Le deformazioni del capriolo non salvano la cacciatrice che l’ha abbattuto pur non essendole stato assegnato

Confermata la multa decisa nei confronti della donna. Inequivocabile, secondo i Giudici, la condotta da lei tenuta, e consistita nel bluffare sui dati dell’animale e nello scuoiarlo prima di consegnarlo agli agenti che avrebbero potuto verificarne le condizioni.

Sanzione sacrosanta per la cacciatrice che in Toscana abbatte un capriolo non assegnatole. Impossibile giustificarne la condotta, pur a fronte dell’accertamento che l’animale era colpito da deformazioni e, quindi, in inadeguate condizioni. Illogico, in sostanza, parlare di abbattimento sanitario. All’origine del contenzioso c’è la sanzione pecuniaria ricevuta da una donna, una cacciatrice, rea di «aver abbattuto» in Toscana «un esemplare di capriolo maschio adulto non assegnato». In primo grado la multa viene ritenuta illegittima, poiché, osservano i Giudici, «si trattava di un abbattimento sanitario, consentito dal regolamento, in quanto l’animale presentava delle malformazioni». Di parere opposto sono i Giudici di secondo grado, i quali sottolineano che «nella disciplina in materia di caccia, il bene protetto è l’interesse dello Stato al rispetto delle modalità di esercizio dell’attività venatoria, anche nell’ipotesi di caccia selettiva» e ciò comporta che «il cacciatore, anche in caso di abbattimento sanitario, deve mostrare il capo abbattuto all’autorità di controllo e compilare il modulo di rilievo, indicando la causa per cui ha abbattuto un capo non assegnato». Ragionando in questa ottica, i Giudici d’Appello osservano che «la cacciatrice, nel compilare il modulo di rientro, aveva indicato di aver proceduto all’abbattimento di un capo assegnato, riportando dati non veritieri sull’età dell’animale indicato come un maschio sub adulto mentre il capriolo era un maschio adulto e fornendo l’indicazione dell’orario non veritiera», e, inoltre, «all’atto di accesso degli agenti accertatori ella aveva già spellato il capriolo». Peraltro, «anche qualora si fosse trattato di abbattimento sanitario, la cacciatrice avrebbe dovuto compilare il modulo di rilievo previsto dal regolamento ed avrebbe dovuto mostrare il capo abbattuto agli agenti o al veterinario dell’Azienda sanitaria locale, indicando le anomalie dell’animale». Inutile si rivela il ricorso proposto in Cassazione dalla cacciatrice. Anche per i Giudici di terzo grado, difatti, ella ha abbattuto illegittimamente un capriolo. Per fare chiarezza, i magistrati ribadiscono che «il bene tutelato dalla normativa che disciplina la caccia di selezione è la regolamentazione dell’attività venatoria». Ciò significa che «il diritto di caccia viene subordinato all’interesse alla conservazione del fenomeno faunistico e della salvaguardia della produzione agricola nell’ambito di un regime di caccia programmata per tutto il territorio nazionale, al fine di realizzare la costante consonanza tra ordinamento nazionale e disciplina comunitaria e internazionale». E in questa ottica «attraverso la prescritta tempestività dell’annotazione degli abbattimenti si mira a garantire l’efficacia dei controlli sugli abbattimenti e, per tale via, la rilevazione di dati attendibili al riguardo, quale necessaria premessa di una consapevole programmazione venatoria e dell’adozione di misure di protezione della selvaggina appropriate in quanto basate sulla conoscenza della consistenza effettiva della popolazione faunistica». Evidente, quindi, che «la fauna selvatica non può essere cacciata se non entro i limiti stabiliti dalle norme che regolano la condotta dei cacciatori» e che «la violazione delle norme che regolano le procedure dirette all’esercizio dell’attività venatoria rendono illegittimo ogni eventuale provvedimento