La competenza territoriale nei reati fiscali relativi alla falsa fatturazione

In tema di reati fiscali la competenza per territorio … appartiene … al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che … va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi … della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica .

Nei reati fiscali relativi alla falsa fatturazione la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene … al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che … va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica Cass. n. 42147/2019 . Questo è quanto confermato dalla Corte di Cassazione con la sentenza n. 17174/2022. La vicenda ruota intorno alla competenza territoriale per i reati fiscali commessi da alcune persone. Il Tribunale di Lodi città nella quale erano avvenute le violazioni aveva confermato la propria competenza territoriale relativamente alle infrazioni di cui all' art. 8 d.lgs. n. 74/2000 Emissione di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti , ma aveva dichiarato la propria incompetenza in relazione a quelle di cui all' art. 2 d.lgs.74/2000 Dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture o altri documenti per operazioni inesistenti . Per fare chiarezza sulla vicenda il Collegio ricorda che ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall' art. 12 c.p.p. , lett. c , c.p.p. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato . Cass. n. 53390/2017 . Pertanto, la Corte di Cassazione dichiara la competenza del Tribunale di Lodi.

Presidente Mogini – Relatore Talerico Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 novembre 2018, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Lodi, investito della richiesta di rinvio a giudizio nei confronti di F.A.C. e altre 23 persone per numerosi reati in materia fiscale reati di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2, 8 e 10 , pur confermando la propria competenza territoriale in relazione alle violazioni di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 8 accertate in Lodi ai sensi dell'articolo 18 del citato decreto legislativo, dichiarava, invece, la sua incompetenza in relazione alle violazioni di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, artt. 2 e 10. A ragione della decisione, escludeva la sussistenza di connessione teleologica tra i reati oggetto di contestazione alla luce dell'orientamento giurisprudenziale di legittimità in particolare, alla stregua della pronuncia n. 39896 del 2017 , secondo cui condizione imprescindibile per detta connessione è l'identità tra gli autori del reato mezzo e del reato fine, nella specie non ricorrente, posto che dagli atti emergeva che i soggetti che avevano emesso le fatture per operazioni inesistenti erano sempre diversi da quelli che tali fatture avevano utilizzato riteneva, conseguentemente, che, in relazione alle imputazioni per violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 2, occorreva al fine di determinare la competenza territoriale avere riguardo al D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 18, comma 2, e, quindi, al domicilio fiscale del contribuente che aveva utilizzato in dichiarazione fatture per operazioni inesistenti disponeva, pertanto, la trasmissione degli atti alla Procura della Repubblica di Bergamo. 2. Il Tribunale di Bergamo, con pronuncia resa in data 15 luglio 2021, ha sollevato, ai sensi dell' articolo 28 c.p.p. , e con riferimento al procedimento penale pendente a carico di F.A.C. e M.C., imputati, in concorso con L.E. separatamente giudicata , del reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 2 , meglio descritto nel decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, conflitto negativo di competenza, ritenendo che vi fosse una oggettiva connessione teleologica tra la violazione del D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 8 e quella di cui all'articolo 2 del citato testo, ai sensi dell' articolo 12 c.p.p. , comma 1 lett. c , che si configura quando dei reati per cui si procede gli uni siano stati commessi per eseguire o per occultare gli altri aggiungeva che trattandosi di reati quelli di cui all'articolo 8 e quelli di cui al citato D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 2 di pari gravità in astratto, essendo entrambi puniti, all'epoca dei fatti, con la reclusione da un anno e mesi sei ad anni sei, doveva riconoscersi forza attrattiva, ai fini della determinazione della competenza territoriale, al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 8, primo reato , in quanto necessario antecedente logico e cronologico rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante impiego delle fatture false in ipotesi accusatoria e, poiché per tale primo reato la competenza, ai sensi del D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 18, comma 1, apparteneva all'Autorità giudiziaria di Lodi, la stessa doveva ritenersi competente ai sensi dell' articolo 16 c.p.p. , per il reato connesso di cui all' articolo 2 del medesimo D.Lgs. n. 74 del 2000 contestato nel presente giudizio. 