«La morte dell’unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza».
A.P. ricorre in Cassazione avverso la sentenza della Corte d'Appello di Catania che ha confermato la decisione di primo grado, accogliendo l'opposizione proposta contro una società e revocando il decreto ingiuntivo emesso per il pagamento del corrispettivo preteso per il noleggio di impianti e apparecchiature radiofoniche, in seguito alla mancata interruzione del processo per decesso dell'unico difensore costituito per l'appellante. La doglianza è fondata. Il decesso dell'avvocato è avvenuto prima della data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in grado di appello. E lo svolgimento del processo e la pronuncia della sentenza hanno avuto luogo nonostante l'interruzione ex lege ai sensi dell'articolo 301 c.p.c., violando così il contraddittorio. Infatti, secondo la Corte di legittimità, «la morte dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento , con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza» Cass. numero 22268/2010, numero 21271/2013, numero 21002/2017, numero 28846/2018, numero 1574/2020 «sicché l'irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità ma solo — come nella specie — dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, né eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza» Cass. numero 25234/2015, numero 1574/2020 . Per questi motivi, il Collegio accoglie il ricorso e cassa la pronuncia impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte d'Appello catanese, in diversa composizione.
Presidente Scoditti – Relatore Iannello Rilevato che P.A. ricorre, con unico mezzo, per la cassazione della sentenza con la quale la Corte d'appello di Catania, rigettandone il gravame, ha confermato la decisione di primo grado che, pronunciando in contraddittorio con gli odierni intimati, ha accolto l'opposizione proposta dalla S.p.a. conseguentemente revocando il decreto ingiuntivo emesso su ricorso del P. per il pagamento del corrispettivo preteso per il noleggio di impianti ed apparecchiature radiofoniche gli intimati non svolgono difese nella presente sede essendo state ritenute sussistenti le condizioni per la trattazione del ricorso ai sensi dell'articolo 380-bis c.p.c., il relatore designato ha redatto proposta, che è stata notificata alle parti unitamente al decreto di fissazione dell'adunanza della Corte. Considerato che con l'unico motivo il ricorrente denuncia, con riferimento all'articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, violazione e falsa applicazione dell'articolo 301 c.p.c. nullità degli atti processuali e della sentenza emessa dalla Corte di Appello di Catania a causa della mancata interruzione per decesso dell'unico difensore costituito per l'appellante rileva che, in data 1 ottobre 2018, prima che la causa venisse assegnata a sentenza e prima dell'udienza di precisazione delle conclusioni, fissata per la data del omissis , è deceduto in il proprio unico difensore in appello produce a comprova certificato di morte rilasciato dall'Ufficio di Stato civile del Comune di e dall'attestazione del C.O.A. di X deduce che lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore e, quindi, sia l'udienza di precisazione delle conclusioni sia la pronuncia della medesima sentenza, hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell'articolo 301 c.p.c., per morte del difensore dell'attuale ricorrente e, quindi, con palese violazione del contraddittorio, di modo che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, deve considerarsi affetto da nullità il motivo è fondato e merita accoglimento risulta, infatti, dal menzionato certificato, che il decesso del difensore dell'attuale ricorrente è avvenuto in data 1 ottobre 2018, prima della data dell'udienza di precisazione delle conclusioni, in grado di appello ne consegue che lo svolgimento processuale seguito alla morte del predetto difensore e, quindi, l'udienza di precisazione delle conclusioni, tenutasi, come si evince dalla stessa sentenza impugnata in questa sede, in data omissis , e la pronuncia della medesima sentenza, hanno avuto luogo dopo che il processo versava in stato di interruzione ex lege ai sensi dell'articolo 301 c.p.c. per morte del difensore dell'attuale ricorrente e, quindi, con palese violazione del contraddittorio, di modo che detto svolgimento, ivi compresa la sentenza impugnata, è affetto da nullità viene in rilievo, in tal senso, il consolidato principio di diritto affermato dalla giurisprudenza di legittimità secondo cui la morte come la radiazione o la sospensione dall'albo dell'unico difensore a mezzo del quale la parte è costituita nel giudizio di merito, determina automaticamente l'interruzione del processo, anche se il giudice e le altri parti non ne hanno avuto conoscenza e senza, quindi, che occorra, perché si perfezioni la fattispecie interruttiva, la dichiarazione o la notificazione dell'evento , con preclusione di ogni ulteriore attività processuale che, se compiuta, è causa di nullità degli atti successivi e della sentenza Cass. 2/11/2010, numero 22268 Cass. 28/10/2013, numero 24271 Cass., ord., 8/09/2017, numero 21002 Cass., ord., 12/11/2018, numero 28846 24/01/2020, numero 1574 , sicché l'irrituale prosecuzione del giudizio, nonostante il verificarsi dell'evento interruttivo, può essere dedotta e provata in sede di legittimità Cass. Cass. numero 21002 del 2017, cit. ma solo - come nella specie - dalla parte colpita dal predetto evento, a tutela della quale sono poste le norme che disciplinano l'interruzione, non potendo quest'ultima essere rilevata d'ufficio dal giudice, nè eccepita dalla controparte come motivo di nullità della sentenza Cass. 14/12/2010, numero 25234 24/01/2020, numero 1574 la sentenza impugnata deve essere pertanto cassata, con rinvio, anche per le spese del giudizio di cassazione, alla Corte di appello di , in diversa composizione. P.Q.M. accoglie il ricorso cassa la sentenza impugnata e rinvia ad altra sezione della Corte di appello di Catania, comunque in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.