La Relazione della Corte di Cassazione sul sistema di protezione internazionale per i cittadini ucraini

Per protezione temporanea si intende «la procedura di carattere eccezionale che garantisce, nei casi di afflusso massiccio o di imminente afflusso massiccio di sfollati provenienti da paesi terzi che non possono rientrare nel loro paese d'origine, una tutela immediata e temporanea alle persone sfollate […]».

  La Corte di Cassazione, con relazione numero 36/2022, si è espressa sul sistema di protezione internazionale per i cittadini ucraini, anche alla luce dei nuovi interventi normativi. Il Collegio sottolinea che l'articolo 63.2 del Trattato, che istituisce la Comunità Europea, costituisce la base giuridica del sistema di protezione temporanea, articolato in due livelli uno comunitario, che stabilisce norme minime di protezione, ed uno nazionale, che può prevedere livelli di protezione superiori. La Direttiva 2001/55/CE del Consiglio, adottata il 20 luglio 2001, contiene norme minime per la concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati e sulla promozione dell'equilibrio degli sforzi tra gli Stati membri che ricevono gli sfollati e subiscono le conseguenze dell'accoglienza degli stessi. Si tratta del primo strumento normativo adottato dall'Unione «dopo l'attribuzione ad essa della competenza in questo settore e poco dopo la prospettata abrogazione ad opera delle misure adottate con il Nuovo patto sulla migrazione e l'asilo del 23 settembre 2020». Tale Direttiva non prevede, pertanto, alcun meccanismo di sospensione della protezione internazionale in ragione del riconoscimento della protezione temporanea. Il d.lgs. numero 85/2003, inoltre, si occupa dell'«Attuazione della direttiva 2001/55/CE relativa alla concessione della protezione temporanea in caso di afflusso massiccio di sfollati ed alla cooperazione in ambito comunitario». Con Decisione di esecuzione UE 2022/382, adottata il 4 marzo 2022, è stato stabilito che la protezione temporanea si applichi a ai cittadini ucraini residenti in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 ai cittadini di Stati terzi o apolidi che beneficiavano della protezione internazionale o di protezione equivalente in Ucraina prima del 24 febbraio 2022 ai familiari delle persone indicate alle lettere a e b . Con d.P.C.M. del 28 marzo 2022 è stata data attuazione anche alla Decisione 2022/382, che non ha previsto l'applicazione della suddetta protezione in favore delle seguenti categorie di persone cittadini di Stato terzo regolarmente soggiornanti in Ucraina in forza di permesso di soggiorno non permanente cittadini di Stato terzo o apolidi, irregolarmente soggiornavano in Ucraina richiedenti protezione internazionale in Ucraina persone fuggite dall'Ucraina poco tempo prima del 24 febbraio del 2022.

Relazione della Corte di Cassazione del 12 aprile 2022, numero 36