Se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell’impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell’imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in vigore dell’articolo 1, comma 4, lett. f , l. numero 3/2019. che ha inserito nell’articolo 578–bis c.p.p. le parole «o la confisca prevista dall’articolo 322-ter c.p.».
A tale questione di diritto, ritenuta dalla Terza Sezione, della Corte di Cassazione, oggetto di contrasto giurisprudenziale dovranno rispondere le Sezioni unite a seguito di un ricorso per cassazione rimesso alle Sezioni con ordinanza depositata lo scorso 20 aprile dalla Terza Sezione. Il caso. I fatti come contestati traggono origine dalla condotta del ricorrente che quale titolare di una ditta individuale al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA aveva indicato nella dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche relativa all'anno di imposta 2009 e 2010 elementi passivi fittizi avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, e con evasione d'IVA. La Corte d'Appello di Torino ha confermato la sentenza del Tribunale di Torino con cui aveva condannato il ricorrente per il reato di cui agli articolo 81 c.p. e 2 d. lgs n 74/2000 disponendo inoltre la confisca dei beni. Contro la decisione della Corte di Appello ha presentato ricorso per cassazione la difesa dell'imputato rimarcando diverse censure. La soluzione giuridica. La Terza Sezione ha osservato preliminarmente che appaiono fondate le censure del ricorrente le quali deducono che la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di estinzione dei reati per prescrizione. Ma osserva pure come la questione alla base del ricorso riguardi la illegittimità dell'applicazione della confisca per equivalente che secondo il ricorrente deve essere eliminata per effetto della pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati. La soluzione del quesito posto con le censure dipende dal perimetro di applicazione dell'articolo 578-bis c.p.p. e quindi pure dalla individuazione della natura sostanziale o processuale della disposizione che viene in rilievo parte della dottrina ritiene che la norma risponderebbe ad apprezzabili esigenze di tassatività e solo ad es. la ipotesi di confisca di cui all'articolo 322-ter c.p. giustifica l'operatività dell'articolo 578-bis c.p.p. su temi particolari, in dottrina , v. Caligaris, articolo 578-bis c.p.p. in Codice di Procedura Penale - Rassegna di giurisprudenza e di dottrina a cura di Lattanzi – Lupo vol. V., Giuffre Francis Lefebvre, 2020 . L'ordinanza di rimessione perviene ad esaminare le decisioni che esprimono i due orientamenti giurisprudenziali contrapposti e considera il contrasto come radicato ed attuale. Il primo di essi consente la confisca per equivalente anche in caso di sentenza di prescrizione del reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore. L'argomento centrale è costituito dalla individuazione della natura della disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p. come norma di diritto processuale di immediata applicazione secondo il principio tempus regit actum ed è finalizzata a sottrarre i patrimoni illecitamente accomulati anche in caso di estinzione del reato. Le decisioni che esprimono il secondo orientamento volto ad applicare la disposizione dell'articolo 578-bis c.p.p. anche alla confisca tributaria ma, ove questa sia stata disposto per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore dell'articolo 578-bis c.p.p. atteso il suo carattere afflittivo, sono anche esse richiamate nell'ordinanza in esame. Queste pronunce si fondano sul rilievo per cui la disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p. anche a volerla ritenere istitutiva di una norma processuale, produce effetti sostanziali laddove prevede l'applicabilità della confisca per equivalente e, quindi in relazione a tale profilo, non può operare retroattivamente. Si conclude che la confisca per equivalente, per la sua natura sanzionatoria, non può produrre effetti in relazione a fatti anteriori al momento in cui è entrata in vigore la norma anche ne rende possibile il mantenimento anche nei casi in cui, precedentemente, ciò non era possibile. Di conseguenza, solo per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 578-bi c.p.p. è possibile il mantenimento della confisca per equivalente.
Presidente Marini – Relatore Corbo Ritenuto in fatto 1. Con sentenza emessa in data 12 marzo 2021, la Corte di appello di Torino ha confermato la sentenza pronunciata dal Tribunale di Torino che aveva dichiarato la penale responsabilità di E.F. per il reato di cui all'articolo 81 c.p. e D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 2, e lo aveva condannato alla pena di un anno e otto mesi di reclusione, con diniego delle circostanze attenuanti generiche, disponendo inoltre la confisca di beni fino a concorrenza dell'importo di 174.467,12 Euro. Secondo i giudici di merito, E.F., quale titolare dell'omonima ditta individuale, al fine di evadere le imposte sui redditi e l'IVA, aveva indicato - nella dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche relativa all'anno di imposta 2009, presentata il omissis , elementi passivi fittizi pari a 112.800,00 Euro, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, e con evasione d'IVA pari a 22.560,000 Euro capo 1 - nella dichiarazione mod. Unico Persone Fisiche relativa all'anno di imposta 2010, presentata in data omissis , elementi passivi fittizi pari a 186.500,00 Euro, avvalendosi di fatture per operazioni inesistenti, e con evasione d'IVA pari a 37.300,000 Euro capo 2 . 2. Ha presentato ricorso per cassazione avverso la sentenza della Corte di appello indicata in epigrafe E.F., con atto a firma dell'avvocato F.M., articolando quattro motivi. 2.1. Con il primo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articolo da 157 a 161 c.p. e D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 2, nonché vizio di motivazione, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. b ed e , avendo riguardo alla mancata pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione. Si deduce che illegittimamente la sentenza impugnata ha omesso di pronunciarsi sulla richiesta di pronuncia di sentenza di non doversi procedere ex articolo 529 c.p.p., per intervenuta prescrizione dei reati. Si rappresenta che entrambi i fatti per i quali è stata pronunciata condanna sono anteriori al 17 settembre 2011, data di entrata in vigore della disciplina sulla elevazione dei termini di prescrizione, e che, di conseguenza, la prescrizione è maturata, per il reato di cui al capo 1, alla data del omissis , e, per il reato di cui al capo 2, alla data dell' omissis . 