autorizzativo ex post, né consentono alcuna forma di sanatoria anche nell’ipotesi in cui si accerti che si trattava di caccia selettiva». Inequivocabile, quindi, «la volontà del legislatore di esercitare un controllo sull’esercizio dell’attività venatoria», anche perché «la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, da tutelare nell’interesse della comunità nazionale e sopranazionale» e «i piani di abbattimento devono essere disposti nel rigoroso rispetto delle regole procedurali e sostanziali previste». Corretta, quindi, la prospettiva tracciata in appello, laddove si è osservato che «il bene protetto è il controllo dell’esercizio dell’attività venatoria, anche nell’ipotesi di caccia selettiva». Di conseguenza, «il cacciatore è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano l’abbattimento sanitario», e la specifica normativa «consente al cacciatore di abbattere anche capi non assegnati quando l’animale sia parruccato e riporti lesioni e ferite gravi o permanenti». In tal caso, però, «il cacciatore è obbligato a mostrare il capo abbattuto al coordinatore del distretto o ad agenti della Polizia provinciale o al veterinario della Azienda sanitaria locale, per far constatare la lesione e convalidare l’abbattimento sanitario». Inoltre, il cacciatore è tenuto anche alla «compilazione di un modulo di rilievo, in cui rappresenta i dati biometrici e biologici dell’animale, che deve essere consegnato all’Autorità territoriale di controllo». Logico, quindi, ritenere che «poiché il riconoscimento che si tratti di abbattimento sanitario deve avvenire attraverso un accertamento dell’autorità di controllo, nessun atto di disposizione dell’animale può essere effettuato da parte del cacciatore». Invece, nella vicenda presa in esame è emerso che la cacciatrice ha compilato il modulo di rientro e ha indicato di «aver proceduto all’abbattimento di un capo assegnato, riportando indicazioni non veritiere sull’età dell’animale e fornendo un’indicazione non veritiera dell’orario». Inoltre, «all’atto di accesso degli agenti accertatori, la cacciatrice aveva già scuoiato il capriolo». Comunque, «anche qualora si trattasse di abbattimento sanitario, la cacciatrice non ha posto in essere gli adempimenti che regolano l’attività venatoria, compilando il prescritto modulo di rilievo, e non ha adempiuto all’obbligo di mostrare il capo abbattuto agli agenti o al veterinario dell’Azienda sanitaria locale indicando le anomalie dell’animale». E a nulla rileva la circostanza che il capo abbattuto, secondo l’esito della perizia di parte, fosse un capo sanitario, in quanto «l’abbattimento sanitario deve essere certificato dagli organi deputati al controllo e non unilateralmente accertato dal cacciatore, che è tenuto ad informare le autorità attraverso la messa a disposizione del capo e la presentazione del modulo, contenente i dati richiesti», precisano i Giudici. E tale adempimento «deve essere svolto con particolare sollecitudine», cioè, come chiarito dai giudici d’appello, «alla fine della giornata venatoria» mentre, invece, in questo caso, «non solo la cacciatrice omise tale accertamento - anzi, nel modulo rese false dichiarazioni - ma, all’atto dell’accertamento dei militari aveva già scuoiato l’animale, impedendo che venissero effettuati i controlli previsti dalla legge». Infine, per quanto concerne la tempistica di compilazione del modulo relativo all’abbattimento di un capo sanitario, è vero che il regolamento territoriale non prevede, in questo caso, un termine, ma l’interpretazione fornita in secondo grado è conforme alla ratio legis nella parte in cui «determina come tempo ragionevole il termine della giornata venatoria, termine entro cui deve essere compilato anche il modulo di rientro», concludono i Giudici.

