Non accolta la domanda della ex moglie avvocato al riconoscimento dell’assegno di divorzio, poiché non sussistevano ragioni oggettive di ostacolo alla sua capacità di procurarsi i mezzi adeguati al proprio sostentamento.
Con l'ordinanza in esame, la Corte di Cassazione si è pronunciata su una questione riguardante il riconoscimento dell'assegno di divorzio nei confronti di una donna abilitata all'esercizio della professione forense. La Corte d'Appello, in parziale accoglimento dell'impugnazione presentata dall'ex marito, aveva infatti rigettato la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile avanzata dalla professionista, sul rilievo che la stessa risultava da tempo abilitata alla pratica forense e che, nonostante i dati acquisiti non fornissero un quadro sufficiente a dimostrazione di quanti redditi derivassero dall'attività professionale, la sua età non avanzata faceva escludere la sussistenza di ragioni oggettive di ostacolo alla capacità dell'avvocato di procurarsi i mezzi adeguati al proprio sostentamento. L'avvocato ricorre in Cassazione denunciando, tra i vari motivi, la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per assenza della domanda da parte dell'ex marito in merito «alla revoca dei presupposti per l'assegno di mantenimento con riferimento all'elemento del sacrificio delle aspettative professionali e reddituali». La doglianza è infondata. L'assunto secondo cui la Corte d'Appello avrebbe introdotto d'ufficio un nuovo tema di indagine senza che l'appellante avesse proposto alcuna domanda sul punto si pone in contrasto con quanto si evince dalla lettura della sentenza impugnata. Dalla lettura della pronuncia, infatti, emerge che l'ex marito, in appello, aveva lamentato la violazione dei parametri di cui all'articolo 5 l. numero 898/1970, avendo il giudice di primo grado fondato la propria decisione su un criterio, quello del mantenimento del tenore di vita goduto durante il matrimonio, non più attuale secondo l'insegnamento della Cassazione. Rispetto a quest'ultimo e, in particolare, in riferimento al parametro del “contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune”, la Corte d'Appello ha evidenziato che l'apporto dell'avvocato al menage familiare non poteva essere considerato significativo, sia per il fatto che la stessa non aveva prodotto reddito, essendosi dedicata agli studi universitari, «sia per la breve durata del rapporto matrimoniale, pari ad appena tre anni … , sia per la mancanza di figli e sia perché l'ex marito trascorreva fuori casa gran parte del tempo per via del lavoro», cosicché l'avvocato era libera di organizzare la giornata a proprio piacimento. Al contrario, era stato l'ex marito a consentire alla professionista di dedicarsi agli studi universitari, che infatti aveva potuto laurearsi ed esercitare la professione legale, «con un'acquisizione di una posizione reddituale superiore alla sua». Come si evince dalla sentenza, quindi, l'ex marito aveva invocato nell'atto di Appello un'interpretazione dei criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile di cui all'articolo 5 l. numero 898/1970. Pertanto, non è stata la Corte d'Appello ad introdurre, come sostiene invece la ricorrente, ex officio il tema d'indagine rilevante ai fini della decisione. Per questi motivi, la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Presidente Parise – Relatore Fidanzia Rilevato - che con sentenza numero 724/2020, depositata il 19.11.2020, la Corte d'Appello di Reggio Calabria, sull'appello proposto da D.A.F.S. avverso la sentenza del 15 maggio 2017 del Tribunale di Reggio Calabria, nella causa di divorzio pendente con M.A. , in parziale accoglimento dell'impugnazione, ha rigettato la domanda di corresponsione dell'assegno divorzile a carico del D.A. avanzata dalla M. - che il giudice d'appello ha ritenuto che non sussistesse, nel caso concreto, il presupposto essenziale per riconoscere il diritto della M. all'attribuzione dell'assegno divorzile, e segnatamente la mancanza di propri mezzi adeguati o, comunque, l'impossibilità di procurarseli per ragioni oggettive da