2.2. Con il secondo motivo, si chiede dichiararsi la nullità delle disposizioni relative alla confisca per equivalente nei confronti dell'imputato. Si deduce che illegittimamente è stata applicata la confisca. Innanzitutto, perché disposta a norma del D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12-bis, in quanto modificato dal D.Lgs. numero 158 del 2015, ossia in epoca successiva alla data di commissione del reato. E poi, perché, trattandosi di confisca per equivalente, destinata ad essere caducata per effetto della sentenza di non doversi procedere ex articolo 529 c.p.p., per intervenuta prescrizione dei reati. 2.3. Con il terzo motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articolo 43,47 e 48 c.p. e D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 2, nonché vizio di motivazione, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. b ed e , avendo riguardo alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato. Si deduce che illegittimamente è stato ritenuto sussistente il dolo necessario per l'integrazione del reato. In primo luogo, infatti, la sentenza impugnata ha omesso di confrontarsi con i rilievi prospettati nell'atto di appello, evidenzianti come il ricorrente fosse un mero lavoratore subordinato per conto della cognata, la quale aveva l'effettiva gestione dell'impresa cui si riferiscono le dichiarazioni mendaci. In secondo luogo, poi, è apodittica l'affermazione secondo la quale la cognata non avrebbe avuto alcun interesse ai redditi ed alle imposte pagate dal ricorrente l'istituzione di una ditta in capo ad un altro soggetto può rispondere alle esigenze di frazionamento del fatturato, di abbattimento del carico fiscale e di deviazione della responsabilità penale e fiscale su terzi. 2.4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione di legge, in riferimento agli articolo 133 e 62-bis c.p., nonché vizio di motivazione, a norma dell'articolo 606, comma 1, lett. b ed e , avendo riguardo al diniego delle circostanze attenuanti generiche. Si deduce che illegittimamente la Corte d'appello ha valorizzato elementi come la pluralità dei fatti, l'entità delle somme evase ed il contegno processuale dell'imputato. Si aggiunge che, anzi, il comportamento processuale e preprocessuale dell'imputato è stato ampiamente collaborativo, e che, inoltre, occorreva tener conto dell'assenza di precedenti penali e della distanza dei fatti dall'accertamento giudiziale. Considerato in diritto 1. La decisione del ricorso deve essere rimessa alle Sezioni Unite, dovendo sottoporsi alle stesse l'esame della questione concernente la sorte della statuizione di confisca per equivalente disposta nei precedenti gradi di giudizio, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019, numero 3, articolo 1, comma 4, lett. f , che ha inserito nell'articolo 578-bis c.p.p. le parole o la confisca prevista dall'articolo 322-ter c.p. . 2. Preliminarmente, va rilevato che fondate appaiono le censure enunciate nel primo motivo di ricorso, la quali deducono che la Corte avrebbe dovuto pronunciare sentenza di estinzione dei reati per prescrizione. Invero, i reati per i quali è stata pronunciata condanna sono stati commessi in epoca precedente all'entrata in vigore della disciplina di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 17, comma 1-bis, che ha elevato di un terzo i termini di prescrizione per i delitti previsti dal medesimo D.Lgs. articolo da 2 a 10. Precisamente, D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 17, comma 1-bis è entrato in vigore il 17 settembre 2011. Questo perché a D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 17, comma 1 bis, è stato aggiunto dal D.L. 13 agosto 2011, numero 138, articolo 2, comma 36-vicies semel, lett. l , convertito, con modificazioni, dalla L. 14 settembre 2011, numero 148 b D.L. cit., articolo 36-vicies bis dispone Le norme di cui al comma 36-vicies semel si applicano ai fatti successivi alla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto c la data di entrata in vigore della legge di conversione del D.L. numero 138 del 2011 è il 17 settembre 2011, giorno successivo alla pubblicazione della L. numero 148 del 2011 sulla Gazzetta Ufficiale, secondo quanto previsto dall'articolo 1, comma 6, della medesima legge. I reati per i quali è stata pronunciata condanna, entrambi sussunti nella fattispecie di cui al D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 2, sono stati commessi, come espressamente indicato nei capi di imputazione, il omissis e l' omissis . Di conseguenza, in relazione ad entrambi i reati per i quali è stata pronunciata condanna deve applicarsi la disciplina vigente prima dell'entrata in vigore del D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 17 comma 1-bis, ossia quella prevista, in linea generale, dall'articolo 157 c.p., Questa disposizione, per i reati sanzionati con pena massima non superiore a sei anni di reclusione, come appunto per quelli di cui all'articolo 2 D.Lgs. cit., fissa un termine necessario a prescrivere pari a sei anni, che, in caso di interruzione, può essere aumentato fino a sette anni e mezzo. Ciò posto, non risultando cause di sospensione, i termini di prescrizione sono decorsi per il primo reato il omissis e per il secondo reato l' omissis , ossia molto prima della pronuncia della sentenza impugnata, siccome questa è stata emessa dalla Corte d'appello di Torino il 12 marzo 2021. 3. Sempre in via preliminare, va precisato che manifestamente infondate, se non diverse da quelle consentite in sede di legittimità, appaiono le censure formulate nel terzo motivo di ricorso, le quali contestano la ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, deducendo l'omesso esame delle censure esposte con l'atto di appello, evidenzianti, in particolare, il ruolo di mero dipendente e non di effettivo titolare dell'impresa svolto dall'imputato e la configurabilità dell'interesse di terzi a far presentare dichiarazioni fiscali mendaci. La sentenza impugnata, infatti, risulta aver esaminato le doglianze formulate nell'atto di gravame dell'attuale ricorrente e sopra sintetizzate, rispondendo alle stesse con una motivazione immune da vizi. La Corte d'appello, in primo luogo, osserva che non è agevole ravvisare l'interesse di un terzo alla presentazione di dichiarazioni fiscali mendaci quando le stesse riguardano una ditta individuale, e, quindi, una persona fisica, come appunto nel caso di specie. Il Giudice di secondo grado, poi, rappresenta che l'imputato, nel firmare le dichiarazioni ritenute mendaci, e sicuramente da lui sottoscritte, si è assunto tutte le responsabilità derivanti da tale operazione. La medesima Corte distrettuale, quindi, aggiunge che, in ogni caso, le dichiarazioni rese dalla commercialista della ditta a dibattimento evidenziano il diretto interessamento dell'imputato nella gestione dell'impresa. 