Presidente Bertuzzi – Relatore Giannaccari Fatti di causa Il giudizio trae origine dall'opposizione ad ordinanza ingiunzione proposta da D.S., alla quale era stata contestata la violazione della L.R. Toscana numero 3 del 1994, articolo 58, lett. g per aver abbattuto un esemplare di capriolo maschio adulto non assegnato. Il giudice di primo grado aveva accolto l'opposizione perché era stato accertato che si trattava di abbattimento sanitario, consentito dal Regolamento della Giunta Provinciale Toscana in quanto l'animale presentava delle malformazioni risultava quindi integrata la condizione di non offensività dell'illecito contestato, ai sensi dell'articolo 49 c.p. La Corte d'appello di Firenze, in riforma della sentenza di primo grado e, in accoglimento dell'appello della Città Metropolitana di […], rigettò l'opposizione. La Corte di merito evidenziò che, nella disciplina in materia di caccia, il bene protetto è l'interesse dello Stato al rispetto delle modalità di esercizio dell'attività venatoria, anche nell'ipotesi di caccia selettiva. Ciò comporta che il cacciatore, anche in caso di abbattimento sanitario, debba mostrare il capo abbattuto all'autorità di controllo e compilare il modulo di rilievo, indicando la causa per la quale aveva abbattuto un capo non assegnato. Nel caso di specie, la D., nel compilare il modulo di rientro, aveva indicato di aver proceduto all'abbattimento di un capo assegnato, riportando dati non veritieri sull'età dell'animale indicato come un maschio sub adulto mentre il capriolo era un maschio adulto e fornendo l'indicazione dell'orario non veritiera inoltre all'atto di accesso degli agenti accertatori, la D. aveva già spellato il capriolo. Anche qualora si trattasse di abbattimento sanitario, la D. avrebbe dovuto compilare il modulo di rilievo previsto dall'articolo 11 del Regolamento della Giunta Provinciale Toscana numero 192 del 24.5.1991 ed avrebbe dovuto mostrare il capo abbattuto agli agenti o al veterinario dell'ASL, indicando le anomalie dell'animale. Per la cassazione della sentenza d'appello ha proposto ricorso D.S. sulla base di tre motivi. Ha resistito con controricorso la Città Metropolitana di […]. Ragioni della decisione Con il primo motivo di ricorso, si deduce “la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3 , per avere la Corte di merito erroneamente interpretato della L.R. 12 gennaio 1994, numero 3, articolo 30, comma 11, articolo 58, comma 1, lett. g , gli articolo 8, 10, 12 del Regolamento della Giunta Provinciale Toscana numero 192 del 24.5.1991, in relazione alla Legge Quadro numero 157 del 1992, per avere erroneamente individuato il bene interesse tutelato dalla normativa primaria e secondaria, che individua la caccia di selezione e per avere qualificato l'illecito in contestazione come illecito di scopo e non di offesa . Il ricorrente contesta l'affermazione della Corte di merito secondo cui nella disciplina che regola l'esercizio della caccia, il bene protetto è l'interesse dello Stato al rispetto delle modalità di esercizio dell'attività venatoria in quanto in contrasto con quanto disposto dalla L. numero 157 del 1992, che individua come obiettivo primario la protezione della fauna selvatica. In tale obiettivo rientrerebbe anche la caccia selettiva prevista dalla Legge Regionale Toscana, attraverso l'abbattimento degli animali che possano danneggiare l'ecosistema naturale sicché la normativa sulla caccia non sarebbe normativa di scopo ma di offesa. Inoltre, l'interpretazione della Corte di merito, che avrebbe ritenuto integrata la violazione attraverso le prescrizioni previste dal Regolamento della Giunta Regionale, violerebbe il principio di tipicità e di riserva di legge perché la sanzione sarebbe stata prevista da una norma secondaria. Con il secondo motivo di ricorso, si deduce la la violazione e falsa applicazione di norme di diritto ex articolo 360 c.p.c., comma 1, numero 3, per avere la Corte di appello di Firenze erroneamente applicato e/o interpretato l'articolo 9, comma 2 del Regolamento della Giunta Provinciale Toscana numero 192 del 24.5.1991 per non aver ritenuto che si trattasse di abbattimento per motivi sanitari in tale ipotesi, l'abbattimento sarebbe svincolato da classi di età e/o di assegnazione. Inoltre, nessuna prescrizione di legge imporrebbe l'obbligo di redigere il modulo alla fine della giornata venatoria, trattandosi di modulo diverso dal modulo di rientro, previsto dall'articolo 10 del Regolamento della Giunta Provinciale numero 192/1991. I motivi, che per la loro connessione vanno trattati congiuntamente, sono infondati. Il bene - interesse tutelato dalla normativa primaria e secondaria che disciplina la caccia di selezione è la regolamentazione