La Cassazione ribadisce i connotati della manifestazione di volontà utile a qualificare l’omicidio del consenziente

La Suprema Corte torna a riflettere sul contemperamento tra la libertà individuale e l’esigenza di delimitare le condizioni alle quali si possa assistere – in termini morali o materiali, stante l’ampia nozione accreditata in giurisprudenza – chi, pur versando in uno stato di incapacità psicofisica, decida e intenda dar seguito alla decisione di porre fine alla propria esistenza.

Lo fa, dedicando più spazio del solito al rituale riepilogo di merito, che consente, poi, di comprendere efficacemente la declinazione concreta dell'orientamento di legittimità assolutamente prevalente. Il caso. L'inchiesta prende le mosse dall'uccisione di una donna di mezza età da parte del marito, che dopo averla strangolata aveva chiamato i Carabinieri, dichiarando di volersi a sua volta suicidare. Sin dalle prime indagini, quest'ultimo aveva asserito di essersi risolto all' omicidio al solo fine di assecondare la volontà della moglie, che aveva iniziato a soffrire di forti dolori, per pregresse patologie non risolte dall'intervento chirurgico subito aveva inoltre riferito che la donna, sommando a tali sofferenza il disagio per il suo recente pensionamento, era caduta in depressione, per la quale le venivano somministrati psicofarmaci, che non avevano però intaccato la sua genuina volontà di porre fine alla propria vita, tanto da porre in essere pregressi tentativi di suicidio . Il Primo Giudice, anche alla luce della piena confessione resa e della sua coerenza con il restante quadro istruttorio, aveva condannato l'imputato, per omicidio volontario aggravato, alla pena di anni dieci di reclusione, ridotta per il rito e per la prevalenza delle attenuanti generiche rispetto alla contestata aggravante, oltre alle interdizioni di legge ed al risarcimento del danno nei confronti delle parti civili costituite. La competente Corte d'Appello aveva confermato la decisione in punto di responsabilità, respingendo l'assunto del difensore che aveva denunciato, con l'atto di gravame, la mancata riconduzione del fatto all'omicidio del consenziente, disponendone la riforma, invece, con riguardo al trattamento sanzionatorio, ridotto ad anni nove e mesi quattro di reclusione. La difesa dell'imputato interponeva, poi, ricorso per Cassazione, domandando l'annullamento senza rinvio della predetta sentenza in ragione di tre articolati motivi in primis, denunciava error in iudicando , per aver letto l' articolo 579 c.p. – e, più in specie, il profilo del consenso scriminante – alla luce dei principi giurisprudenziali elaborati in relazione alla diversa norma incriminatrice che punisce l'aiuto al suicidio lamentava, inoltre, una motivazione viziata dall'aver illogicamente ritenuto invalido il consenso prestato per la pavidità della vittima, aspetto che avrebbe dovuto, al contrario, militare a favore di un “suicidio indiretto”, nonché per la riferita sofferenza provata dalla vittima in quel momento, che non avrebbe potuto inficiare le sue precedenti richieste ulteriori carenze motivazionali, infine, dipenderebbero dalla scarsa valorizzazione dei tentativi di star vicino alla coniuge, dissuadendola dal suo intento, nonché all'assenza di segni di lotta in casa e sul corpo della vittima, tali da comprovare, indirettamente, il suo consenso. La sentenza. La Sezione I – su parere conforme del Procuratore generale, che per tale esito aveva insistito con requisitoria scritta – dichiara inammissibile l'impugnazione, condannando il ricorrente al pagamento delle spese processuali del grado e, ritenendo di non poter escludere la colpa nell'introduzione dell'ulteriore grado di giudizio, della somma di € 3.000 alla Cassa delle Ammende. L'Estensore mostra buone capacità di sintesi nel riassumere i principi di diritto, ormai consolidati, che portano a ritenere manifestamente infondate le doglianze difensive, a partire dalle coordinate ermeneutiche che devono guidare, nel rispetto di diritti e libertà di rango costituzionale, l'esegesi di simili giudizi. Prima di giungere al punto nodale, sgombra il campo dal preteso abbaglio che avrebbe portato, nei gradi di merito, a richiamare canoni propri di altra analoga fattispecie. Il tratto comune alle ipotesi delittuose di cui agli articoli 579 e 580 c.p. . Preliminarmente, infatti, il Collegio chiarisce come i Giudici distrettuali non abbiano sbagliato la propria ricostruzione