È prioritario il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia di origine

Ai fini dell’accertamento dello stato di abbandono, quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l’esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata e serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi.

Il caso . Due coniugi stranieri presentavano opposizione ex art. 17 l. n. 184/1983, avverso la sentenza del Tribunale per minorenni, con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità della minore e, contestuale, sospensione dei genitori dalla responsabilità e nomina del tutore con sospensione dei contatti della bambina con i genitori veniva altresì affidata la piccola al servizio sociale. I genitori sostenevano che i fatti accertati non consentivano di ritenere esistente lo stato di abbandono e che, in ogni caso, la situazione era mutata non soffrendo la madre di disturbi psichici incompatibili con la cura della bambina chiedevano la revoca dello stato di adottabilità e della decadenza della potestà. La Corte d'appello competente territorialmente, rigettava l'opposizione confermando il provvedimento reso dal Tribunale dei minorenni. Avverso tale provvedimento veniva proposto ricorso per cassazione articolato in cinque motivi resisteva, con controricorso, la tutrice nell'interesse della minore. Motivi. Con il primo motivo di impugnazione, si denunciava la nullità della sentenza per omessa convocazione della seconda famiglia affidataria, con conseguente nullità del procedimento, ex art. 360, n. 4, c.p.c., e 161 c.p.c. Con il secondo motivo si deduceva il vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti il terzo motivo deduceva la nullità della motivazione per mera apparenza, perplessità ed incomprensibilità in relazione al giudizio di totale inadeguatezza genitoriale con violazione dell' art. 360 c.p.c. , in relazione all' art. 111, comma 6, Cost. , e all' art. 132, n. 4, c.p.c. Con il quarto motivo si deduceva il vizio di nullità della motivazione per mera apparenza, perplessità ed incomprensibilità in relazione al giudizio di incompatibilità di nuovi interventi di sostegno rispetto alle esigenze di continuità, stabilità e sicurezza affettiva delle esigenze della minore. Infine, con il quinto motivo si denunciava la violazione ed erronea applicazione di norme di diritto stabilite nella Costituzione, nella Convenzione di New York e nella Convenzione di Strasburgo. La Suprema Corte riteneva il primo motivo infondato sul punto precisava che l' art. 5, comma 1, l. n. 184/1983 , come modificato dall' art. 2 l. n. 173/2015 , nella parte in cui prevede che l'affidatario o eventuale famiglia collocataria devono essere convocati, a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato, è riferito esclusivamente all'affidamento extra-familiare e non all'affidamento preadottivo poiché, la ratio di tale previsione, è costituita dall'esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsi dell'affidamento extra-familiare, per il permanere della situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazione di tipo genitoriale col minore stesso, consentendo ai medesimi la possibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specifici interessi del minore. La Cassazione precisava, altresì, che gli originari affidatari erano stati sentiti in udienza, mentre la nuova coppia alla quale era stata affidata la minore, successivamente alla sentenza di primo grado, non occorreva che fosse ascoltata proprio perché, diversamente, verrebbero meno tutte le esigenze di tutela e segretezza tipiche della procedura di adottabilità. I restanti quattro motivi venivano trattati congiuntamente ritenendoli fondati. Veniva accolto il vizio di motivazione apparente denunciato dai ricorrenti assorbendo tutti gli altri profili di doglianza prospettati. Secondo orientamento consolidato della Suprema Corte, la motivazione deve considerarsi solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture Cass. civ., sez. unite, n. 22232/2016 Cass. civ. n. 13977/2019 . I Giudici precisavano che la Corte d'Appello, con una tecnica argomentativa censurabile ha, in realtà, ripreso integralmente le considerazioni svolte nella relazione dei servizi sociali comunali, senza alcuno sforzo rielaborativo, per concludere per la conferma