Sui criteri di responsabilità per il pagamento dell’assegno non trasferibile a persona diversa dal prenditore

La responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione nel legittimo portatore del titolo della persona che lo ha materialmente portato all'incasso, ha natura di responsabilità contrattuale, e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, c.c.

La vicenda da cui origina la questione posta all'attenzione della Corte riguarda la condanna di un noto istituto di credito per aver corrisposto ad un soggetto diverso dall' effettivo destinatario l'importo di un assegno non trasferibile . Nello specifico, la Corte d'Appello, a seguito dell'impugnazione proposta dall'istituto, osservava che quest'ultimo, nel caso in cui avesse pagato a persona diversa dall'effettivo prenditore, aveva la possibilità di dimostrare che l'inadempimento non era a lui imputabile, in quanto l'obbligazione era stata assolta con la diligenza dovuta da un operatore professionale . A riguardo, la Corte di Cassazione ha affermato che la responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione nel legittimo portatore del titolo della persona che lo ha materialmente portato all'incasso, ha natura di responsabilità contrattuale e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176, comma 2, c.c., con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva tale responsabilità della banca negoziatrice, infatti, fa specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell'impresa di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso Cass. civ., sez. unite, n. 12477/2018 . Pertanto, la banca negoziatrice chiamata a rispondere del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall' art. 1176, comma 2, c.c. In particolare, per quanto attiene la diligenza professionale dell'istituto di credito a cui sia presentato per l'incasso un assegno non trasferibile da parte di un soggetto risultato poi non legittimato, il collegio ha chiarito che deve essere esclusa la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita Cass. civ., n. 3649/2021 . Nel caso in esame, la Corte d'Appello ha quindi correttamente ritenuto che risultasse dimostrato che il pagamento fosse avvenuto a chi si presentava legittimato senza colpa della banca negoziatrice, dato che il personale di quest'ultima aveva identificato il prenditore a mezzo della patente di guida e del codice fiscale, di cui non era tenuta a controllare l'autenticità , aveva versato l'importo dell'assegno su un libretto nominativo intestato allo stessa persona ed aveva verificato, prima dell'incasso, la mancata inclusione del titolo nell'elenco degli assegni oggetto di furto, osservando l'obbligo di diligenza previsto dall' art. 1176 c.c. Per questi motivi, la Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Presidente Ferro – Relatore Pazzi Rilevato che 1. Il Tribunale di Padova, con sentenza n. 422/2017, condannava omissis s.p.a. al pagamento di Euro 6.400 in favore di Fondiaria SAI s.p.a. per aver corrisposto a soggetto diverso dall'effettivo destinatario l'importo di un assegno non trasferibile intestato ad P.A 2. La Corte d'appello di Venezia, a seguito dell'impugnazione proposta da Poste Italiane s.p.a., dopo aver ricordato che la responsabilità dell'istituto negoziatore ha natura contrattuale, osservava che quest'ultimo, nel caso in cui avesse pagato a persona diversa dall'effettivo prenditore, aveva la possibilità di dimostrare che l'inadempimento non era a lui imputabile, in quanto l'obbligazione era stata assolta con la diligenza dovuta da un operatore professionale. Prova che nel caso di specie era stata fornita - a parere dei giudici distrettuali - dalla parte appellante, il cui personale aveva provveduto a identificare il prenditore a mezzo del tesserino del codice fiscale e della patente di guida, a verificare che l'assegno non fosse compreso in un elenco di titoli che erano stati oggetto di furto e a versare la somma portata dall'assegno su un libretto nominativo intestato allo stesso presentatore. La Corte distrettuale di conseguenza, in accoglimento dell'appello proposto da omissis s.p.a. e in totale riforma della statuizione impugnata, rigettava la domanda proposta da F.S. s.p.a 3. Per la cassazione di questa sentenza, pubblicata in data 22 ottobre 2019, ha proposto ricorso U.A. s.p.a. già F.S. s.p.a. prospettando un unico motivo di doglianza. L'intimata Poste Italiane s.p.a. non ha svolto difese. Parte ricorrente ha depositato memoria ai sensi dell'art. 380-bis c.p.c Considerato che 4. Il motivo di ricorso proposto denuncia la violazione o falsa applicazione dell' art. 1176 c.c. , comma 2, in uno con la L. assegni, art. 43, e dell'art. 1218 c.c. , in tema di oneri probatori incombenti sulle parti in tesi di parte ricorrente la Corte di merito, valorizzando erroneamente il controllo della presenza del titolo su un elenco di assegni oggetto di furto in cui quello presentato non poteva comparire, dato che la conoscenza dell'avvenuta sottrazione era stata acquisita dopo la presentazione all'incasso, ha trascurato di considerare, invece, l'inesistenza del cliente dell'appellante, immediatamente riscontrabile attraverso la semplice verifica del codice fiscale indicato dal presentatore, e l'impossibilità di accertare, attraverso la fotocopia del documento di identità esibito nell'occasione, se quest'ultimo presentasse elementi di falsità percepibili. Peraltro, era omissis s.p.a. a dover dimostrare di essere incorsa nell'inadempimento per causa non imputabile, di modo che non era possibile dare rilievo alla mancata deduzione da parte di F.S. s.p.a. di profili di contraffazione rilevabili ictu oculi né la responsabilità di Poste Italiane s.p.a. era restringibile a ciò che fosse stato percepibile ictu oculi, giacché l'istituto di credito dispone di strumenti e competenze che gli altri soggetti normalmente non hanno e che debbono essere utilizzati nello svolgimento del servizio bancario. Rimaneva poi a carico di Poste Italiane s.p.a. il rischio della scelta di non aver richiesto due documenti di identità al momento dell'identificazione del cliente. 