L’informazione interdittiva antimafia emessa nei confronti del legale rappresentante di una società a responsabilità limitata non preclude l’accesso ai contributi a fondo perduto previsti dal decreto Sostegni.
Il Tribunale di Perugia ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nei confronti di un uomo, quale rappresentante legale di una società a responsabilità limitata. L'imputato era indagato per il reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, per avere percepito un contributo a fondo perduto, previsto dal decreto Sostegni, omettendo però di dichiarare di essere il destinatario di un'informazione interdittiva antimafia. Avverso l'ordinanza del Tribunale di Perugia l'uomo ha proposto ricorso per Cassazione sulla base di un unico motivo di doglianza, denunciando il fatto di essere destinatario di un'informazione interdittiva antimafia e non di una misura di prevenzione e pertanto non poteva considerarsi un soggetto al quale era precluso l'accesso al contributo sopra menzionato. Il ricorso è fondato. Specifica il Collegio, infatti, che più volte anche la giustizia amministrativa ha affermato che l'interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva in un'ottica di bilanciamento fra la tutela dell'ordine pubblico e la libertà di iniziativa economica, come stabilito dall'articolo 41 Cost. Nel caso di specie, il Tribunale di Perugia avrebbe quindi erroneamente ritenuto la sussistenza del fumus del reato di indebita percezione di erogazioni pubbliche, estendendo la preclusione soggettiva anche a coloro che sono destinatari di un'informazione interdittiva antimafia. Al contrario, l'imputato in quanto destinatario solo di questa informazione aveva diritto a percepire il contributo a fondo perduto previsto dal decreto Sostegni e l'omessa dichiarazione di essere il destinatario di un'informazione interdittiva antimafia non aveva alcuna idoneità ingannevole ai fini della sussistenza del reato ipotizzato. Pertanto, per questi motivi la Corte di Cassazione ha accolto il ricorso e annullato l'ordinanza impugnata dall'imputato.
Presidente Fidelbo – Relatore Silvestri Ritenuto in fatto 1. Il Tribunale di Perugia ha confermato il decreto di sequestro preventivo finalizzato alla confisca disposto nei riguardi di P.A., rappresentante legale della omissis s.r.l P. è indagato per il reato previsto dall'articolo 316 ter c.p. per avere percepito il 9.4.2021 un contributo a fondo perduto previsto dal D.L. 22 marzo 2021, numero 41, articolo 1 c.d. decreto Sostegni - convertito dalla L. 21 maggio 2021, numero 69 dell'ammontare di 17.838,00 Euro, omettendo di dichiarare di essere destinatario di un'informazione interdittiva antimafia emessa dal Prefetto della Provincia di Perugia il 9.5.2017. 2. Ha proposto ricorso per cassazione il difensore dell'indagato articolando un unico motivo con cui deduce violazione di legge. P., destinatario di una informazione interdittiva antimafia e non di una misura di prevenzione, non poteva ritenersi un soggetto e, cui, ai sensi del D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, articolo 67, era precluso l'accesso al contributo previsto dal decreto legge indicato l'articolo 67 citato riguarderebbe infatti le misure di prevenzione previste dal libro 1, titolo I, capo II e quindi non anche la interdittiva antimafia. Si aggiunge, sotto altro profilo, che l'indagato, diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, non sarebbe stato comunque nelle condizioni di autocertificare l'insussistenza delle condizioni previste dall'articolo 67 cit., atteso che nella modulistica richiesta per il riconoscimento del contributo non era previsto materialmente nulla per l'attestazione in questione. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato. 2. È necessario ricostruire il quadro normativo di riferimento. Il D.L. numero 41 del 2021, articolo 1, commi 8-9, prevede 8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate. 9. Si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni di cui al D.L. 19 maggio 2020 numero 34,, articolo 25, commi da 9 a 14 del convertito, con modificazioni dalla L. 17 luglio 2020, numero 77, con riferimento alle modalità di erogazione del contributo, al regime sanzionatorio e alle attività di controllo. Il D.L. numero 34 del 2020, articolo 25, commi 8-9-10, a cui l'articolo 1, come detto, rimanda, prevede 8. Al fine di ottenere il contributo a fondo perduto, i soggetti interessati presentano, esclusivamente in via telematica, una istanza all'Agenzia delle entrate con l'indicazione della sussistenza dei requisiti definiti dai precedenti commi L'istanza deve essere presentata entro sessanta giorni dalla data di avvio della procedura telematica per la presentazione della stessa, come definita con il provvedimento del direttore dell'Agenzia delle entrate, di cui al comma 10. 9. L'istanza di cui al comma 8 contiene anche l'autocertificazione che l'soggetti richiedenti, nonché i soggetti di cui al D.Lgs. 6 settembre 2011, numero 159, articolo 85, commi 1 e 2, non si trovano nelle condizioni ostative di cui al cit. D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 67. 