in diritto, avendo chiarito come il riferimento ad una lettura costituzionalmente orientata di entrambi i precetti si fondi sull'esigenza di reputare la formazione della volontà e la scelta del soggetto passivo – circostanze determinanti per l'operazione interpretativa, che generano importanti riflessi sulla dosimetria della pena – piene, solide e scevre da condizionamenti di qualunque natura. Le caratteristiche del consenso rilevante ai fini della qualificazione giuridica del fatto. Si passa, così, ad affrontare il tema centrale al vaglio del Collegio, che, dopo una rapida disamina dei precedenti più significativi, giunge a confermare che «è configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l'omicidio del consenziente, nel caso in cui manchi una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manifestata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo che non attribuisce a terzi […] il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell'integrità fisica altrui» Cass. numero 43954/2010 , ove si è esclusa la ricorrenza del requisito tipico per le sommarie ed imprecisate richieste della vittima affinché cessasse la propria sofferenza . Nel caso di specie, pertanto, le generiche invocazioni della vittima nel giorno dell'evento, dipendenti dalla sofferenza provata e dall'obnubilazione causata dai farmaci assunti, non potevano in alcun modo integrare tali presupposti, né avrebbero potuto ricavare la loro validità dalle difficoltà espresse nel periodo di convalescenza, in cui la donna era gravata dalla medesima debolezza psico-fisica. Conclusioni. La pronuncia in commento, pur non costituendo un'innovazione nel panorama pretorio, coglie nel segno, confermando in modo chiaro e lineare l'importanza di adoperare rigorosamente il criterio utile a distinguere il confine tra il contributo alla scelta altrui di concludere la propria esistenza e l'omicidio volontario, pur se consumato in un contesto peculiare del quale potrà tenersi conto, al più, sotto il profilo della commisurazione della pena.

Presidente Iasillo - Relatore Mancuso Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 18 marzo 2019, il Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Roma, a seguito di giudizio abbreviato, condannava P.V. per il reato di omicidio doloso di A.P., aggravato dal rapporto di coniugio, commesso in data omissis . Riconosciute le attenuanti generiche in misura prevalente rispetto all'aggravante contestata, applicata la riduzione per la scelta del rito, il giudice determinava la pena finale in anni dieci di reclusione. Inoltre, condannava l'imputato al risarcimento del danno e alla rifusione delle spese processuali in favore delle parti civili Ad.Ma. e A.M., fratelli germani di A.P Il giudice dichiarava altresì nei confronti dell'imputato l'interdizione in perpetuo dai pubblici uffici, l'interdizione legale per la durata della pena e l'indegnità a succedere. Il giudice di primo grado ricostruiva il fatto sulla base delle dichiarazioni confessorie del P., sia rese oralmente al cospetto del Pubblico Ministero e nel corso della udienza di convalida, sia rese in un manoscritto rinvenuto nell'abitazione dello stesso imputato delle sommarie informazioni rese da Ad.Ma., A.M. e M.M., quest'ultimo portiere dello stabile della consulenza tecnica disposta dal Pubblico Ministero e svolta dal Dott. Silvestro Mauriello. In particolare, il giudice accertava che i Carabinieri avevano raggiunto l'abitazione del P. a seguito della segnalazione telefonica effettuata dallo stesso imputato, il quale aveva riferito di aver ucciso la moglie e di volersi togliere la vita. All'interno della suddetta abitazione, gli operatori intervenuti avevano rinvenuto, su un letto, il corpo esanime di A.P. e, a fianco, il P. che teneva un coltello puntato alla propria gola. L'imputato veniva sottoposto a fermo e, in sede di udienza di convalida, riferiva che, in un momento di obnubilamento, aveva strangolato la moglie, su richiesta espressa dalla stessa coniuge sia in precedenza, sia il giorno dell'omicidio. P. affermava che, proprio il omissis , A.P. aveva assunto un liquido, necessario per una visita colonscopica e gastroscopica fissata per il giorno successivo, liquido che le aveva arrecato dolori e sofferenze a causa di patologie pregresse. Il giudice accertava che A.P. era stata operata sei mesi prima della morte per un prolasso rettale, e che tale operazione l'aveva portata, nonostante l'esito