La S.C. sull’utilizzo del CD in cella per ascoltare musica

Il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto di utilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, deve verificare se tale utilizzo, non precluso in assoluto dalla normativa vigente, «possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell’Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti […]».

Con l'ordinanza in esame, la Cassazione si è pronunciata su una questione riguardante l'utilizzo in cella di compact disk CD musicali da parte dei detenuti sottoposti al regime penitenziario differenziato di cui all'articolo 41-bis ord. pen. Il Tribunale di sorveglianza di Roma, infatti, aveva accolto il reclamo proposto da un detenuto sottoposto al regime penitenziario differenziato avverso la decisione del magistrato di sorveglianza che non aveva autorizzato l'acquisto e la detenzione di alcuni CD musicali e di un lettore digitale. Secondo il giudice, infatti, il divieto di utilizzare i CD e di ascoltare musica, attività rientrante nel trattamento rieducativo, poteva pregiudicare il diritto del detenuto allo stesso trattamento. Il Ministero della Giustizia, tramite l'Avvocatura dello Stato, ricorre in Cassazione denunciando la violazione degli articolo 35-bis, 41-bis e 69 ord. pen e l'esercizio, da parte della giurisdizione, di potestà riservate agli organi amministrativi dello Stato. Secondo il ricorrente, inoltre, l'articolo 40 reg. es. ord. pen. limiterebbe l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di studio e lavoro, previa autorizzazione del direttore dell'istituto. Il giudice, quindi, avrebbe violato tale quadro regolatorio, configurando l'eccezionale possibilità di procedere all'acquisto di un lettore CD e di compact disk musicali come un diritto fondamentale del detenuto. La doglianza è parzialmente fondata. Secondo la Suprema Corte, tenuto conto che le norme dell'Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per le sole esigenze di studio, lavoro o di consultazione di materiale giudiziario, le richiamate previsioni non valgono a stabilire «una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi». L'interesse del detenuto, però, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, esigenza particolarmente avvertita proprio nei casi in cui «il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato». L'articolo 40-bisord. pen., infatti, prevede delle limitazioni volte ad impedire che il detenuto possa comunicare con l'esterno e mantenere un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza. Quindi, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore CD da parte del direttore dell'istituto dovrebbe assicurare la salvaguardia di tali esigenze di sicurezza, potendo tali strumenti essere oggetto di manipolazione. Da ciò deriva la necessità di assoggettare i CD ad adeguate verifiche. Il Collegio, però, osserva che, nel caso in esame, l'affermazione del Tribunale di sorveglianza, secondo cui le esigenze di sicurezza sarebbero soddisfatte attraverso l'acquisto di CD musicali, provvisti di marchio SIAE e sigillati, non accompagnata da un chiaro riferimento a un accertamento della situazione dell'istituto penitenziario, «finisce col tradursi in un apprezzamento astratto che rischia di vincolare la direzione del carcere a una prestazione, inesigibile, di adempimento non individuati nella loro concretezza». Infatti, prima di riconoscere il diritto del detenuto di utilizzare i CD per uso ricreativo, il Tribunale deve verificare se tale utilizzo, non precluso in assoluto dalla normativa vigente, «possa comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispositivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari». Pertanto, la Corte di Cassazione accoglie il ricorso e annulla con rinvio l'ordinanza impugnata.

Presidente Mogini – Relatore Toscani Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di Roma ha accolto il reclamo giurisdizionale avverso l'anteriore decisione del magistrato di sorveglianza proposto dal detenuto A.C. , sottoposto al regime penitenziario differenziato di cui all'articolo 41-bis Ord. Penumero , il quale aveva lamentato di non essere stato autorizzato ad acquistare e detenere, all'interno della camera di pernottamento, compact disk CD musicali e relativo lettore digitale. Secondo il Tribunale, il divieto di utilizzare i CD, incidendo sulla possibilità del detenuto di ascoltare musica, attività rientrante nel trattamento rieducativo, poteva pregiudicare il diritto dello stesso al trattamento, tenuto conto dell'esigenza di salvaguardare, anche sotto il profilo della scelta di generi e brani eventualmente non trasmessi dai normali canali radiofonici o televisivi, quei piccoli gesti di normalità quotidiana che la Corte costituzionale individua come gli ultimi residui in cui può espandersi la libertà della persona ristretta in un istituto di pena, attraverso la scelta dei brani di suo interesse da ascoltare, non essendo i canali musicali accessibili dai principali canali televisivi nazionali nè dalla radio, il cui ascolto è consentito solo in modalità AM. Nè, secondo il Tribunale, il divieto sarebbe giustificato da ineludibili esigenze di sicurezza, imposte dal regime speciale di detenzione, essendo i CD acquistabili tramite la c.d. impresa di mantenimento, con le cautele sigillo e presenza del contrassegno Siae finalizzate a scongiurare la presenza di contenuti impropri. 