La Corte di Cassazione ha respinto il ricorso di un ragazzo in una causa riguardante il risarcimento per danni da lesioni.
Un ragazzo, a mezzo del suo legale rappresentante, aveva convenuto in giudizio un coetaneo per ottenere la condanna al risarcimento dei danni da lesioni , provocati dal lancio di uno skateboard. Avverso la sentenza di secondo grado i due convenuti M.G. e M.S. proponevano ricorso per Cassazione sulla base di tre motivi di doglianza. Il ricorso è inammissibile. Il Collegio si è concentrato sul terzo motivo in tema di accertamento del nesso di causalità nella responsabilità civile ex art. 2043 c.c. Secondo i ricorrenti, la Corte d'Appello non avrebbe indicato i criteri adottati per assegnare la responsabilità, omettendo di motivare l'iter logico-giuridico seguito per disattendere la conclusione della CTU, negando il nesso causale tra il lancio dello skateboard e le lesioni provocate. Specifica la Corte di Cassazione che il giudice di secondo grado abbia invece strutturato una completa ricostruzione e versione dei fatti, contrastando le osservazioni della CTU. Infatti, l'accertamento fattuale della Corte d'Appello per ricostruire quello che era avvenuto, non aveva fatto venire meno il compendio probatorio, non solo testimoniale, ma includente anche l'attestazione del medico del Pronto soccorso che aveva accertato le lesioni subite dal ragazzo. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile.
Presidente Travaglino - Relatore Graziosi Rilevato che Con citazione notificata il 27 febbraio 2004 V.A., in proprio e quale legale rappresentante del figlio minorenne V.M., conveniva dinanzi al Tribunale di Macerata M.G., in proprio e quale legale rappresentante del figlio minorenne M.S. , per la condanna al risarcimento dei danni da lesioni e conseguenze odontoiatriche che M.S. avrebbe provocato a V.M. , lanciandogli sulla bocca uno skateboard, per un importo di Euro 45.743,98 o la diversa somma di giustizia, oltre interessi e rivalutazione dal 12 marzo 2003. Il convenuto, costituitosi, resisteva. Disposta CTU e assunta prova testimoniale, il Tribunale, con sentenza del 3 aprile 2012, condannava il convenuto a risarcire il danno nella misura di Euro 40.000, oltre interessi dalla pubblicazione della sentenza fino al saldo. I due M. proponevano appello, cui resistevano con due distinte comparse di costituzione A. e V.M. . La Corte d'appello di Ancona, con sentenza del 15 luglio 2019, dato atto della maggiore età raggiunta da V.M., dichiarava inammissibile l'appello proposto nei confronti di V.A. e rigettava quello proposto nei confronti di V.M I due M. hanno proposto ricorso articolato in tre motivi V.M. si è difeso con controricorso. Memoria è stata poi depositata sia dai ricorrenti sia dal controricorrente. Considerato che Si dà atto che i ricorrenti premettono, prima di illustrare i motivi, l'affermazione dell'ammissibilità del ricorso perché non vi sarebbe una c.d. doppia conforme. 1. Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. per non avere tenuto conto delle risultanze istruttorie, e in ispecie avere fondato la decisione soltanto su una testimonianza non motivata avendo disatteso il restante materiale probatorio . È legittimo privilegiare alcuni mezzi di prova rispetto agli altri purché si fornisca un'adeguata giustificazione del criterio scelto Cass. 6832/2008 , qui però mancante. Non si comprenderebbe, infatti, per quale ragione viene privilegiata la testimonianza di M.R.- dichiarante di avere visto il V. difendersi parando la bocca con le mani - su quella dei testimoni T.M. e L.M., i quali, pur presenti al fatto, avrebbero dichiarato di non avere visto il M. lanciare lo skateboard contro il V. e soprattutto sarebbero incomprensibili i criteri utilizzati dal giudice d'appello per disattendere gli esiti tecnico-scientifici della CTU . 2. Il secondo motivo denuncia, ex art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 5, omesso esame di fatto discusso e decisivo sulla omessa e/o lacunosa motivazione del giudice d'appello in ordine al disattendimento delle risultanze della consulenza tecnica d'ufficio. Osserva la corte territoriale condividendo la valutazione del primo giudice, non vi è incongruenza legata al fatto che il minore non risulta avere subito lesioni alle labbra, tenuto conto che come riferisce il teste M.R. , M. si difese dallo skateboard parandosi la bocca con le mani . Ad avviso del ricorrente non si comprenderebbe come tale circostanza riportata dal teste M. sia da sola in grado di non demolire l'esito della CTU, la quale, sulla base di solidi criteri tecnico-scientifici , avrebbe ritenuto non probabile che lo skateboard sia stato la fonte delle lesioni. Entrambi i giudici di merito, se non avessero condiviso l'esito della CTU, avrebbero