positivo dell'intervento chirurgico, a cadere in uno stato di depressione, causato anche dal recente pensionamento. Dalle sommarie informazioni, rese dai fratelli di A.P., era inoltre emerso che a quest'ultima erano stati prescritti degli antidepressivi da C.A., marito di A.M. nonché medico di famiglia della vittima. Lo stesso P. aveva riferito di precedenti tentativi di suicidio della moglie, la quale aveva cercato di uccidersi utilizzando forbici o lanciandosi giù dal proprio appartamento, collocato al settimo piano. Il P. aveva anche affermato che, in ragione delle richieste della moglie e per alleviare le sofferenze della stessa, aveva aderito alla volontà suicida della moglie, procurandole la morte. Il giudice escludeva la richiesta difensiva di qualificazione del fatto come omicidio del consenziente, affermando che era invalido il consenso prestato dalla vittima in prossimità dei fatti, data la situazione di debolezza psichica. Inoltre, il giudice fondava il proprio convincimento anche sulla situazione di salute della vittima, oggettivamente non grave. Infine, riteneva che il P. aveva agito in virtù di una propria percezione della dignità della vita, e non su libera e volontaria scelta di A.P., essendosi quest'ultima supinamente assoggettata al volere del coniuge. 2. La difesa del P. proponeva appello avverso la sentenza di primo grado, censurando il provvedimento impugnato circa la qualificazione del fatto e il trattamento sanzionatorio. Con sentenza del 4 febbraio 2020, la Corte di assise di appello di Roma riformava la sentenza di primo grado solamente in relazione all'entità della pena, determinandola in anni nove e mesi quattro di reclusione. Il giudice di appello confermava nel resto la sentenza impugnata. In particolare, dopo aver richiamato la giurisprudenza costituzionale in tema di suicidio assistito, il giudice di appello riteneva che, nel caso in esame, A.P. aveva solamente manifestato una generica espressione di sofferenza, non qualificabile come consenso, tenuto conto anche della pavidità della vittima. Il giudice di appello considerava tale assenza di coraggio, riferita da A.M., un limite all'attuazione del proposito suicidario e alla volontà di morire. Riteneva inoltre che le condizioni di salute e sofferenza di A.P. relative al giorno dell'omicidio erano state enfatizzate dal P., con conseguente distorsione dell'esistenza del consenso. Inoltre, il giudice di appello affermava che, anche se si volesse considerare il presunto consenso come esistente e determinato dallo stato di depressione, comunque tale consenso dovrebbe essere considerato invalido, dal momento che il predetto stato di depressione non era mai stato adeguatamente diagnosticato e non era di rilevanza tale da porre A.P. davanti alla scelta fra una ineliminabile sofferenza e la morte. Secondo le valutazioni del giudice di appello, nemmeno era stata raggiunta la prova del consenso. Infatti, i presunti tentativi di suicidio della donna erano rimasti privi di riscontri e le sue reiterate manifestazioni di voler morire non erano state considerate realmente problematiche dai familiari, i quali non avevano adottato precauzioni o provvedimenti atti ad ostacolare il perfezionamento di presunti propositi suicidari. 3. La difesa del P. ha proposto ricorso per cassazione avverso la sentenza di appello, con atto articolato in tre motivi. 3.1. Con il primo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b , per erronea interpretazione dell'articolo 579 c.p., in relazione alla tematica del consenso scriminante, dal momento che il giudice di appello aveva fatto applicazione dei criteri fissati nella L. numero 219 del 2017 . L'interpretazione fornita dal giudice di appello è doppiamente erronea. Innanzitutto, quest'ultimo ha richiamato pronunce della Corte costituzionale, le quali hanno avuto ad oggetto la diversa e ulteriore fattispecie dell'aiuto al suicidio, di cui all' articolo 580 c.p. Poi, ha applicato i criteri elaborati nelle suddette pronunce anche al caso in esame, nonostante il contesto fosse diverso. Infatti, con l'ordinanza numero 207 del 2018 e con la sentenza numero 242 del 2019 la Corte costituzionale ha fissato le condizioni al ricorrere delle quali la condotta di aiuto al suicidio non è punibile. Diversamente, nel caso in esame, si discorreva della qualificazione del fatto come omicidio del consenziente o come omicidio volontario. Tanto nel caso di cui all' articolo 579 c.p. , quanto in quello di cui all' articolo 575 c.p. , la condotta resta penalmente rilevante e punibile, ma, nel caso dell'omicidio del consenziente, la cornice edittale è inferiore. Di conseguenza, il giudice di appello, confondendo i piani dell'aiuto al suicidio non punibile, dell'omicidio del consenziente e dell'omicidio volontario, nonché ritenendo erroneamente applicabili al caso in esame le medesime - o addirittura più stringenti - condizioni elaborate dalla giurisprudenza costituzionale in tema di aiuto al suicidio scriminato, ha erroneamente interpretato la disposizione di cui all' articolo 579 c.p. . 