Vacanza insoddisfacente: colpevole anche l’agenzia di viaggi che ha fatto affidamento solo sul catalogo del tour operator

A risarcire il turista rimasto insoddisfatto dopo il soggiorno saranno quindi assieme il tour operator e l’agenzia di viaggi. Quest’ultima avrebbe dovuto verificare con attenzione la qualità dei servizi promessi e molto superiori, sulla carta, a quelli effettivamente erogati al turista.

Se i servizi erogati dalla struttura alberghiera non sono corrispondenti a quelli offerti sulla carta e se il livello delle prestazioni riservate agli ospiti è gravemente scadente, allora è legittimo parlare di vacanza rovinata . A risarcire il turista insoddisfatto, però, non può essere solo il tour operator responsabile è anche l'agenzia di viaggi che ha venduto il pacchetto facendo affidamento solo sul catalogo del tour operator, senza verificarne la corrispondenza alla realtà. Pomo della discordia è un insoddisfacente soggiorno in quel di Tropea. Una volta a casa, difatti, il turista cita in giudizio non solo il tour operator ma anche l'agenzia di viaggi, chiedendo un adeguato ristoro economico per quella che, a suo dire, è stata una vacanza rovinata dalla scarsa qualità dei servizi offerti dalla struttura alberghiera in cui ha alloggiato. A fronte dei dettagli, almeno sulla carta, del pacchetto turistico “all inclusive” organizzato dal tour operator e venduto dall'agenzia di viaggi, i giudici di merito considerano palesi «la non corrispondenza dei servizi offerti a quelli effettivamente erogati» e «il livello gravemente scadente delle prestazioni offerte», e per queste ragioni condannano sia il tour operator che l'agenzia a pagare complessivamente quasi 1.600 euro al turista «a titolo di risarcimento da vacanza rovinata». In secondo grado, in particolare, viene chiarito che anche l'agenzia di viaggi è responsabile nei confronti del consumatore insoddisfatto. Ciò perché all'agenzia va attribuita «la specifica responsabilità di aver venduto il pacchetto turistico facendo affidamento sul catalogo del tour operator senza verificarne la corrispondenza alla realtà». Col ricorso in Cassazione però il difensore prova a mettere in discussione la responsabilità dell'agenzia di viaggi. A questo scopo egli sottolinea che «i disagi patiti dal consumatore hanno riguardato non l'attività di intermediazione antecedente alla partenza ma la fase successiva dello svolgimento e dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei terzi fornitori – la struttura alberghiera – ai quali il tour operator aveva affidato la realizzazione dei servizi turistici compresi nel pacchetto». Sempre ragionando in questa ottica, poi, il legale aggiunge che la responsabilità dell' agenzia di viaggi è collegabile ai suoi obblighi nei confronti del consumatore, ossia «procurare il viaggio “all inclusive”, rilasciare al viaggiatore una copia del contratto, informare puntualmente il consumatore sul viaggio organizzato nel corso delle trattative e prima della conclusione, nella fase successiva alla stipulazione del contratto e prima dell'inizio del viaggio , di soccorrere il turista in difficoltà per consentire la prosecuzione del viaggio». In sostanza, «il fatto costitutivo della responsabilità dell'agenzia di viaggi consiste unicamente nella sua negligenza nello svolgimento dell'attività di intermediazione» mentre l'agenzia «non può essere chiamata a rispondere delle negligenze del fornitore dei servizi, a meno che non vi sia la prova che l'attività richiesta fosse diversa ed ulteriore rispetto alla mera intermediazione». La tesi difensiva non convince però i Giudici della Cassazione, i quali osservano che è stata correttamente sancita la responsabilità dell'agenzia di viaggi, a fronte della pessima vacanza del turista, perché l'agenzia «ha erroneamente confidato sulla qualità della struttura quale desumibile dal depliant informativo reso disponibile dall'operatore senza compiere una verifica in concreto della qualità dei servizi promessi». Quest'ultimo dettaglio è fondamentale poiché, concludono i Giudici, il compito dell'agenzia di viaggi è anche quello di «scegliere con oculatezza l'organizzatore».

