La collocazione temporale dell'attività lavorativa svolta nelle more del giudizio dal lavoratore licenziato non incide sulla liquidazione del danno.
In base all' articolo 18, comma 4, l. numero 300/1970 , come modificato dall' articolo 1 comma 42, l. numero 92/2012 , la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum , e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo se il risultato del calcolo è inferiore alle dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a questo minore importo. Come calcolare in concreto l' aliunde perceptum o percipiendum ? La questione posta all'attenzione della Suprema Corte analizza l'operatività dell' articolo 18, comma IV Statuto dei Lavoratori , ove prevede che il giudice, annullando il licenziamento e condannando il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro con onere di liquidazione dell'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, deve dedurre gli importi che il lavoratore ha percepito o avrebbe percepito nel periodo di estromissione dal lavoro, nel limite massimo di 12 mensilità. Nella prospettazione datoriale i compensi percepiti per periodi lavorativi di ridotta durata devono intaccare il limite risarcitorio massimo previsto dalla norma, così da assicurare il rispetto della disposizione normativa che, di fatto, vede nelle 12 mensilità un limite massimo e non un limite minimo irriducibile. La Corte, precisando come il principio della compensatio lucri cum damno al quale va ricondotto l'istituto in esame trova applicazione solo se sia il danno che l'incremento patrimoniale siano conseguenza di un medesimo fatto, conferma come il compenso percepito dal lavoratore per attività di lavoro subordinato o autonomo nel periodo di estromissione comporti la riduzione del risarcimento inerente al l'illegittimità del licenziamento solo se quel lavoro, essendo incompatibile con una contestuale prosecuzione di prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento, supponga appunto l'intimazione del licenziamento medesimo. Se gli elementi di collegamento fra società superano le caratteristiche della mera sinergia Sussiste l'unicità soggettiva dell'ente, e il tentativo di repêchage nell'ambito della procedura di licenziamento collettivo va svolto su tutti gli enti. La vicenda, riguardando il licenziamento di un lavoratore che pur essendo impiegato presso M.F. S.p.a. quale formale datrice di lavoro, di fatto prestava servizio anche alle dipendenze di A.I. S.p.a., ha imposto la verifica dei presupposti di legittimità del licenziamento collettivo operato da M.F. S.p.a., la quale, senza esporre alcuna particolare ragione, nonostante le sinergie evidenti con A.I. S.p.a., non coinvolgeva anche quest'ultima nella procedura di licenziamento collettivo. Le conseguenze nei confronti dei lavoratori e quindi del dipendente che impugnava il licenziamento erano evidenti posto che il tentativo di repêchage, previsto nell'ambito della l. numero 223/1991 , veniva svolto esclusivamente presso la società che avviava il licenziamento collettivo e non anche presso l'ente ove il lavoratore, per evidenti sinergie di gruppo, spesso si trovava impiegato. La Corte di Cassazione, constatando come negli accertamenti di merito emergeva che l'operatività delle società coinvolte imponesse l'avvio della procedura di licenziamento collettivo presso l'unico complesso aziendale costituito dalle varie società, con onere di computare i requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dall' articolo 24 della legge numero 223 del 1991 su tutti gli enti, conferma che è possibile concepire un'impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini ove si constati - l'inserimento del dipendente nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale - la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare gli interessi di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo Cass. numero 267/2019 . In pratica, la Cassazione conferma il proprio consolidato orientamento in base al quale se l'accertamento fattuale svolto conferma la compenetrazione di strutture aziendali formalmente facenti capo a distinte società, sussiste un unico soggetto datoriale e la procedura di licenziamento collettivo deve coinvolgere i lavoratori di tutte le società facenti parte dell'unico centro di imputazione di interessi i criteri di scelta dei lavoratori da licenziare vanno quindi applicati su tutta la popolazione aziendale delle società facenti parte del gruppo, e il licenziamento caratterizzato dal mancato coinvolgimento di tutti gli enti societari nella procedura risulta illegittimo.