della sentenza di primo grado sul profilo della adottabilità della minore in ragione dello stato di abbandono di quest'ultima. Ciò determina un irrimediabile ed insuperabile vulnus alla tenuta argomentativa della sentenza impugnata il cui contenuto non consente, in realtà, alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio così da non attingere la soglia del minimo costituzionale richiesto dall' art. 111, comma 6, Cost. La dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una estrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, tenendo conto che il legislatore, nell' art. 1 l. n. 184/1983 ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità Cass civ., n. 24717/2012 . Da ultimo, la Cassazione ribadisce che, nella materia in esame, non è possibile introdurre giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti in materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare una reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto. Di questi approfonditi e necessari accertamenti non vi è traccia nella motivazione impugnata che dunque non può superare il vaglio di legittimità. In conclusione , veniva rigettato il primo motivo di censura venivano accolti i restanti motivi, la sentenza impugnata veniva cassata con rinvio alla Corte d'Appello in diversa composizione, che deciderà anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Presidente Bisogni Relatore Amatore Rilevato in fatto che 1. A.S. e R.F. presentarono opposizione ex art. 17, L.184/1983, avverso la sentenza del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 29.1.2021 n. 7/2021 - con la quale veniva dichiarato lo stato di adottabilità della minore Al.Ay., i genitori venivano sospesi dall'esercizio della responsabilità, veniva nominata tutore della minore l'avv. Giorgia De Biasi, venivano sospesi i contatti della minore con i genitori, nonché affidata la piccola Ay., al Servizio Sociale - sostenendo che i fatti accertati non consentivano di ritenere esistente lo stato di abbandono e che, in ogni caso, la situazione era mutata, non soffrendo la madre di disturbi psichici incompatibili con la cura della bambina e chiedendo, pertanto, la revoca dello stato di adottabilità e della decadenza dalla potestà. 2. Con la sentenza qui di nuovo impugnata la Corte di Appello di Venezia ha rigettato tuttavia l'opposizione, confermando l'impugnato provvedimento del Tribunale per i Minorenni di Venezia del 29.1.21. La Corte di appello di Venezia ha ricordato che a il monitoraggio della famiglia aveva preso le mosse dalla nascita prematura di Ay. allorquando, pochi giorni dopo il parto, era stato segnalato dall'Ospedale di Mestre che la madre era seguita dal servizio psichiatrico per pregressi episodi di reazioni paranoiche acute e che era stata più volte ricoverata in psichiatria, anche durante la gravidanza b dopo la nascita di Ay., i sanitari osservarono evidenti difficoltà della madre, R.F., nel prendersi cura della neonata e riferirono che la madre presentava un atteggiamento catatonico, riferisce di non riuscire a dormire ed è molto rallentata non mostra capacità di autonomia nel capire i fabbisogni della figlia e anzi si definisce incapace anche di pensare a se stessa c il Tribunale, su richiesta del P.M.M., era intervenuto, con decreto 6.11.2019, disponendo che la bambina venisse collocata in comunità con la madre, anche in ragione del fatto che gli orari di lavoro del padre erano incompatibili con l'accudimento di una neonata e perché i genitori vivevano in coabitazione con altre famiglie in un ambiente trascurato d la R. rifiutò però il collocamento in comunità con la figlia e la bambina venne dunque inserita in una famiglia affidataria e il Servizio Psichiatrico, che aveva in cura la R. dal 2018, accertava che quest'ultima era affetta da psicosi di NAS, già manifestatasi nel paese di origine omissis , patologia connotata da manifestazioni di agitazione, aggressività eterodiretta, insonnia, comportamento disorganizzato labilità emotiva, somatizzazione per manifestare il proprio malessere, dipendenza dal marito, atteggiamento fatuo, quasi dissociato immaturità con tratti isterici con possibile sviluppo di spunti persecutori nelle situazioni di maggiore stress f i servizi sociali riscontravano, inoltre, che le condizioni psico-fisiche