2. Ricorre per cassazione il Ministero della giustizia, per il tramite dell'Avvocatura dello Stato, deducendo due distinti motivi d'impugnazione di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p 2.1. Con il primo motivo deduce la violazione degli articolo 35-bis, 41-bis e 69 Ord. Penumero Il Tribunale di sorveglianza avrebbe compiuto, in tema di possesso utilizzo di CD musicali e dei relativi supporti, una valutazione di merito in assenza dei presupposti delegittimanti l'intervento giudiziale, posto che nessuna inosservanza delle disposizioni di ordinamento penitenziario, da cui inferire un grave pregiudizio ai diritti reclamante, si sarebbe verificata. L'impiego in cella di apparecchi tecnologici sarebbe oggetto di una regolamentazione puntuale, in grado di orientare i limitati spazi di discrezionalità amministrativa a fronte della quale non sarebbero configurabili situazioni giustiziabili. L'articolo 40 reg. es. Ord. Penumero , norma di portata generale, limiterebbe l'uso dei lettori CD alle sole ragioni di lavoro e studio, previa autorizzazione concessa dal direttore d'istituto. La disposizione sarebbe ribadita dagli articolo 14 e 14.1 della Circolare dipartimentale del 2 ottobre 2017, numero 3676/6126, avente ad oggetto l'organizzazione del circuito detentivo speciale previsto dall'articolo 41-bis Ord. Penumero , nel senso di ammettere la sola fruizione dei televisori e degli apparecchi radiofonici forniti dall'Amministrazione, nonché di vietare quella di personal computer e di consentire - per le sole esigenze di consultazione di materiale giudiziario o di studio particolarmente voluminoso e, comunque, per il tempo strettamente necessario - l'utilizzo di lettori digitali. Tale quadro regolatorio sarebbe stato ingiustificatamente contraddetto dall'ordinanza impugnata che, in violazione della legge, ha configurato come diritto fondamentale del detenuto l'eccezionale possibilità di procedere all'acquisto di un lettore CD e di CD musicali. 2.2. Con il secondo l'Amministrazione ricorrente denuncia l'esercizio, da parte della giurisdizione, di potestà riservate agli organi amministrativi dello Stato. Il D.P.R. numero reg. es. Ord. penumero e 14 della circolare numero 3676/6126, articolo 40, costituiscono regolamentazione del trattamento penitenziario e, nello specifico, dell'ascolto della musica riservata alla discrezionalità dell'Amministrazione penitenziaria. Il Tribunale di sorveglianza, ordinando a quest'ultima di garantire al detenuto l'acquisto di lettore CD e CD musicali in assenza di una previsione normativa in tal senso, avrebbe eluso le norme richiamate che, con riferimento ai detenuti sottoposti a regime penitenziario differenziato, consentono una ponderata adozione di limitazioni misure di elevata sicurezza interne ed esterne dirette ad assicurare le più elevate esigenze di sicurezza penitenziaria loro riferibili. 3. È in atti la requisitoria scritta in data 9 febbraio 2022 del Sostituto Procuratore generale, con la quale è stato chiesto l'annullamento con rinvio dell'ordinanza impugnata. Considerato in diritto 1. Il ricorso è parzialmente fondato e, pertanto, deve essere accolto per quanto di ragione. 2. La questione che si pone all'attenzione del Collegio è quella dei limiti alla possibilità per i detenuti di utilizzare, nella camera di pernottamento, strumenti tecnologici quali sono i compact disk CD , al fine di integrare l'offerta musicale assicurata dai canali televisivi e radiofonici limiti di ordine generale, ovvero specificamente riferiti alla posizione dei detenuti assoggettati al regime penitenziario differenziato di cui all'articolo 41-bis Ord. Penumero . Tale questione è già stata affrontata dalla Corte che, in recenti decisioni Sez. 1, numero 29819 del 25/6/2021, Ferraro Sez. 1, numero 43484 del 30/9/2021, Viscido in questa sede interamente condivise, ne ha approfondito gli snodi problematici. 2.1. Il primo di essi attiene - come osservato nelle citate pronunce - alla legittimità stessa dell'autorizzazione, da parte delle direzioni degli istituti penitenziari, all'uso di lettori CD per la fruizione di contenuti musicali, tenuto conto che, come ricordato dall'Amministrazione ricorrente, le norme di Ordinamento penitenziario fanno espresso riferimento all'impiego dei suddetti dispositivi per le sole esigenze di lavoro di studio, ovvero per la consultazione di materiale giudiziario. Ritiene anche questo Collegio che le richiamate previsioni, storicamente datate, non valgano a stabilire una preclusione assoluta di utilizzo dello strumento per finalità diverse dalla consultazione di testi, rese attuali dall'evoluzione tecnologica ciò anche