Presidente Doronzo – Relatore Esposito Rilevato che 1. il giudice di primo grado, accertata la sussistenza di un unico complesso aziendale fra s.p.a. poi divenuta s.p.a. e s.p.a. poi divenuta s.p.a. , ha dichiarato l'illegittimità del licenziamento intimato a C.A. all'esito della procedura di licenziamento collettivo attivata da s.p.a., formale datrice di lavoro, e condannato le società, in solido, alla reintegrazione del dipendente nel posto di lavoro e al pagamento di una indennità risarcitoria pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, oltre accessori, detratto l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum, nonché al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali 2. la Corte di appello di Milano, in parziale riforma della sentenza di primo grado nel resto confermata, ha respinto le domande del lavoratore nei confronti della società A. s.p.a. e ha dichiarato che nulla andava detratto, a titolo di aliunde perceptum e percipiendum, dalla indennità risarcitoria rideterminata in misura pari a 12 mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto 3. per quel che ancora rileva, la Corte di merito ha confermato la valutazione di primo grado sulla configurabilità di un unico centro di imputazione del rapporto di lavoro tra s.p.a. e s.p.a. con conseguente necessità che la verifica degli esuberi, in relazione alla procedura collettiva attivata da , dovesse essere svolta tenendo conto della complessiva platea e quindi anche dei lavoratori in forza alla allora società s.p.a. e non solo di quelli della società formale datrice di lavoro, come in concreto avvenuto in assenza di allegazioni e deduzioni probatorie in primo grado, da parte delle società convenute, circa i presupposti della invocata delimitazione della platea dei lavoratori da licenziare ai soli dipendenti di , il coinvolgimento nella procedura collettiva del solo organico di quest'ultima società, quale affermato autonomo ramo aziendale distinto rispetto a , non era giustificata tale difetto di allegazioni si riscontrava nella comunicazione di cui alla L. numero 223 del 1991, articolo 3, comma 9, di avvio della procedura collettiva che concerneva unicamente i dipendenti di , senza che fossero esplicitate le ragioni del mancato coinvolgimento dell'organico di s.p.a. la detraibilità dall'indennità risarcitoria dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum, disposta dal giudice di primo grado in termini del tutto generici, era preclusa dalla carenza di specifica deduzione fattuale sviluppata a riguardo nella memoria di costituzione di primo grado delle società convenute né poteva attribuirsi rilevanza all'impiego a termine offerto alla lavoratrice dalla allora società , impiego che, per la sua ridotta durata a fronte del periodo di estromissione dal lavoro seguito al licenziamento oggetto di causa, risultava inidoneo ad intaccare il limite massimo di dodici mensilità posto dalla legge all'indennità risarcitoria 4. per la cassazione della sentenza hanno proposto ricorso con unico atto s.p.a. già e s.p.a.- già s.p.a., da ora sulla base di cinque motivi il lavoratore ha resistito con controricorso 5. s.p.a. già in liquidazione e s.p.a.- già s.p.a., da ora in liquidazione hanno depositato memoria ai sensi dell' articolo 380 bis.1 c.p.c. . Considerato che 1. con il primo motivo di ricorso le società ricorrenti deducono violazione e falsa applicazione dell' articolo 2094 c.c. e della L. numero 223 del 1991, articolo 24, commi 4, e 5, nonché dell' articolo 115 c.p.c. , censurando la sentenza impugnata per avere ritenuto illegittimo il licenziamento sul presupposto che a fondare la contitolarità del rapporto di lavoro bastasse la integrazione fra le attività della controllante e le attività della controllata ciò a prescindere dall'esame della posizione individuale del singolo lavoratore in rapporto al suo inserimento nella complessiva struttura aziendale e dal concreto accertamento dell'uso promiscuo della sua prestazione 2. con il secondo motivo deducono violazione e/o falsa applicazione della L. numero 223 del 1991, articolo 5, nonché dell' articolo 115 c.p.c. , censurando la sentenza impugnata in base al rilievo che, anche a voler considerare unitariamente la struttura delle società s.p.a. e s.p.a., l'individuazione dei lavoratori in esubero non poteva che avvenire in relazione alle esigenze tecniche, organizzative