Il c.d. margin squeeze può rappresentare una conseguenza dell’overcharge, senza necessità che chi subisce l’abuso debba necessariamente abbassare le proprie tariffe per adeguarle a quella dell’operatore dominante.
Il caso. Un'azienda di telecomunicazioni aveva citato in giudizio T.I. chiedendo l'accertamento dell' abuso di posizione dominante , la conseguente inibizione della continuazione delle condotte illecite poste in atto e la condanna al risarcimento dei danni subiti. Il Tribunale di Milano aveva in effetti accertato l'abuso di posizione dominante effettuato da T.I., che aveva applicato all'azienda condizioni economiche discriminatorie, rispetto a quelle applicate dalla stessa nei confronti delle proprie divisioni commerciali, per il servizio di terminazione verso la propria rete mobile. Il giudice di primo grado aveva inoltre ritenuto sussistente il danno subito per tale comportamento, valutando che la compressione dei margini di profitto sofferta dalla società di telecomunicazioni sul mercato a valle dei servizi fisso-mobile dovesse essere risarcita con una somma superiore al milione e mezzo di euro. La sentenza è stata confermata nel successivo giudizio d'Appello ed è quindi giunta alla disanima della Cassazione. Le due possibili esplicazioni del cd. margin squeeze. Anche la Cassazione, rigettando il ricorso, ha confermato la correttezza della sentenza impugnata. Anzitutto va detto che l'attenzione della Prima Sezione si è concentrata sulla quantificazione del risarcimento del danno, posto che l'esistenza dell'illecito, ovvero dell'abuso posto in atto da T.I. sul mercato all'ingrosso cd. wholesale della terminazione ed in particolare l'aver praticato ai concorrenti su tale mercato condizioni economiche discriminatorie rispetto a quelle applicate alle proprie, divisioni commerciali, non è controversa come espressamente statuito dalla Suprema Corte . Nel ricorso è stata sostenuta la tesi secondo cui il danno da compressione dei margini cd. margin squeeze si determinerebbe soltanto laddove un concorrente del dominante nel mercato a valle, per conservare la propria posizione nel mercato al dettaglio, si veda costretto ad adattarsi alle più vantaggiose offerte che il dominante stesso è in grado di offrire al medesimo bacino di utenza grazie alla pratica discriminatoria posta in essere nel mercato a monte, mentre nel momento in cui non vi fosse come non vi è stata nel caso in questione tale reazione da parte del concorrente dell'operatore dominante nel mercato a valle, non si potrebbe nemmeno parlare di danno da margin squeeze. I giudici di legittimità non hanno dato seguito a tale tesi, ritenendo invece che l'applicazione delle tariffe discriminatorie da parte del soggetto in posizione dominante abbia necessariamente comportato, come ovvia conseguenza, il verificarsi di una contrazione degli utili rispetto a quelli che il concorrente avrebbe conseguito se avesse potuto sostenere costi pari a quelli minori applicati dal dominante alle proprie divisioni interne. Il danno da contrazione degli utili cd. margin squeeze può infatti rappresentare sia una conseguenza dell'overcharge ma anche consistere nel non aver potuto realizzare quei maggiori utili che sarebbero derivati dalla possibilità di offrire alla clientela tariffe più alte , in considerazione del fatto che, in presenza di costi non discriminatori, anche il concorrente in posizione dominante avrebbe applicato ai propri clienti tariffe maggiori, e di conseguenza sul mercato i concorrenti si sarebbero posizionati su offerte più alte al pubblico. Per veder riconosciuto il risarcimento, ha statuito la Cassazione, basta che chi subisce l'abuso veda ridursi per effetto della condotta illecita altrui il margine di profitto che altrimenti avrebbe realizzato. È stato dunque ritenuto corretto l'operato della Corte d'Appello che ha calcolato l'utile che avrebbe conseguito la società di telecomunicazioni in presenza di un costo di terminazione non discriminatorio ovvero pari a quello praticato alle divisioni interne di T.I. reputando che in tale ipotesi a fronte di minori costi l'azienda non avrebbe modificato i prezzi con cui avrebbe offerto il servizio alla clientela cd. retail. È stato ritenuto condivisibile il ragionamento tenuto dai giudici di secondo grado essendo «del tutto evidente che la necessità di sostenere maggiori costi si traduca in una contrazione degli