comprovare dalla beneficianda - che, infatti, la stessa risultava infatti da tempo abilitata alla professione forense ed iscritta al relativo Albo, oltre che alla Cassa previdenziale di pertinenza, e, seppure i dati acquisiti non fornissero un quadro sufficiente a dimostrazione di quanti e quali redditi le derivassero da tale attività professionale, in ogni caso, la sua non avanzata età, in uno con l'assenza di fattori impeditivi del concreto ed operativo esercizio mai peraltro allegata, dedotta e dimostrata dalla ricorrente/appellata , portavano ragionevolmente ad escludere la sussistenza di ragioni oggettive di ostacolo alla capacità della donna di procurarsi mezzi adeguati al proprio sostentamento - che, d'altra parte, la diseguaglianza patrimoniale delle posizioni dei coniugi, in tema di assegno divorzile, non rilevava in sé sic et simpliciter, bensì solamente nella misura in cui venisse dimostrato dalla parte beneficiaria su cui precipuamente grava l'onere che essa fosse stata causata direttamente dalle scelte di vita concordate dagli ex coniugi, per effetto delle quali l'uno avesse sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia - che, sul punto, la M. non aveva offerto alcuna prova, nemmeno a livello di allegazione, mentre, d'altra parte, la breve durata del rapporto coniugale, l'assenza di figli e la circostanza che la donna, a pochi mesi dalla cessazione della convivenza matrimoniale nell'ottobre 2009 , avesse conseguito l'abilitazione alla professione forense, non consentiva di ritenere - ma anzi permetteva di escludere - che le aspirazioni personali e/o professionali fossero state di fatto da lei trascurate o sacrificate per la necessità provvedere al menage familiare - che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione M.A. , affidandolo a tre motivi, mentre D.A.F.S. si è costituito in giudizio con controricorso - che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380 bis c.p.c. - che entrambe le parti hanno depositato memoria. Considerato 1. che con il primo motivo, è stata dedotta la violazione del principio di corrispondenza tra chiesto e pronunciato per assenza di domanda dell'appellante in ordine alla revoca dei presupposti per l'assegno di mantenimento con riferimento all'elemento del sacrificio delle aspettative professionali e reddituali che, in particolare, la Corte d'Appello, nel decidere la controversia, ha affermato più volte di volersi conformare ai più recenti arresti giurisprudenziali che hanno comportato una rivoluzionaria modifica dei criteri interpretativi della L. numero 898 del 1970, articolo 5 che hanno sancito il passaggio dal principio del mantenimento del tenore di vita adottato dai coniugi in costanza di matrimonio a quello della diseguaglianza patrimoniale determinata dal sacrificio delle aspettative professionali del coniuge richiedente l'assegno , ma, facendo ciò, la Corte di merito avrebbe introdotto ex officio il suesposto tema di indagine, senza l'introduzione di alcuna specifica domanda di modifica della sentenza di primo grado svolta dall'appellante 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione dell'articolo 111 Cost., sul rilievo che la Corte d'Appello, avendo deciso sulla base di un tema rilevato ex officio, avrebbe dovuto invitare le parti a prendere su di esso specifica posizione 3. che i due motivi, da esaminarsi unitariamente, avendo ad oggetto questioni strettamente connesse, sono infondati - che, in particolare, l'assunto della ricorrente secondo cui la Corte d'Appello, nell'applicare i criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile recentemente affermatesi nella giurisprudenza di questa Corte vedi ex plurimis Cass. S.U. numero 18287/2018 , avrebbe introdotto d'ufficio un nuovo tema di indagine, senza il D.A. avesse proposto alcuna specifica domanda di modifica della sentenza di primo grado, si pone in netto contrasto con quanto emerge dalla lettura della sentenza impugnata la cui ricostruzione non è stata contestata dalla ricorrente , in cui è chiaramente individuato il thema decidendum del giudizio di secondo grado, che è