10. Le modalità di effettuazione dell'istanza, il suo contenuto informativo, i termini di presentazione della stessa e ogni altro elemento necessario all'attuazione delle disposizioni del presente articolo sono definiti con provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle entrate . Il D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 67, a cui la norma rinvia, fa a sua volta espresso riferimento alle persone alle quali sia stata applicata con provvedimento definitivo una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II . 3. L'ambito soggettivo della preclusione prevista dall'articolo 67 cit. riguarda le persone destinatarie di un provvedimento definitivo con cui è applicata una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. numero 159 del 2011. Diversamente da quanto ritenuto dal Tribunale, P. dunque non poteva ritenersì un soggetto a cui era precluso di accedere al contributo per il quale si procede, in quanto l'informativa ìnterdittiva antimafia, disciplinata - unitamente alla comunicazione antimafia - dal D.Lgs. numero 19 del 2011, articolo 84 e ss., non è giuridicamente una delle misure di prevenzione previste dal libro I, titolo I, capo I del d. lgs, in questione. La giurisprudenza amministrativa ha già avuto modo di affermare che l'interdittiva antimafia è un provvedimento amministrativo al quale deve essere riconosciuta natura cautelare e preventiva, in un'ottica di bilanciamento tra la tutela dell'ordine e della sicurezza pubblica e la libertà di iniziativa economica riconosciuta dall'articolo 41 Cost L'interdittiva antimafia costituisce una misura volta - ad un tempo - alla salvaguardia dell'ordine pubblico economico, della libera concorrenza tra le imprese e del buon andamento della Pubblica Amministrazione Cons. Stato, sez. III, 3 maggio 2016 numero 1743 . Si tratta di un provvedimento, si è osservato, che mira a prevenire tentativi di infiltrazione mafiosa nelle imprese, volti a condizionare le scelte e gli indirizzi della Pubblica Amministrazione e si pone in funzione di tutela sia dei principi di legalità, imparzialità e buon andamento, riconosciuti dall'articolo 97 Cost., sia dello svolgimento leale e corretto della concorrenza tra le stesse imprese nel mercato, sia, infine, del corretto utilizzo delle risorse pubbliche Cons. Stato, sez. III, 31 dicembre 2014 numero 6465 . Il provvedimento di cd. interdittivi antimafia determina una particolare forma di incapacità giuridica e dunque la incapacità del soggetto persona fisica o giuridica - che di esso è destinatario - ad essere titolare di quelle situazioni giuridiche soggettive diritti soggettivi, interessi legittimi che determinano rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione Cons. Stato, sez. IV, 20 luglio 2016 numero 3247 . Una incapacità giuridica prevista dalla legge a garanzia di valori costituzionalmente garantiti - parziale, in quanto limitata ai rapporti giuridici con la Pubblica Amministrazione, ed anche nei confronti di questa limitatamente a quelli di natura contrattuale, ovvero intercorrenti con esercizio di poteri provvedimentali, e comunque ai precisi casi espressamente indicati dalla legge D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 67 - tendenzialmente temporanea, potendo venire meno per il tramite di un successivo provvedimento dell'autorità amministrativa competente, cioè il Prefetto così testualmente Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza numero 3 del 6 aprile 2018 in senso simmetrico, Cons. Stato, Adunanza plenaria, sentenza numero 23 del 26.10. 2020 Cons. Stato, Sez. III, numero 4844 del 24/06/2021 secondo cui l'informativa interdittiva antimafia non può essere considerata una delle misure di prevenzione previste dal Libro I, titolo I, capo II del D.Lgs. numero 159 del 2011 . 4. Nel caso di specie - al di là dei profili formali della domanda relativi alla omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni di cui al D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 67 - il Tribunale, attraverso un non consentita applicazione analogica in malam partem della norma, ha ritenuto erroneamente sussistente il fumus del reato previsto dall'articolo 316 ter c.p. estendendo la preclusione soggettiva prevista dal D.Lgs. numero 159 del 2011, articolo 67 anche a coloro che sono destinatari di una informazione interdittiva antimafia. In realtà P., in quanto destinatario solo di una informazione interdittiva antimafia, poteva percepire il contributo previsto dal D.L. numero 41 del 2021 e non era nelle condizioni incapacitanti previste dall'articolo 67 cit. l'omessa dichiarazione della insussistenza delle condizioni previste da detta norma non aveva idoneità decettiva ai fini della sussistenza del reato ipotizzato. L'ordinanza impugnata e quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia il 10.9.2021 devono dunque essere annullate senza rinvio per l'insussistenza del requisito del fumus commissi deliciti, con conseguente restituzione di quanto in sequestro all'avente diritto. P.Q.M. Annulla senza rinvio l'ordinanza impugnata nonché quella emessa dal Giudice per le indagini preliminari del Tribunale di Perugia il 10.9.2021, disponendo la restituzione della somma in sequestro all'avente diritto. Manda alla Cancelleria per gli adempimenti di cui all'articolo 626 c.p.p