della madre la rendevano inidonea a rispondere ai bisogni della piccola Ay., nei cui confronti non sviluppava empatia, né capacità di comunicazione, e ciò anche allorquando la madre R. era compensata con farmaci g il padre di Ay. - viceversa - non presentava patologie ed era maggiormente in grado di comunicare con la figlia h nel gennaio 2021 i genitori chiedevano che la bambina tornasse a viver con loro presso un'abitazione che essi avevano reperito, ma il Tribunale rigettò la richiesta, motivando nel senso che quella domanda, fondata sul nuovo contesto abitativo, dimostrava che essi genitori non avessero compreso le ragioni per le quali la neonata era stata allontanata, ragioni che non riguardavano il contesto abitativo e dunque l'inconsapevolezza dei bisogni di cura materiale e di sostegno affettivo di cui la minore aveva bisogno. La corte di appello ha dunque osservato che 1 i servizi sociali, nella loro relazione del 13.7.2021, avevano evidenziato che la piccola Ay., all'età di un anno e mezzo circa, aveva conosciuto la nuova famiglia affidataria gradualmente e nel marzo dell'anno 2021 era stato effettuato il passaggio presso questa nuova realtà familiare che faceva emergere le numerose risorse di adattamento della bambina, e che aveva dimostrato un attaccamento nei confronti dei nuovi affidatari, in particolare verso la figura materna nella quale trovava una base sicura a cui riferirsi 2 era emerso, su esplicito approfondimento richiesto da essa Corte di appello, che, pur alla luce di un buon percorso educativo e terapeutico intrapreso dalla madre Farhana, risultavano tuttavia confermati alcuni aspetti già in precedenza rilevati, ovvero la mancanza di riconoscimento dei problemi di salute mentale da parte di Farhana, atteggiamenti persecutori, scarsa consapevolezza della necessità di aiuto da parte dei servizi in un percorso di sostegno alla genitorialità, scarso riconoscimento, da parte del padre di Ay., S., delle difficoltà genitoriali della moglie e la mancanza di capacità riflessiva su eventi passati e futuri relativi al ruolo di genitore 3 i servizi sociali avevano evidenziato che Ay., in soli due anni e mezzo di vita, aveva già vissuto tre passaggi importanti e di per sé impattanti una primissima fase di crescita fino ai due mesi di vita presso la struttura ospedaliera, insieme alla mamma naturale una seconda fase nella prima famiglia affidataria dai 3 mesi all'anno e mezzo e una terza fase iniziata con il collocamento a marzo 2021 presso la nuova famiglia, con la conseguenza che una nuova interruzione del percorso di crescita di Ay. presso la famiglia affidataria, con l'inserimento in una comunità mamma-bambino, avrebbe compromesso l'equilibrio e le razioni affettive tanto faticosamente costruite dalla minore, rischiando ciò di avere ripercussioni negative sul piano evolutivo 4 i servizi sociali, pertanto, ritenevano il proseguimento dell'attuale affido la soluzione maggiormente rispondente all'interesse prioritario di Ay., garantendole quella continuità, stabilità e sicurezza di cui la minore necessita sotto il profilo affettivo 5 che le osservazioni recepite dai servizi sociali consigliavano il rigetto della proposta opposizione presentata da A.S. e R.F 2. La sentenza, pubblicata il 13.7.2021, è stata impugnata da A.S. e R.F. con ricorso per cassazione, affidato a cinque motivi, cui l'avv. Giorgia De Biasi del Foro di Venezia, in qualità di tutore e difensore della minore AL.Ay. ha resistito con controricorso. La controricorrente ha depositato memoria. Considerato in diritto che 1. Con il primo motivo di ricorso si deduce la nullità della sentenza per omessa convocazione della seconda famiglia affidataria, per la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 5, così come integrato, per la violazione della L. n. 184 del 1983, art. 5, così come integrato dalla L. n. 173 del 2015 , con nullità del procedimento ex art. 360 c.p.c. , n. 4 e art. 161 c.p.c. . 2. Con il secondo motivo si deduce vizio di omesso esame di fatti decisivi per il giudizio oggetto di discussione tra le parti la compensazione e la stabilizzazione delle problematiche di natura psichica della madre la disponibilità manifestata dai genitori a collaborare con i servizi, anche con l'inserimento in comunità protetta la disponibilità di idoneo alloggio. 