Superficiale il tagliando auto in concessionaria: legittimo il risarcimento alla proprietaria per la successiva fusione del motore

Decisivo l’accertamento della causa che ha provocato il grosso guasto, ossia l’errato posizionamento del tubo di recupero dell’acqua. Sarebbe stato semplice, durante il tagliando, rendersi conto della pessima collocazione del tubo. Evidente, quindi, secondo i Giudici, la responsabilità addebitabile alla concessionaria.

Se il tagliando alla macchina viene fatto in maniera superficiale, e successivamente si verifica la fusione del motore, è legittima la richiesta di risarcimento avanzata dal proprietario del veicolo. Ricostruita la vicenda, che vede contrapposte una signora e una concessionaria, i giudici di merito ritengono legittime le lamentele della donna, ritrovatasi con la vettura fuori uso, a causa della fusione del motore , a poca distanza del tagliando effettuato presso la concessionaria. Di conseguenza, sia in primo che in secondo grado, alla proprietaria della vettura viene riconosciuto il diritto di percepire quasi 9mila euro a titolo di risarcimento . Col ricorso in Cassazione i legali che rappresentano la concessionaria provano a mettere in discussione la tesi proposta dalla proprietaria della vettura, tesi secondo cui in occasione del tagliando sarebbe stato semplice riscontrare il problema che ha provocato la fusione del motore, ossia «l' errato posizionamento del tubo di recupero dell'acqua» con consequenziale «strusciamento con un altro oggetto meccanico» e successiva «rottura». Per i Giudici di terzo grado, però, gli elementi probatori raccolti tra primo e secondo grado sono inequivocabili e sufficienti a legittimare la richiesta di risarcimento avanzata dalla donna. In prima battuta vengono richiamate le dichiarazioni di un testimone , il quale ha certificato «lo strusciamento dinamico del tubo di recupero dell'acqua contro un altro oggetto meccanico» con conseguente «rottura del tubo» e successiva «perdita totale dell'acqua», con inevitabile «fusione del motore». Ciò significa, secondo i Giudici, che «la causa della fusione del motore» va individuata «nell'errato posizionamento del tubo di recupero dell'acqua», e di quell'errato posizionamento si sarebbero dovuti rendere conto i tecnici della concessionaria in occasione dei controlli effettuati sulla vettura. Su quest'ultimo fronte i legali hanno sostenuto che «il contratto concluso» tra la concessionaria e la proprietaria della vettura «aveva ad oggetto soltanto l'esecuzione del ‘tagliando', prestazione che è stata esattamente adempiuta e che non comprendeva una revisione del motore né alcun tipo di intervento sul radiatore». Per i Giudici, però, è inaccettabile tale visione, secondo cui «verificare il non corretto posizionamento del tubo avrebbe significato sottoporre a controllo il motore del veicolo, impiegando un proprio dipendente per un considerevole numero di ore, attività che non avrebbe poi trovato remunerazione nel corrispettivo del cosiddetto ‘tagliando'». E invece «si trattava soltanto di verificare che il tubo era mal posizionato , verifica che rientrava nella manutenzione ordinaria propria del ‘tagliando' e che non avrebbe richiesto alcun gravoso accertamento tecnico», concludono i Giudici. Proprio per questo, è evidente la responsabilità addebitabile alla concessionaria per la fusione del motore subita dalla vettura di proprietà della donna.