3.2. Con il secondo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , per manifesta illogicità della motivazione circa l'inesistenza e la validità di un consenso della vittima, nonché per contraddittorietà della motivazione, emergente dagli atti processuali, circa le manifestazioni di volontà della vittima. Il giudice di appello sembra abbandonare i criteri stabiliti dalla Corte costituzionale, concentrandosi correttamente sulla esistenza e validità del consenso, nonché sulla prova dello stesso. Tuttavia, il giudice di appello fonda il proprio convincimento su argomentazioni manifestamente illogiche, ritenendo, da un lato, la pavidità della vittima idonea a escludere un'autentica volontà di morire dall'altro lato, il consenso prestato il giorno dell'omicidio invalido, a causa della situazione di sofferenza e debolezza contingente. La letteratura scientifica ha invece evidenziato che la pavidità di una persona non esclude automaticamente la volontà di morire, essendo anzi tipica del fenomeno del suicidio indiretto. Infatti, l'assenza di coraggio non interferisce con il momento della volontà, bensì con quello successivo dell'azione. La sentenza impugnata è inoltre contraddittoria laddove qualifica come generica espressione di sofferenza il desiderio di morire, manifestato in più occasioni alla sorella e al marito e reso evidente anche da un allarmante decadimento fisico e psicologico. Al tempo stesso, è anche manifestamente illogica, laddove àncora il giudizio circa la validità del consenso al solo giorno dell'omicidio, dal momento che A.P. aveva già in precedenza manifestato reiteratamente e validamente la propria volontà di morire. Di conseguenza, in ragione di un consenso esistente e valido, il giudice di appello avrebbe dovuto qualificare il fatto come omicidio del consenziente. 3.3. Con il terzo motivo, il ricorrente censura la sentenza impugnata, richiamando l' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. e , per contraddittorietà della motivazione sul ritenuto mancato raggiungimento della prova dell'esistenza di un valido consenso. Il giudice di appello ha ritenuto non provata tale circostanza in ragione di un'asserita mancata attivazione da parte del P. e degli altri familiari di A.P., al fine di adottare precauzioni atte a scongiurare i propositi suicidari della vittima ritenuti non provati dal giudice. In realtà, l'imputato aveva riferito di essersi più volte trattenuto a Roma per stare vicino alla moglie, e non solo nella settimana precedente all'omicidio. Inoltre, A.M. aveva riferito che la propria sorella, persona riservata di natura, non aveva piacere a ricevere visite a casa e non gradiva interferenze nella propria vita. Inoltre, Ad.Ma. aveva riferito che la condizione di salute di A.P. era degenerata e che, dunque, le erano stati prescritti degli antidepressivi da C.A., circostanza quest'ultima confermata anche da A.M Di conseguenza, è evidente che tutti i familiari si erano attivati, ben consapevoli delle reali problematiche relative allo stato psicologico della vittima. La sentenza di appello è ulteriormente contraddittoria, laddove ritiene non provati i precedenti tentativi di suicidio. Infatti, l'appartamento in cui si trovavano l'imputato e la vittima era collocato al settimo piano, in un attico. Di conseguenza, nessun vicino poteva avere la possibilità di assistere a tali fatti, essendo verosimile che A.P. non avesse realizzato i propri tentativi di suicidio con urla o clamore, dato il suo carattere riservato e silenzioso. Ne' può rilevare il mancato ritrovamento di forbici nell'appartamento, dal momento che non veniva disposta alcuna perquisizione nella abitazione ed essendo più che verosimile che in una abitazione dotata di cucina vi fosse almeno un paio di forbici. Infine, l'assenza di segni di lotta in casa e sul corpo di A.P. rende evidente l'esistenza del consenso della vittima, con conseguente contraddittorietà della sentenza laddove non ne ha tenuto conto. 