4. Ancora in via preliminare, occorre rappresentare che manifestamente infondate appaiono le censure esposte nella prima parte del secondo motivo di ricorso, laddove contestano la legittimità della confisca disposta nei confronti dell'imputato, deducendo che la stessa è stata disposta a norma del D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12-bis, come modificato dal D.Lgs. numero 158 del 2015, ossia sulla base di previsione entrata in vigore in epoca successiva alla data di commissione del reato. E' infatti principio ampiamente consolidato quello secondo cui, in materia di reati tributari, sussiste continuità normativa - e non si pone pertanto alcuna questione di diritto intertemporale - tra la fattispecie di cui al D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, articolo 12-bis, comma 2, introdotto dal D.Lgs. 24 settembre 2015, numero 158 , che prevede la confisca per equivalente dei beni che costituiscono il profitto o il prezzo del reato, e la fattispecie prevista dall'articolo 322-ter c.p., richiamato dalla L. 24 dicembre 2007, numero 244, articolo 1, comma 143, quest'ultimo abrogato dal D.Lgs. numero 158 del 2015, articolo 14 cfr., tra le tante, Sez. 3, numero 35226 del 16/06/2016, D'Agapito, Rv. 267764-01, e Sez. 3, numero 50338 del 22/09/2016, Lombardo, Rv. 268386-01, ma anche Sez. 6, numero 10598 del 30/01/2018, Cristaudo, Rv. 272720-01 . 5. In considerazione di quanto precedentemente esposto, appare necessario esaminare le censure proposte nella seconda parte del secondo motivo di ricorso, che ritengono illegittima l'applicazione della confisca per equivalente, deducendo che la pertinente statuizione deve essere eliminata per effetto della pronuncia di sentenza di non doversi procedere per intervenuta prescrizione dei reati. La soluzione del quesito posto con le censure appena sintetizzate dipende dal perimetro temporale di applicazione attribuibile all'articolo 578-bis c.p.p., istituito dal D.Lgs. 1 marzo 2018, numero 21, articolo 6, comma 4 e che, nel testo vigente per effetto della riforma recata dal L. 9 gennaio 2019, numero 3, articolo 1, comma 4, lett. f , recita Quando è stata ordinata la confisca in casi particolari prevista dall'articolo 240 bis c.p., comma 1 e da altre disposizioni di legge o la confisca prevista dall'articolo 322 ter c.p., il giudice di appello o la corte di cassazione, nel dichiarare il reato estinto per prescrizione o per amnistia, decidono sull'impugnazione ai soli effetti della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato . Da un lato, infatti, in epoca anteriore all'entrata in vigore della disposizione appena citata, non vi erano riferimenti normativi idonei a supportare la tesi della salvezza delle statuizioni di confisca per equivalente in caso di dichiarazione di estinzione del reato nel corso dei giudizi di impugnazione. Ed anzi, le Sezioni Unite hanno espressamente precisato che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre né confermare la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, atteso il carattere afflittivo e sanzionatorio di tale misura così Sez. U, numero 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435-01 . Dall'altro lato, poi, ad avviso del Collegio, i reati per i quali si procede, commessi in epoca ampiamente anteriore alla istituzione della disciplina di cui all'articolo 578-bis c.p.p., sono estinti per prescrizione, e, però, in relazione agli stessi, stante la doppia conforme nel giudizio di merito, e la inammissibilità delle pertinenti censure proposte con il ricorso per cassazione, può ritenersi verificato il previo accertamento della responsabilità dell'imputato . Inoltre, per quanto possa occorrere, si può rilevare che la statuizione concernente la confisca per equivalente, confermata dalla sentenza impugnata, era stata già disposta dalla sentenza di primo grado, emessa dal Tribunale di Torino il 17 giugno 2016, quindi in epoca sicuramente anteriore al decorso del tempo necessario a prescrivere. Risulta perciò necessario stabilire se la disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p., sia applicabile anche alle confische ordinate per reati commessi anteriormente alla sua entrata in vigore anzi, più precisamente, anche alle confische per equivalente disposte per reati commessi anteriormente all'entrata in vigore della L. 9 gennaio 2019, numero 3, articolo 1, comma 4, lett. f , che ha inserito nell'articolo 578-bis c.p.p. le parole o la confisca prevista dall'articolo 322-ter c.p. . 6. La questione concernente il segmento temporale di possibile applicazione dell'articolo 578-bis c.p.p., e, precisamente se questa disposizione sia applicabile anche alle confische disposte per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa, nel testo vigente per effetto della riforma recata dalla L. numero 3 del 2019, articolo 1, comma 4, lett. f , risulta controversa nella giurisprudenza di legittimità. Secondo un orientamento, infatti, l'articolo 578-bis c.p.p. consente la confisca per equivalente anche in caso di sentenza di prescrizione del reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore. Altro indirizzo, invece, afferma, dichiaratamente dissentendo dall'altro orientamento, che la disposizione dell'articolo 578-bis c.p.p. è applicabile anche alla confisca tributaria D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, ex articolo 12-bis, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato articolo 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo. 7. L'orientamento secondo il quale l'articolo 578-bis c.p.p. consente la confisca per equivalente anche in caso di sentenza di prescrizione del reato commesso anteriormente alla sua entrata in vigore è affermato, in particolare, da Sez. 2, numero 19645 del 02/04/2021, Consentino, Rv. 281421-01/02, e da Sez. 6, numero 14041 del 09/01/2020, Malvaso, Rv. 279262-01, ma anche, sia pure in termini generalissimi, da Sez. 3, numero 8785 del 29/11/2019, dep. 2020, Palmieri, Rv. 278256-01 . In tutte queste pronunce, l'argomento centrale è costituito dalla individuazione della natura della disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p., come norma di diritto processuale . 