Protezione umanitaria per lo straniero invalido e discriminato in patria

Preso in esame il caso riguardante un cittadino tunisino che ha lamentato di essere discriminato in patria, in ambito sociale e in ambito lavorativo, a causa della sua condizione di invalidità. I Giudici chiariscono che la protezione umanitaria può essere concessa allo straniero anche a fronte di una sua situazione di disabilità che lo renda oggetto di un trattamento discriminatorio dovuto ad emarginazione sociale e relazionale.

Protezione umanitaria in Italia per lo straniero invalido e oggetto, per questo, di discriminazione in patria. A essere presa in esame è la vicenda riguardante un uomo, originario della Tunisia, che racconta di «aver subito danni fisici parziali e permanenti – accertati, tra l'altro, mediante apposita documentazione medica – a seguito di un incidente automobilistico e di essersi trasferito in Italia nella speranza di ottenere cure adeguate». Egli aggiunge poi di «non voler rientrare nel proprio Paese d'origine, nonostante la presenza degli affetti familiari, poiché bersaglio di trattamenti discriminatori, sia sotto il profilo lavorativo sia sotto il profilo socio-assistenziale» proprio a causa della sua « condizione di invalidità ». Per i membri della Commissione territoriale, prima, e per i giudici del Tribunale, poi, però, le parole dell'uomo, seppur credibili, non sono sufficienti per concedergli protezione in Italia. Dalla Cassazione, però, pur a fronte della palese inammissibilità del ricorso presentato dal legale che rappresenta il cittadino tunisino, arrivano alcune importanti considerazioni sul trattamento da riservare in Italia a quegli stranieri discriminati in patria in quanto soggetti invalidi e lì non difesi a causa della «incapacità dello Stato di assicurare loro idonee misure di tutela». Per i Giudici di terzo grado è legittimo «il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso in cui lo straniero subisca trattamenti discriminatori a causa della sua condizione di invalidità». Se si prende in considerazione la posizione del cittadino tunisino, emerge chiaramente che egli «ha subito una lesione della propria dignità personale a causa dei trattamenti discriminatori subiti» in patria «a livello sociale e relazionale» e «dovuti alla sua condizione personale di disabilità». Più precisamente, «in Tunisia venivo sempre deriso e chiamato disabile non mi sentivo una persona», ha detto, per poi aggiungere di «non aver potuto reperire un'occupazione lavorativa a causa di questo stigma diffuso». Una volta ritenute credibile il racconto fatto dallo straniero, «non può negarsi che la sua condizione individuale sia espressiva di una grave compressione del nucleo essenziale dei diritti umani che compongono lo statuto minimo della dignità personale», sottolineano i Giudici, mentre «l'esistenza di ausili previdenziali e di un supporto statuale non elimina le conseguenze di condotte discriminatorie ed emarginanti diffuse sul piano sociale ed accettate sul piano etico e culturale» nel Paese di origine. A certificare «la grave violazione dei diritti umani» subita dallo straniero sono anche «il quadro costituzionale e la Convenzione delle Nazioni Unite sulle persone con disabilità», entrambi rivolti a «eliminare le discriminazioni per ragioni di disabilità fisica o psichica». In questa ottica, quindi, va sempre esaminata e valutata la possibile vulnerabilità dello straniero a fronte della «percezione di discriminazione sociale e relazionale dovuta alla sua disabilità», discriminazione che, osservano i Giudici, «integra una specifica condizione di vulnerabilità». Tirando le somme, la richiesta del cittadino tunisino non è esaminabile. Tuttavia, si può, anzi si deve, concludono i Giudici della Cassazione, chiarire che «la condizione di vulnerabilità idonea a sorreggere il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria può essere fondata sull'allegazione di una situazione di disabilità fisica o psichica generatrice, nel Paese di origine, di un trattamento discriminatorio, pur non derivante da atti o comportamenti statuali, dovuto ad emarginazione sociale e relazionale, secondo un modello culturale diffuso e non contrastato, tale da integrare una grave violazione dei diritti umani così come garantiti dalla Costituzione e dalla Convenzione delle Nazioni Unite».

