Maggiori spese per l’ex marito che si è risposato: ciò non basta per ridurre l’assegno divorzile in favore della prima moglie

Evidente, innanzitutto, la maggiore solidità economica dell’uomo, mentre l’ex moglie, che ha oltre 60 anni, è destinata a incontrare difficoltà nel trovare un lavoro. Irrilevanti, invece, le maggiori spese che deve affrontare l’uomo a seguito del suo secondo matrimonio, che, osservano i Giudici, è stata una sua libera scelta.

Le maggiori spese affrontate dall'ex marito a causa della convivenza con la seconda moglie non possono legittimare la sua richiesta di vedere eliminato o, almeno, ridotto l'assegno divorzile riconosciuto all'ex moglie. Concordi i giudici di merito va respinto il reclamo proposto dall'uomo e mirato ad ottenere l'eliminazione o la riduzione del suo obbligo di assegno divorzile , quantificato in 400 euro mensile in favore dell'ex moglie. Col ricorso in Cassazione l'uomo ribadisce la propria richiesta, ponendo in evidenza gli ulteriori esborsi economici da lui affrontati a seguito del nuovo matrimonio , avendo a disposizione, peraltro, solo un reddito annuale di circa 20mila euro, realizzato attraverso l'espletamento di lavoro straordinario e notturno . Queste obiezioni non sono rilevanti, ribattono i Giudici di terzo grado. Innanzitutto, viene posta in evidenza la maggiore forza economica dell'uomo, il quale nel 2013 ha dichiarato un reddito superiore ai 24mila euro, che non risulta essere diminuito mentre l'ex moglie oggi ha circa 60 anni e difficilmente potrà trovare un lavoro ed è proprietaria di un appartamento dato in locazione che le frutta un canone di 400 al mese. Per quanto concerne le maggiori spese sostenute dall'uomo per effetto della convivenza con la nuova partner, i Giudici sottolineano che si tratta di una sua libera scelta, le cui conseguenze in tanto possono coinvolgere l'assegno dovuto al primo coniuge, in quanto incidano in maniera pregnante, e decisiva, sul suo ménage mentre in questa vicenda si fa riferimento alle sole maggiori spese necessarie per la vita quotidiana che, seppure sicuramente sussistenti, paiono inidonee ad alterare in maniera significativa il ménage di un soggetto il cui reddito è prossimo ai 2mila euro al mese . Non può essere posto in discussione, quindi, l'obbligo dell'uomo di versare l'assegno divorzile all'ex moglie.

Presidente Genovese Relatore Di Marzio Rilevato in fatto che 1. - F.N. ricorre per due mezzi, nei confronti di P.M.G. , contro il decreto dell'8 gennaio 2018, con cui la Corte d'appello dell'Aquila ha respinto il suo reclamo avverso decreto del Tribunale di Teramo volto ad ottenere l'eliminazione o riduzione del suo obbligo di assegno divorzile quantificato in Euro 400,00 mensili. 2. - P.M.G. non spiega difese. Considerato in diritto che 3. - Il primo mezzo denuncia Violazione e falsa applicazione della L. n. 898 del 1970, artt. 5 - 9, artt. 132 e 115 c.p.c. , art. 111 Cost. , e omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia - art. 360 c.p.c. , n. 3 . Sostiene in breve il ricorrente che la Corte territoriale non avrebbe motivato in ordine al rilievo del nuovo matrimonio che egli aveva contratto, per di più attribuendogli un reddito annuale di circa 20.000 Euro, che in effetti realizzava solo attraverso l'espletamento di lavoro straordinario e notturno. Il secondo mezzo denuncia Violazione art. 5 - 9, 1 comma Legge divorzio - violazione principio di equità - violazione art. 111 Cost. , art. 360 c.p.c. , n. 2 . Si sostiene che la Corte d'appello avrebbe legittimato una posizione di rendita della P. , imponendo ad esso F. di rincorrere i risultati reddituali raggiunti, attraverso lo svolgimento di lavoro straordinario e festivo. Ritenuto che 4. - Il ricorso è inammissibile. 4.1. - È inammissibile il primo motivo. A parte la formulazione della censura in relazione ad una previsione normativa abrogata dal 2012 omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia a parte il richiamo all' art. 115 c.p.c. , che può dirsi violato solo se il giudice ponga a fondamento della domanda prove introdotte d'ufficio o fatti contestati a parte la formulazione delle censure riguardanti aspetti processuali in riferimento all' art. 360 c.p.c. , n. 3 a parte la formulazione della censura di violazione dell'art. 5 della legge sul divorzio, censura che neppure sfiora il significato e la portata applicativa della norma richiamata in rubrica a parte tutto ciò, il fatto è che il motivo tende a capovolgere la motivazione addotta dal giudice di merito, il quale ha osservato che nel caso di specie, la sentenza di divorzio ha accertato che il F. , nel 2013, ha dichiarato un reddito superiore ai 24.000 Euro, che non risulta essere diminuito mentre la P. è proprietaria di un appartamento, per la locazione del quale riceve, oggi come allora, un canone di Euro 400 ed oggi, a 60 anni, difficilmente potrà trovare un lavoro. Quanto alle maggiori spese che il reclamante deduce di dover sostenere per effetto della nuova convivenza, occorre considerare che si tratta di una sua libera scelta, le cui conseguenze in tanto possono coinvolgere l'assegno dovuto al primo coniuge, in quanto incidano in maniera pregnante, e decisiva, sul suo menage. Ma il ricorso, cosi come il reclamo, fa riferimento alle sole maggiori spese necessarie per la vita quotidiana che, seppure sicuramente sussistenti, paiono inidonee ad alterare in maniera significativa il menage di un soggetto il cui reddito è prossimo ai 2.000 Euro al mese . Trattasi di valutazione di merito conforme al principio secondo cui In tema di assegno divorzile, qualora a supporto della richiesta di sua diminuzione siano allegati sopravvenuti oneri familiari dell'obbligato, il giudice deve verificare se si gli stessi abbiano determinato un effettivo depauperamento delle sostanze di quest'ultimo, tale da postulare una rinnovata valutazione comparativa della situazione economico-patrimoniale delle parti o se, viceversa, la complessiva, mutata condizione dell'obbligato non sia comunque di consistenza tale da rendere irrilevanti i nuovi oneri Cass. 29 luglio 2021, n. 21818 v. pure Cass. 19 marzo 2014, n. 6289 Cass. 12 luglio 2016, n. 14175 . Valutazione di merito come tale insindacabile in sede di legittimità. 4.2. - Anche il secondo mezzo è inammissibile per analoghe ragioni. Trattasi difatti di censura versata in fatto, e cioè volta a sollecitare un riesame dell'accertamento di merito svolto dal Tribunale prima dalla Corte d'appello poi, essendo per di più il motivo fondato su circostanze fattuali - lo svolgimento di lavoro straordinario e festivo - che non risultano menzionate nella sentenza impugnata e riguardo alle quali il ricorso difetto del requisito dell'autosufficienza di cui al numero 6 dell' art. 366 c.p.c. . 5. - Nulla per le spese. Sussistono i presupposti processuali per il raddoppio del contributo unificato se dovuto. Si dispone l'oscuramento dei dati. P.Q.M. dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater, dichiara che sussistono i presupposti per il versamento, a carico della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis. Si dispone l'oscuramento dei dati.