7.1. La prima decisione in ordine cronologico, Sez. 3, numero 8785 del 2020, Palmieri, cit., in realtà, ha ad oggetto un'ipotesi di confisca per sproporzione, prevista dal D.L. 8 giugno 1992, numero 306, articolo 12-sexies, convertito, con modificazioni, dalla L. 7 agosto 1992, numero 356, ed oggi dall'articolo 240-bis c.p In relazione a questa ipotesi, indipendentemente dall'applicabilità della disciplina di cui all'articolo 578-bis c.p.p., come opportunamente indicato dalla decisione appena citata, costituiva già principio consolidato quello secondo cui la misura ablatoria permane anche qualora il giudizio di impugnazione si concluda con la declaratoria di estinzione del reato per prescrizione, sempre che vi sia stata in precedenza una sentenza di condanna e l'accertamento relativo alla sussistenza del reato ed alla penale responsabilità dell'imputato rimanga inalterato si cita, in particolare, Sez. 5, numero 1012 del 29/11/2017, dep. 2018, D'Agostino, Rv. 271923-01 . Tuttavia, Sez. 3, numero 8785 del 2020, Palmieri, cit., precisa pure, ed in via preliminare, che l'articolo 578-bis c.p.p., quale disposizione prefigurante la possibilità di applicare la confisca, compresa, si noti, la confisca per equivalente , con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, e' . norma di carattere processuale per cui vige il principio tempus regit actum così, testualmente, p. 8.5.1. . 7.2. La seconda decisione, Sez. 6, numero 14041 del 2020, Malvaso, cit., pronunciandosi con riferimento ad una confisca per equivalente applicata con riguardo a fatti di peculato dichiarati estinti per prescrizione in sede di impugnazione, ha affermato il principio in forza del quale l'articolo 578-bis c.p.p. consente la confisca per equivalente ex articolo 322-ter c.p., anche in caso di sentenza di prescrizione del reato, in quanto tale forma di ablazione, pur avendo un prevalente carattere afflittivo e sanzionatorio, persegue anche l'esigenza di privare l'autore del reato di un valore equivalente a quanto illecitamente conseguito dalla commissione del reato, sicché non presuppone necessariamente una pronuncia di condanna. La decisione premette che l'articolo 578-bis c.p.p. costituisce norma processuale di immediata applicazione secondo il principio tempus regit actum , così come indicato da Sez. 3, numero 8785 del 2020, cit., e si riferisce a tutte le diverse forme di confisca, diretta o per equivalente, contemplate nel citato articolo 322-ter c.p. . Osserva, poi, che la nuova disposizione, secondo quanto emerge dai lavori preparatori, è finalizzata a sottrarre i patrimoni illecitamente accumulati, anche in caso di estinzione del reato e si presenta in continuità con l'elaborazione della giurisprudenza di legittimità, costituzionale e della Corte EDU, sulla possibilità di disporre la confisca, anche di carattere sanzionatorio, allorché la declaratoria di prescrizione . si accompagni ad un compiuto accertamento del fatto-reato e della responsabilità . . In particolare, cita Corte Cost., sent. numero 49 del 2015 Sez. U, numero 31617 del 26/06/2015, Lucci Corte EDU, GC, 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. ed altri c. Italia. Sez. 6, numero 14041 del 2020, Malvaso, cit., a questo punto, osserva che la scelta del legislatore di introdurre ed implementare l'articolo 578-bis c.p.p., andando oltre le conclusioni di Sez. U, numero 31617 del 2015, cit., la quale distingue tra confisca diretta e confisca di valore, si fonda sulla più recente elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU, e, in particolare, su Corte EDU, GC, 28 giugno 2018, G.I.E.M. s.r.l. ed altri c. Italia. Rappresenta, segnatamente, che la Grande Camera, nella decisione appena citata, ha affermato la compatibilità con l'articolo 7 della Convenzione EDU delle confische-sanzione fondate su accertamenti sostanziali di responsabilità contenuti nel reato che dichiara l'estinzione del reato per prescrizione . , purché la sanzione sia proporzionata al fatto . Sez. 6, numero 14041 del 2020, Malvaso, cit., ancora, segnala che, nella confisca per equivalente del prezzo o del profitto del reato, convergono evidenti finalità ripristinatorie, di semplificazione probatoria ed esecutiva, che le differenziano sostanzialmente da una pura e semplice pena patrimoniale . Rileva, a conferma, che la figura di confisca in discorso trova il proprio fondamento e limite nel vantaggio tratto dal reato , alla quale, per di più, è applicabile il principio di solidarietà passiva, proprio delle misure riparatorie, che limita la misura ablatoria alla quota di prezzo o profitto conseguito effettivamente e personalmente da ciascuno degli imputati . Ribadisce, perciò, che l'articolo 578-bis c.p.p., nel testo oggi vigente, è norma processuale di immediata applicazione secondo il principio tempus regit actum . 7.3. La terza decisione, Sez. 2, numero 19645 del 2021, Consentino, cit., pronunciandosi con riferimento ad una confisca per equivalente applicata con riguardo a reati di truffa aggravata ai danni dello Stato dichiarati estinti per prescrizione con la sentenza di appello, ha affermato i seguenti principi a si può procedere alla confisca in assenza di condanna anche quando sia per equivalente , sempre che rientri in una delle ipotesi previste dall'articolo 322-ter c.p. b la disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p., introdotta dal D.Lgs. 1 marzo 2018, numero 21, che ha disciplinato la possibilità di applicare, con una sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione, la confisca cd. allargata prevista dall'articolo 240-bis c.p., estesa, dalla L. 9 gennaio 2019, numero 3, a tutte le ipotesi di confisca di cui all'articolo 322-ter c.p., costituisce una norma di natura processuale, come tale soggetta al principio tempus regit actum, non introducendo nuovi casi di confisca, ma limitandosi a definire la cornice procedimentale entro cui può essere disposta la cd. ablazione senza condanna. A fondamento del primo principio, relativo all'applicabilità dell'articolo 578-bis c.p.p., anche alla confisca per equivalente, Sez. 2, numero 19645 del 2021, Consentino, cit., afferma che la previsione normativa appena indicata, siccome effettua un richiamo alla confisca prevista dall'articolo 322 ter c.p. , non può che fare riferimento a tutte le tipologie di ablazione considerate da questa disposizione, e, quindi, anche a quelle di valore, espressamente contemplate dal comma 2 