3. Il terzo mezzo deduce la nullità della motivazione per mera apparenza, perplessità ed incomprensibilità in relazione al giudizio di totale inadeguatezza genitoriale con violazione dell' art. 360 c.p.c. , in relazione all' art. 111 Cost. , comma 6, e art. 132 c.p.c. , n. 4. 4. Con il quarto motivo si deduce vizio di nullità della motivazione per mera apparenza, perplessità ed incomprensibilità in relazione al giudizio di incompatibilità di nuovi interventi di sostegno rispetto alle esigenze di continuità, stabilità e sicurezza affettiva dell'esigenze della minore. 5. Il quinto mezzo denuncia la violazione ed erronea applicazione di norme di diritto ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3 in relazione alla L. n. 184 del 1983, artt. 1, 8 e 15, nonché dell'art. 30 Cost. , dell'art. 7 della Convenzione di New York ratificata con L. n. 176 del 1991 dell'art. 3 della Convenzione di Strasburgo ratificata con L. n. 77 del 2003 dell'art. 11 della Convenzione di Strasburgo ratificata con L. n. 77 del 2003 dell'art. 24 del Trattato istitutivo di una costituzione per l'Europa e infine dell'art. 8 della CEDU per avere dichiarato lo stato di adottabilità della minore in mancanza dei presupposti legali per ravvisare l'esistenza di uno stato irreversibile di abbandono in senso morale e materiale secondo quanto previsto dalla L. n. 184 del 1983, art. 15 comma 1 lett. b e c per aver individuato nei disturbi psichici della madre, peraltro trattabili farmacologicamente, e nelle opinioni del padre rispetto alla gravità dei medesimi la causa di abbandono, omettendo ogni concreta indagine sulle possibilità di recuperabilità delle competenze genitoriali e senza offrire concrete e praticabili misure di sostegno con ciò ignorando completamente il diritto della minore ad essere educata nell'abito della propria famiglia e nel rispetto della propria identità culturale, comprese soluzioni alternative all'inserimento in comunità necessarie per garantire tale diritto. 6. Il primo motivo è infondato. 6.1.1 Sul punto occorre ricordare che, come precisato dalla giurisprudenza di questa Corte cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 9456 del 09/04/2021 , la L. n. 184 del 1983, art. 5, comma 1, come modificato dalla L. n. 173 del 2015, art. 2, nella parte in cui prevede che l'affidatario o l'eventuale famiglia collocataria devono essere convocati a pena di nullità, nei procedimenti civili in materia di responsabilità genitoriale, di affidamento e di adottabilità relativi al minore affidato , è riferito esclusivamente all'affidamento extrafamiliare, disposto ex art. 4 della medesima legge, e non all'affidamento preadottivo, poiché la ratio di tale previsione, a differenza di quella relativa all'affidamento preadottivo, è costituita dall'esigenza di tutelare quei minori che, a causa del lungo protrarsi dell'affidamento extrafamiliare, per il permanere della situazione di inidoneità dei genitori biologici, hanno ormai instaurato una relazione di tipo genitoriale con il minore stesso, consentendo agli stessi la possibilità di partecipare al giudizio per rappresentare gli specifici interessi del minore. 6.1.2 Ciò posto, occorre evidenziare che gli originari affidatari, i coniugi Dabalà e Marzollo, erano stati invero sentiti all'udienza del 01.12.2020, mentre la nuova coppia - alla quale era stata affidata la minore successivamente alla sentenza di primo grado n. 7/2021 del 20.01.2021 non occorreva che fosse ascoltata, ai sensi della L. n. 184 del 1983, art. 5, posto che quest'ultima disposizione - come sopra precisato citando l'arresto reso da questa Corte - non si riferisce, in alcun modo, alla coppia alla quale viene affidato un minore dichiarato adottabile, proprio perché, diversamente, verrebbero meno tutte le esigenze di tutela e segretezza tipiche delle procedure di adottabilità. 7. I restanti quattro motivi - che possono essere trattati congiuntamente, stante la connessione delle questioni prospettate - sono invece fondati. 