3. Conseguentemente, il suddetto Tribunale disponeva la trasmissione degli atti a questa Corte per la risoluzione del rilevato conflitto. 4. Si è proceduto alla trattazione del procedimento con contraddittorio scritto, ai sensi del D.L. n. 137 del 2020, articolo 23, comma 8, e successive proroghe, in mancanza di richiesta delle parti di discussione orale il Procuratore generale di questa Corte, d.ssa Silvia Salvadori, ha concluso, per iscritto, chiedendo che venga dichiarata la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi l'avvocato omissis , in difesa di M.C., ha concluso, per iscritto, negli stessi termini del Procuratore generale. Considerato in diritto 1. Il conflitto negativo di competenza, ammissibile in rito, deve essere risolto nel senso che competente a decidere in ordine al processo penale a carico di F.A.C. e M.C. per il reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 2, meglio descritto nel decreto di citazione a giudizio a seguito di opposizione a decreto penale di condanna, allegato al provvedimento del Tribunale di Bergamo, è il Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi, al quale vanno trasmessi gli atti. E in vero, il ragionamento seguito dal Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi, in precedenza riportato, non è condivisibile perché fondato su un orientamento interpretativo che, già all'epoca dell'adozione della sentenza dichiarativa dell'incompetenza territoriale, era stato contraddetto e superato dalla pronuncia delle Sezioni Unite di questa Corte n. 53390 del 26/10/2017, secondo cui ai fini della configurabilità della connessione teleologica prevista dall' articolo 12 c.p.p. , lett. c , c.p.p. e della sua idoneità a determinare uno spostamento della competenza per territorio, non è richiesto che vi sia identità fra gli autori del reato fine e quelli del reato mezzo, ferma restando la necessità di accertare che l'autore di quest'ultimo abbia avuto presente l'oggettiva finalizzazione della sua condotta alla commissione o all'occultamento di un altro reato . 2. Dalla riconosciuta rilevanza della connessione ex articolo 12 c.p.p. , lett. c discende l'applicazione dell' articolo 16 c.p.p. , che, al comma 1, stabilisce che la competenza per territorio per i procedimenti connessi rispetto ai quali più giudici sono ugualmente competenti per materia appartiene al giudice competente per il reato più grave e, in caso di pari gravità, al giudice competente per il primo reato . Trattandosi di reati quelli di cui all'articolo 8 e quelli di cui all' articolo 2 del citato D.Lgs. n. 74 del 2000 di pari gravità in astratto, essendo entrambi puniti, all'epoca dei fatti, con la reclusione da un anno e mesi sei ad anni sei, deve riconoscersi - come sostenuto dal Tribunale di Bergamo - forza attrattiva, ai fini della determinazione della competenza territoriale, al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 8, primo reato , in quanto necessario antecedente logico e cronologico rispetto al delitto di dichiarazione fraudolenta mediante impiego delle fatture false in ipotesi accusatoria . La competenza per territorio in ordine al reato di cui al D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 8, deve essere, quindi, determinata, avendo riguardo alla regola dettata dall'articolo 18 del citato decreto legislativo e ai principi di diritto fissati dalla giurisprudenza di questa Corte, secondo cui in tema di reati tributari, la competenza per territorio determinata dalla connessione per i reati di emissione di fatture per operazioni inesistenti, di dichiarazione fraudolenta mediante uso di fatture per operazioni inesistenti e di dichiarazione fraudolenta mediante altri artifici, quali reati di pari gravità, appartiene, a norma dell' articolo 16 c.p.p. , al giudice del luogo dove è stato commesso il primo reato che, secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 74 del 2000, articolo 18, va determinato nel luogo di accertamento, individuabile in quello in cui ha sede l'Autorità Giudiziaria che ha compiuto un'effettiva valutazione degli elementi che depongono per la sussistenza della violazione, essendo invece irrilevante il luogo di acquisizione dei dati e delle informazioni da sottoporre a verifica Cass. Sez. 3, n. 42147 del 15/07/2019 , Rv. 277984 - 03 . 3. La circostanza, allora, che l'attività investigativa sia stata svolta, per quanto consta, dalla Procura della Repubblica di Lodi determina, in applicazione del canone ermeneutico appena richiamato, la competenza del Giudice dell'udienza preliminare del Tribunale di Lodi. P.Q.M. Decidendo sul conflitto, dichiara la competenza del G.U.P. del Tribunale di Lodi, cui dispone trasmettersi gli atti.