e produttive manifestatesi nel perimetro aziendale della prima società ciò tanto più in considerazione del fatto che la lavoratrice non aveva neppure allegato e provato l'utilizzo promiscuo della sua prestazione da parte delle due società in ogni caso, anche a voler considerare le esigenze tecniche, organizzative e produttive in questione nell'ambito dell'intero gruppo / , la scelta dei dipendenti da licenziare non poteva che avvenire all'interno del solo personale navigante di le due società, infatti, avevano mantenuto strutture autonome, dotate di propri beni, risorse, licenze di esercizio ecc. e la struttura in crisi che aveva generato gli esuberi sin dal 2011 era quella facente capo a al fine della configurabilità di un unico centro di imputazione non poteva prescindersi, oltre che dai parametri rappresentati dalla unicità della struttura organizzativa e produttiva, dalla stretta connessione funzionale tra imprese, dal coordinamento tecnico-amministrativo e finanziario tale da individuare un unico soggetto direttivo che faceva confluire le diverse attività delle singole imprese verso uno scopo comune, nonché dall'ulteriore parametro rappresentato dall'utilizzazione contemporanea della prestazione lavorativa da parte delle varie società titolari di distinte imprese nel caso in esame era mancato l'accertamento, e ancor prima l'allegazione e prova della circostanza che la prestazione della lavoratrice fosse stata svolta in favore di entrambe le aziende 3. con il terzo motivo di ricorso deducono violazione degli articolo 2359,2947 e ss. c.c., degli articolo 776 e 779 c.numero nonché del Regolamento Europeo numero 859/2008 capo C OPS 1.185 punto 5 e Appendice 2 dell'OPS 1.175 punti a e b , del Regolamento Europeo numero 1008/2008, articolo 2 nnumero 1, 8 e 25 , articolo 3 numero 2 , articolo 4 punto e , del Regolamento Europeo numero 965 del 2012 - Allegato 3 Capo c.c. Sezione 1 ORO. Euro 125 il giudice di appello ha trascurato di considerare che nel settore aeronautico, governato da pregnanti e minuziose disposizioni normative contenute, tra l'altro, nei suddetti Regolamenti, era impossibile, sia di fatto che di diritto, che il servizio di trasporto aereo fosse svolto da due società attraverso una struttura aziendale unitaria con uso promiscuo dei naviganti e dei responsabili delle varie attività neppure poteva essere valorizzato nel senso dell'unitarietà della struttura l'utilizzazione dell'aeromobile mediante contratti di wet lesse, circostanza che non implicava alcuna confusione tra le separate strutture organizzative facenti capo alle società 4. con il quarto motivo di ricorso deducono violazione degli articolo 2697 e 1321 c.c. , dell'articolo 115 c.p.c. e del D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 30, censurando la sentenza impugnata sul rilievo che l'utilizzo dell'istituto del distacco e l'utilizzo del job posting - quest'ultimo caratterizzato dalla risoluzione consensuale del contratto di lavoro con la allora e dalla successiva assunzione alle dipendenze di s.p.a., mai impugnate dai lavoratori - escludevano l'uso promiscuo della forza lavoro nella sentenza impugnata era mancata una attenta disamina sull'utilizzo comune e promiscuo delle risorse lavorative, elemento imprescindibile per pervenire alla configurazione di un unico centro di imputazione del rapporto era inoltre da escludere che con il distacco si realizzasse, in contrasto con la previsione del D.Lgs. numero 276 del 2003, articolo 30, un'ipotesi di uso comune e promiscuo del dipendente 5. con il quinto motivo di ricorso deducono violazione e falsa applicazione della L. numero 300 del 1970, articolo 18, comma 4, per avere il giudice di appello escluso la detraibilità dell'aliunde perceptum e dell'aliunde percipiendum dall'indennità risarcitoria tale esclusione era frutto dell'errata interpretazione della L. numero 300 del 1970, articolo 18, comma 4, nel testo novellato dalla L. numero 92 del 2012 , con il quale il legislatore aveva inteso, in applicazione del principio civilistico della compensatio lucri cum damno, evitare un ingiusto arricchimento del soggetto leso e sterilizzare gli effetti di una durata anomala del processo alla luce del mutato contesto normativo l'aliunde perceptum e l'aliunde percipiendum non si configurano come oggetto di eccezione della quale è onerata la parte datrice ma quali fattori indispensabili per la quantificazione della indennità dovuta, elemento imprescindibile per la stessa affermazione della