considerato che la possibilità di ascoltare musica per mezzo dei CD rientra, a pieno titolo, nel contesto di quei piccoli gesti di normalità quotidiana che la Corte costituzionale ascrive ai legittimi ambiti di libertà residua del soggetto detenuto. E, tuttavia, se non può negarsi che l'Amministrazione penitenziaria possa consentire l'acquisto di CD musicali e l'uso dei relativi supporti, questa soluzione non può ritenersi imposta in ogni situazione e contesto. L'interesse del detenuto, pur qualificato sotto il profilo trattamento, deve essere bilanciato con le esigenze di controllo dell'Amministrazione penitenziaria, particolarmente avvertita il proprio nei casi in cui, come quello in esame, il soggetto sia sottoposto a regime penitenziario differenziato. 2.2. Ciò introduce al secondo aspetto della questione, attinente alle ragioni che possono spingere l'Amministrazione penitenziaria, per questa particolare categoria di detenuti, a negare detto consenso. L'articolo 41-bis Ord. Penumero prevede una serie di limitazioni all'ordinario trattamento intramurario, volte a impedire che il detenuto possa liberamente comunicare con l'esterno, mantenendo un legame con l'ambiente delinquenziale di provenienza e continuando, per tale via, partecipare alle attività illecite proprie del gruppo criminale di riferimento. In questa prospettiva, l'eventuale autorizzazione all'acquisto del lettore di CD musicali da parte della direzione d'istituto dovrebbe assicurare la piena salvaguardia di così pregnanti esigenze di sicurezza, ben potendo tali strumenti esser oggetto di manipolazione, al fine di introduzione in istituto di contenuti illeciti di qui la necessità di assoggettarli a adeguate verifiche preventive come avviene, del resto, per il CD di tipo ammesso e per i relativi supporti. La sottoposizione dei detenuti a regole speciali che ne disciplinano il trattamento penitenziario, impone indiscutibilmente di indirizzare le varie attività interne verso soluzioni operative, iscritte specifici protocolli organizzativi, che contemperino il diritto al trattamento del ristretto con le esigenze che sono alla base di quel regime. Il contrassegno Siae, il cui rilascio è funzionale ad assicurare il mero rispetto della normativa sul diritto d'autore, non offre alcuna particolare garanzia riguardante il contenuto dell'opera d'ingegno cui è apposto, sicché la sua esistenza non assume un ruolo vicario dei dovuti controlli, da esercitare sui singoli CD introdotti in istituto e sul relativo dispositivo di lettura. 3. Tanto premesso, osserva il Collegio che l'affermazione del Tribunale di sorveglianza secondo cui il divieto di utilizzo di CD musicali e la detenzione del relativo supporto non sarebbe proficuo ai fini della tutela dell'ordine e della sicurezza, appare un'affermazione perentoria non riconducibile, stante il tenore del provvedimento impugnato, a uno scrutinio della concreta situazione di fatto. È, infatti, l'affermazione del Tribunale - secondo cui le esigenze di sicurezza sarebbero soddisfatte attraverso l'acquisto CD musicali, provvisti di marchio Siae e sigillati, solo ed esclusivamente tramite impresa di mantenimento - non accompagnata da un chiaro riferimento a un accertamento della situazione dell'istituto penitenziario, finisce col tradursi in un apprezzamento astratto che rischia di vincolare la direzione del carcere a una prestazione, inesigibile, di adempimenti non individuati nella loro concretezza. Ciò in quanto la possibilità sul piano tecnico di procedere alla messa in sicurezza dei dispositivi di lettura dei dischi al fine di evitare manomissioni costituisce solo uno degli aspetti che il magistrato di sorveglianza è chiamato a valutare accanto all'astratta possibilità di un siffatto intervento va, invero, apprezzata la diretta incidenza sull'organizzazione del carcere, in termini di risorse umane e materiali da destinare al relativo adempimento, anche nelle sue dimensioni quantitative. 4. Consegue a tali osservazioni la necessità che il Tribunale, prima di riconoscere il diritto del detenuto utilizzare dei lettori CD per uso ricreativo, verifichi se tale utilizzo, pure in assoluto non precluso dalla normativa vigente, possa nondimeno comportare inesigibili adempimenti da parte dell'Amministrazione penitenziaria, in relazione agli indispensabili interventi su dispostivi e supporti, tali da rendere ragionevole la scelta, operata dalla direzione del carcere, di non consentirne l'utilizzo. Scelta che, implicando un apprezzamento della possibilità di soddisfare le esigenze ricreative dei detenuti alla luce delle risorse disponibili, rientrerebbe in un ambito di legittimo esercizio del potere di organizzazione della vita degli istituti penitenziari. 3. Alla luce delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere accolto, sì che l'ordinanza impugnata deve essere annullata, con rinvio, per un nuovo giudizio, al Tribunale di sorveglianza di Roma. P.Q.M. Annulla l'ordinanza impugnata e rinvia per un nuovo giudizio al Tribunale di sorveglianza di Roma.