Respinta la richiesta di risarcimento presentata dal motociclista. Irrilevante l’omessa denuncia dell’incidente. A contare, invece, secondo i Giudici, sono le contraddizioni presenti nel racconto fornito dopo l’episodio.
Contraddittorio il racconto del motociclista che ha denunciato di essere stato urtato da una vettura poi datasi alla fuga. Impossibile, quindi, ritenere legittima l'azione risarcitoria da lui proposta nei confronti della compagnia assicurativa. In primo grado il motociclista chiama in causa l'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada e ne chiede la condanna al «risarcimento dei danni da lui subiti in un incidente stradale provocato da un veicolo rimasto non identificato». Nello specifico, egli racconta che «stava percorrendo una strada urbana» di un Comune siciliano quando «è stato urtato da un ignoto automobilista che ne ha causato la caduta al suolo». I giudici del Tribunale attribuiscono al motociclista «un concorso di colpa nella misura del 25 per cento» e ne accolgono la domanda risarcitoria, condannando perciò la compagnia assicurativa a pagare oltre 126mila euro. Di parere opposto sono invece i giudici d'Appello, i quali ritengono non chiarita la dinamica dell'incidente stradale e obbligano quindi il motociclista a restituire alla compagnia assicurativa la somma già ricevuta come risarcimento. Inutile per il motociclista l'approdo in Cassazione. Anche per i Giudici di terzo grado, difatti, non vi sono elementi certi sulla dinamica dell'incidente stradale, e ciò basta per liberare l'assicurazione da ogni richiesta di ristoro economico. In premessa viene ribadito che «in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale» sono fondamentali «la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso». Poi, in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato , «l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta nei confronti dell'impresa designata dal “Fondo di garanzia per le vittime della strada”», così come, allo stesso modo, «la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto». A fronte della richiesta di risarcimento avanzata dal motociclista, però, osservano i Giudici della Cassazione «la dinamica dell'incidente non ha trovato conferme nell'espletata istruttoria». In particolare, è emersa «la diversità tra il contenuto dell'atto di citazione e il verbale reso al Pronto Soccorso ospedaliero in cui si parlava solo di sbandamento della moto, senza alcun riferimento ad un veicolo non identificato», e inoltre «il motociclista ha fornito versioni contraddittorie dell' accaduto , collocando l'incidente come avvenuto prima una strada e poi un'altra strada». Infine, «l'unico testimone escusso non è da ritenere attendibile» e comunque, concludono i Giudici, «alla mancata proposizione della denuncia non può collegarsi alcuno specifico effetto probatorio».
Presidente Scrima – Relatore Cirillo Fatti di causa 1. P.W. convenne in giudizio, davanti al Tribunale di Palermo, Sezione distaccata di omissis , l' … s.p.a., quale impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada, chiedendo che fosse condannata al risarcimento dei danni da lui subiti in un sinistro stradale provocato da un veicolo rimasto non identificato. A sostegno della domanda espose che mentre stava percorrendo, alla guida del suo motociclo, una strada urbana del Comune di omissis , era stato urtato da un ignoto automobilista il quale ne aveva causato la caduta al suolo. Si costituì in giudizio la società convenuta, eccependo, tra l'altro, la prescrizione del diritto e chiedendo, nel merito, il rigetto della domanda. Il Tribunale, riconosciuto un concorso di colpa dell'attore nella misura del 25 per cento, accolse la domanda e condannò la società convenuta al pagamento della somma di Euro 126.726,22, con il carico delle spese di lite. 2. La pronuncia è stata impugnata in via principale dalla società di assicurazione e in via incidentale dal P. e la Corte d'appello di Palermo, con sentenza del 9 aprile 2019, ha accolto l'appello principale e, in riforma della decisione di primo grado, ha rigettato la domanda del P. , condannandolo alla restituzione della somma ricevuta ed alla rifusione delle spese dei due gradi di giudizio. 