7.1 Occorre in primo luogo accogliere il vizio di motivazione apparente denunciato dai ricorrenti il cui accoglimento assorbe, peraltro, tutti gli altri profili di doglianza prospettati. Sul punto occorre ricordare in premessa che, secondo gli insegnamenti di questa Corte, la motivazione deve considerarsi solo apparente e la sentenza è nulla perché affetta da error in procedendo , quando, benché graficamente esistente, non renda, tuttavia, percepibile il fondamento della decisione, perché recante argomentazioni obbiettivamente inidonee a far conoscere il ragionamento seguito dal giudice per la formazione del proprio convincimento, non potendosi lasciare all'interprete il compito di integrarla con le più varie, ipotetiche congetture Cass. Sez. U., sentenza n. 22232 del 03/11/2016 n. 8053 del 2014 Cass. Sez. 6 - 5, ordinanza n. 13977 del 23/05/2019 . Orbene, rileva il Collegio che la motivazione impugnata - con una tecnica argomentativa censurabile - ha in realtà ripreso integralmente le considerazioni svolte nella Relazione dei servizi sociali comunali di Venezia del 13.7.2021 e cioè la Relazione del Servizio Infanzia e adolescenza Città di OMISSIS della Dott.ssa R. e della Dott.ssa Z., che in parte richiama anche la precedente relazione del Dott. C. del 30.4.2021 , senza alcuno sforzo rielaborativo, per concludere per la conferma della sentenza di primo grado sul profilo della adottabilità della minore in ragione dello stato di abbandono di quest'ultima. Ritiene la Corte che ciò rappresenti un'impropria delega ai servizi sociali di decisioni di natura giurisdizionale che invece avrebbero dovuto comportare la necessaria rielaborazione delle informazioni fornite dai servizi sociali territoriali e soprattutto la risposta ai motivi di gravame proposti, sul punto qui in discussione, da parte degli odierni ricorrenti che avevano, invece, evidenziato una serie di fatti circostanziati, quali la stabilizzazione delle condizioni psichiche della madre, la rinnovata disponibilità dei genitori ad una genitorialità assistita con l'ausilio dei servizi sociali territoriali e la nuova disponibilità di una abitazione adeguata alle esigenze di vita della minore, profili ai quali invece la Corte di appello ha riservato solo fugaci accenni, senza alcun approfondimento delle pur rilevanti questioni prospettate. Ciò determina un irrimediabile ed insuperabile vulnus alla tenuta argomentativa della sentenza impugnata il cui contenuto non consente, in realtà, alcun controllo sull'esattezza e la logicità del ragionamento decisorio, così da non attingere la soglia del minimo costituzionale' richiesto dall' art. 111 Cost. , comma 6, cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 13248 del 30/06/2020 Cass. 3 , Sentenza n. 23940 del 12/10/2017 . 7.2 La motivazione della Corte territoriale sembra invero fermarsi ad una valutazione superficiale e non avveduta di quale sia la scelta esistenziale preferibile per la minore concludendo per quella presso la nuova famiglia collocataria , senza invece approfondire il diverso e rilevante profilo dell'eventuale stato di effettivo abbandono della minore determinato dalle incapacità di accudimento dei genitori naturali. Sul punto la giurisprudenza di questa Corte ha già più volte precisato che, in tema di accertamento dello stato di adottabilità, posto che il ricorso alla dichiarazione di adottabilità costituisce solo una soluzione estrema , essendo il diritto del minore a crescere ed essere educato nella propria famiglia d'origine, quale ambiente più idoneo al suo armonico sviluppo psicofisico, tutelato in via prioritaria dalla L. n. 184 del 1983, art. 1, il giudice di merito deve operare un giudizio prognostico teso, in primo luogo, a verificare l'effettiva ed attuale possibilità di recupero delle capacità e competenze genitoriali, con riferimento sia alle condizioni di lavoro, reddituali ed abitative, senza però che esse assumano valenza discriminatoria, sia a quelle psichiche, da valutarsi, se del caso, mediante specifica indagine peritale, estendendo detta verifica anche al nucleo familiare, di cui occorre accertare la concreta possibilità di supportare i genitori e di sviluppare rapporti con il minore, avvalendosi dell'intervento dei servizi territoriali cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 7559 del 27/03/2018 v. anche Cass. n. 22589 del 2017 n. 4097 del 2018 n. 3915 del 2018 . Occorre pertanto ribadire anche in questo ulteriore contesto decisorio che la dichiarazione di adottabilità del minore costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, da