potuto comunque disporne la rinnovazione, ma anche qui non si comprenderebbe perché non l'abbiano fatto. Si riporta poi un passo della relazione del consulente tecnico d'ufficio che così conclude la sua valutazione sull'effetto dell'urto pur non essendo specificamente possibile fornire una diagnosi specifica del mezzo lesivo, risulta poco probabile, sebbene non impossibile, che dette lesioni furono provocate da uno skateboard di dimensioni-massa standard e con superfici maggiori patte, così come descritto dal sig. V.M. durante la visita medico-legale, la cui azione, soprattutto se lanciato o scagliato con le due mani da una distanza ravvicinata, avrebbe prodotto, del tutto ragionevolmente, lesioni dentarie di maggior estensione e, soprattutto, lesioni almeno alle labbra . Da ciò il ricorrente deduce che il giudice d'appello, dinanzi alla CTU così escludente il nesso causale, si limita ad un laconico dissenso , non motivando sul punto centrale dell'assenza di ecchimosi e/o ferite sul V. . Entrambi i giudici di merito non avrebbero opposto alla conclusione di natura scientifica del CTU massime scientifiche e dati oggettivi contrari a tale conclusione. Che il V. poi si fosse protetto le labbra con una mano sarebbe stato considerato dal consulente, che avrebbe dato conto di aver ascoltato la versione dei fatti attorea quindi tale circostanza era già stata superata dal CTU analizzando i dati nel loro complesso, mentre i due giudici di merito non avrebbero indicato i criteri per cui non hanno condiviso le risultanze medico-legali . E invece sarebbe necessaria una congrua motivazione per disattendere una consulenza tecnica d'ufficio si invocano Cass. 5148/2011 , 18410/2013 e 13922/2016 . 3. Il terzo motivo denuncia, in riferimento all' art. 360 c.p.c. , comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dei principi in tema di accertamento del nesso di causalità nella responsabilità civile ex art. 2043 c.c. La Corte d'appello non avrebbe indicato i criteri adottati per ritenere responsabile il M. avrebbe omesso di motivare l'iter logico-giuridico seguito per disattendere la conclusione della CTU che avrebbe negato il nesso causale tra il lancio dello skateboard e le lesioni dentarie del V. in quanto, all'esito di una puntuale disamina tecnico-scientifica, appariva alquanto improbabile che lo skateboard non avesse provocato anche lesioni esteriori sulle labbra della persona colpita. La corte si sarebbe invece limitata a dare predominanza alla sola testimonianza oculare di M.R., mentre avrebbe dovuto tenere in conto che il danneggiato ha l'onere di provare gli elementi costitutivi non solo del fatto, ma anche del danno ingiusto, del nesso di causalità e della imputabilità oggettiva tutto ciò che la corte non avrebbe esaminato, fermandosi alla semplice constatazione nel senso che il fatto si è verificato poiché è stato visto . S.U. 576/2008 e S.U. 581/2008 insegnano che nella responsabilità civile il nesso causale si accerta seguendo la regola del più probabile che non e sono comunque necessarie serie causali non del tutto inverosimili, ma che si presentino come effetto non del tutto imprevedibile c.d. causalità adeguata si cita Cass. 23915/2013 . Entrambi i giudici di merito nel caso in esame non avrebbero compiuto tali accertamenti, neppure riguardo la sopravvenienza di ulteriori fatti idonei a causare , cioè l'ipotesi proposta dalla difesa del M. che l'avulsione dentaria sia derivata da un attacco di epilessia - essendone il V. affetto -, attacco che avrebbe causato una caduta accidentale del V. ipotesi che, secondo il criterio della causalità adeguata, sarebbe appunto maggiormente plausibile di quella, adottata nell'impugnata sentenza, del lancio in faccia dello skateboard. 4.1 I tre motivi, vista l'evidente comunanza dell'oggetto, inducono al vaglio congiunto, che genera una ragione più liquida in relazione alle eccezioni di rito avanzate dal controricorrente il ricorso notificato via PEC mancherebbe della firma digitale dei difensori, e mancherebbe pure la firma dei legali nell'atto cartaceo scansionato, risultando firmata solo la procura alle liti, anch'essa scansionata inoltre, controbattendo così la premessa del ricorso, sussisterebbe violazione dell' art. 348 ter c.p.c. . Il riferimento, soprattutto nell'ambito del terzo motivo, a questioni di diritto - e precipuamente, oltre all'obbligo motivazionale del giudicante, alle regole attinenti all'individuazione del nesso causale - costituisce in realtà, con assoluta evidenza, lo schermo per coprire una sostanza di censure che sarebbero non idonee a un gravame, in quanto soltanto dirette, in questa sede inammissibilmente, ad ottenere una revisione del merito. 