In tema di formazione dello stato passivo, «l’indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, … quale requisito eventuale dell’istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice […]».
Alcuni ricorrenti deducono in giudizio la violazione delle norme in materia di processo fallimentare e in tema di violazione delle prove, in quanto il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stato esposto in modo specifico il titolo del privilegio del credito. La doglianza è fondata. Infatti, secondo la giurisprudenza di legittimità, in tema di formazione dello stato passivo, «l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'articolo 93, comma 3, n 4, l.fall. nel testo novellato a seguito del d.lgs. numero 5/2006 e dal d.lgs. numero 169/2007 , quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicazioni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati» Cass. numero 33008/2019, numero 25316/2019, numero 10990/2021 . Nel caso di specie, i ricorrenti hanno allegato l'inadempimento della fallita relativamente agli obblighi assunti con contratti preliminari trascritti, riportando sia il contenuto dell'istanza di insinuazione al passivo sia dell'opposizione della causa del credito. Per questi motivi, ne consegue l'accoglimento del ricorso r il rinvio della causa al Tribunale di Roma.
Presidente Parise – Relatore Solaini Rilevato che Con ricorso ex articolo 98 L.F., Ci.Ca. e gli altri soggetti in epigrafe indicati proponevano opposizione allo stato passivo del fallimento di omissis s.r.l., chiedendo, in riforma del decreto del G.D. del predetto fallimento che aveva accolto, in parte, la loro richiesta d'insinuazione al passivo riducendo il credito e ammettendolo al chirografo , che gli fosse riconosciuto l'intero credito e il privilegio, ex articolo 2775-bis c.c., secondo i diversi importi spettanti a ciascun opponente e meglio risultanti in atti. Il Tribunale di Roma rigettava l'opposizione, ritenendo, ex articolo 93 L.F., comma 3, numero 4 , che l'indicazione del titolo di prelazione non fosse specifica, perché mancava la fonte normativa del privilegio e l'indicazione del suo carattere generale e/o speciale. Ricorrono per cassazione, avverso questo decreto, Ci.Ca. e gli altri opponenti in epigrafe indicati, affidandosi a un motivo, illustrato da memoria, mentre l'intimato fallimento di omissis srl non si è costituito. Considerato che Con l'unico motivo di ricorso, i ricorrenti deducono il vizio di violazione delle norme in materia di processo fallimentare e in tema di valutazione delle prove, in particolare degli articolo 2745 e 2746 c.c. e degli articolo 93 e 99 L.F., in relazione all'articolo 360 c.p.c., comma 1, nnumero 3, 4 e 5, perché erroneamente il Tribunale aveva ritenuto che non fosse stato esposto in maniera specifica il titolo del privilegio del credito. Il motivo è fondato. Secondo la Giurisprudenza di questa Corte, ‘In tema di formazione dello stato passivo, l'indicazione del titolo della prelazione e della descrizione del bene sul quale essa si esercita, se questa ha carattere speciale, sancita dall'articolo 93 L. Fall., comma 3, numero 4, nel testo novellato a seguito del D.Lgs. numero 5 del 2006 e dal D.Lgs. numero 169 del 2007 , quale requisito eventuale dell'istanza di ammissione in privilegio, deve essere verificata dal giudice, tenuto conto del principio generale secondo cui l'oggetto della domanda si identifica sulla base delle complessive indicarni contenute in quest'ultima e dei documenti alla stessa allegati Cass. numero 33008/19, 25316/19, secondo Cass. numero 10990/21, l'assoluta incertezza sul titolo del privilegio, comporta la degradazione a chirografario del credito invocato . Nel caso di specie, i ricorrenti hanno dedotto di avere allegato, nel giudizio di merito, l'inadempimento della fallita relativamente agli obblighi assunti con contratti preliminari trascritti, con cui gli stessi avevano ceduto le loro quote di proprietà del terreno su cui la fallita avrebbe realizzato due immobili che avrebbe dovuto, a sua volta, trasferire ai cedenti entro sei mesi, mentre ciò non era avvenuto. I ricorrenti hanno riportato il contenuto sia dell'istanza di insinuazione al passivo sia dell'opposizione allo stato passivo, dal quale è dato desumere l'esposizione della causa del credito e di conseguenza il privilegio richiesto, alla stregua delle complessive indicazioni contenute nelle due distinte domande, con riferimento ai contratti preliminari di vendita e con la specifica indicazione dell'inadempimento della fallita, per quanto di rilevanza ex articolo 2775-bis c.c In accoglimento del ricorso, il decreto del Tribunale di Roma va cassato con rinvio al medesimo Tribunale, in diversa composizione collegiale, affinché alla luce del principio esposto, riesamini il merito della controversia e provveda in ordine anche alle spese del presente giudizio. P.Q.M. La Corte accoglie il ricorso, cassa il decreto impugnato e rinvia la causa al Tribunale di Roma, in diversa composizione collegiale, anche per la decisione sulle spese di legittimità.