di tale articolo. Aggiunge che questa interpretazione, fondata sul dato letterale della previsione normativa, è ulteriormente confermata dagli argomenti esposti da Sez. U, numero 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 27887001/03, per affermare l'applicabilità dell'articolo 578-bis c.p.p. anche alla confisca urbanistica. A base del secondo principio, relativo all'applicabilità dell'articolo 578-bis c.p.p. anche alla confisca per equivalente correlata a fatti consumati prima dell'entrata in vigore della L. numero 3 del 2019, Sez. 2, numero 19645 del 2021, Consentino, cit., pone il rilievo che la disposizione codicistica costituisce norma di diritto processuale e non di diritto sostanziale . Punto di partenza dell'argomentazione svolta per giungere a tale risultato è l'osservazione che la confisca di valore, pur avendo una connotazione prevalentemente afflittiva e una natura eminentemente sanzionatoria , come affermato dalla giurisprudenza costituzionale e di legittimità si citano Corte cost, sent. numero 97 del 2009 Sez. U, numero 18374 del 31/01/2013, Adami, Rv. 255037-01 Sez. U, numero 10561 del 30/01/2014, Gubert, Rv. 258646-01 Sez. U, numero 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435-01 , non è equiparabile né alla pena, né ad una sanzione accessoria. In proposito, si rileva che, secondo la diffusa elaborazione della giurisprudenza, la confisca di valore è applicabile anche in sede esecutiva, e non può essere oggetto del beneficio della sospensione condizionale, diversamente da qualunque pena principale o accessoria. Si rappresenta, poi, che la tipologia di ablazione in discorso ha una funzione ripristinatoria , finalizzata a sottrarre all'autore del reato il valore corrispondente al profitto o al prezzo dell'illecito. Si evidenzia, quindi, che la confisca di valore non è assimilabile né ad una misura di sicurezza, in quanto non si riferisce a cose intrinsecamente pericolose, né ad una sanzione accessoria, in quanto priva della funzione preventiva tipica di tali misure, né ad una sanzione principale, siccome non definita in proporzione alla gravità della condotta ed alla colpevolezza del reo. Si segnala, ancora, che, in relazione a tale ipotesi di confisca, si può parlare di una natura parzialmente sanzionatoria che è un modo di leggere l'avverbio di regola utilizzato, ovvero eminentemente essenzialmente per operare una distinzione tra essa e la confisca-misura di sicurezza e per affermarne la irretroattività, nonché in ragione del suo riferimento a beni non intrinsecamente pericolosi. Sulla base di queste considerazioni, si conclude che l'assegnazione alla confisca di una natura solo parzialmente sanzionatoria non implic a la sua attrazione nell'area della sanzione in senso stretto, né la applicazione allo stessa dello statuto normativa della pena è evidente infatti la sua funzione ripristinatoria, e la sua direzione verso il riallineamento degli squilibri patrimoniali generati da comportamenti illeciti . Si aggiunge che la conclusione appena esposta è coerente con la giurisprudenza convenzionale , e, in particolare, con Corte EDU, GC, 28 giugno 2018, G.i.e.m. s.r.l. e altri c. Italia, laddove ha confermato la compatibilità della statuizione impositiva della confisca urbanistica con l'articolo 7 CEDU, in quanto l'accertamento di responsabilità sostanziale è sufficiente per garantire il rispetto del diritto alla legalità convenzionale. Ciò posto, Sez. 2, numero 19645 del 2021, Consentino, cit., spiega perché l'articolo 578-bis c.p.p. costituisce norma processuale . Questi i passaggi fondamentali in argomento il collegio ritiene che l'articolo 578 bis c.p.p., sia norma processuale , in quanto la stessa non introduce nuovi casi di confisca, ma si limita a definire l'arco procedimentale entro il quale la stessa può essere applicata, agendo su un profilo processuale e temporale, ma lasciando inalterati i presupposti sostanziali di applicazione del vincolo legittimazione normativa ed identificazione di beni di valore corrispondente al profitto . La norma si limita infatti a stabilire che la confisca di valore può essere applicata nel giudizio di impugnazione anche quando sopravvenga l'estinzione per prescrizione, ma sia confermato l'accertamento di responsabilità. Non si tratta della introduzione di un nuovo caso di confisca, ma solo della definizione dei limiti temporali entro i quali la stessa può essere applicata in presenza di un accertamento di responsabilità sostanziale. Del resto, la natura parzialmente punitiva delle confische di valore impedisce la applicazione retroattiva delle norme che le prevedono, ma non delle norme processuali che definiscono quando possono essere applicate. Ovvero nel caso dell'articolo 578 bis c.p.p., nel giudizio di impugnazione contro una sentenza di condanna nel corso del quale sopravvenga la prescrizione. Chiarita la natura processuale dell'articolo 578 bis c.p.p., ne discende che la sua applicazione soggiace al principio del tempus regit actum . 8. L'orientamento secondo il quale la disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p. è applicabile anche alla confisca tributaria D.Lgs. 10 marzo 2000, numero 74, ex articolo 12-bis, ma, ove questa sia stata disposta per equivalente, non può essere mantenuta in relazione a fatti anteriori all'entrata in vigore del citato articolo 578-bis c.p.p., atteso il suo carattere afflittivo, è affermato, in particolare, da Sez. 3, numero 20793 del 18/03/2021, Rotondi, Rv. 281342-01, da Sez. 3, numero 39157 del 07/09/2021, Sacrati, Rv. 282374-01, e da Sez. 3, numero 7882 del 21/01/2022, Viscovo, in corso di massimazione. Queste pronunce si fondano sul rilievo per cui disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p., anche a volerla ritenere istitutiva di una norma processuale, produce effetti sostanziali laddove prevede l'applicabilità della confisca per equivalente e, quindi, in relazione a tale profilo, non può operare retroattivamente. 