4. In data 14 settembre 2021, la difesa comune delle parti civili A.M. e Ad.Ma. ha depositato memoria, chiedendo il rigetto del ricorso avanzato dalla difesa dell'imputato. Considerato in diritto 1. E' manifestamente infondato, dunque inammissibile, il primo motivo di ricorso, con il quale il ricorrente deduce l'erronea interpretazione dell'articolo 579 c.p. fornita dal giudice di appello, sostenendo che quest'ultimo avrebbe confuso il piano della scriminante elaborata dalla Corte costituzionale in relazione all'aiuto al suicidio con quello della fattispecie, penalmente rilevante, di omicidio del consenziente. I richiami effettuati nella sentenza impugnata alla ordinanza numero 207 del 2018 e alla sentenza numero 242 del 2019 della Corte costituzionale attengono a un inquadramento generale della incriminazione delle condotte di cui agli articolo 579 e 580 c.p. Infatti, il giudice di appello ha espressamente affermato di aver trattato di tali tematiche per individuare l'argomento di fondo e le problematiche sottese ad esso . In particolare, il giudice di appello ha evidenziato come le fattispecie incriminatrici in questione trovano una propria ragion d'essere anche nell'attuale ordinamento giuridico, improntato ai valori costituzionali. Sebbene con l'entrata in vigore della Costituzione il principio dell'autodeterminazione abbia assunto rilevanza principale nella gerarchia dei valori della società, tuttavia le fattispecie di omicidio del consenziente e di aiuto al suicidio si fondano, nel contesto attuale, sulla esigenza di garantire che la formazione della volontà e della scelta sulla propria vita sia comunque piena, libera da condizionamenti, retta da un consenso, oltre che valido, anche serio e ponderato. Alla luce di tale approccio costituzionalmente orientato e di tale esigenza di tutela, il giudice di appello ha approfondito le circostanze del caso concreto, tenendo conto delle condizioni precisate dalla Corte costituzionale in relazione alle modalità di espressione del consenso, anche se elaborate in riferimento alla fattispecie di aiuto al suicidio. Anzi, tenendo conto della diversa rilevanza causale della condotta del terzo nelle due diverse fattispecie di cui agli articolo 579 e 580 c.p. nella prima, condotta direttamente causativa della morte nella seconda, condotta di agevolazione della realizzazione del proposito suicidario , ha affermato la possibilità di prevedere limiti uguali, se non addirittura più stringenti, di quelli elaborati dalla Corte costituzionale, ma pur sempre con riferimento alle modalità di espressione del consenso. Alla luce delle suddette considerazioni, non risulta che il giudice di appello abbia erroneamente interpretato la disposizione di cui all' articolo 579 c.p. , non avendo ritenuto necessarie - ai fini della qualificazione del fatto come omicidio del consenziente piuttosto che come aiuto al suicidio - tutte le condizioni fissate dalla Corte costituzionale nelle suddette pronunce, ma solo quelle relative alla espressione di un consenso serio, esplicito, perdurante sino al momento della commissione del fatto e non ambiguo. Tra l'altro, nello stesso ricorso si evidenzia che il giudice di appello, successivamente a questi richiami alla giurisprudenza costituzionale e nonostante gli stessi, ha comunque correttamente approfondito la tematica rilevante del caso in esame, cioè i profili relativi alla esistenza, alla validità e alla prova del consenso. 2. Sono entrambi manifestamente infondati, dunque inammissibili, il secondo e il terzo motivo di ricorso, che possono essere trattati congiuntamente perché vertenti su tematiche intimamente connesse, cioè sui requisiti del consenso e sulla prova della sua esistenza. 