Presidente e Relatore Acierno Fatti di causa 1. Il Tribunale di Bologna, con decreto depositato in data 03/03/2020, ha respinto la richiesta del cittadino straniero K.A. , originario della … , a seguito di diniego da parte della Commissione territoriale competente in via principale del riconoscimento dello status di rifugiato D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, ex articolo 7 e 8 nonché, in subordine, della protezione sussidiaria D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, ex articolo 14 e ss. e, in ulteriore subordine, di quella umanitaria D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, ex articolo 5, comma 6. A sostegno delle domande il richiedente ha riferito di aver subito danni fisici parziali e permanenti, accertati tra l'altro mediante apposita documentazione medica, a seguito di un incidente automobilistico e di essersi trasferito in Italia nella speranza di ottenere cure adeguate. Ha riferito altresì di non voler rientrare nel proprio Paese d'origine, nonostante la presenza degli affetti familiari, poiché bersaglio di trattamenti discriminatori sia sotto il profilo lavorativo sia sotto il profilo socio-assistenziale. A parere del Tribunale, la vicenda personale del richiedente, per quanto credibile, si colloca al di fuori dei motivi di persecuzione richiesti ai fini del riconoscimento del riconoscimento dello status di rifugiato. Quanto alla protezione sussidiaria ex articolo 14, lett. a e b , non sono emersi elementi da cui desumere che il richiedente potesse subire gravi danni alla persona in caso di rientro in patria. E infatti il richiedente non ha riferito nè allegato che la condizione economica in cui versava rivelasse uno stato di indigenza nè ha documentato il bisogno di cure assolutamente necessarie che non avrebbe potuto ricevere nel suo Paese d'origine. In merito alla concessione della protezione sussidiaria ex articolo 14, lett. c , invece, non è emersa una situazione di violenza indiscriminata e diffusa nella zona di provenienza del richiedente, così come attestato anche dalle COI consultate. Infine, quanto alla protezione umanitaria, il Tribunale ha osservato che la documentazione prodotta dal richiedente, nonostante evidenzi l'esistenza di una situazione di vulnerabilità legata alla condizione di invalidità, è risalente nel tempo e non attesta in alcun modo l'attuale necessità delle cure mediche che possano aver luogo solo in Italia le prestazioni sanitarie, infatti, sarebbero comunque assicurate nel Paese di provenienza, dal momento che il regime di welfare in … è obbligatorio per l'intera popolazione . Inoltre, il richiedente non ha neppure allegato situazioni di inserimento lavorativo nel territorio italiano, ragione per cui, anche all'esito della valutazione comparativa tra le condizioni soggettive ed oggettive del richiedente nel Paese d'origine ed il livello di integrazione raggiunta in Italia, non sussisterebbero fattori ostativi al rimpatrio. 2. Avverso il suddetto decreto il cittadino straniero ha proposto ricorso per Cassazione nei confronti del Ministero dell'Interno che, rimasto intimato, ha tuttavia richiesto e partecipato alla discussione orale. 3. La Prima Sezione civile di questa Corte, all'udienza tenutasi il 18/06/2021, ha rinviato la causa a nuovo ruolo disponendo la trattazione in pubblica udienza in ragione della rilevanza della questione concernente il trattamento discriminatorio nei confronti dei soggetti invalidi ed alla denunciata incapacità da parte del Paese di provenienza di assicurare idonee misure di tutela a favore di coloro che versano in questa particolare condizione. 