utili». La Cassazione ha quindi statuito che debba riconoscersi, in caso di comportamenti aventi finalità escludente e consistenti in discriminazione di prezzo, come quelli riferibili nel caso di specie al gestore del servizio di telecomunicazione in posizione dominante nei mercati cd. wholesale della terminazione delle chiamate su rete mobile, il risarcimento del danno dovuto al concorrente vittima dell'abuso. Tale risarcimento deve essere comprensivo della perdita che si determina per effetto dell'assorbimento del maggior costo sostenuto per l'accesso alla terminazione e, in assenza di altri elementi rappresentativi del danno, può essere liquidato in tale misura.
Presidente Genovese - Relatore Falabella Fatti di causa 1. - omissis s.p.a. ha evocato in giudizio omissis s.p.a. domandando fosse accertato che questa aveva abusato della propria posizione dominante e che, per l'effetto, fosse inibito alla stessa omissis la continuazione delle condotte illecite poste in atto, con condanna della convenuta al risarcimento dei danni patrimoniali e non patrimoniali subiti. Ha esposto di svolgere la propria attività nel campo delle telecomunicazioni, fornendo servizi di telefonia vocale su rete fissa alle imprese e che in tale contesto, aveva acquistato il servizio di terminazione anche su rete mobile omissis , in parte con interconnessione diretta, in parte attraverso interconnessione in transito su omissis s.p.a L'attrice ha dedotto che la convenuta, abusando della propria posizione di monopolio, aveva applicato ad essa attrice condizioni economiche per il servizio di terminazione verso la rete mobile omissis che risultavano essere discriminatorie rispetto a quelle applicate da questa alle proprie divisioni commerciali per il medesimo servizio di terminazione on-net. Ha affermato che detto comportamento aveva costretto la stessa omissis a sopportare costi maggiori di quelli che avrebbe sostenuto in assenza dell'abuso, con conseguente compressione dei margini margin squeeze . Ha pertanto domandato, tra l'altro, il risarcimento dei danni corrispondenti alla differenza tra i costi effettivamente sostenuti per il servizio di terminazione fisso-mobile e quello, inferiore, che avrebbe sopportato se omissis avesse ad essa attrice applicato le condizioni praticate in favore delle proprie divisioni commerciali. Il Tribunale di Milano ha accertato l'abuso di posizione dominante e la violazione degli obblighi posti dall' articolo 102 TFUE utilizzando, quale prova privilegiata, il provvedimento adottato dall'AGCM in esito al procedimento A/357, svoltosi innanzi all'AGCM Autorità garante della concorrenza e del mercato ha ritenuto sussistente un danno, in capo a omissis , che ha raccordato ai maggiori costi sostenuti dall'attrice per il servizio di terminazione sulla rete omissis rispetto a quelli da questa applicabili alle proprie divisioni commerciali nel periodo tra omissis e omissis ha riconosciuto la compressione dei margini di profitto sofferta dall'istante sul mercato a valle dei servizi fisso-mobile, e ciò basandosi sulle risultanze di una consulenza tecnica d'ufficio consulenza che, sulla scorta di presunzioni, ha quantificato il pregiudizio patrimoniale di omissis in ragione di Euro 1.531.894,81, oltre rivalutazione e interessi. 2. - La pronuncia del Tribunale di Milano è stata gravata di appello da parte di entrambe le contendenti. La Corte di Milano, con sentenza pubblicata l'8 marzo 2018, ha rigettato sia l'appello principale di omissis , sia quello incidentale di omissis . 3. - Ricorre per cassazione avverso quest'ultima pronuncia omissis lo fa con un'impugnazione articolata in sei motivi, illustrati da memoria. Resiste con controricorso omissis . Il pubblico ministero ha concluso chiedendo rigettarsi il ricorso. Ragioni della decisione 1. - Col primo motivo è lamentata la violazione degli articolo 1223,2043 e 2056 c.c. . Rileva la ricorrente che il danno da compressione dei margini margin squeeze si determina ove un concorrente del dominante nel mercato a valle, per conservare la propria posizione nel mercato al dettaglio, si vede costretto ad adattarsi alle più vantaggiose offerte che il dominante stesso sarebbe in grado di offrire allo stesso bacino di utenza grazie alla pratica discriminatoria posta in essere nel mercato a monte. E' spiegato che in mancanza di una simile reazione da parte del concorrente dell'operatore dominante nel mercato a valle non vi è alcun danno da margin squeeze. L'istante osserva che omissis aveva agito in giudizio proprio deducendo di aver subito dei danni perché sarebbe stata costretta a sostenere costi ingiustificatamente alti per l'acquisto del servizio di terminazione i giudici di merito avevano accolto la domanda avversaria nei termini in cui la stessa era stata proposta riconoscendo all'attrice il diritto ad ottenere il risarcimento del danno quantificato sulla base della differenza tra l'ipotetica tariffa interna praticata alle divisioni di omissis e la tariffa di terminazione, e ciò a prescindere da qualsiasi compressione dei margini dovuta a una reazione di omissis per contrastare le offerte di omissis e dallo sviamento o mancato acquisto di clientela . Viene osservato che con la soluzione indicata si sarebbe nella sostanza riconosciuto il diritto dell'istante a vedersi applicare ex post le tariffe praticate dal dominante alle proprie divisioni commerciali interne. Si lamenta che la liquidazione del danno in ragione della differenza tra le tariffe ipoteticamente applicate da omissis alle proprie divisioni commerciali e il costo affrontato da omissis per il servizio di terminazione finirebbe per valorizzare una circostanza che, non essendo conseguenza dell'abuso, non rientrerebbe nella nozione di perdita, o di danno emergente. Col secondo motivo di ricorso è denunciata la violazione dell' articolo 2697 c.c. . Rileva l'istante che la Corte di merito sarebbe incorsa nella violazione della regola dettata dal cit. articolo 2697 in tema di distribuzione dell'onere della prova per aver riconosciuto in favore dell'attrice il diritto ad ottenere il risarcimento del danno consistente nell'aver sostenuto costi maggiori rispetto al concorrente in posizione dominante . In particolare, il Giudice di appello avrebbe impropriamente ritenuto che l'abuso accertato avesse comportato, secondo il principio della regolarità causale, la conseguenza del verificarsi di una contrazione degli utili rispetto a quelli che avrebbe ricavato il concorrente minore se avesse potuto sostenere costi pari alle tariffe discriminatorie al ribasso applicate dal responsabile dell'abuso alle proprie divisioni interne . Viene osservato che il sacrificio patrimoniale lamentato da controparte non integrerebbe un pregiudizio risarcibile e che la Corte di appello avrebbe invertito, nella sostanza, l'onere probatorio quanto al nesso causale tra la condotta illecita e il danno. 1.1. - I due motivi possono esaminarsi congiuntamente e sono infondati. Come si è detto, viene in questione un abuso posto in atto sul mercato all'ingrosso wholesale della terminazione abuso consistente nell'avere omissis praticato ai concorrenti su quel mercato tra cui è ricompresa omissis condizioni economiche discriminatorie rispetto a quelle applicate alle proprie divisioni commerciali. L'esistenza dell'illecito non è controversa. Si dibatte, invece, del danno, anche sotto il profilo della sua derivazione causale dall'accertato abuso. La Corte di appello ha rilevato che l'applicazione delle tariffe discriminatorie da parte del soggetto in posizione dominante ha comportato, come ovvia conseguenza, il verificarsi di una contrazione degli utili rispetto a quelli che il concorrente avrebbe conseguito se avesse potuto sostenere costi pari a quelli applicati da quel soggetto alle proprie divisioni interne. Ha evidenziato che il danno da contrazione di utili margin squeeze può rappresentare una conseguenza dell'overcharge, o consistere nel non aver potuto realizzare quei maggiori utili che sarebbero derivati dalla possibilità di offrire alla clientela tariffe più alte, in considerazione del fatto che, in presenza di costi non discriminatori, anche il concorrente in posizione dominante avrebbe applicato ai propri clienti tariffe maggiori, sicché sul mercato i concorrenti si sarebbero posizionati su offerte più alte al pubblico. Ha escluso che il danno da margin squeeze si realizzi solo nella seconda ipotesi - la cui configurazione sarebbe condizionata dall'esistenza di uno scenario controfattuale di difficile configurabilità in astratto, attesa la complessità delle variabili di mercato incidenti sulla determinazione del prezzo al pubblico - e ha parimenti negato che il pregiudizio in questione potesse dipendere dall'applicazione, da parte di omissis , di tariffe alla clientela così basse da comprimere il proprio margine di guadagno evenienza, questa, che doveva escludersi in quanto l'odierna controricorrente, in presenza dei costi pagati a omissis , non avrebbe potuto operare alcun ribasso della tariffa praticata alla propria clientela. Come rilevato dal pubblico ministero nella propria requisitoria scritta, viene nella fattispecie in questione un abuso escludente qualificazione che si rinviene, del resto, nello stesso provvedimento amministrativo reso nel procedimento A/357, di cui si è detto, da cui ha preso le mosse il giudizio risarcitorio infatti, l'AGCM, nel provvedimento in questione, al punto 390, fa precisa menzione dell'illecito antitrust consistente in comportamenti aventi finalità escludente, come le discriminazioni di prezzo poste in essere dai gestori telefonici in posizione dominante nei mercati wholesale della terminazione delle chiamate fisso-mobile sulle rispettive reti. Ciò posto, non vale anzitutto opporre che la compressione dei margini lamentata da omissis avrebbe potuto configurarsi solo ove quest'ultima, quale vittima dell'abuso, avesse dovuto modificare al ribasso la propria offerta sul mercato al dettaglio retail . In linea di principio, ai fini risarcitori è sufficiente che il concorrente vittima dell'abuso escludente veda ridursi, per effetto della altrui condotta illecita, il margine di profitto che altrimenti realizzerebbe una contrazione siffatta integra difatti un lucro cessante. Come è stato rilevato dalla Corte di merito, l'aver mantenuto omissis le offerte alla clientela nei range compatibili con i costi sostenuti ha comunque comportato una compressione degli utili che essa avrebbe realizzato se avesse affrontato, come omissis e le sue divisioni interne, costi inferiori sentenza, pag. 7 . Non vi è ragione per negare che il danno copra, nella specifica evenienza in esame, anche la perdita che si determina per effetto dell'assorbimento del maggior costo sostenuto da omissis per l'accesso alla terminazione. Ciò non implica il riconoscimento a quest'ultima del diritto al risarcimento del danno da overcharge sovrapprezzo , come opposto dalla ricorrente pagg. 28 s. del ricorso . In proposito, chi impugna ha rimarcato come secondo le Guidelines dell'Unione Europea sulla quantificazione del danno antitrust l'overcharge sia risarcibile soltanto nel caso di illecito legato ai cartelli. In realtà, proprio dette Guidelines precisano che, nelle pratiche di esclusione, che sono per l'appunto volte ad escludere le imprese concorrenti, o a ridurne le quote di mercato, il mancato guadagno può essere causato sia da minori entrate, che dai maggiori costi, quando l'infrazione influisca sul prezzo di un fattore produttivo punto 184 e che, inoltre, gli utili che si sarebbero realizzati in uno scenario di non infrazione, o utili controfattuali, possono essere calcolati detraendo i costi stimati in uno scenario di non infrazione, o costi controfattuali dai ricavi attesi in assenza dell'infrazione, o ricavi controfattuali punto 189 . Nella specie, la Corte di appello ha operato proprio nella detta direzione ha infatti calcolato l'utile che omissis avrebbe conseguito in presenza di un costo di terminazione non discriminatorio, pari a quello praticato alle divisioni interne di omissis , reputando che, in siffatto scenario controfattuale, segnato da minori costi, l'odierna controricorrente non avrebbe modificato i prezzi con cui avrebbe offerto il servizio alla clientela retail pag. 8 della sentenza impugnata, ove si evidenzia come, in base alla consulenza tecnica, l'ipotesi di variazioni delle offerte non risultava supportata da alcuna evidenza empirica . Si osserva, del resto, che la Corte di merito ha considerato l'overcharge quale mero presupposto della contrazione degli utili, non quale autonoma voce di danno ha cioè considerato che il danno da margin squeeze si sia potuto determinare per effetto della condizione in cui è venuta a trovarsi omissis , la quale aveva dovuto sostenere costi maggiori rispetto a quelli applicati dal concorrente in posizione dominante alle proprie divisioni interne. Tale ragionamento può essere condiviso, essendo del tutto evidente che la necessità di sostenere maggiori costi si traduca in una contrazione degli utili che l'entità del sovrapprezzo e il valore del margin squeeze in concreto coincidano può poi dipendere dal mancato realizzarsi del fenomeno del passing on, consistente nel trasferimento del sovrapprezzo sul mercato a valle fattispecie, questa, presa oggi specificamente in considerazione sia della dir. 2014/104/UE, negli articolo da 12 a 16, sia dal D.Lgs. numero 3 del 2017 , di recepimento della direttiva, negli articoli da 10 a 13 ed è da sottolineare che nella controversia in esame la sussistenza del passing on è stata puntualmente esclusa dalla Corte di merito pag. 8 della sentenza impugnata . Sotto tale profilo il richiamo, operato dalla ricorrente, alla pronuncia di Trib. Milano 27 dicembre 2013, nella causa promossa da Brennercom nei confronti di omissis non appare concludente. In detta sentenza si è infatti sottolineato come l'overcharge non potesse dirsi rappresentativo del danno subito, essendo verosimile, nella circostanza, il fenomeno del passing on evenienza che, come si è detto, nella presente controversia è stata invece negata . La ricorrente trascura piuttosto di considerare come proprio nella suddetta decisione si sia sottolineato che il risarcimento del margin squeeze copra la perdita derivante dal sovrapprezzo che non sia stato traslato sulla clientela retail affermazione del tutto coerente con quanto in precedenza si è detto. Sono da sottolineare due ulteriori profili che valgono a differenziare la presente controversia da quella di Brennercom. Anzitutto, in quest'ultima non era stato possibile quantificare il prezzo operato da omissis alle proprie divisioni interne cfr. pure Cass. 3 aprile 2020, numero 7678 , resa in esito al giudizio che ha interessato detta società , laddove nella presente causa un problema di tale natura, incidente sulla possibilità di liquidare il danno in base al valore differenziale tra i diversi costi di terminazione, non si è evidentemente prospettato. In secondo luogo, nella sentenza qui impugnata pag. 7 la Corte di merito ha dato atto delle difficoltà legate alla ricostruzione di uno scenario controfattuale segnato dalla mancata applicazione, da parte di omissis , di prezzi non discriminatori profilo, questo che investe un accertamento di fatto e che non è stato specificamente censurato sul versante motivazionale. L'esistenza del danno non può essere esclusa nemmeno sulla scorta del rilievo per cui omissis avrebbe dovuto comunque onorare la tariffa regolamentata fissata dall'AGCom per il mercato nella terminazione una tariffa massima, quest'ultima e ciò in quanto l'illecito accertato è consistito, come si è visto, nell'applicazione a omissis di condizioni discriminatorie rispetto a quelle applicate alle divisioni interne di omissis , cui era praticato un prezzo inferiore alla nominata tariffa. Poiché omissis va ristorata del pregiudizio patito per la pratica discriminatoria, rileva il mancato accesso, da parte della medesima, al più basso corrispettivo di terminazione applicato da omissis alle sue divisioni interne valore, questo, che assume rilievo ai fini risarcitori in quanto funzione dell'utile non conseguito. In conclusione, deve riconoscersi che in caso di comportamenti aventi finalità escludente consistenti in discriminazioni di prezzo, come quelli nella specie riferibili al gestore del servizio di omissis unicazione in posizione dominante nei mercati wholesale della terminazione delle chiamate su rete mobile, il risarcimento del danno dovuto al concorrente vittima dell'abuso è comprensivo della perdita che si determina per effetto dell'assorbimento del maggior costo sostenuto da parte di questo per l'accesso alla terminazione e, in assenza di altri elementi rappresentativi del danno, può essere liquidato in tale misura. Quanto al secondo motivo, esso è palesemente infondato. La Corte di merito ha conferito rilievo alla contrazione degli utili di omissis rispetto a quelli che la medesima avrebbe conseguito se avesse potuto sostenere costi pari alle tariffe discriminatorie al ribasso applicate dal concorrente in posizione dominante, responsabile dell'abuso, alle proprie divisioni interne. Avendo riguardo a tale ricostruzione del danno, non si evidenzia alcuna violazione dell' articolo 2697 c.c. violazione che ricorre, come è noto, soltanto nell'ipotesi in cui il giudice abbia attribuito l'onere della prova ad una parte diversa da quella che ne era onerata secondo le regole di scomposizione delle fattispecie basate sulla differenza tra fatti costitutivi ed eccezioni e non invece laddove oggetto di censura sia la valutazione che il giudice abbia svolto delle prove proposte dalle parti Cass. 31 agosto 2020, numero 18092 Cass. 29 maggio 2018, numero 13395 Cass. 17 giugno 2013, numero 15107 cfr. pure Cass. 12 febbraio 2004, numero 2707 . 2. - Il terzo mezzo oppone, ancora, la violazione dell' articolo 2697 c.c. . La censura investe il tema dell'accertamento del danno sofferto da omissis viene lamentato che la Corte distrettuale abbia liquidato lo stesso nonostante non fosse stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare la composizione della clientela della società attrice e, in particolare, l'esistenza di una clientela business l'unica che rilevava nella controversia in esame. E ricordato che il Giudice di appello aveva ritenuto fosse sufficiente, ai fini della quantificazione del danno, ricostruire, tramite le stime del consulente tecnico d'ufficio, la composizione della clientela di omissis tale ricostruzione era stata operata sulla base delle percentuali della fascia peak relativa al giorno e della fascia off-peak relativa al periodo serale e notturno del traffico telefonico dell'attrice in un brevissimo arco temporale da omissis a omissis , mentre il danno era stato quantificato in relazione ad un arco temporale molto più ampio ricompreso tra il omissis e il omissis poiché in tale arco temporale la fascia peak rappresentava il 63% del traffico di omissis , si era stimata la percentuale della clientela business della società nella stessa misura, mentre la percentuale della clientela privata era stata calcolata sulla base del traffico di omissis nella fascia off-peak. Si lamenta che in tal modo si sia fatto un uso scorretto delle presunzioni e invertito l'onere della prova, sollevando l'attrice dall'onere di dar riscontro di uno degli elementi del fatto costitutivo del suo diritto e ciò in assenza di una situazione di asimmetria informativa e probatoria, tra attore e convenuto, che potesse giustificare l'applicazione del principio della vicinanza della prova. Col quarto motivo è lamentata la violazione degli articolo 1226 e 2056 c.c. La sentenza impugnata è censurata per aver ritenuto fosse possibile ritenere, ai fini della quantificazione del danno, che la clientela business di omissis rappresentasse il 63% del totale. Sarebbe, questa, ad avviso della ricorrente, una valutazione equitativa operante in mancanza dei presupposti di legge e cioè della prova, che avrebbe dovuto fornire l'odierna controricorrente, quanto alla composizione della propria clientela nell'arco temporale oggetto di accertamento . 2.1. - I due motivi sono inammissibili, perché non colgono, sul punto, la ratio decidendi della pronuncia impugnata. Col settimo motivo di appello l'odierno ricorrente aveva contestato la modalità attraverso cui il giudice di primo grado aveva quantificato il traffico relativo alla clientela business. In particolare, l'appellante aveva censurato la sentenza di primo grado quanto alla scelta effettuata dal giudice di prime cure di ritenere che tale traffico coincidesse con quello della fascia peak che era il 63% del totale . La Corte di merito ha rilevato che il parametro della fascia di utilizzo delle chiamate è quantomeno un criterio presuntivo che non può essere ignorato , reputando fosse ragionevole supporre che nella fascia oraria corrispondente agli orari di lavoro i maggiori livelli di traffico originino da una clientela business sentenza impugnata, pagg. 9 s. . In tal modo ha reputato non plausibile ipotizzare una paritaria suddivisione della clientela privata, come dedotto in via subordinata da omissis . Il ragionamento della Corte di merito si fonda sulle rilevazioni del consulente tecnico e su di una presunzione quanto alla distribuzione delle diverse tipologie di traffico telefonico aziendale e residenziale in base alle fasce orarie. Ben si intende, allora, come tale processo argomentativo non investa il tema della ripartizione dell'onere probatorio, né, tanto meno, quello della liquidazione equitativa del danno. Le presunzioni semplici costituiscono, difatti, una prova completa alla quale il giudice di merito può attribuire rilevanza, anche in via esclusiva, ai fini della formazione del proprio convincimento, nell'esercizio del potere discrezionale, istituzionalmente demandatogli, di individuare le fonti di prova, controllarne l'attendibilità e la concludenza e, infine, scegliere, fra gli elementi probatori sottoposti al suo esame, quelli ritenuti più idonei a dimostrare i fatti costitutivi della domanda o dell'eccezione Cass. 27 ottobre 2010, numero 21961 Cass. 13 novembre 2009, numero 24028 Cass. 11 maggio 2007, numero 10847 . La ricorrente avrebbe dovuto quindi semmai censurare la valutazione del giudice del merito con cui si è fatto uso della presunzione, tenendo conto che il controllo del giudice di legittimità è circoscritto alla verifica della tenuta della relativa motivazione, nei limiti segnati dall' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5 Cass. 17 gennaio 2019, numero 1234 Cass. 23 gennaio 2006, numero 1216 . Ebbene, una doglianza nel senso indicato, che non rientra - peraltro - tra quelle enunciate nella rubrica dei due mezzi di censura, risulta svolta, all'interno del quarto motivo, con esclusivo riguardo al periodo di rilevazione della distribuzione del traffico telefonico ma la sentenza impugnata non si occupa di tale questione e la ricorrente non spiega se e come abbia fatto valere la stessa avanti al Giudice di appello per il che la deduzione deve considerarsi inammissibile Cass. 9 agosto 2018, numero 20694 Cass. 13 giugno 2018, numero 15430 Cass. 18 ottobre 2013, numero 23675 . Per completezza può aggiungersi che, comunque, il dato del traffico raccolto nell'arco di dieci mesi quello preso in considerazione dai giudici del merito ben può risultare indicativo di una distribuzione dello stesso nell'arco di tempo successivo sicché non si configura, sul punto, alcuna radicale aporia motivazionale, tale da giustificare la cassazione della sentenza. 3. - Il quinto mezzo propone una doglianza sempre incentrata sulla violazione dell' articolo 2697 c.c. . La censura concerne la quantificazione del danno lamentato con riferimento al traffico in interconnessione indiretta tramite omissis . Deduce la ricorrente non essere stata dimostrata documentalmente la quantità del traffico in questione e che tale dato non era desumibile dalle fatture di omissis prodotte dalla controparte fatture che erano relative a una pluralità di servizi erogati da molteplici operatori e che, per tale motivo, non potevano contenere indicazioni utili ai fini dell'accertamento richiesto. Col sesto motivo si oppone la violazione degli articolo 1226 e 2056 c.c. . Sempre con riferimento al tema del traffico in interconnessione si lamenta essersi proceduto a una liquidazione equitativa nonostante non fosse stata fornita alcuna prova idonea a dimostrare il volume di tale traffico. 3.1. - Anche tali motivi risultano essere inammissibili. Si legge nella sentenza impugnata che la interconnessione indiretta tramite l'operatore omissis ricondotta dal giudice di prime cure a omissis risultava essere pacifica in causa. Si legge, altresì, che, per quanto detta società non avesse fornito documentazione relativa alla interconnessione, il CTU aveva potuto ricostruire il minutaggio di essa attraverso le fatture prodotte da omissis per costo del traffico radiomobile sulla base di tali documenti era stata poi effettuata una stima del dato sulla ripartizione del traffico dei diversi operatori, assumendo quale parametro di riferimento il traffico per interconnessione diretta di omissis su omissis nel periodo successivo alla cessazione della interconnessione tramite omissis . Tale accertamento, che non poggia su alcuna valutazione equitativa, è insindacabile nella presente sede, essendo notoriamente riservato al giudice del merito di individuare le fonti del proprio convincimento e, all'uopo, di valutare le prove, controllarne attendibilità e concludenza e scegliere, tra le risultanze probatorie, quelle ritenute idonee a dimostrare i fatti in discussione per tutte Cass. 7 aprile 2017, numero 9097 Cass. 6 aprile 2011, numero 7921 . 4. - Il ricorso è dunque respinto. 5. - Le spese di giudizio seguono la soccombenza. P.Q.M. LA CORTE rigetta il ricorso condanna parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 20.000,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15 per cento, agli esborsi liquidati in Euro 200,00, ed agli accessori di legge ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1 quater, inserito dalla L. numero 228 del 2012, articolo 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte della parte ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello stabilito per il ricorso, se dovuto.