2.1. Secondo la giurisprudenza di legittimità, affinché si configuri un'ipotesi di omicidio del consenziente, e non di omicidio volontario, è necessario che il consenso della vittima sia serio, esplicito, perdurante sino al momento della commissione del fatto e non ambiguo, in guisa da esprimere un'evidente volontà della vittima di morire, consenso la cui prova deve essere univoca, chiara e convincente, in considerazione dell'assoluta prevalenza da riconoscersi al diritto personalissimo alla vita, non disponibile ad opera di terzi Sez. 1, numero 747 del 19/04/2018, dep. 2019, Parmiani, Rv. 274787-01 . Inoltre, è stato ulteriormente precisato che è configurabile il delitto di omicidio volontario, e non l'omicidio del consenziente, nel caso in cui manchi una prova univoca, chiara e convincente della volontà di morire manifestata dalla vittima, dovendo in tal caso riconoscersi assoluta prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo che non attribuisce a terzi - nella specie ad un familiare - il potere di disporre, anche in base alla propria percezione della qualità della vita, dell'integrità fisica altrui Sez. 1, 43954 del 17/11/2010, Anselmi, Rv. 249052-01 nella specie, la Corte ha escluso che una tale prova potesse essere tratta dalle generiche invocazioni della vittima affinché cessasse la propria sofferenza . 2.2. Il giudice di appello ha applicato i principi di diritto elaborati sul punto dalla giurisprudenza di legittimità, e la motivazione non risulta viziata da manifesta illogicità o contraddittorietà. E' opportuno, innanzitutto, affrontare le censure sollevate dal ricorrente circa la contraddittorietà della motivazione, nella parte in cui ha ritenuto mancante la prova del consenso della vittima. Il giudice di appello non avrebbe tenuto adeguatamente conto, secondo tali deduzioni difensive, del fatto che M. e Ad.Ma. avrebbero avuto concreta e reale consapevolezza della grave situazione psicologica della sorella A.P. del fatto che il P. avrebbe riferito di essersi trattenuto a casa anche in precedenti occasioni, e non solo la settimana precedente all'omicidio ed infine che A.P. avrebbe tentato il suicidio diverse volte. In realtà, per quanto riguarda la consapevolezza, in capo a M. e Ad.Ma., della grave situazione della vittima, le affermazioni rese dai primi due, indicate dal ricorrente a sostegno della propria tesi e trascritte nell'atto di ricorso, devono pur sempre essere interpretate nel contesto integrale delle medesime dichiarazioni. Infatti, Ad.Ma.Ma. ha affermato che lo stato psicologico di A.P. era eccessivo per il suo reale stato di salute e che la stessa si auto convinceva che il suo stato di salute non migliorasse, nonostante le rassicurazioni dei medici e del medico di base, nonché del sottoscritto e di mia sorella M. . Le dichiarazioni complessive di Ad.Ma. hanno portato il giudice di appello a ritenere non solo che le condizioni di salute di A.P. non fossero talmente gravi da fondare una reale convinzione di volerla fare finita, ma anche che né la sorella, né il fratello, né il medico nonché cognato della vittima hanno mai considerato le condizioni della donna così gravi da manifestare un reale rischio per la di lei incolumità . Di conseguenza, la motivazione resa dal giudice non è contraddittoria, laddove afferma che le reiterate richieste della vittima di morire erano prive di una portata tale da indurre i parenti della vittima . a prendere precauzioni o provvedimenti . Ne' può rilevare in senso contrario la natura riservata della vittima, o la sua indisponibilità alle visite dei parenti a casa, dal momento che il giudice di appello ha rilevato che le stesse dichiarazioni dei familiari evidenziano come, nonostante nel tempo la situazione stesse diventando più seria, comunque non veniva ugualmente percepita dagli stessi fratelli A., né dal medico di famiglia C.A., come di particolare allarme o come sintomatica di un imminente suicidio. Il ricorrente sostiene, inoltre, la contraddittorietà della sentenza impugnata laddove il giudice di appello non ha rilevato che il P. si era trattenuto presso la propria abitazione anche in precedenti occasioni, e non solo la settimana dell'omicidio, nonché laddove ha ritenuto non provato che A.P. avesse tentato il suicidio precedentemente. In realtà, in relazione alla prima situazione, deve notarsi che tale circostanza è affermata dall'imputato, ma è rimasta priva di riscontri. Inoltre, anche nel caso in cui si ammettesse la verità di tale fatto, quest'ultimo non sarebbe comunque idoneo a privare di logicità l'impianto complessivo della motivazione della sentenza, in ragione anche delle considerazioni rese dal giudice di appello circa la percezione distorta in capo al P. della situazione di malessere della moglie e il rapporto di accondiscendenza che legava P. a sua moglie . In relazione, poi, agli asseriti precedenti tentativi di suicidio, in assenza di riscontri alle dichiarazioni dell'imputato non si può ravvisare alcuna contraddittorietà della sentenza laddove il giudice di appello ha ritenuto non provate tali circostanze. 