sussistenza di un danno risarcibile la Corte di merito ha inoltre errato, in contrasto con il dato letterale e la ratio ispiratrice della norma, nel ritenere che compensi percepiti per periodi di ridotta durata non potessero intaccare il limite risarcitorio massimo delle dodici mensilità con la conseguenza di avere, in tal modo, determinato in concreto la trasformazione di tale limite massimo in un limite minimo irriducibile 6. i primi quattro motivi di ricorso, da trattare congiuntamente per la reciproca connessione, sono infondati, per le ragioni già espresse da questa Corte nella sentenza numero 29212 del 2021 e nelle successive conformi nnumero 36233, 35877, 35586, 35585, 35183, 34563, 34562, 34561, 34560, 33800, 33799, 33798, 32561, 32476, 32475, 32474 del 2021 , che si richiama, anche ai sensi dell' articolo 118 disp. att. c.p.c. , e ai cui principi il Collegio ritiene di dare continuità, non risultando prospettati nel ricorso argomenti che possano indurre a disattenderli 6.1. la sentenza impugnata, con accertamento di fatto riservato al giudice di merito ed in questa sede neppure astrattamente incrinabile dalla deduzione di omesso esame di fatto decisivo oggetto di discussione tra le parti, deduzione in concreto preclusa ai sensi dell' articolo 348 ter c.p.c. , u.c., dalla esistenza di doppia conforme , ha ritenuto che gli elementi di collegamento fra le società avessero travalicato, per caratteristiche e finalità, le connotazioni di una mera sinergia fra consociate per sconfinare in una compenetrazione di mezzi e di attività, sintomatica della sostanziale unicità soggettiva ai fini per cui è causa 6.2. la Corte di merito, sulla base di plurimi dati probatori l'assegnazione di quasi tutta la operatività di volo da ad , che l'aveva gestita mediante anomali contratti cd. di wet lease su tratte e bande orarie della prima sostenendo direttamente i costi necessari l'utilizzo da parte di di slot facenti capo a Meridiana la stipula di un contratto tra e con il quale la prima si impegnava a prestare a i servizi di gestione amministrativa e finanziaria inclusi gli adempimenti civilistici e fiscali, il controllo di gestione compresa la pianificazione economica, finanziaria e patrimoniale, l'analisi preventiva e consuntiva per gli investimenti, la gestione del personale e delle relazioni industriali l'utilizzazione da parte di di personale proveniente da , attraverso l'istituto del distacco e mediante job posting, cioè l'assunzione ex novo previa risoluzione del contratto con l'utilizzo da parte di di equipaggi misti la dichiarata finalizzazione di tutta l'operazione alla riduzione del costo del lavoro , è pervenuta, in applicazione dei principi affermati in materia da questa S.C. v. Cass. 25/01/2021 numero 1507 Cass. 09/01/2019 numero 267 Cass. 28/03/2018, numero 7704 Cass. 31/07/2017, numero 19023 Cass. 31/05/2017, numero 13809 , Cass. 20/12/2016, numero 26346 Cass. 12/02/2013, numero 3482 Cass. 06/04/2004, numero 6707 , alla qualificazione della sostanziale unicità della struttura aziendale, valorizzando la mera apparenza della pluralità di soggetti giuridici a fronte di un'unica sottostante organizzazione di impresa, intesa come unico centro decisionale v. Cass. numero 11275 del 2000 numero 4274 del 2003 numero 5496 del 2006 numero 25270 del 2011 numero 7704 del 2018 v. anche Cass. numero 4274 del 2003 in cui, in una fattispecie di più imprese formalmente distinte, ma con un'unica organizzazione imprenditoriale, intesa anche come unico centro decisionale - le tre società convenute gestivano un'unica azienda costituita da un unico complesso aziendale, avevano in comune gli organi direttivi e una serie di servizi, si scambiavano i dipendenti, utilizzati indifferentemente per i vari servizi e spostati di anno in anno da una società all'altra - ha ritenuto che i requisiti dimensionali e quantitativi prescritti dalla L. numero 223 del 1991, articolo 24, ai fini dell'applicabilità della disciplina dei licenziamenti collettivi dovessero essere riferiti all'unico complesso aziendale costituito dalle predette imprese 6.3. questa S.C. ha ritenuto possibile concepire un'impresa unitaria anche in presenza di gruppi genuini, in condizione di codatorialità che presuppone l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione economica complessiva a cui appartiene il datore di lavoro formale nonché la condivisione della prestazione del medesimo, al fine di soddisfare l'interesse di gruppo, da parte delle diverse