Presidente Manna – Relatore Marcheis Premesso che 1. Il Tribunale di Siena ha condannato la società s.r.l. a pagare Euro 8.984 in favore dell'attrice R.C. a titolo di risarcimento del danno subito dalla sua autovettura. 2. La società ha impugnato la sentenza. La Corte d'appello di Firenze, con la sentenza 16 febbraio 2017, numero 355, ha rigettato il gravame. 3. Avverso la sentenza della Corte d'appello ricorre per cassazione la società s.r.l. Resiste con controricorso R.C. . La ricorrente e la controricorrente hanno depositato memoria. Considerato che I. Il ricorso è articolato in sei motivi. 1 Il primo motivo denuncia violazione e falsa applicazione dell' articolo 244 c.p.c. e articolo 2697 c.c. la sentenza impugnata ritiene dimostrata l'esistenza dell'evento dannoso fusione del motore sulla base di mere valutazioni prettamente tecniche rese da un testimone, così violando l' articolo 244 c.p.c. e l' articolo 2697 c.c. Il motivo non può essere accolto. In relazione alla violazione dell' articolo 244 c.p.c. , va rilevato che la ricorrente non precisa nel motivo di avere fatto valere l'inammissibilità della prova testimoniale in quanto avente ad oggetto meri apprezzamenti tecnici e secondo l'orientamento di questa Corte le regole attinenti alla deduzione, alla ammissione e all'assunzione della prova testimoniale di cui all' articolo 244 c.p.c. , in quanto stabilite non per ragioni di ordine pubblico ma per la tutela degli interessi delle parti, danno luogo, per il caso di loro violazione, a nullità relative, dovendo essere eccepite nella prima udienza successiva a quella in cui si sono verificate, ove la parte interessata non era presente all'udienza ovvero, quando quest'ultima era presente all'assunzione della prova ed aveva assistito all'atto istruttorio senza formulare opposizione, la nullità, ove esistente, deve considerarsi sanata , così Cass. 24292/2016 . Quanto poi alla violazione dell' articolo 2697 c.c. per avere il giudice d'appello fondato la prova della fusione del motore e dell'errato posizionamento del tubo che portava acqua al motore sulle dichiarazioni del testimone, si osserva che secondo la giurisprudenza di questa Corte il giudice del merito deve negare valore probatorio decisivo soltanto alla deposizione testimoniale che si traduca in una interpretazione del tutto soggettiva o in un mero apprezzamento tecnico del fatto senza indicare dati obiettivi e modalità specifiche della situazione concreta, tali da fare uscire la percezione sensoria da un ambito puramente soggettivo, sì da trasformarla in un convincimento scaturente obiettivamente dal fatto medesimo così Cass. numero 1173/1994 . Nel caso in esame la Corte d'appello, cui spettava valutare le dichiarazioni, ha specificato che il testimone aveva esposto fatti specifici e obiettivamente riscontrati lo strusciamento dinamico del tubo contro un altro oggetto meccanico, la rottura del tubo stesso in detto punto di contatto e la perdita totale dell'acqua , non riducibili a meri apprezzamenti tecnici, anche considerata la sua qualifica lavorativa di semplice impiegato v. p. 4 della sentenza impugnata . 2 Il secondo motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 2697 e 1223 c.c. la Corte d'appello ha erroneamente escluso che fosse onere della parte attrice dimostrare l'esistenza e la consistenza dei danni asseritamente subiti e l'esistenza di un nesso di causalità tra usura o errata collocazione del tubo di recupero dell'acqua e fusione del motore , così violando l' articolo 2697 c.c. Il motivo non può essere accolto. A prescindere dal non chiaro riferimento all' articolo 1223 c.c. non sviluppato nello svolgimento del motivo , non è ravvisabile la violazione o falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. prospettata dalla ricorrente. La Corte d'appello non ha infatti escluso la necessità da parte di R.C. di provare l'esistenza e la consistenza dei danni fusione del motore , avendone tratto la prova come si è visto supra - dalle dichiarazioni del testimone chiamato dalla medesima, dichiarazioni dalle quali il giudice d'appello ha ricavato anche la prova che la causa della fusione del motore andava individuata nell'errato posizionamento del tubo di recupero dell'acqua, così che non può condividersi il rilievo finale del motivo secondo cui prova non c'è stata che la fusione del motore sia stata provocata dalla rottura del tubo. Nella trattazione del motivo si accenna alla necessità della dimostrazione da parte del danneggiato della sussistenza di un idoneo nesso causale tra l'azione o l'omissione imputata al debitore e il danno, come se la Corte d'appello non avesse affrontato la questione, non confrontandosi quindi con quanto questa ha affermato e con la giurisprudenza da essa richiamata v. in particolare le pp. 4-6 della sentenza impugnata, con i richiami agli orientamenti in materia di condotta omissiva e accertamento del nesso causale . 3 Il terzo motivo contesta violazione e falsa applicazione degli articolo 2729, 1223 e 2697 c.c. in quanto la sentenza reputa dimostrati i danni errando nell'applicazione della regola sulle presunzioni . Il motivo è inammissibile. La ricorrente genericamente contesta alla Corte di avere ritenuto dimostrato il quantum del risarcimento pure in mancanza di prove testimoniali o consulenze tecniche d'ufficio, senza riportare il motivo d'appello con il quale avrebbe sollevato la censura in secondo grado e limitandosi a fare un poco chiaro riferimento alla violazione della regola dettata dall' articolo 2729 c.c. , senza tale violazione sviluppare, se non mediante un oscuro riferimento alla fede privilegiata riconosciuta dal giudice d'appello alla fattura emessa dal concessionario. 4 Il quarto motivo lamenta violazione e falsa applicazione degli articolo 1218, 1374, 1375 e 2697 c.c. il contratto concluso tra le parti aveva ad oggetto soltanto l'esecuzione del tagliando, prestazione che è stata esattamente adempiuta dalla ricorrente e che non comprendeva una revisione del motore nè alcun tipo di intervento sul radiatore. Il motivo non può essere accolto. Secondo la ricorrente verificare il non corretto posizionamento del tubo avrebbe significato sottoporre a controllo il motore del veicolo, impiegando un proprio dipendente per un considerevole numero di ore, attività che non avrebbe poi trovato remunerazione nel corrispettivo del c.d. tagliando. La Corte d'appello invece, con accertamento in fatto, incensurabile di fronte a questa Corte di legittimità, ha affermato che si trattava soltanto di verificare che il tubo era mal posizionato, verifica che rientrava nella manutenzione ordinaria propria del tagliando e che non avrebbe richiesto alcun gravoso accertamento tecnico. 5 Il quinto e il sesto motivo rispettivamente denunciano a il quinto violazione e falsa applicazione degli articolo 1218, 2226 e 2697 c.c. , in quanto la Corte d'appello non ha considerato che controparte si era limitata a chiedere che fosse effettuato un tagliando e che al momento del ritiro della vettura non vi era stata contestazione circa i lavori svolti b il sesto violazione e falsa applicazione degli articolo 1218 e 2697 c.c. perché la Corte d'appello ha omesso di considerare e specificamente valutare che la ricorrente ha dimostrato il proprio esatto adempimento. I motivi non possono essere accolti in quanto, nella sostanza, si limitano a ribadire quanto già detto con il quarto motivo, ossia come l'oggetto della prestazione fosse unicamente l'esecuzione di un tagliando e come tale tagliando fosse stato correttamente eseguito. II. Il ricorso va quindi rigettato. Le spese, liquidate in dispositivo, seguono la soccombenza. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso e condanna parte ricorrente al pagamento delle spese del giudizio a favore della controricorrente, che liquida in Euro 3.200 di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali 15% e accessori di legge. Sussistono, D.P.R. numero 115 del 2002, ex articolo 13 , comma 1-quater, i presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis se dovuto.