Dal 1° maggio 2022, e comunque non oltre il 15 giugno 2022, le mascherine saranno obbligatorie solamente in alcuni luoghi specifici. Per i luoghi di lavoro il loro utilizzo rimane, invece, solo raccomandato (Ordinanza Min. Salute 28 aprile 2022).
Dal 1° maggio 2022 , e comunque non oltre il 15 giugno 2022 , le mascherine saranno obbligatorie solamente in alcuni luoghi specifici . Per i luoghi di lavoro, il loro utilizzo rimane solo raccomandato, ma non obbligatorio, come per tutti i luoghi al chiuso pubblici o aperti al pubblico non espressamente elencati. Quali sono, quindi, i luoghi e i servizi per i quali non è ancora consentito abbandonare la mascherina? Mezzi di trasporto È obbligatorio l'utilizzo delle mascherine FFP2 per accedere e utilizzare: aeromobili adibiti a servizi commerciali di trasporto di persone; navi e traghetti adibiti a servizi di trasporto interregionale; treni impiegati nei servizi di trasporto ferroviario passeggeri di tipo interregionale, Intercity, Intercity Notte e Alta Velocità; autobus adibiti a servizi di trasporto di persone, ad offerta indifferenziata, effettuati su strada in modo continuativo o periodico su un percorso che collega più di due regioni ed aventi itinerari, orari, frequenze e prezzi prestabiliti; autobus adibiti a servizi di noleggio con conducente; mezzi impiegati nei servizi di trasporto pubblico locale o regionale; mezzi di trasporto scolastico dedicato agli studenti di scuola primaria, secondaria di primo grado e di secondo grado. I vettori aerei, marittimi e terrestri, nonché i loro delegati, sono tenuti a verificare che l'utilizzo dei servizi avvenga nel rispetto delle prescrizioni. Spettacoli, sale teatrali e competizioni sportive Resta obbligatorio l'utilizzo della mascherina FFP2 anche per lo svolgimento al chiuso di: spettacoli aperti al pubblico in sale teatrali, sale da concerto, sale cinematografiche, locali di intrattenimento e musica dal vivo e simili; eventi e competizioni sportive. I titolari o i gestori dei servizi e delle attività elencati sono tenuti a verificare il rispetto dell'obbligo. Strutture sanitarie e socio-sanitarie È altresì obbligatorio indossare dispositivi di protezione delle vie respiratorie per i lavoratori, gli utenti e i visitatori di: strutture sanitarie, socio-sanitarie e socio-assistenziali (incluse le strutture di ospitalità e lungodegenza); residenze sanitarie assistite (RSA); hospice, strutture riabilitative e strutture residenziali per anziani, anche non autosufficienti. Anche in questo caso, i titolari o i gestori dei servizi e delle attività elencati sono tenuti a verificare il rispetto delle prescrizioni. Obbligo sì, ma non per tutti Non hanno l'obbligo di indossare il dispositivo di protezione delle vie respiratorie: i bambini di età inferiore ai sei anni; le persone con patologie o disabilità incompatibili con l'uso della mascherina, nonché le persone che devono comunicare con una persona con disabilità in modo da non poter fare uso del dispositivo; i soggetti che stanno svolgendo attività sportiva . (Fonte: mementopiu.it )
Ordinanza Min. Salute, 28 aprile 2022