normativa dell'attività venatoria, secondo l'interpretazione che si ricava dalla giurisprudenza della Corte Costituzionale, recepita dalla giurisprudenza di legittimità e da quella amministrativa. Già con la sentenza della Corte Costituzionale del 27.10.1988, numero 1002 e del 14.5.1999, numero 169, il diritto di caccia viene subordinato all'interesse alla conservazione del fenomeno faunistico e della salvaguardia della produzione agricola nell'ambito di un regime di caccia programmata per tutto il territorio nazionale, al fine di realizzare la costante consonanza tra ordinamento nazionale e disciplina comunitaria e internazionale. Con la sentenza numero 249 del 2019, la Corte Costituzionale ha chiarito che della L. numero 157 del 1992, articolo 12, comma 12-bis, mira a garantire, attraverso la prescritta tempestività dell'annotazione degli abbattimenti, l'efficacia dei controlli sugli abbattimenti stessi e, per tale via, la rilevazione di dati attendibili al riguardo, quale necessaria premessa di una consapevole programmazione venatoria e dell'adozione di misure di protezione della selvaggina appropriate in quanto basate sulla conoscenza della consistenza effettiva della popolazione faunistica in quest'ottica, la portata precettiva della norma statale concorre a definire il nucleo minimo di salvaguardia della fauna selvatica, stabilendo una soglia uniforme di protezione da osservare su tutto il territorio nazionale . È evidente quindi che la fauna selvatica non può essere cacciata se non entro i limiti stabiliti dalle norme che regolano la condotta dei cacciatori e che la violazione delle norme che regolano le procedure dirette all'esercizio dell'attività venatoria rendono illegittimo ogni eventuale provvedimento autorizzativo ex post, nè consentono alcuna forma di sanatoria anche nell'ipotesi in cui si accerti che si trattava di caccia selettiva. Che si tratti di normativa di scopo, volta alla regolamentazione della caccia, emerge anche dalla pronuncia di questa Corte, che ha ritenuto integrata la violazione del divieto di esercitare l'attività venatoria oltre tre giorni la settimana di cui alla L.r. Toscana 12 gennaio 1994, numero 3, articolo 30, comma 2, in base all'articolo 58, comma 1, lett. g, della medesima Legge Regionale, quando risulti che siano state effettuate più di tre uscite settimanali di caccia di selezione al capriolo, senza che in relazione ad alcuna di esse il cacciatore, nel modulo da compilare a conclusione dell'uscita, abbia denunciato la sopravvenienza di impedimenti oggettivi tali che gli abbiano impedito di cacciare, poiché tale situazione può essere indicata nelle note del predetto modulo, previsto dall'articolo 5 del regolamento della Provincia di Firenze, approvato con Delib. Consiliare 23 marzo 1992, numero 60 Cassazione civile sez. II, 30/12/2011, numero 30621 . Nella citata pronuncia, si evidenzia come il regolamento per la caccia di selezione al capriolo nella Provincia di Firenze, approvato con Delib. Consiliare 23 marzo 1992, numero 60, abbia come scopo quello di assicurare i controlli nell'esercizio dell'attività venatoria e prevede, all'articolo 5 a che ogni cacciatore, prima di raggiungere la propria zona di pertinenza per svolgere la caccia, deve deporre in apposita cassetta una copia del modulo di denuncia di uscita predisposto dall'Amministrazione provinciale nella quale deve indicare, tra l'altro, la data dell'uscita medesima b che, a conclusione dell'uscita, il cacciatore deve deporre copia del modello di denuncia di cessata attività di selezione, nella quale deve indicare, tra l'altro, l'orario di rientro ed eventuali note. Secondo questa Corte, la violazione risulta integrata qualora, in caso di impedimenti oggettivi tali che non gli abbiano consentito di cacciare, il cacciatore non abbia denunciato tali impedimenti, indicando sul modulo di cessata attività, nello spazio riservato alle note, i motivi ed i fatti che ne sono a fondamento. Si tratta di un'interpretazione rigorosa, che conferma la volontà del legislatore di esercitare un controllo sull'esercizio dell'attività venatoria. Anche la giurisprudenza amministrativa è pacifica nel ritenere che, poiché ai sensi della L. numero 157 del 1992, articolo 1, la fauna selvatica costituisce patrimonio indisponibile dello Stato, da tutelare nell'interesse della comunità nazionale e sopranazionale, i piani di abbattimento devono essere disposti nel rigoroso rispetto delle regole procedurali e sostanziali previste Consiglio di Stato sez. VI, 07/06/2011, numero 3419 . È quindi corretta la decisione della Corte d'appello di Firenze, secondo cui il bene protetto è il controllo dell'esercizio dell'attività venatoria, anche nell'ipotesi di caccia selettiva. Ciò