4. Il PG ha concluso per l'inammissibilità del ricorso e, in subordine, per il rigetto. Ragioni della decisione 5. Con due motivi di ricorso, il cittadino straniero ha lamentato la violazione del D.Lgs. 19 novembre 2007, numero 251, articolo 3, comma 5, e D.Lgs. numero 25 del 2008, articolo 8 non avendo il Tribunale, in ossequio al dovere di cooperazione istruttoria, verificato compiutamente l'attuale situazione del Paese d'origine del ricorrente, con particolare riferimento al trattamento discriminatorio riservato ai soggetti invalidi, nonché la violazione del D.Lgs. 25 luglio 1998, numero 286, articolo 5, comma 6, non avendo il Tribunale considerato che la situazione complessiva del ricorrente integrasse quella peculiare condizione di vulnerabilità richiesta ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria. 6.Occorre preliminarmente rilevare l'inammissibilità del ricorso in esame, in quanto risulta viziata la procura all'uopo conferita. Il D.Lgs. 25 gennaio 2008, numero 25, articolo 35 bis , comma 13, nella parte in cui prevede che la procura alla liti per la proposizione del ricorso per Cassazione deve essere conferita, a pena di inammissibilità del ricorso, in data successiva alla comunicazione del decreto impugnato a tal fine il difensore certifica la data di rilascio in suo favore della procura medesima richiede, quale elemento di specialità rispetto alle ordinarie ipotesi di rilascio della procura speciale ex articolo 83 e 365 c.p.c. , la posteriorità della data di rilascio rispetto alla comunicazione del provvedimento impugnato, che deve essere opportunamente certificata e la cui carenza determina l'inammissibilità del ricorso. Il difensore, tuttavia, potrà anche certificare con un'unica sottoscrizione sia la data successiva alla comunicazione sia l'autenticità della firma del conferente Sent. Cass. S.U. numero 15177/2021 . Nel caso di specie, la procura speciale rilasciata al difensore in calce al ricorso su foglio congiunto indica solo la data di rilascio 17 marzo 2020 successiva alla comunicazione del decreto del Tribunale di Bologna, ma non contiene alcuna certificazione, recando soltanto l'autenticazione della firma. Va aggiunto altresì che la Corte costituzionale, da ultimo, con Sent. numero 13/2022, ha dichiarato non fondate le questioni di legittimità costituzionale del D.Lgs. 25 gennaio 2008, numero 25, articolo 35 bis , comma 13, sesto periodo, sollevate con riferimento agli articolo 3, 10, 24, 111 Cost. e articolo 117 Cost. , comma 1, agli articolo 46, 18 e 19 par. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea CDFUE , nonché agli articolo 6, 13 e 14 della Convenzione per la salvaguardia dei diritti dell'uomo e delle libertà fondamentali CEDU , sollevate dalla Corte di Cassazione, Terza Sezione civile, con l'ordinanza del 23/06/2021. Il dedotto rilievo ha carattere assorbente e pertanto rende superfluo l'esame delle doglianze presentate. 7.Tuttavia, la particolare importanza della questione sottesa al secondo motivo di ricorso circa la sussistenza dei presupposti per il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari nel caso in cui il richiedente subisca trattamenti discriminatori a causa della condizione di invalidità in cui versa, impone di affrontare il fondo del motivo al fine di enunciare il principio di diritto nell'interesse della legge ex articolo 363 c.p.c. , comma 3. 7.1 In generale, ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, rileva la presenza di seri motivi di carattere umanitario ovvero risultanti da obblighi costituzionali o internazionali dello Stato italiano. Più precisamente, è necessaria la configurabilità di una condizione di vulnerabilità effettiva o comunque di violazioni sistematiche e gravi dei diritti umani caratterizzanti il Paese d'origine, ma direttamente riferibili alle condizioni ed alla vicenda personale del richiedente. Nel caso di specie, il giudice di primo grado, in mancanza di specifici indicatori soggettivi assenza di uno stato di indigenza economica tale da mettere in pericolo la sopravvivenza della persona stessa ed oggettivi assenza della necessità di cure che possano avvenire solo in Italia , non ha ravvisato quella condizione seria e grave di vulnerabilità da tutelare mediante il rilascio del permesso di soggiorno per motivi umanitari. A ben vedere però, il ricorrente in sede di audizione personale ha riferito principalmente di aver subito una lesione della propria dignità personale a causa dei trattamenti discriminatori subiti a livello sociale e relazionale dovuti alla condizione personale di disabilità. Ha affermato infatti che in … venivo sempre deriso e chiamato