pienamente corrispondente alle statuizioni della Corte d'Appello - che, in proposito, il giudice d'appello ha evidenziato a pag. 4 della sentenza impugnata che Oltre che dell'insufficienza motivazionale della sentenza di primo grado, l'appellante si duole della violazione dei parametri di cui alla L. numero 898 del 1970, articolo 5 avendo il Tribunale fondato la propria decisione su un criterio - quello del mantenimento del tenore di vita goduto in costanza di matrimonio - non più attuale secondo l'insegnamento della Suprema Corte. Con riferimento a quest'ultimo - in particolare al parametro del contributo personale ed economico dato da ciascun coniuge alla conduzione familiare e alla formazione del patrimonio di ognuno e di quello comune - evidenzia che l'apporto della M. al menage familiare non potrebbe essere considerato significativo, sia per il fatto che ella non ha prodotto reddito, essendosi dedicata agli studi universitari, sia per la breve durata del rapporto matrimoniale, pari ad appena tre anni dal 5 maggio 2005 al 20 novembre 2008 quando la moglie ha manifestato, tramite avvocato, la propria intenzione di separarsi , sia per la mancanza di figli e sia perché l'ex marito trascorreva fuori casa gran parte del tempo per via del lavoro, cosicché la M. era libera di organizzare la giornata a proprio piacimento. Piuttosto era stato l'ex marito a consentire all'ex moglie di dedicarsi agli studi universitari durante la vita coniugale, attendendo costantemente al proprio lavoro per garantire un reddito alla famiglia, cosicché ella aveva potuto conseguire la laurea ed esercitare, conseguentemente, la professione legale, con acquisizione di una posizione reddituale superiore alla sua ”. - che, dunque, già il D.A. nell'atto di appello aveva invocato un'interpretazione dei criteri per l'attribuzione dell'assegno divorzile di cui all'articolo 5 legge cit. indicando i relativi elementi fattuali conforme a quella che poi si è affermata nella giurisprudenza di questa Corte, senza quindi che sia stata la Corte d'Appello ad introdurre ex officio il tema d'indagine rilevante ai fini del decidere 4. che con il terzo motivo è denunciato l'omesso esame circa un fatto decisivo ex articolo 360 c.p.c., numero 5 e, segnatamente, che la ricorrente avrebbe rinunciato all'attività professionale in costanza di matrimonio che, in particolare, deduce la ricorrente che la Corte di Appello di Reggio Calabria non avrebbe utilizzato compiutamente i dati fattuali rilevati ed espressi in sentenza, i quali, al contrario, di quanto indicato nella sentenza impugnata, esprimerebbero l'estremo impegno profuso dalla ricorrente ed il totale sacrificio delle aspettative di vita professionale sopportare dalla ricorrente, avendo ella accantonato gli studi di pratica forense per dedicarsi al marito accompagnandolo al lavoro ed alle visite mediche negli anni della convivenza matrimoniale 5. che il motivo è inammissibile, in primo luogo, per autosufficienza, nonché è manifestamente infondato che, infatti, al cospetto del preciso rilievo della Corte d'Appello secondo cui la ricorrente non avrebbe nemmeno allegato di aver sacrificato le proprie aspettative professionali e reddituali per dedicarsi interamente alla famiglia, la stessa ricorrente, oltre a non confrontarsi minimamente con tale affermazione, non ha neppure indicato dove e come avrebbe sottoposto ai giudici di merito tale tema di indagine che, inoltre, non è comunque configurabile l'omesso esame di fatto decisivo, in quanto la Corte ha espressamente esaminato la questione del sacrificio delle aspettative professionali della ricorrente, escludendo che vi fosse stata anche solo un'allegazione sul punto che le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso condanna la ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite che liquida in Euro 2.600,00, di cui Euro 100,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis ove dovuto. Dispone che in caso di diffusione del presente provvedimento siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi a norma del D.Lgs. numero 196 del 2003, articolo 52.