La CEDU boccia nuovamente la Legge Pinto: dopo le recenti riforme non è un rimedio efficace

Revirement della CEDU sull’efficacia dell’equo indennizzo come rimedio interno contro la giustizia lumaca. Per la CEDU, le riforme del 2012 e del 2015, subordinandone l’esperimento alla conclusione della procedura di cui si lamenta l’eccessiva durata, lo hanno reso un rimedio inefficace, violando l’articolo 13 Cedu. Infatti il diritto a veder concluso un giudizio in «un termine ragionevole implica una situazione continuativa e che l'estensione del procedimento controverso è idonea a causare notevoli disagi e una prolungata incertezza da parte del ricorrente. Pertanto, qualora un ricorrente ritenga che la durata del procedimento sia stata eccessiva, deve avere la possibilità di chiedere un risarcimento dinanzi ai giudici nazionali in qualsiasi momento nel corso del procedimento principale».

Si noti che la prassi costante della CEDU ha sino a poco tempo fa invece riconosciuto l'efficacia dell'equo indennizzo contro la giustizia lumaca , ma erano tutti casi introdotti prima delle recenti riforme Scordino ed altri c. Italia del 26/3/03, Cocchiarella c. Italia [GC] del 2006, Daddi c. Italia del 2/6/09, Bencivenga c. Italia ed Ascierto, Bufalino c. Italia del 5/11/13, Quattrone c. Italia e Maffei e De Nigris c. Italia, Petrella c. Italia nei quotidiani del 7 e 2, 6/11/13 e 19/3/21 e Cipolletta c. Italia nella rassegna del 12/1/18. Costante di queste sentenze è però anche la critica all'eccesiva durata dei processi italiani ivi compreso quello per ottenere l'equo indennizzo ex Legge Pinto Di Sante c. Italia nella rassegna del 28/4/17 . È quanto ribadito dalla CEDU Verrascina ed altri c. Italia del 28 aprile, in cui la CEDU conferma il suo nuovo indirizzo giurisprudenziale , molto critico nei confronti del nostro Legislatore, sull'inefficacia della Legge Pinto , iniziato col caso Petrella. Riconosciuti indennizzi esosi da un minimo complessivo di oltre €.53000 ad un massimo di oltre €.1000000. Nei loro ricorsi, decisi con questa sentenza, infatti, i ricorrenti lamentavano l'inopponibilità della sentenza della Corte Costituzionale numero 88/18 , che ha invalidato l' articolo 4 Legge Pinto LP così come riformato dalla l.134/2012 i loro ricorsi principali, infatti, erano terminati tra ottobre 2013 e luglio 2017, sì che non avevano potuto usufruire dei benefici di questa sentenza, sebbene i loro ricorsi per ottenere l'equo indennizzo fossero ancora pendenti quando era stata emessa. Per completezza si ricordi che la Corte Costituzionale numero 30/14 , nel respingere una questione di costituzionalità sul contestato articolo 4 LP, così come riformato nel 2012 dalla l.134/2012, «ha tuttavia dichiarato che il fatto che la presentazione della domanda di risarcimento fosse rinviata fino alla conclusione del procedimento in cui si è verificato il ritardo incideva sull'efficacia del ricorso di cui trattasi. Sulla base di tale osservazione, ha invitato il Legislatore ad adottare misure per raggiungere uno scopo costituzionalmente necessario e ha sottolineato al tempo stesso che l'inerzia prolungata da parte del Legislatore non può essere tollerata» neretto, nda . Le controverse riforme. Nel 2012 era stata riformato l'articolo 4 LP sì che non era possibile introdurre il ricorso per l'equo indennizzo sino al passaggio in giudicato della sentenza del processo di cui si lamentava l'eccessiva durata. La l.208/2015 al suo articolo 1 comma 777 ha riformato gli articolo 1 e 2 LP, introducendo alcuni commi e altre norme come gli articolo 1 bis e ter essa subordina la ricezione dell'equo indennizzo all'esperimento di alcuni rimedi preventivi , dettagliatamente elencati per ogni tipologia di processo innanzi alla Cassazione, processo amministrativo, contabile, procedura concorsuale etc. . La parte che non li ha esperiti perde il diritto ad ottenere l'equo indennizzo essendo considerata inerte ed il suo ricorso inammissibile. La Consulta numero 88/2018 «in particolare, richiamando i principi enunciati nella sentenza Olivieri e a. c. Italia  [nel quotidiano del 25/2/16,nda] ha dichiarato che i ricorsi preventivi proposti nel 2015 non avevano alcun effetto reale sullo svolgimento del procedimento, in quanto, da un lato, i giudici non avevano alcun obbligo di accelerare il procedimento e, dall'altro, la legge Pinto prevedeva espressamente che l'ordine di priorità nel trattamento delle cause, determinata da altre disposizioni non è stata pregiudicata dal rimedio preventivo proposto dalla ricorrente. Essa ha quindi dichiarato che il rimedio per il risarcimento del danno era l'unico rimedio disponibile e che imporre alla ricorrente di attendere la conclusione del procedimento significava sovvertire la logica per la quale [il ricorso] era stato concepito , il che era incompatibile con la Costituzione» neretto, nda . Sulla base di queste osservazioni però l'esperimento dei rimedi alternativi sarebbe efficace per arginare la giustizia lumaca perchè volti ad accelerare la procedura si noti però che nel caso Petrella la CEDU è stata di opposta opinione . Quado un rimedio è efficace? In base ai criteri ed alla prassi enunciati nel caso Olivieri per essere tale «deve essere in grado di porre rimedio direttamente alla situazione lamentata e presentare una ragionevole prospettiva di successo. Per quanto riguarda la durata del procedimento, i mezzi di ricorso a disposizione di una persona a livello nazionale sono effettivi ai sensi dell'articolo 13 della Convenzione, a condizione che consentano di portare la decisione dei giudici adita in precedenza o di fornire alla persona un adeguato risarcimento per i ritardi già subiti». Inoltre l'efficacia di un rimedio « non dipende dalla certezza di un esito favorevole per il ricorrente … , e che il semplice fatto di nutrire dubbi circa le prospettive di successo di un determinato rimedio che non è chiaramente destinato al fallimento non costituisce un motivo valido per non ricorrere a rimedi interni» neretto, nda . La CEDU infatti chiarisce che può incidere su detta efficacia anche l'avere un accesso ragionevolmente rapido per ottenere un risarcimento per l'eccessiva lentezza della giustizia una procedura che è già stata lunga deve essere risolta rapidamente dopo l'esaurimento di detti rimedi   Robert Lesjak c. Slovenia del 21/7/09 . In conclusione per la CEDU , seppure i principi della C. Cost. numero 88/2018 , ratione temporis , non sono applicabili ai ricorsi proposti dai ricorrenti, i cui giudizi per i quali agivano ex Legge Pinto sono durati da 9 a 24 anni e, perciò non sono rimedi interni efficaci data l'impossibilità di richiedere l'indennizzo in ogni momento del giudizio eccessivamente lento e per i motivi sinora esplicati. Infine questi ritardi eccessivi nel decidere le loro questioni violano anche l'equo processo ex articolo 6 Cedu.

CEDU 28 aprile 2022, caso Verrascina e Altre comma Italia ricomma 15566/13