disabile non mi sentivo una persona . Ha precisato inoltre di non aver potuto reperire un'occupazione lavorativa a causa di questo stigma diffuso. In relazione a questo specifico aspetto delle discriminazioni subite, attesa la positiva valutazione di credibilità soggettiva da parte del Tribunale, non può negarsi che la condizione individuale del ricorrente sia espressiva di una grave compressione del nucleo essenziale dei diritti umani che compongono lo statuto minimo della dignità personale. L'esistenza di ausili previdenziali e di un supporto statuale non elimina, ove sussistente, le conseguenze di condotte discriminatorie ed emarginanti diffuse sul piano sociale ed accettate sul piano etico e culturale. Su questo specifico versante è mancata del tutto la valutazione comparativa del giudice del merito che si è limitato ad un esame sommario della situazione statuale di supporto all'invalidità. La grave violazione dei diritti umani deriva dal quadro costituzionale e convenzionale univocamente rivolto a eliminare le discriminazioni per ragioni di disabilità fisica o psichica. Oltre agli articolo 2 e 3 Cost. che riconosce i diritti inviolabili dell'uomo , deve rilevarsi l'adesione alla Convenzione delle Nazioni Unite sui diritti delle persone con disabilità fatta a New York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con la L. numero 19 del 2009, con la quale gli Stati, all'articolo 1, si impegnano a garantire il pieno godimento di tutti i diritti umani e delle libertà fondamentali da parte delle persone affette da disabilità, ed a promuovere il rispetto per la loro intrinseca dignità, attraverso l'adozione di misure volte a scongiurare il rischio di qualsivoglia discriminazione sulla base della loro particolare condizione. All'interno di questo quadro deve essere esaminata e valutata l'allegazione di vulnerabilità del richiedente protezione umanitaria che si fonda sulla percezione di discriminazione sociale e relazionale dovuta alla disabilità che per il rilevato rango dei diritti della persona lesi, integra una specifica condizione di vulnerabilità. Ritiene, pertanto, il Collegio che la rilevanza nomofilattica dell'interpretazione del paradigma normativo posto a base del riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria impone l'enunciazione del seguente principio di diritto nell'interesse della legge la condizione di vulnerabilità idonea a sorreggere il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, può essere fondata sull'allegazione di una situazione di disabilità fisica o psichica generatrice, nel paese di origine, di un trattamento discriminatorio, pur non derivante da atti o comportamenti statuali, dovuto ad emarginazione sociale e relazionale, secondo un modello culturale diffuso e non contrastato, tale da integrare una grave violazione dei diritti umani così come garantiti dagli articolo 2 e 3 Cost. e dall'articolo 1 e seguenti della Convenzione ONU, fatta a new York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con L. numero 19 del 2009 . 9. La ragione d'inammissibilità, ampiamente dibattuta prima dell'intervento regolatore delle Sezioni Unite e della Corte Costituzionale, induce alla compensazione delle spese processuali. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e compensa le spese processuali. Ai sensi dell 'articolo 363 c.p.c ., comma 3 enuncia il seguente principio di diritto nell'interesse della legge la condizione di vulnerabilità idonea a sorreggere il riconoscimento del diritto alla protezione umanitaria, può essere fondata sull'allegazione di una situazione di disabilità fisica o psichica generatrice, nel paese di origine, di un trattamento discriminatorio, pur non derivante da atti o comportamenti statuali, dovuto ad emarginazione sociale e relazionale, secondo un modello culturale diffuso e non contrastato, tale da integrare una grave violazione dei diritti umani così come garantiti dagli articolo 2 e 3 Cost . e dall'articolo 1 e seguenti della Convenzione ONU, fatta a new York il 13 dicembre 2006 e ratificata in Italia con L. numero 19 del 2009 . Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis.