Libertà di stampa e non di gogna: sì al diritto all’oblio del terzo estraneo al j’accuse contro l’aspirante presidente

La CEDU ha escluso ogni deroga all’articolo Cedu relativa alla condanna di una società editrice di un quotidiano che, durante una fase delicata delle Presidenziali austriache del 2016, per colpire un candidato alle elezioni presidenziali, pubblicò un articolo caustico in cui attaccava il fratello del direttore della campagna elettorale dello stesso. Ha così impedito il reinserimento sociale dell’uomo, estraneo alle vicende politiche la condanna, risalente a 20 anni prima circa, era stata cancellata e, da allora, aveva avuto una condotta irreprensibile. Ha giustamente invocato il diritto all’oblio.

La CEDU Mediengruppe sterreich GmbH c. Austria ric.37713/18 del 26 aprile ha il pregio di analizzare l'ambito applicativo del diritto dell'oblio, chiarendo che si estende anche ai terzi estranei di un j'accuse della stampa ed i limiti che questa incontra nel diffondere notizie correlate a temi di pubblico interesse. Si noti che sinora la prassi annotata nel nostro quotidiano riguarda il diritto all'oblio del diretto interessato e non già anche di terzi estranei ex multis Cass. civ. ord. 9923/22, SS.UU. civ numero /19 Delfi c. Estonia [GC] ed EU C 2014 317 nei quotidiani del 29/3/22, 23/7/19, 15/6/15 e 13/5/14 . La vicenda, come detto, si riferisce ad un articolo pubblicato su un quotidiano di proprietà della società ricorrente all'indomani della dichiarazione d'incostituzionalità del ballottaggio tra il candidato del Partito della Libertà d'Austria e quello sostenuto dai Verdi per le presidenziali austriache del 2016. Infatti pubblicò un articolo molto duro dove si criticava il passato di simpatizzante dell'estrema destra del direttore dell'ufficio del primo candidato, sottolineandone come questi ne fosse a conoscenza inserendovi una foto col fratello ed un terzo durante un raduno di estrema destra. Nella didascalia si spiegava che il fratello era un neonazista condannato , ma si taceva che la condanna risalisse a oltre 20 anni prima 1995 e che fosse stata cancellata . L'interessato aveva dichiarato di non conoscere nemmeno il candidato datore del fratello ed aveva agito per essere indennizzato per la lesione alla sua reputazione invocando il diritto all'oblio . Le Corti interne avevano condannato la società ricorrente in tutti i gradi di giudizio in quanto la pubblicazione di questa foto prolungava un ingiustificato e lesivo effetto gogna contro l'interessato. Niente gogna mediatica se i fatti non sono di supremo pubblico interesse. Queste decisioni sono avvenute sulla scorta della prassi interna della Corte Suprema austriaca elaborata sin dal 1997 la Corte Suprema ha costantemente dichiarato che l'articolo 78 della legge sul diritto d'autore deve essere interpretato alla luce dell'articolo 7a della legge sui media Mediengesetz . Questa disposizione specifica in quali casi deve essere consentita la pubblicazione di immagini di vittime, indagati o autori di reati fornendo dettagli sui criteri per il bilanciamento degli interessi da eseguire. Pertanto, i giudici austriaci devono valutare, in un primo passaggio, se sussista un interesse pubblico alla pubblicazione e quali interessi legittimi dell'interessato siano contrari alla pubblicazione. Successivamente, gli interessi legittimi dell'interessato devono essere bilanciati con l'eventuale interesse pubblico alla pubblicazione dell'immagine di tale persona. La pubblicazione è consentita solo se l'interesse pubblico alla pubblicazione è l'interesse prevalente. Tale interesse pubblico prevalente alla pubblicazione può esistere, ad esempio, a causa della posizione della persona nella società o di qualche altro collegamento di tale persona con la vita pubblica . Con un'altra sentenza del 2007, sempre contro la società ricorrente, si ribadiva che era vietato pubblicare fotografie con didascalie che dessero l'errata convinzione che un soggetto era ancora un leader neonazista senza esplicare che la condanna era stata annullata e la condotta incensurabile avuta in seguito alla stessa in questo modo era precluso e leso il percorso di riabilitazione sociale e perpetrato all'infinito un effetto gogna. Limiti alla libertà di stampa. I media quali cani da guardia svolgono una fondamentale funzione in una società democratica se da un lato hanno il diritto d'informare la collettività su temi di pubblico interesse e questo diritto può prevalere sugli altri, dall'altro il pubblico ha il dovere d'informarsi sugli stessi. La stampa deve rispettare anche limiti deontologici ben precisi, in primis il rispetto della privacy e della reputazione altrui per capire se i contrapposti interessi sono equamente bilanciati si farà riferimento alla prassi interna costante sul ruolo essenziale dei media nella società. Per quanto riguarda la pubblicazione delle foto la CEDU ha individuato questi criteri il contributo a un dibattito di interesse pubblico, il grado di notorietà della persona interessata, l'oggetto della notizia, il comportamento precedente dell'interessato, il contenuto, la forma e le conseguenze della pubblicazione e, eventualmente, le circostanze in cui sono state scattate le fotografie. Le Corti interne dovranno considerare anche il modo in cui le informazioni sono state ottenute e la loro veridicità, nonché la gravità della sanzione inflitta ai giornalisti o agli editori v. Couderc e Hachette Filipacchi Associés c. Francia [GC] del 2015, Axel Springer AG c. Germania [GC] e Von Hannover n. 2 c. Germania [GC] entrambe del 2012 . Orbene chi ha scontato una pena ed è prossimo alla liberazione od è stato appena liberato ha tutto l'interesse a non vedersi rinfacciare colpe per cui ha saldato il debito con la giustizia e quindi ad invocare il diritto all'oblio che è funzionale al suo reinserimento sociale. Nella fattispecie questi criteri non erano stati rispettati come sinora esplicato, tanto più che l'interessato aveva già avuto un'altra analoga sentenza favorevole contro un altro editore sempre su articolo su suo fratello Corte Suprema austrica sterreichischer Rundfunk del 2006 in cui si focalizzava l'attenzione sul suo rilevante ruolo negli ambienti neonazisti, citando detta condanna del 1995 senza alcuna altra informazione aggiuntiva proprio come nel nostro caso. Più precisamente la CEDU è consapevole del ruolo essenziale svolto dalla stampa nella tutela della democrazia , che comprende, in particolare, la comunicazione dei candidati alla presidenza, del loro ambiente sociale e politico e, in tale contesto, di taluni reati . Tuttavia, dopo aver analizzato gli elementi pertinenti , il Tribunale rileva che i giudici nazionali non hanno generalmente impedito alla società ricorrente di riferire neretto, nda sull'interessato e sui gravi reati commessi in passato, ma le hanno vietato di pubblicare la foto con la censurata didascalia. Inoltre il contestato pezzo non riguardava l'interessato bensì il candidato per cui lavorava il fratello, le informazioni fornite non erano complete e del tutto veritiere, lui personalmente, perciò, era estraneo alla vicenda e non costituiva un argomento di pubblico interesse. Infine erano state omesse le suddette informazioni sulla sua riabilitazione sociale. Da queste riflessioni è stato dedotto che la condanna si basava su motivi sufficienti e pertinenti, aveva una solida base legale, era proporzionata e perciò era un'ingerenza necessaria in una società democratica , escludendo quindi una deroga all'articolo Cedu.

CEDU 26 aprile 2022, caso M. . GMBH c. Austria ric.3771318