8.1. La prima decisione in ordine cronologico, Sez. 3, numero 20793 del 2021, Rotondi, cit., premette che la disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p. è applicabile anche alla confisca prevista dal D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12-bis, perché il riferimento della disposizione codicistica alle altre disposizioni di legge evoca le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali , come affermato sia da Sez. U, numero 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01/03, sia da Sez. U, numero 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627-01. Sez. 3, numero 20793 del 2021, Rotondi, cit., poi, confrontandosi con le osservazioni di Sez. 6, numero 14041 del 2020, Malvaso, cit., rappresenta la necessità di ulteriore specificazione per l'ipotesi di confisca per equivalente relativa a reato dichiarato prescritto nel giudizio di impugnazione e commesso anteriormente all'entrata in vigore dell'articolo 578-bis c.p.p Si osserva se è pur vero, come affermato da Sez. 3, numero 8785 del 29/11/2019, che l'articolo 578 bis c.p.p. è norma processuale e, dunque, applicabile a tutti i procedimenti in corso secondo il principio del tempus regit actum, non di meno, esso ha degli indubbi effetti sostanziali, tra cui appunto l'applicazione della confisca di valore, la cui natura di sanzione penale non ne consente la sua applicazione in via retroattiva rispetto al momento dell'entrata in vigore della norma processuale che, rivolta al giudice dell'impugnazione che dichiara la prescrizione del reato, impone allo stesso la decisione sull'impugnazione ai soli fini della confisca, previo accertamento della responsabilità dell'imputato . Si richiama, a conferma, l'insegnamento di Sez. U, numero 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435-01, laddove rileva che il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto. Si conclude che la confisca per equivalente, per la sua natura sanzionatoria, non può produrre effetti in relazione a fatti anteriori al momento in cui è entrata in vigore la norma che ne rende possibile il mantenimento anche nei casi in cui, precedentemente, ciò non era possibile . Di conseguenza, solo per i reati commessi successivamente all'entrata in vigore dell'articolo 578 bis c.p.p., è possibile il mantenimento della confisca per equivalente . 8.2. La seconda decisione, Sez. 3, numero 39157 del 2021, Sacrati, cit., condivide espressamente l'approdo raggiunto Sez. 3, numero 20793 del 2021, Rotondi, cit La condivisione del precedente approdo è manifestata attraverso una riproposizione testuale alla massima ufficiale, senza l'esposizione di ulteriori argomenti. 8.3. La terza decisione, Sez. 3, numero 7882 del 2022, Viscovo, cit., che offre una motivazione particolarmente analitica, dà atto, ripetutamente, dell'esistenza di un contrasto giurisprudenziale in ordine all'applicabilità dell'articolo 578-bis c.p.p., nella parte in cui prevede il mantenimento della confisca per equivalente con riguardo a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore cfr., in particolare, p.p. 2, 7, 10 e 11 . 8.3.1. Sez. 3, numero 7882 del 2022, Viscovo, cit., innanzitutto, rileva che la disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p. è applicabile anche alla confisca prevista dal D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12-bis. Evidenzia, a tal fine, che il riferimento della disposizione codicistica alle altre disposizioni di legge evoca le plurime forme di confisca previste dalle leggi penali speciali , come affermato sia da Sez. U, numero 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01/03, sia da Sez. U, numero 6141 del 25/10/2018, dep. 2019, Milanesi, Rv. 274627-01, e quindi anche la confisca per equivalente. 8.3.2. Sez. 3, numero 7882 del 2022, Viscovo, cit., poi, osserva che la soluzione accolta dall'opposto orientamento, la quale afferma l'applicazione retroattiva dell'articolo 578-bis c.p.p. a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore, appare confliggere con il combinato disposto degli articolo 25 Cost. e 7 CEDU, per il suo inevitabile riflesso sostanziale . Rappresenta, segnatamente, che l'applicazione retroattiva dell'articolo 578-bis c.p.p. a fatti antecedenti alla sua entrata in vigore determina l'adozione di una pronuncia in appello o in cassazione impositiva di un sacrificio patrimoniale a sorpresa - non . prevedibile per il ricorrente, all'atto della commissione del reato . . In proposito, rileva che la nozione di pena , a norma dell'articolo 7, p. 1, CEDU, è particolarmente ampia, e non presuppone necessariamente la pronuncia di una sentenza di formale condanna e che in essa rientra sicuramente anche la confisca per equivalente prevista dal D.Lgs. numero 74 del 2000, articolo 12-bis, atteso quanto affermato dal Giudice delle Leggi, il quale ne ha sottolineato la natura eminentemente sanzionatoria Corte Cost., sent. numero 97 del 2009 . Segnala, inoltre, che il principio di irretroattività della pena di cui all'articolo 7 CEDU non si applica alle norme processuali e che, però, le definizioni di diritto interno non sono vincolanti per l'ordinamento sovranazionale, sicché il diritto penale materiale può essere integrato anche da norme di procedura si cita Corte EDU, GC, 17/09/2009 Scoppola c. Italia . Espone, poi, che il principio di legalità convenzionale implica la necessità che, al momento della commissione del fatto, una disposizione di legge la quale rendeva l'atto punibile e che la pena imposta non abbia ecceduto i limiti fissati da tale disposizione, secondo canoni di prevedibilità e di accessibilità si cita, in particolare, Corte EDU, GC, 21/10/2013, Del Rio Prada c. Spagna . Evidenzia, ancora, che la nozione di prevedibilità deve essere valutata dal punto di vista della persona condannata e al momento della commissione dei fatti poi perseguiti, in termini di ragionevolezza. Conclude quindi Il principio della irretroattività è dunque violato quando vengono applicate retroattivamente delle disposizioni legislative anche processuali, ma con effetti sostanziali, come quelle in materia di confisca sulla cui natura sanzionatoria non può esservi dubbio , i cui effetti sanzionatori non erano prevedibili nemmeno in base all'interpretazione giurisprudenziale all'epoca esistente, a fatti commessi prima dell'entrata in vigore di tali disposizioni . Aggiunge, sul punto, che, ancora nel 2015, le Sezioni Unite hanno enunciato il principio per cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, non può disporre, atteso il suo carattere afflittivo e sanzionatorio, la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto il riferimento è a Sez. U, numero 31617 del 26/06/2015, Lucci, Rv. 264435-01 . 