comporta che il cacciatore è tenuto al rispetto delle norme che disciplinano l'abbattimento sanitario, con particolare riferimento all'articolo 9 del Regolamento approvato dalla Giunta Provinciale Toscana numero 192 del 24.5.1991, ratione temporis applicabile. Tale norma consente al cacciatore di abbattere anche capi non assegnati quando l'animale sia parruccato e riporti lesioni e ferite gravi e/o permanenti. In tal caso, il cacciatore è obbligato a mostrare il capo abbattuto al coordinatore del distretto o ad agenti della polizia provinciale o al veterinario della ASL di competenza territoriale, per far constatare la lesione e convalidare l' abbattimento sanitario . Inoltre, ai sensi dell'articolo 11 del citato Regolamento, il cacciatore è tenuto alla compilazione di un modulo di rilievo , in cui rappresenta i dati biometrici e biologici, che deve essere consegnato all'Autorità territoriale di controllo. Poiché il riconoscimento che si tratti di abbattimento sanitario deve avvenire attraverso un accertamento dell'autorità di controllo, nessun atto di disposizione dell'animale può essere effettuato da parte del cacciatore. Nel caso di specie, la Corte di merito ha accertato che la D., nel compilare il modulo di rientro, aveva indicato di aver proceduto all'abbattimento di un capo assegnato, riportando indicazioni non veritiere sull'età dell'animale indicato come un maschio sub adulto mentre il capriolo era un maschio adulto e fornendo l'indicazione dell'orario non veritiera inoltre all'atto di accesso degli agenti accertatori, la D. aveva già scuoiato il capriolo. Anche qualora si trattasse di abbattimento sanitario, la ricorrente non aveva posto in essere gli adempimenti che regolano l'attività venatoria, compilando il prescritto modulo di rilievo previsto dall'articolo 11 del Regolamento della Giunta Provinciale Toscana numero 192 del 24.5.1991 e non aveva adempiuto all'obbligo di mostrare il capo abbattuto agli agenti o al veterinario dell'ASL indicando le anomalie dell'animale. A nulla rileva la circostanza che il capo abbattuto, secondo l'esito della perizia di parte, fosse un capo sanitario in quanto l'abbattimento sanitario deve essere certificato dagli organi deputati al controllo e non unilateralmente accertato dal cacciatore, che è tenuto ad informare le autorità attraverso la messa a disposizione del capo e la presentazione del modulo, contenenti i dati richiesti. Tale adempimento deve essere svolto con particolare sollecitudine, individuato dalla Corte di merito alla fine della giornata venatoria mentre, nel caso di specie, non solo la D. omise tale accertamento - anzi nel modulo rese false dichiarazioni - ma, all'atto dell'accertamento dei militari aveva già scuoiato l'animale, impedendo che venissero effettuati i controlli previsti dalla legge. L'articolo 9 del Regolamento della Giunta Provinciale Toscana numero 192/91 non prevede un termine in relazione alla tempistica di compilazione del modulo relativo all'abbattimento di un capo sanitario ma l'interpretazione fornita dalla Corte di merito è conforme alla ratio legis nella parte in cui determina come tempo ragionevole il termine della giornata venatoria, termine in cui deve essere compilato anche il modulo di rientro. Con il terzo motivo di ricorso, si deduce l'omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti per avere la Corte di merito omesso di esaminare plurimi fatti decisivi per il giudizio, costituiti dalla prescrizione temporale di esibizione immediata alle Autorità competenti del capo abbattuto per motivi sanitari, della collaborazione prestata dalla ricorrente, che esibiva agli agenti accertatori il capo abbattuto e degli esiti degli accertamenti peritali sulle malformazioni del caprioli, che integrerebbero un abbattimento sanitario. Il motivo è inammissibile. Il difetto motivazionale previsto dall'articolo 360, comma 1, numero 5 è integrato dall'omesso esame di un fatto storico decisivo per il giudizio mentre, nel caso di specie, la ricorrente censura l'interpretazione delle norme di legge e le risultanze istruttorie, riproponendo le censure esposte nel primo e nel secondo motivo Cass. Sez. Unite 8054/2014 . Il ricorso va pertanto rigettato. Le spese seguono la soccombenza e vanno liquidate in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, va dato atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto. P.Q.M. rigetta il ricorso e condanna la parte ricorrente al pagamento, in favore della parte controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità, che liquida in Euro 800,00 per compensi, oltre alle spese forfettarie nella misura del 15%, agli esborsi liquidati in Euro 200,00 ed agli accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.