società, che esercitano i tipici poteri datoriali e diventano datori sostanziali, anche ai fini dell'applicazione delle disposizioni in tema di licenziamento collettivo Cass. numero 267 del 2019 6.4. l'accertamento fattuale che sorregge la decisione impugnata, in merito alla compenetrazione tra le strutture aziendali formalmente facenti capo a distinte società, implica la riferibilità della prestazione di lavoro ad un soggetto sostanzialmente unitario questo accertamento assorbe il requisito dell'uso promiscuo dell'attività dei lavoratori da parte delle due società e consente di superare il dato formale rappresentato dal titolo giuridico in base al quale i dipendenti di venivano utilizzati da , vale a dire il distacco ed il ricorso al job posting, come peraltro imposto dal principio di effettività, che permea il diritto del lavoro e che trova espressione in numerose disposizioni normative v., ad esempio, il D.Lgs. numero 276 del 2003 e succ. modif., articolo 27, 29 e 30 la L. numero 223 del 1991, articolo 8 , a cominciare dall' articolo 2094 c.c. Cass. numero 4274 del 2003 cit. l'accertamento della sostanziale unitarietà della struttura imprenditoriale costituita da - esclude inoltre che possa assumere rilevanza decisiva la verifica circa la concreta, effettiva, utilizzazione da parte di entrambe le società delle prestazioni rese dal singolo lavoratore, la cui attività deve comunque ritenersi prestata nell'interesse - indifferenziato - delle due società solo formalmente distinte l'applicazione nella decisione impugnata di principi già pacifici nella giurisprudenza di legittimità porta ad escludere la sussistenza dei presupposti per la rimessione della questione alle Sezioni Unite di questa Corte, come sollecitato nella memoria depositata dalle società ricorrenti 6.5. conseguenza ineludibile della configurabilità in concreto di un unico soggetto datoriale è la necessità che la procedura collettiva attivata da coinvolgesse i lavoratori in organico non solo alla detta società ma anche alla società , cioè tutti i lavoratori dell'unico complesso aziendale risultante dalla integrazione delle due società, non essendo ritualmente dedotti e comprovati i presupposti per la delimitazione della platea dei lavoratori da licenziare al solo organico di , con conseguente assorbimento dell'ulteriore profilo, sottolineato dalla Corte distrettuale e non validamente censurato con il ricorso per cassazione, rappresentato dalla mancata esplicitazione, nella comunicazione ai sensi della L. numero 223 della 1991, ex articolo 4, comma 3, delle ragioni che avrebbero giustificato la restrizione del perimetro dei licenziandi ai soli dipendenti formalmente in forza a 6.6. la Corte di merito ha valutato l'applicazione dei criteri di scelta rispetto all'intero e unitario complesso aziendale, in aderenza al consolidato orientamento di legittimità v. tra le altre, Cass. 01/08/2017, numero 19105 Cass. 16/09/2016, numero 18190 Cass. 12/01/2015 numero 203 Cass. 03/05/2011 numero 9711 Cass. 23/06/2006, numero 14612 6.7. la ricostruzione fattuale alla base del decisum di secondo grado e le conseguenze giuridiche che ne sono state tratte, in termini di necessità di estensione della platea dei lavoratori anche ai lavoratori formalmente dipendenti da , non sono incrinate dalle deduzioni oggetto del terzo motivo di ricorso, intese a denunciare la violazione di normativa specifica di fonte Europea e del codice della navigazione, le cui disposizioni operano sul piano, affatto diverso, inerente ai presupposti di sicurezza della navigazione aerea 7. neppure il quinto motivo di ricorso può trovare accoglimento 7.1. anzitutto, il semplice dato della esplicitazione, nella L. numero 300 del 1970, articolo 18, comma 4, come riformulato dalla L. numero 92 del 2012 , della detraibilità dell'aliunde perceptum e percipiendum, non altera la natura dei compensi percepiti nello svolgimento di altre attività lavorative, quali fatti impeditivi della domanda risarcitoria del lavoratore, v. Cass. numero 1636 del 2020 numero 30330 del 2019 , da veicolare nel processo sotto forma di eccezioni, sia pure in senso lato v. Cass. numero 21919 del 2010 numero 5610 del 2005 numero 10155 del 2005 7.2. deve quindi ribadirsi l'onere, del datore di lavoro che contesti la pretesa risarcitoria del lavoratore illegittimamente licenziato, di provare, pur con l'ausilio di presunzioni semplici, l'aliunde perceptum o percipiendi, a nulla rilevando la difficoltà di tale tipo di prova o la