compiersi tenendo conto che il legislatore, alla L. n. 184 del 1983, art. 1, ha stabilito il prioritario diritto del minore di rimanere nel nucleo familiare anche allargato di origine, quale tessuto connettivo della sua identità Sez. 1, Ordinanza n. 24717 del 14/09/2021 . Ne consegue che la Corte di appello, in sede di giudizio di rinvio, dovrà accedere ad un esame approfondito, completo e attuale delle condizioni di criticità dei genitori e delle loro capacità di recupero e cambiamento, ove sostenute da interventi di supporto adeguati anche al contesto socioculturale di riferimento. Come affermato più di recente dalla giurisprudenza espressa a Sezioni Unite da questa Corte di legittimità Cass. Sez. U, Sentenza n. 35110 del 17/11/2021 La dichiarazione di adottabilità di un minore, costituisce una extrema ratio che si fonda sull'accertamento dell'irreversibile non recuperabilità della capacità genitoriale, in presenza di fatti gravi, indicativi in modo certo dello stato di abbandono, morale e materiale, a norma della L. n. 183 del 1984 , art. 8, che devono essere dimostrati in concreto, senza dare ingresso a giudizi sommari di incapacità genitoriale non basati su precisi elementi di fatto . Non è dunque possibile dare ingresso, nella materia in esame, a giudizi sommari di incapacità genitoriale, seppure espressi da esperti della materia, non basati su precisi elementi fattuali idonei a dimostrare un reale pregiudizio per il figlio e di cui il giudice di merito deve dare conto. Di questi approfonditi e necessari accertamenti non vi è traccia nella motivazione impugnata che dunque non può superare il vaglio di legittimità. 7.3 Evidenzia infatti il Collegio come gli odierni ricorrenti, nelle precedente sede di proposizione dei mezzi si gravame, avessero evidenziato alcune rilevanti circostanze, quali la stabilizzazione delle condizioni psichiche della madre anche tramite il ricorso a cure farmacologiche allegando sul punto le relazioni del Dipartimento di salute mentale di Marghera datate 27.4.2021 23.02.2021 19.11.2020 6.8.2020 29.4.2021 , la rinnova disponibilità collaborativa dei genitori ad essere seguiti dai servizi sociali dell'infanzia ed anche la disponibilità di un alloggio adeguato, tutte circostanze che non hanno avuto un adeguato approfondimento argomentativo ed invece sbrigativamente superate con le osservazioni negative espresse nella sopra richiamata relazione dei servizi sociali datata 13.7.2021 sulla incapacità di accudimento della minore da parte dei genitori naturali. 7.4 Senza qui voler in alcun modo accedere a valutazioni di merito invece rimesse al giudice del rinvio , ma solo per evidenziare l'assoluta inadeguatezza della motivazione impugnata, occorre anche evidenziare che nella relazione del Dott. Zannella del 21.4.2021 si dà atto - così come nelle altre relazioni del CSM di Marghera sopra menzionate - del percorso positivo non solo di cura della patologia psichiatrica da cui è affetta la madre sindrome psicotica di Nas ma anche di quello altrettanto positivo di inserimento sociale di Farhana che ha evidenziato lo svolgimento da parte di quest'ultima di attività di volontariato e di cura di bambini con problemi di carattere linguistico. Peraltro, di tali ultime circostanze dà positivo riscontro anche la controricorrente, Avv. De Biasi, tutore della minore, nella memoria da ultimo depositata. Sul punto è necessario precisare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, ai fini dell'accertamento dello stato di abbandono quale presupposto della dichiarazione di adottabilità, non basta che risultino insufficienze o malattie mentali, anche permanenti, o comportamenti patologici dei genitori, essendo necessario accertare la capacità genitoriale in concreto di ciascuno di loro, a tal fine verificando l'esistenza di comportamenti pregiudizievoli per la crescita equilibrata E' serena dei figli e tenendo conto della positiva volontà dei genitori di recupero del rapporto con essi Cass. Sez. 1, Sentenza n. 7391 del 14/04/2016 . Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia. P.Q.M. rigetta il primo motivo di ricorso accoglie i restanti motivi cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di Venezia che, in diversa composizione, deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.