3. Contro la sentenza della Corte d'appello di Palermo ricorre P.W. con atto affidato ad un solo motivo. Resiste l' … s.p.a. con controricorso. Il ricorso è stato avviato alla trattazione in camera di consiglio, sussistendo le condizioni di cui agli articolo 375, 376 e 380-bis c.p.c., e le parti hanno depositato memorie. Ragioni della decisione 1. Con l'unico motivo di ricorso si lamenta, in riferimento all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 3 , violazione e falsa applicazione della L. 24 dicembre 1969, numero 990, articolo 19, comma 1, lett. a , dell'articolo 2054 c.c. e degli articolo 113 e 116 c.p.c Sostiene il ricorrente che la sentenza impugnata avrebbe considerato un quadro normativo astratto, ritenendo erroneamente che l'omessa denuncia, da parte sua, del sinistro all'Autorità inquirente fosse di per sé motivo sufficiente per rigettare la domanda di risarcimento dei danni. 1.1. Il motivo è inammissibile per una serie di concorrenti ragioni. La giurisprudenza di questa Corte ha in più occasioni ribadito che in materia di responsabilità da sinistri derivanti dalla circolazione stradale, la ricostruzione delle modalità del fatto generatore del danno, la valutazione della condotta dei singoli soggetti che vi sono coinvolti, l'accertamento e la graduazione della colpa, l'esistenza o l'esclusione del rapporto di causalità tra i comportamenti dei singoli soggetti e l'evento dannoso, integrano altrettanti giudizi di merito, come tali sottratti al sindacato di legittimità se il ragionamento posto a base delle conclusioni sia caratterizzato da completezza, correttezza e coerenza dal punto di vista logico-giuridico v., tra le altre, le sentenze 23 febbraio 2006, numero 4009, 25 gennaio 2012, numero 1028, e l'ordinanza 5 giugno 2018, numero 14358 . La giurisprudenza di questa Corte ha anche affermato che in caso di sinistro stradale causato da veicolo non identificato, l'omessa denuncia dell'accaduto all'autorità di polizia od inquirente non è sufficiente, in sé, a rigettare la domanda di risarcimento proposta, ai sensi della L. numero 990 del 1969, articolo 19, nei confronti dell'impresa designata dal Fondo di garanzia per le vittime della strada allo stesso modo, la presentazione di denuncia o querela contro ignoti non vale, di per sé, a dimostrare che il sinistro sia senz'altro accaduto. Entrambe le suddette circostanze possono, al più, costituire meri indizi dell'effettivo avveramento del sinistro sentenze 2 settembre 2013, numero 20666, e 17 febbraio 2016, numero 3019 . 1.2. Nella specie la Corte d'appello, con un accertamento motivato in modo congruo e privo di vizi logici, ha osservato che la dinamica del sinistro come descritta dall'attore non aveva trovato conferma nell'espletata istruttoria. La sentenza, infatti, dopo aver rilevato la diversità tra il contenuto dell'atto di citazione e il verbale reso al Pronto soccorso ospedaliero -dove si parlava solo di sbandamento della moto, senza alcun riferimento ad un veicolo non identificato - ha aggiunto che l'attore aveva anche fornito versioni contraddittorie dell'accaduto, collocando l'incidente come avvenuto prima in omissis e poi in omissis . Oltre a questo, la Corte d'appello ha osservato anche che l'unico testimone escusso non era da ritenere attendibile per una serie di ragioni e che alla mancata proposizione della denuncia non poteva collegarsi alcuno specifico effetto probatorio è stata richiamata, infatti, la sentenza 13 luglio 2011, numero 15367, di questa Corte . A fronte di questa ricostruzione il ricorrente, oltre a formulare una censura del tutto generica, attribuisce alla sentenza impugnata un contenuto che essa non ha, sostenendo che essa avrebbe respinto la domanda solo perché il P. non aveva presentato denuncia il che, per quanto già detto, non corrisponde al vero. Si tratta, in definitiva, di una censura che tende, nella sostanza, a riproporre il vizio di motivazione secondo una formulazione ormai non più vigente e che sollecita questa Corte ad un diverso e non consentito esame del merito. 2. Il ricorso, pertanto, è dichiarato inammissibile. A tale esito segue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate ai sensi del D.M. 10 marzo 2014, numero 55 . Sussistono, inoltre, le condizioni di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate in complessivi Euro 5.200, di cui Euro 200 per esborsi, oltre spese generali e accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza delle condizioni per il versamento, da parte del ricorrente, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, se dovuto.