mancata collaborazione del dipendente estromesso dall'azienda, dovendosi escludere che il lavoratore abbia l'onere di farsi carico di provare una circostanza, quale la nuova assunzione a seguito del licenziamento, riduttiva del danno patito Cass. numero 22679 del 2018 numero 9616 del 2015 numero 23226 del 2010 7.3. nel caso in esame, non è specificamente censurata la affermazione del giudice di appello, configurante nell'economia della motivazione autonoma ratio decidendi alla base della statuizione che esclude la detraibilità dell'aliunde perceptum e percipiendum, rappresentata dalla carenza di specifica deduzione fattuale a riguardo nella memoria difensiva di primo grado delle odierne ricorrenti né ha fondamento la censura di rigetto dell'istanza di ordine di esibizione, di cui all' articolo 210 c.p.c. tale ordine, in base ai precedenti di questa S.C., ha carattere discrezionale, è svincolato da ogni onere di motivazione, non è sindacabile in sede di legittimità, neppure sotto il profilo del difetto di motivazione, trattandosi di strumento istruttorio residuale, utilizzabile soltanto quando la prova dei fatti non possa in alcun modo essere acquisita con altri mezzi e l'iniziativa della parte instante non abbia, come invece accade nel caso di specie, finalità esplorativa v. Cass. numero 9615 del 2015 numero 24188 del 2013 7.4. neppure può trovare accoglimento la censura delle società ricorrenti per non avere la Corte di merito detratto, dall'indennità risarcitoria di dodici mensilità, l'aliunde percipiendum, in relazione all'impiego a termine offerto alla lavoratrice da parte di 7.5. l'articolo 18, comma 4, prevede che il giudice annulla il licenziamento e condanna il datore di lavoro alla reintegrazione nel posto di lavoro di cui al comma 1 e al pagamento di un'indennità risarcitoria commisurata all'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, per lo svolgimento di altre attività lavorative, nonché quanto avrebbe potuto percepire dedicandosi con diligenza alla ricerca di una nuova occupazione. In ogni caso la misura dell'indennità risarcitoria non può essere superiore a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto 7.6. la Corte di merito si è attenuta al disposto normativo che descrive con precisione la sequenza volta a determinare l'indennità risarcitoria, attraverso il calcolo della retribuzione globale di fatto spettante al lavoratore per l'intero periodo di estromissione, e la successiva detrazione, dall'importo così ottenuto, dell'aliunde perceptum e percipiendi là dove il tetto massimo previsto per l'indennità risarcitoria, come pari a dodici mensilità dell'ultima retribuzione globale di fatto, rappresenta un limite al quantum del risarcimento dovuto dal datore di lavoro rispetto all'importo, ove superiore al tetto massimo, risultante dalla differenza tra la retribuzione spettante per tutto il periodo di estromissione e l'aliunde perceptum o percipiendi 7.7. al riguardo, deve precisarsi che nessuna rilevanza può attribuirsi alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel periodo di estromissione, trattandosi di elemento in nessun modo desumibile dalla disposizione in esame e non coerente con il principio della compensatio lucri cum damno, di cui l'aliunde perceptum e percipiendi costituiscono applicazione, che presuppone una valutazione complessiva sia del danno e sia dell'incremento patrimoniale, causalmente ricollegabili al medesimo fatto illecito v. Cass. numero 16702 del 2020 Cass., S.U., ud. 22.5.2018 nnumero 12564 , 12565 , 12566 , 12567 con specifico riferimento all'aliunde perceptum, v. Cass. numero 7453 del 2005 numero 2529 del 2003 7.8. l'aliunde perceptum e percipiendi comportano la riduzione corrispondente nell'articolo 18, comma 4 cit., senza il limite minimo delle cinque mensilità di retribuzione globale di fatto del risarcimento del danno, subito dal lavoratore per il licenziamento, che va commisurata alle retribuzioni percepite o percepibili nel periodo intercorrente tra il licenziamento e l'effettiva reintegra. 