Presidente Travaglino – Relatore Moscarini Considerato che 1. G.A. convenne davanti al Giudice di Pace di Gela la omissis Di R.S. & co snc e la omissis per sentir pronunciare, nei confronti dei medesimi, l'accertamento dei presupposti del risarcimento del danno da vacanza rovinata , conseguenti all'acquisto di un pacchetto turistico all inclusive, organizzato dal tour operator e venduto dall'agenzia omissis avente ad oggetto un soggiorno presso omissis di … . 2. Istruita la causa e disposta la chiamata in causa dell' omissis , e cioè della struttura turistica prescelta per l'erogazione dei servizi, il giudice adito accertò la non corrispondenza dei servizi offerti a quelli effettivamente erogati, il livello gravemente scadente delle prestazioni offerte e condannò convenuti e chiamati in causa in solido a pagare, in favore dell'attore, la somma di Euro 1.595,00 a tiolo di risarcimento da vacanza rovinata . 3. Il Tribunale di Gela, adito in appello dalla omissis di R.S. & co. snc, perché riconoscesse il suo difetto di legittimazione passiva, per essere la stessa estranea ad ogni responsabilità, ha rigettato il gravame confermando la sentenza di primo grado. Per quanto è ancora qui di interesse, ha ritenuto che, sulla base delle risultanze istruttorie, il tour operator e l'intermediario fossero entrambi responsabili, ciascuno per un diverso titolo, nei confronti del consumatore e che l'intermediario avesse la specifica responsabilità di aver venduto il pacchetto turistico facendo affidamento sul catalogo del tour operator senza verificarne la corrispondenza alla realtà. A sostegno della decisione il Tribunale ha invocato la giurisprudenza di questa Corte che ha riconosciuto il diritto al risarcimento del danno non patrimoniale da vacanza rovinata nei confronti dell'organizzatore e del venditore Cass., 3, numero 24044 del 13/11/2009 Cass., 3 numero 17724 del 6/7/2018 . 4. Avverso la sentenza che, rigettando l'appello, ha condannato la omissis al pagamento delle spese del grado, la stessa ha proposto ricorso per cassazione sulla base di un unico motivo. Ha resistito G.A. con controricorso. La causa è stata assegnata per la trattazione in adunanza camerale. Ritenuto che 1. Con l'unico motivo di ricorso - violazione e/o falsa applicazione e/o interpretazione del D.Lgs. numero 206 del 2005, articolo 83 e 93 del D.Lgs. numero numero 111 del 1995, articolo 4, 6, 7, 8, 9, 12, 13, 14, 17 - la ricorrente lamenta che il giudice del merito abbia ritenuto la sua responsabilità, quale intermediaria tra il tour operator ed il consumatore, pur afferendo i disagi patiti dal consumatore non all'attività di intermediazione antecedente alla partenza ma alla fase successiva dello svolgimento e dell'esecuzione delle prestazioni da parte dei terzi fornitori ai quali il tour operator aveva affidato la realizzazione dei servizi turistici compresi nel pacchetto. Ad avviso della ricorrente la sentenza avrebbe omesso di distinguere i diversi titoli di responsabilità, quali configurati dalla direttiva e dalla normativa di attuazione, ed in particolare non avrebbe distinto la responsabilità dell'organizzatore da quella dell'intermediario, e non avrebbe accertato le sole responsabilità imputabili a quest'ultimo ed afferenti al mandato che lega l'agente al consumatore. Tra questi obblighi vi sarebbero quello di procurare il viaggio tutto compreso , di rilasciare al viaggiatore una copia del contratto, di informare puntualmente il consumatore sul viaggio organizzato nel corso delle trattative e prima della conclusione, nella fase successiva alla stipulazione del contratto e prima dell'inizio del viaggio del contratto , di soccorrere il turista in difficoltà per consentire la prosecuzione del viaggio. Dunque, ad avviso della ricorrente, il fatto costitutivo della responsabilità dell'agenzia di viaggio consisterebbe unicamente nella sua negligenza nello svolgimento dell'attività di intermediazione mentre non potrebbe essere chiamata a rispondere delle negligenze del fornitore dei servizi, a meno che non vi sia la prova che l'attività richiesta fosse diversa ed ulteriore rispetto alla mera intermediazione. 