La CEDU, prendendo atto che la maggior parte degli Stati membri del COE prevedono l’eutanasia ed il suicidio assistito come reati o li consentono solo a determinate tassative condizioni tra questi recentemente l’Italia , ritiene lecita la condanna del medico che ha fornito consulenze per praticare il suicidio assistito e diffuso informazioni online in tal senso, perché rispetta le leggi interne ed è volta a tutelare la salute pubblica, la morale ed i diritti altrui, essendo, quindi, una misura necessaria in una società democratica, sì che non può essere considerata come una lesione della libertà di espressione.
È quanto deciso dalla CEDU il 12 aprile nel caso Lings c. Danimarca. Il ricorrente è un medico che «ha fondato un'associazione chiamata Medici a favore dell'eutanasia Læger per Aktiv Dødshjælp , per i medici che mirano a rendere legale l'eutanasia in Danimarca. A tal fine, la ricorrente ha preparato una guida Medicinali idonei al suicidio Lægemidler der er velegnede til selvmord , disponibile su Internet. La guida ha combinato una procedura dettagliata su come suicidarsi , tra cui un elenco di circa 300 farmaci comuni adatti al suicidio e una descrizione della dose necessaria per andare avanti con il suicidio, possibili combinazioni di farmaci e avvertimenti sui vari farmaci. La guida ha anche fornito consigli su come una persona potrebbe essere certa della morte assumendo le dosi raccomandate di farmaci, anche combinando diversi farmaci o assumendo una dose completa di un farmaco in combinazione con un sacchetto di plastica sopra la testa e un elastico intorno al collo» neretto, nda . Ha continuato a dispensare consigli specifici ed assistere aspiranti suicidi ad uno non era stata riconosciuta l'idoneità psicologica per farselo praticare in Svizzera anche dopo che gli era stata revocata la licenza per aver assistito un paziente con una malattia terminale polmonare a morire somministrandogli il Fenamal, sì che è stato condannato ad una pena lieve e sospesa per aver assistito due persone ed un tentato suicidio assistito. Quadro giuridico danese ed internazionale. Recentemente è stata riformata la legge danese in tema di eutanasia e di suicidio assistito che continuano ad essere considerati reati, salvo che in pochi tassativi casi in cui sono concessi. Un soggetto può rifiutare i trattamenti medici ad un sostegno vitale quando è divenuto totalmente incapace ad esercitare il proprio diritto all'autonomia personale sono stati istituiti il testamento biologico ed il diritto ad una morte dignitosa , che presentano forti analogie con la nostra legislazione in materia. Inoltre, nel 2020 «tutti i partiti in Parlamento hanno concluso un accordo politico per l'introduzione di un sistema informatico che doveva sostenere un futuro diritto dei cittadini anziani e deboli di chiedere al proprio medico di scrivere un ordine di non rianimazione nel caso in cui soffrano di insufficienza cardiaca. Si prevede che un disegno di legge che concede questo diritto sarà introdotto nel 2021/2022». L'assemblea parlamentare del COE con la Raccomandazione numero 1418/1999 nel tutelare la dignità dei malati terminali, aveva sancito che riconoscere il desiderio di morire di un malato terminale o di una persona morente non costituisce mai un diritto legale di morire per mano di un'altra persona né può costituire di per sé una giustificazione giuridica per compiere azioni volte a provocarne la morte. Nessun consenso europeo all'eutanasia ed al suicidio assistito. Una recente ricerca ed informazioni aggiuntive sulla legislazione in materia in 42 Stati membri del COE dimostra come nella maggior parte dei casi è stata vietata e criminalizzata qualsiasi forma di suicidio assistito. «In Svezia ed Estonia, l'assistenza al suicidio non era un reato penale tuttavia, i medici estoni non avevano il diritto di prescrivere un farmaco per facilitare il suicidio. Al contrario, solo quattro Stati membri Svizzera, Belgio, Paesi Bassi e Lussemburgo hanno consentito ai medici di prescrivere farmaci letali, fatte salve specifiche garanzie. … . In alcuni paesi l'eutanasia è criminalizzata, mentre il suicidio assistito è lecito in determinate circostanze. Questi paesi sono Svezia, Svizzera, Germania, Italia, Austria, Estonia e Finlandia … In Svizzera , il suicidio assistito è lecito ed è offerto da diverse organizzazioni. Tuttavia, il suicidio assistito è punito con la reclusione o una pena pecuniaria se la persona che assiste al suicidio è motivata da fini egoistici » neretto, nda . La CEDU evidenzia come in molti Stati in cui è depenalizzato il suicidio assistito è però punito severamente offrire consigli, commercializzare farmaci e prodotti lame di rasoio, manuali etc. e fare propaganda per attuarlo. La Danimarca è uno di questi paesi. Condannare chi consiglia o pratica il suicidio assistito altrui non viola alcuna libera opinione. Gli Stati, pur avendo margine discrezionale in materia, sono tenuti a rispettare il diritto alla vita che prevale su ogni altro confliggente ivi compreso quello alla libera opinione . Se da un lato la prassi costante, concorde e recente della CEDU «ha riconosciuto il diritto di un individuo di decidere in che modo e in quale momento la sua vita debba finire, a condizione che egli sia in grado di formare liberamente la propria volontà e di agire di conseguenza», sì che la somministrazione di farmaci per il suicidio assistito, su libera e consapevole richiesta dell'interessato , sono aspetti tutelabili della sua serenità familiare, tuttavia «la giurisprudenza della Corte non consente di concludere che il diritto al suicidio assistito esista ai sensi della Convenzione, anche sotto forma di informazione o assistenza che vada al di là della fornitura di informazioni generali sul suicidio» Gross c. Svizzera [GC] nel quotidiano del 30/9/14 e Koch c. Germania del19/7/12 Corte Costituzionale ord.207/18 nel quotidiano del 16/11/18 . Dall'altro una condanna per avere prestato assistenza o consigliato questo suicidio è ritenuta una pena troppo severa ed un'ingerenza nei diritti altrui tutelati dalla Cedu, tenendo conto della possibilità di ricorrere a mezzi alternativi come cause civili etc. Perinçek c. Svizzera [GC] del 2015 La CEDU ritiene che per vagliare gli effettivi margini discrezionali di uno Stato nel sanzionare un dato comportamento, invocando la tutela della morale e della salute pubbliche, dei diritti altrui etc. si debba tenere conto del diritto comparato laddove un istituto come l'aborto è legalizzato dalla maggior parte degli Stati del COE non dovrà esser sanzionata chi si è recata all'estero per praticarlo essendo vietato in patria Open Door e Dublin Well Woman c. Irlanda del 1992 . Nella fattispecie la pena era stata sospesa, il ricorrente era stato sanzionato non già per il manuale ed i consigli generici già reperibili online, ma per aver preso parte attivamente, seppure essendo stato radiato, al suicidio. Sì che le misure attuate erano necessarie in uno stato democratico e con ampia base legale. Ergo la condanna era lecita e non c'è stata alcuna violazione della libera espressione del ricorrente.
CEDU 12 aprile 2022, caso Lings c. Danimarca