2.3. Così risolte le censure sulla contraddittorietà della motivazione circa l'assenza di prova del consenso, risultano manifestamente infondate anche le censure in tema di manifesta illogicità e contraddittorietà della motivazione, laddove il giudice di appello ha ritenuto inesistente e invalido un presunto consenso prestato da A.P. a che il P. ne procurasse la morte. Il giudice di appello ha infatti applicato i principi di diritto elaborati dalla giurisprudenza di legittimità, precedentemente richiamati, secondo i quali la volontà di morire per mano di terzi deve essere sorretta da un consenso serio, esplicito, perdurante e non ambiguo, e deve essere dimostrata da una prova chiara, univoca e convincente. In applicazione di tali principi, il giudice di appello ha evidenziato come, tenuto anche conto del comportamento pavido della vittima, in assenza di una situazione di salute grave e in presenza di una manifestazione di voler morire mai considerata consistente e allarmante dai familiari della vittima, non si potesse in alcun modo ritenere sussistente un autentico e radicato desiderio di morire , idoneo a integrare il consenso di cui all' articolo 579 c.p. , quanto semmai, nel caso in esame, una generica intenzione di morire . Ne', tantomeno, poteva rilevare, secondo il giudice di appello, l'asserito stato di depressione in cui versava la vittima, sia perché tale stato non era stato adeguatamente diagnosticato, sia perché consisteva in uno stato di malessere che, per quanto prolungato, risulta connesso a condizioni di salute precarie, ma risolvibili . e non già una malattia di grado tale da porre il soggetto nell'alternativa fra una sofferenza indicibile e ineliminabile e la morte . Di conseguenza, il giudice di appello non ha posto a fondamento della propria decisione la sola pavidità di A.P., ma anche una condizione di salute oggettivamente non grave, che non avrebbe in alcun modo potuto giustificare una simile ultimativa richiesta . Il giudice di appello, preso atto della impossibilità di qualificare le esternazioni di A.P. precedenti al giorno dell'omicidio come consenso esistente e valido ai fini della qualificazione del fatto come omicidio del consenziente, ha escluso che potesse integrare tale condizione la presunta richiesta di morire espressa dalla vittima lo stesso giorno dell'omicidio. Infatti, il giudice ha ritenuto il consenso, manifestato in quel contesto temporale, viziato da uno stato di alterazione psico-fisica dettato dall'assunzione del liquido per la visita medica del giorno successivo. Proprio in ragione della situazione di alterazione fisico-psichica di quel giorno, non può nemmeno rilevare, al fine di ritenere esistente il consenso della vittima, la diversa circostanza, evidenziata dal ricorrente, dell'assenza di disordine nella casa e dell'assenza di segni di lotta sul corpo della vittima. Infatti, tale circostanza non può far propendere per la ricostruzione di un consenso a morire maturato nel tempo e manifestato in precedenza, né tantomeno ammantare di validità ex post un consenso che nasceva come invalido, in quanto alterato dallo stato di debolezza psico-fisica. Di conseguenza, alla luce di tutte le considerazioni finora esposte, il giudice di appello ha escluso, con motivazione che non risulta manifestamente illogica né contraddittoria, l'esistenza di un consenso serio, esplicito, perdurante non ambiguo, e la ricorrenza di una prova chiara, univoca e convincente, e ha qualificato il fatto come omicidio volontario, attribuendo prevalenza al diritto alla vita, quale diritto personalissimo e indisponibile da parte di terzi. 3. In conclusione, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile per le ragioni esposte. Ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. , il ricorrente deve essere condannato al pagamento delle spese processuali e al versamento della somma indicata nel seguente dispositivo alla Cassa delle ammende, non essendo dato escludere - alla stregua del principio di diritto affermato dalla Corte costituzionale nella sentenza numero 186 del 2000 - la sussistenza dell'ipotesi della colpa nella proposizione dell'impugnazione. Nulla deve disporsi, in materia di spese giudiziali, in favore delle parti civili, in mancanza di specifica richiesta in tal senso nel loro atto conclusionale. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e alla somma di Euro tremila in favore della Cassa delle ammende.