8.3.3. A questo punto, Sez. 3, numero 7882 del 2022, Viscovo, cit., dedica una specifica riflessione al tema della natura processuale o sostanziale dell'articolo 578-bis c.p.p Si premette che non è agevole stabilire quando una norma abbia natura sostanziale o processuale. Si segnalano come emblematiche in proposito due vicende. La prima riguarda la disciplina della L. numero 3 del 2019, c.d. legge spazzacorrotti , la quale ha inserito la maggior parte dei reati contro la Pubblica Amministrazione nell'elenco di quelli ostativi all'ottenimento dei benefici e delle misure alternative previste dalla legge sull'ordinamento penitenziario questa disciplina, precedentemente qualificata di diritto processuale e sottratta al divieto di retroattività anche da Sez. U, numero 24561 del 30/05/2006, A., Rv. 233976-01, è stata ritenuta di diritto sostanziale dalla Corte costituzionale Corte Cost., sent. numero 32 del 2020 . La seconda è quella determinata dalle disposizioni sulla sospensione dei procedimenti penali con disposizioni retroattive di sospensione dei termini di prescrizione e delle misure cautelari. Si osserva, poi, che la garanzia di irretroattività prevista dall'articolo 25 Cost., comma 2, si estende a tutte le norme che alla commissione di un fatto qualificato come reato vi riconnettono l'effetto della punizione , e, quindi, anche a quelle relative alla prescrizione, come confermato da Corte Cost., sent. numero 115 del 2018. In questo ambito, vanno inscritte anche le disposizioni incidenti sul bene della proprietà, siccome tutelato dall'articolo 42 Cost. e dall'articolo 1, Prot. 1, CEDU. Si segnala, inoltre, che la garanzia di irretroattività risponde anche alla esigenza di previa conoscibilità dei precetti penalmente sanzionati . Si rileva, a questo punto, che la previsione dell'applicabilità della confisca per equivalente in appello o in sede di legittimità, disposta in relazione a fatti antecedenti all'entrata in vigore della norma che tale obbligo ha introdotto in caso di declaratoria per prescrizione o per amnistia, ove positivamente sia stata accertata la responsabilità dell'imputato, renderebbe confiscabile per equivalente il profitto del reato non già in relazione ad un fatto prima non sanzionabile con questa misura, ma in relazione ad un esito processuale che, al momento della commissione del fatto non era prevedibile. Si precisa, in argomento, che il divieto di retroattività, sia a norma dell'articolo 25 Cost., comma 2, sia in forza delle disposizioni delle Carte internazionali, attiene anche all'applicazione retroattiva di una legge che punisca più severamente un fatto già precedentemente incriminato. Si aggiunge, inoltre, che la disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p. non può ritenersi meramente ricognitiva della disciplina preesistente, perché prima della sua entrata in vigore era principio assolutamente consolidato quello per cui il giudice, nel dichiarare la estinzione del reato per intervenuta prescrizione, poteva disporre la confisca diretta del prezzo o del profitto del reato, ma non anche la confisca per equivalente delle cose che ne costituiscono il prezzo o il profitto, attesa il carattere afflittivo e sanzionatorio di questa seconda tipologia di ablazione. Si evidenzia, poi, che la retroattività della norma desumibile dall'articolo 578-bis c.p.p. non può essere basata sull'esegesi delle pronunce della Corte costituzionale Corte Cost., sent numero 49 del 2015 , della Corte EDU Corte EDU, GC, 28 giugno 2018, G.i.e.m. s.r.l. e altri c. Italia e delle Sezioni Unite penali Sez. U, numero 13539 del 30/01/2020, Perroni, Rv. 278870-01/03 , tutte relative alla confisca urbanistica, in ragione della diversità di natura di questa, costituente confisca diretta, rispetto alla confisca di valore o per equivalente. Si espone, quindi, che se . la ratio del principio di irretroattività della legge penale sfavorevole è quella di tutelare l'affidamento e la libertà di autodeterminazione, questa esigenza dovrebbe valere anche in caso di applicazione di legge processuale, ma con effetti sostanziali in malam partem, come affermato dalla Corte costituzionale con la . sentenza numero 32/2020, in merito al divieto di applicazione retroattiva delle modifiche peggiorative della disciplina delle misure alternative alla detenzione . Si segnala, infine, che la natura sanzionatoria costituisce un dato caratterizzante della confisca di valore, perché questa può attingere anche beni acquistati anteriormente o successivamente alla commissione del reato, ossia beni privi di connotati di pericolosità e di legami di pertinenzialità con l'illecito. 8.3.4. Compiute le considerazioni precedentemente esposte, Sez. 3, numero 7882 del 2022, Viscovo, cit., approfondisce il tema della natura eminentemente sanzionatoria della confisca per equivalente. Si premette che il termine eminentemente significa specialmente , principalmente , particolarmente e non certo parzialmente . Si osserva, poi, che, anche a voler riconoscere alla confisca di valore una natura solo parzialmente sanzionatoria, resta ferma la sua natura afflittiva, in quanto l'oggetto dell'ablazione è rappresentato da una porzione di patrimonio che, in sé, non presenta alcun elemento di collegamento con il reato. Si rappresenta che, di conseguenza, in relazione a tale forma di ablazione, si pone la necessità di garantire al destinatario una ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si esporrà trasgredendo il precetto penale. Si aggiunge, ulteriormente, che disposizioni come quella di cui all'articolo 578-bis c.p.p non possiedono una valenza esclusivamente processuale , ma costituiscono norme che esplicano effetti sostanziali incidenti direttamente sull'an e sul quantum della confisca-sanzione, e che incidono sulla ragionevole prevedibilità delle conseguenze cui si troverebbe esposto l'agente trasgredendo il precetto penale , essendo norme processuali che aggravano il trattamento sanzionatorio sotto il profilo patrimoniale, menomando la certezza di libere scelte d'azione . Si evidenzia, infine, che è irrilevante che la norma fosse vigente al momento della decisione dei giudici di appello, poiché, come bene evidenziato nella sentenza della Corte Costituzionale numero 32/2020, la portata del principio di legalità e il divieto di irretroattività presidiano, in linea generale, non solo il momento della scelta processuale dell'imputato ma il momento della condotta è in questo momento che l'agente deve avere un quadro completo delle conseguenze alle quali si espone trasgredendo la legge alla quale è soggetto lo stesso potere dello Stato, che non può che regolare i futuri comportamenti illeciti . 