La titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude più la facoltà del diritto al cumulo dei periodi di assicurazione (Circ. INPS 21 aprile 2022 n. 50).
I periodi di assicurazione , comunque coperti da contribuzione, maturati presso organizzazioni internazionali derivanti da rapporti di lavoro dipendente e svolti nel territorio dell'Unione europea o della Confederazione svizzera ( articolo 18 L. 115/2015 ), possono essere cumulati con quelli versati presso: il Fondo Pensioni Lavoratori Dipendenti (FPLD); le Gestioni speciali dei lavoratori autonomi; la Gestione separata; le Gestioni sostitutive ed esclusive dell'AGO e i regimi previdenziali degli enti privatizzati gestori delle forme di previdenza obbligatoria in favore dei liberi professionisti. Tale facoltà può essere esercitata per conseguire il diritto alla pensione di vecchiaia, invalidità e superstiti , purché la durata complessiva dei periodi di assicurazione maturati ai sensi della legislazione italiana sia pari ad almeno 52 settimane e sempre che gli stessi non si sovrappongano. Quali sono le novità? Tanto premesso, contrariamente a quanto precedentemente disposto, si precisa che - in analogia con quanto previsto per le pensioni a carico di Stato estero in materia di totalizzazione nazionale dei periodi assicurativi e di cumulo dei periodi assicurativi - la titolarità di un trattamento pensionistico a carico di una delle organizzazioni internazionali non preclude la facoltà del diritto al cumulo in esame. Possono quindi esercitare la facoltà di cumulo i soggetti che, alla data della domanda di cumulo, risultano già titolari di un trattamento pensionistico di qualunque tipo a carico di una delle gestioni previdenziali o di una delle organizzazioni internazionali. Restano ferme le altre indicazioni fornite dall'Istituto con la Circ. INPS 11 aprile 2017 n. 71 . articolo 18 L. 115/2015 (Fonte: mementopiu.it )
Circolare INPS del 21 aprile-2022, n. 50