4.2 La sentenza impugnata, invero, si è trovata dinanzi il secondo motivo d'appello - riguardante proprio la mancata valutazione da parte del giudice dell'esito negativo della c.t.u. - in cui l'appellante riproduceva le già sopra riportate affermazioni del consulente nel senso che risulta poco probabile, se non impossibile, che dette lesioni siano state provocate da uno skateboard di dimensioni-massa standard e con superfici maggiori piatte, così come descritto da V.M. durante la visita medico-legale, la cui azione, soprattutto se lanciato o scagliato con le due mani da una distanza ravvicinata, avrebbe prodotto, del tutto ragionevolmente, lesioni dentarie di maggiore estensione e soprattutto lesioni almeno alle labbra e il consulente tecnico d'ufficio quindi adducevano gli appellanti - ritiene compatibili le lesioni piuttosto con una caduta accidentale . Il suddetto motivo d'appello viene disatteso dalla corte territoriale come segue Ad avviso della Corte, condividendo la valutazione del primo giudice, non vi è incongruenza legata al fatto che il minore non risulta avere subito lesioni alle labbra, tenuto conto che come riferisce il teste M.R., M. si difese dallo skateboard parandosi la bocca con le mani. Ciò evidentemente ha impedito lacerazioni delle labbra senza peraltro impedire la, parziale, avulsione degli incisivi per effetto dell'urto. Anche a prescindere dalle dichiarazioni testimoniali del fratello V.F., sono determinanti le dichiarazioni del teste oculare M.R. il quale conferma le modalità dell'incidente descritte dalla persona offesa. M. venne colpito dallo skateboard scaraventato da M.S. e fu visto sanguinante dalla bocca. Non vi è ragione di dubitare della credibilità del teste. La rottura degli incisivi nel frangente è attestata dalla diagnosi all'esito della visita ospedaliera, circa un'ora dopo il fatto, come da relativa documentazione, confermata dal medico redattore Dott. Z.A. del Pronto Soccorso dell' omissis È dunque da escludere che M. al momento sia caduto a terra a seguito di crisi convulsiva . 4.3 Quindi, è del tutto evidente che il giudice d'appello ha esternato e strutturato una completa versione dei fatti con la sua limpida motivazione, contrastando pertanto specificamente le osservazioni del CTU che, d'altronde, nel passo invocato sia dinanzi al giudice di merito sia adesso nei motivi di ricorso, non possono certo essere qualificate scientifiche, in quanto si fondano esclusivamente - lo dichiara il consulente stesso - su come descritto da V.M. , id est senza che il consulente neppure abbia direttamente esaminato lo skateboard presente nella vicenda per misurarne il peso e valutare le sue specifiche forme. Il consulente, si nota infatti per inciso, non si adopera ad indicare quale sarebbe, come misurato peso, la massa standard da lui menzionata, nè lo spessore dimensionale che non può non interporsi tra le superfici maggiori patte nè, ancora, esterna che cosa intende, in termine sempre di misura specificamente adottata, per distanza ravvicinata , e tantomeno quali lesioni, sia dentarie sia alle labbra, a suo avviso sarebbero state quelle davvero eziologicamente conseguenti a questo - rimasto appunto indefinito - lancio con le due mani da una distanza ravvicinata . L'accertamento fattuale della Corte d'appello, logicamente, per ricostruire quel che era avvenuto, dinanzi a questa prospettazione in realtà tutta ipotetica del consulente tecnico d'ufficio il quale, non a caso, ha ammesso che non era per lui specificamente possibile fornire una diagnosi specifica del mezzo lesivo non aveva nemmeno potuto esaminarlo, come già sopra rilevato , non ha fatto venir meno il compendio probatorio, non solo testimoniale, ma includente pure l'attestazione del medico del Pronto soccorso. Si tratta, con assoluta evidenza, di esercizio della cognizione di merito, al cui motivato esito tutte le censure del ricorso, in ultima analisi, si contrappongono facendo perno, come già era stato fatto nel gravame, sulla osservazione, si ripete ipotetica, del consulente d'ufficio medico legale e dunque, detti motivi costituiscono un inammissibile - tentativo di regresso al merito. 5. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente condanna - in solido per il comune interesse - dei ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate come da dispositivo. Seguendo l'insegnamento di S.U. 20 febbraio 2020 n. 4315 si dà atto, ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte dei ricorrenti, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna solidalmente i ricorrenti a rifondere a controparte le spese processuali, liquidate in un totale di Euro 2500, oltre a Euro 200 per gli esborsi, al 15% per spese generali e agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13 , comma 1 quater dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis se dovuto.