9. Il contrasto di giurisprudenza sulla questione concernente se la disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p. sia applicabile anche alle confische disposte per fatti commessi anteriormente all'entrata in vigore della stessa, nel testo vigente per effetto della riforma recata dal L. numero 3 del 2019, articolo 1, comma 4, lett. f , appare innanzitutto radicato, perché risultante da una pluralità di decisioni emesse da Collegi di Sezioni diverse. Il contrasto, inoltre, si fonda su un profilo estremamente problematico, come riconosce Sez. 3, numero 7882 del 2022, Viscovo, cit., quale è quello della individuazione della natura sostanziale o processuale della disposizione che viene in rilievo, nella specie l'articolo 578-bis c.p.p 9.1. Per una migliore individuazione dei termini del contrasto può essere utile una duplice premessa. Per un verso, non sembra controverso che il legislatore possa prevedere l'applicazione e, quindi, il mantenimento , della confisca per equivalente con una sentenza formalmente non di condanna. Del resto, nessuna decisione avanza dubbi della compatibilità costituzionale e convenzionale della disciplina fissata dall'articolo 578-bis c.p.p., nel testo risultante per effetto dell'interpolazione recata dalla L. numero 3 del 2019, con riguardo a confische per equivalente disposte in relazione a fatti commessi in epoca successiva all'entrata in vigore di tale legge. Per l'altro, la giurisprudenza costituzionale ha più volte affermato che la confisca di valore ha natura sostanzialmente punitiva, persino se applicata in conseguenza di illecito amministrativo, e, conseguentemente, rientra nel raggio applicativo del principio di irretroattività della norma penale sancito dall'articolo 25 Cost., comma 2, principio che concerne non soltanto le pene definite come tali dall'ordinamento nazionale, ma anche quelle così qualificabili ai sensi dell'articolo 7 CEDU così Corte Cost., sent. numero 223 del 2018, p. 3.1, ma anche p. 6.1 del Considerato in Diritto, nonché, in termini sovrapponibili, Corte Cost., sent. numero 68 del 2017 . 9.2. Il profilo problematico, quindi, è se la disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p., nella parte relativa alle confische di valore, per quanto inserita nel codice di procedura penale, sia o meno da comprendere nel novero di quelle che dettano norme penali , agli effetti dell'articolo 25 Cost., comma 2. Se, infatti, si accede alla soluzione affermativa, l'articolo 578-bis c.p.p., nella parte relativa alle confische di valore, potrà essere riferito ai soli fatti successivi alla modifica di cui alla L. numero 3 del 2019. Se, invece, si qualifica la disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p., anche nella parte relativa alle confische di valore, come norma processuale , sembra ipotizzabile una ben più ampia area croonologica di operatività della stessa, in applicazione del principio tempus regit actum. 9.3. Potrebbe essere risolutivo valutare se la disciplina di cui all'articolo 578-bis c.p.p. attenga all'istituto della prescrizione. In effetti, la giurisprudenza costituzionale, proprio avendo riguardo alla disciplina della prescrizione, ha ripetutamente chiarito che un istituto che incide sulla punibilità della persona, riconnettendo al decorso del tempo l'effetto di impedire l'applicazione della pena, nel nostro ordinamento giuridico rientra nell'alveo costituzionale del principio di legalità penale sostanziale enunciato dall'articolo 25 Cost., comma 2, con formula di particolare ampiezza così, per tutte, Corte Cost., sent. numero 115 del 2018, e Corte Cost., ord. numero 24 del 2017 . E si può aggiungere - questa esigenza è stata ritenuta meritevole di rispetto dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea anche quando si tratta di applicare le disposizioni sul Trattato sul Funzionamento dell'Unione Europea cfr. Corte di Giustizia, Grande Sezione, 05/12/2017, causa C-42/17, M.A. S. e M.B. . Inoltre, sempre la giurisprudenza costituzionale ha recentemente precisato, ancora con specifico riguardo a precetti normativi incidenti in materia di prescrizione, che le disposizioni istitutive di fattispecie di rilievo processuale, ma da cui conseguono significativi effetti di natura sostanziale, ricadono comunque nell'area di applicazione del principio di legalità di cui all'articolo 25 Cost., comma 2 e, quindi, del principio della irretroattività della legge penale sfavorevole Corte Cost., sent. numero 140 del 2021 . 9.4. Tuttavia, non appare di immediata definizione la questione se una disciplina relativa al prolungamento nel tempo della possibilità per il giudice di confermare le sole statuizioni che dispongono la confisca per equivalente già adottate prima del maturarsi di una causa estintiva del reato rientri nell'ambito dell'istituto della prescrizione, o comunque debba rispettare le garanzie costituzionali di irretroattività operanti in tema di prescrizione. In particolare, se la precisata disciplina dovesse essere ritenuta esterna all'istituto della prescrizione, potrebbero anche assumere rilievo altre categorie giuridiche, e potrebbe eventualmente valutarsi se la stessa attiene a quelle norme di procedura sottoposte al principio tempus regit actum, in linea anche con l'elaborazione della giurisprudenza della Corte EDU cfr., in particolare, Corte EDU, 22/06/2000, Coe'me c. Belgio, spec. p.p. 148-151, e Corte EDU, 12/02/2013, Previti c. Italia . Va inoltre rilevato che, quand'anche si aderisse alla prospettiva appena indicata, potrebbe ancora porsi il problema dell'esatto perimetro cronologico di applicazione della disposizione di cui all'articolo 578-bis c.p.p., nella parte relativa alle confische di valore. Invero, dalla sentenza della Corte EDU nel caso Coe'me ed altri c. Belgio, sembra evincersi che una violazione dell'articolo 7 CEDU sarebbe comunque configurabile se la proroga dei termini, in quel caso di prescrizione, mediante l'applicazione immediata di una disposizione processuale, intervenisse dopo che quei termini fossero già decorsi v. p. 149 . 10. Alla luce delle considerazioni svolte, il ricorso deve essere rimesso, ai sensi dell'articolo 618 c.p.p., comma 1, alle Sezioni Unite sulla seguente questione Se, e quando, la statuizione di confisca per equivalente possa essere lasciata ferma, o debba invece essere eliminata, nel caso in cui il giudice dell'impugnazione pronunci sentenza di proscioglimento per intervenuta prescrizione del reato presupposto previo accertamento della responsabilità dell'imputato, ed il fatto sia anteriore alla entrata in vigore del L. 9 gennaio 2019, numero 3, articolo 1, comma 4, lett. f , che ha inserito nell'articolo 578-bis c.p.p. le parole o la confisca prevista dall'articolo 322-ter c.p. . P.Q.M. Rimette il ricorso alle Sezioni Unite.