l'attrattività della sua offerta rispetto alle offerte dei suoi concorrenti». Il Collegio aggiunge, inoltre, che «al fine di determinare se la garanzia commerciale del produttore costituisca un elemento centrale o determinante dell'offerta del professionista, occorre tener conto del contenuto e della configurazione generale dell'offerta rispetto al bene in questione, dell'importanza, in termini di argomento di vendita o di messaggio pubblicitario, della menzione della garanzia commerciale del produttore, della posizione occupata da tale menzione nell'offerta, del rischio di errore o di confusione che tale indicazione potrebbe indurre nella mente del consumatore medio, normalmente informato e ragionevolmente attento e sensibile ai diversi tipi di garanzie che egli può esercitare, della presenza o meno, nell'offerta, di spiegazioni relative alle altre garanzie collegate al bene nonché di qualsiasi altro elemento idoneo a stabilire una necessità oggettiva di tutela del consumatore». E «il professionista è tenuto a fornire al consumatore … qualsiasi elemento informativo relativo alle condizioni di applicazione ed esecuzione della garanzia commerciale di cui trattasi. Oltre alla durata e alla portata territoriale della garanzia, citate espressamente all'articolo 6, par. 2, secondo trattino, della direttiva su taluni aspetti della vendita e delle garanzie dei beni di consumo, tali elementi possono includere non soltanto il luogo per le riparazioni in caso di danno o le eventuali restrizioni della garanzia ma anche, in funzione delle circostanze, il nome e l'indirizzo del garante».