5. Il motivo risulta inammissibile, anche ai sensi dell' art. 360-bis c.p.c. . 5.1 Questa Corte cfr. Cass., Sez. U., 12477/2018 , nell'esaminare la regola fissata nella L. assegni, art. 43, ha ribadito il principio per cui la responsabilità della banca negoziatrice, nell'attività di identificazione nel legittimo portatore del titolo della persona che lo ha materialmente portato all'incasso, ha natura di responsabilità contrattuale sub specie di contatto qualificato e segue i parametri della responsabilità per negligenza e colpa professionale ex art. 1176 c.c. , comma 2, con esclusione di ogni riferimento al canone della responsabilità oggettiva questa responsabilità della banca negoziatrice fa specifico riferimento a un obbligo professionale di protezione proprio dell'impresa - che viene a operare nei confronti di tutti i soggetti interessati al buon fine dell'operazione sottostante - di far sì che il titolo stesso sia introdotto nel circuito di pagamento bancario in conformità alle regole che ne presidiano la circolazione e l'incasso. La banca negoziatrice chiamata a rispondere, L. assegni, ex art. 43, comma 2, del danno derivato - per errore nell'identificazione del legittimo portatore del titolo - dal pagamento dell'assegno bancario, di traenza o circolare, munito di clausola non trasferibilità a persona diversa dall'effettivo beneficiario, è quindi ammessa a provare che l'inadempimento non le è imputabile, per aver essa assolto la propria obbligazione con la diligenza richiesta dall' art. 1176 c.c. , comma 2. 5.2 La diligenza professionale richiesta deve essere individuata ai sensi dell' art. 1176 c.c. , comma 2, che è norma elastica , da riempire di contenuto in considerazione dei principi dell'ordinamento, come espressi dalla giurisprudenza di legittimità, e dagli standards valutativi esistenti nella realtà sociale che, concorrendo con detti principi, compongono il diritto vivente. E nell'attribuire contenuto all'obbligo di diligenza professionale dell'istituto di credito a cui sia presentato per l'incasso un assegno non trasferibile da parte di un soggetto risultato poi non legittimato la giurisprudenza di questa Corte ha escluso la responsabilità della banca negoziatrice che abbia dimostrato di aver identificato il prenditore del titolo mediante il controllo del documento di identità non scaduto e privo di segni o altri indizi di falsità, in quanto la normativa vigente ed in particolare la normativa antiriciclaggio D.Lgs. n. 231 del 2007, ex art. 19, comma 1, lett. a - stabilisce modalità tipiche con cui gli istituti di credito devono identificare la clientela e non prevede il ricorso ad ogni possibile mezzo, né alcuna indagine presso il Comune di nascita Cass. n. 3649/2021 . Ne' rientra nei parametri di diligenza professionale in discorso la raccomandazione, contenuta nella circolare ABI del 7 maggio 2001 indirizzata agli associati, che segnala l'opportunità per la banca negoziatrice dell'assegno di traenza di richiedere due documenti d'identità muniti di fotografia al presentatore del titolo, perché a questa prescrizione non può essere riconosciuta alcuna portata precettiva una simile regola prudenziale di condotta non si rinviene neppure negli standard valutativi di matrice sociale ovvero ricavabili dall'ordinamento positivo, posto che l'attività di identificazione delle persone fisiche avviene normalmente tramite il riscontro di un solo documento d'identità personale Cass. n. 34107/2019 . 5.3 La Corte di merito, nel caso sottoposto al suo esame, dopo aver ricordato che la società appellante era ammessa a provare che l'inadempimento non era ad essa imputabile, ha ritenuto che risultasse dimostrato che il pagamento fosse avvenuto a chi si presentava legittimato senza colpa della banca negoziatrice, dato che il personale di quest'ultima aveva identificato il prenditore a mezzo della patente di guida e del codice fiscale, di cui non era tenuta a controllare l'autenticità , aveva versato l'importo dell'assegno su un libretto nominativo intestato allo stessa persona ed aveva verificato, prima dell'incasso, la mancata inclusione del titolo nell'elenco degli assegni oggetto di furto. Simili valutazioni si ispirano ai parametri di diligenza professionale fissati dalla giurisprudenza di questa Corte in precedenza evocata. La valorizzazione delle circostanze di causa in funzione dell'applicazione di tali parametri risponde poi a un apprezzamento di fatto rientrante nei compiti istituzionali del giudice di merito. Risultano di conseguenza inammissibili i profili di doglianza con cui è stata dedotta, apparentemente, una violazione delle norme di legge in materia mirando, in realtà, alla rivalutazione dei fatti operata dal giudice di merito, così da realizzare una surrettizia trasformazione del giudizio di legittimità in un nuovo, non consentito, terzo grado di merito Cass. n. 8758/2017 . 6. In forza delle ragioni sopra illustrate il ricorso deve essere respinto. La mancata costituzione in questa sede della parte intimata esime il collegio dal provvedere alla regolazione delle spese di lite. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1 , comma 17, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.