1.1 Il motivo è inammissibile per plurime e distinte ragioni. Innanzitutto la ricorrente non soddisfa i requisiti di contenuto-forma del ricorso perché non illustra dove e come abbia posto la questione della responsabilità derivante dal rapporto di mandato nel giudizio di merito e non assolve all'onere di indicazione e di localizzazione degli atti processuali nei quali abbia trattato la questione. Dal testo della impugnata sentenza è dato infatti desumere che la sola questione posta nei gradi di merito sia stata quella del preteso difetto di legittimazione passiva dell'intermediario e non anche quella, dedotta in sede di legittimità, del ruolo di mandatario attribuito al medesimo. Nè la ricorrente soddisfa il requisito della specificità del motivo in quanto non riferisce in quali termini la questione fosse stata posta nei gradi di merito, quale fosse la statuizione della impugnata sentenza e in che termini la stessa fosse censurabile in sede di legittimità. Oltre a queste preliminari ragioni di inammissibilità, derivanti dal difetto di autosufficienza del ricorso e dunque dal contrasto del medesimo con gli articolo 366 c.p.c. , numero 3, 4 e 6, la questione posta è inammissibile anche perché volta a rimettere in discussione l'accertamento della responsabilità dell'agenzia quale effettuato, nell'ambito delle sue prerogative, dal giudice del merito. Come si evince dal testo dell'impugnata sentenza, la responsabilità solidale dell'intermediario e del tour operator non è stata affermata in termini generali sulla base di un meccanismo di solidarietà che prescinda dai diversi titoli di responsabilità ma è stata affermata perché, all'esito dell'istruttoria compiuta, è risultato che entrambi i soggetti fossero effettivamente responsabili. Ed ha, inoltre, specificato che l'intermediario aveva erroneamente confidato sulla qualità della struttura quale desumibile dal depliant informativo reso disponibile dall'operatore senza compiere una verifica in concreto della qualità dei servizi promessi . È evidente che la censura, lungi dal prospettare un vizio di sussunzione, è volta esclusivamente a richiedere un riesame dei fatti e delle prove. La declaratoria di inammissibilità del ricorso consente al collegio di non prendere posizione sulle questioni di diritto evocate nella materia in esame, con particolare riferimento alla distinzione dei diversi titoli di responsabilità esistenti in capo al tour operator e all'intermediario. Peraltro, ove mai si ritenesse che i motivi superino il preliminare vaglio di ammissibilità, gli stessi dovrebbero dirsi infondati sulla base della consolidata giurisprudenza di questa Corte che distingue l'obbligazione propria del tour operator da quella dell'intermediario, radicando questa seconda nella obbligazione di scegliere con oculatezza l'organizzatore, nel trasmettere tempestivamente le prenotazioni, incassare il prezzo e restituirlo in caso di annullamento Cass., 6 - 3 , numero 3150 del 2/2/2022 . La sentenza è conforme a questa giurisprudenza perché il giudice, nell'ambito del proprio apprezzamento di merito, ha ritenuto sussistere una specifica ipotesi di responsabilità dell'intermediario. 2. Conclusivamente il ricorso va dichiarato inammissibile e la ricorrente condannata a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate come in dispositivo. Si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di una somma a titolo di contributo unificato pari a quello già versato per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara il ricorso inammissibile e condanna la ricorrente a pagare, in favore di parte resistente, le spese del giudizio di cassazione, liquidate in Euro 500 oltre Euro 200 per esborsi più accessori di legge e spese generali al 15%. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello versato per il ricorso, a norma del citato articolo 13, comma 1 bis se dovuto.