7.9. La compensano lucri cum damno, alla quale va ricondotto il principio in esame, trova applicazione solo se - e nei limiti in cui - sia il danno damnum che l'incremento patrimoniale o, comunque, il vantaggio lucrum siano conseguenza immediata e diretta dello stesso fatto, il quale abbia in sé l'idoneità a produrre entrambi gli effetti v. Cass. numero 7453 del 2005 cit. . Si e', ad esempio, affermato che il compenso percepito dal lavoratore, per attività di lavoro subordinato o autonomo nel periodo di estromissione, comporti la corrispondente riduzione del risarcimento del danno per licenziamento illegittimo solo se - e nei limiti in cui - quel lavoro, essendo incompatibile con la prosecuzione contestuale della prestazione lavorativa sospesa a seguito del licenziamento, supponga, appunto, l'intimazione del licenziamento medesimo v. Cass. numero 17051 del 2021 numero 7453 del 2005 cit. numero 6439 del 1995 . 7.10. in virtù dei principi richiamati, che trovano fondamento normativo nel disposto degli articolo 1223 e 1227 c.c. , l'ammontare del risarcimento non può superare quello del danno effettivamente prodotto, così che occorre tener conto anche degli elementi idonei a provocare una riduzione del danno, causalmente riferibili al medesimo fatto illecito, e che quindi debbano essere valutati in diminuzione del risarcimento. 7.11. nel sistema delineato dall'articolo 18, comma 4 cit., il computo dell'indennità risarcitoria deve essere eseguito in relazione all'importo delle retribuzioni perse e di quelle aliunde percepite o percepibili, e non in base al dato temporale riferito ai periodi di inoccupazione oppure di occupazione lavorativa 7.12. le somme aliunde percepite o percepibili dal lavoratore nel periodo di estromissione vanno quindi sottratte, con un semplice calcolo aritmetico, dall'ammontare complessivo del danno subito per effetto del recesso e pari, secondo il disposto normativo, alle retribuzioni spettanti per l'intero periodo dal licenziamento alla reintegra se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo se il risultato del calcolo è inferiore alle dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a questo minore importo 7.13. la previsione normativa del tetto massimo delle dodici mensilità non incide sul sistema di calcolo del danno effettivamente subito dal lavoratore per effetto del licenziamento pari alle retribuzioni perse nel periodo di estromissione, depurate di quanto aliunde percepito o percepibile , e rileva solo all'esito del conteggio eseguito, in termini di limite massimo entro cui l'indennità risarcitoria può essere riconosciuta 7.14. non può pertanto essere condivisa la tesi su cui insistono le società datrici di lavoro, secondo cui l'aliunde perceptum o percipiendum debba essere detratto dal tetto massimo delle dodici mensilità, e neppure la diversa opzione, sostenuta dei lavoratori, per cui la detrazione dell'aliunde perceptum o percipiendum è preclusa qualora l'attività svolta aliunde non si sovrapponga al periodo di inoccupazione risarcito. 7.15. per le ragioni esposte, il motivo di ricorso deve essere respinto 7.16. deve quindi affermarsi il seguente principio di diritto In base alla L. numero 300 del 1970, articolo 18, comma 4, come modificato dalla L. numero 92 del 2012, articolo 1, comma 42, la determinazione dell'indennità risarcitoria deve avvenire attraverso il calcolo dell'ultima retribuzione globale di fatto dal giorno del licenziamento sino a quello dell'effettiva reintegrazione, dedotto quanto il lavoratore ha percepito, nel periodo di estromissione, a titolo di aliunde perceptum o percipiendum, e, comunque, entro la misura massima corrispondente a dodici mensilità della retribuzione globale di fatto, senza che possa attribuirsi rilievo alla collocazione temporale della o delle attività lavorative svolte dal dipendente licenziato nel corso del periodo di estromissione se il risultato di questo calcolo è superiore o uguale all'importo corrispondente a dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a tale tetto massimo se il risultato del calcolo è inferiore alle dodici mensilità di retribuzione, l'indennità va riconosciuta in misura pari a questo minore importo 8. le spese del giudizio di legittimità sono regolate secondo il criterio di soccombenza nei confronti della parte controricorrente, e liquidate come in dispositivo. Non si provvede sulle spese nei confronti di s.p.a. che non ha svolto difese. 9. ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1 bis. P.Q.M. La Corte rigetta il ricorso. Condanna le ricorrenti alla rifusione delle spese di lite che liquida in Euro 5.000,00 per compensi professionali, Euro 200,00 per esborsi, oltre spese forfettarie nella misura del 15% e accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, numero 228, articolo 1 , comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte delle ricorrenti, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.