Respinto il ricorso di un tifoso di calcio al quale era stata fissata la misura del divieto di accedere alle manifestazioni sportive.
La Corte d'Appello di Lecce aveva confermato la sentenza del Tribunale di Brindisi con la quale V.F. era stato condannato ad una pena detentiva per avere violato l'obbligo di presentazione alla Stazione dei Carabinieri dopo la conclusione di un incontro di calcio, contravvenendo agli obblighi previsti dalla misura di Daspo. Avverso la sentenza di secondo grado l'imputato proponeva ricorso per Cassazione sulla base di due motivi connessi fra loro. Il tifoso di calcio lamentava il fatto che il reato a lui contestato non dovesse essere configurato come Daspo applicato dal Questore, ma come Daspo giudiziario, ossia quello disposto dal Tribunale di Brindisi come pena accessoria. Il ricorso è stato rigettato. È bene premettere che il Daspo giudiziario è una misura composita che contiene due prescrizioni, ovvero la proibizione all'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive e l'obbligo di presentazione all'Autorità competente. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta. Specifica il Collegio che il Daspo amministrativo e quello giudiziario presentano connotazioni strutturali autonome mentre il primo è un provvedimento avente natura amministrativa, collegato al necessario controllo di legalità da parte del Giudice, attraverso lo strumento della convalida, il secondo è un provvedimento di pertinenza esclusivamente del giudice ordinario che consegue a una pronuncia di condanna per reati connessi a manifestazioni sportive, per cui è stato ritenuto legittimo che il provvedimento del Questore preveda una durata maggiore rispetto a quella, eventualmente più breve, riferita alla misura imposta dal giudice penale. Dunque, ribadito che, nell'ambito del Daspo giudiziario, non presenta profili critici la previsione del differente regime di efficacia delle relative prescrizioni, deve osservarsi che la durata delle due misure è stata unitariamente fissata nella sentenza del Tribunale in due anni, per cui, mentre il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, immediatamente esecutivo, ha invece avuto decorrenza a partire dalla notifica del provvedimento del P.M. che, divenuta definitiva la sentenza, ha dato esecuzione alla statuizione relativa all'obbligo di comparizione. Da ciò discende che, all'epoca delle due violazioni contestate all'imputato la prescrizione dell'obbligo di comparizione era operativa, il che rende legittima l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. Alla luce di queste motivazioni la Corte di Cassazione rigetta il ricorso.
Presidente Sarno – Relatore Zunica Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 7 dicembre 2020, la Corte di appello di Lecce confermava la sentenza del 1 marzo 2017, con cui il Tribunale di Brindisi aveva condannato F.V. alla pena di anni 1 e mesi 9 di reclusione, in quanto ritenuto colpevole del reato di cui della L. numero 401 del 1989, articolo 6, comma 6, a lui contestato per aver violato l'obbligo di presentazione, nei tempi prescritti 20 minuti dopo l'inizio sia del primo che del secondo tempo , alla Stazione dei Carabinieri di omissis , il omissis e il omissis , in occasione degli incontri di calcio omissis e omissis , così contravvenendo agli obblighi imposti con il provvedimento emesso l'11 marzo 2013 dell'Ufficio Esecuzione Penale della Procura della Repubblica di Brindisi. 2. Avverso la sentenza della Corte di appello salentina, F., tramite il suo difensore, ha proposto ricorso per cassazione, sollevando due motivi, esposti congiuntamente, con i quali la difesa deduce la violazione dell'articolo 389 c.p. e della L. numero 401 del 1989, articolo 6, comma 6, evidenziando che il fatto contestato doveva essere inquadrato non nella fattispecie di cui alla L. numero 401 del 1989, articolo 6, comma 6, che sanziona la violazione del cd. daspo applicato da Questore, ma nella diversa ipotesi di cui all'articolo 389 c.p., essendo stato violato il cd. daspo giudiziario , ovvero quello disposto dal Tribunale di Brindisi con la sentenza di condanna del 29 ottobre 2010, quale pena accessoria ai sensi della L. numero 401 del 1989, articolo 6, comma 7. Il cd. daspo giudiziario è una misura composita, che contiene due prescrizioni, ovvero la proibizione all'accesso ai luoghi dove si svolgono competizioni sportive e l'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S., a garanzia del primo divieto, per cui ben può esistere un divieto di accesso senza obbligo di presentazione, ma non viceversa, nel senso che il solo obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. collegato agli orari dell'incontro sportivo finisce per trasformarsi di fatto in un divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono le manifestazioni sportive. Dunque, per effetto di una previsione eccezionale, il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono eventi sportivi è immediatamente esecutivo, per cui in concreto può verificarsi il rischio che l'esecuzione delle due prescrizioni aventi decorrenza disgiunta possa risultare eccessivamente afflittiva, prolungando di fatto il periodo del divieto. Di qui, secondo la difesa, la necessità di una interpretazione costituzionalmente orientata, ma innanzitutto logica, che porti a scomputare dalla durata dell'obbligo di presentazione il periodo della statuizione del divieto di accesso già eseguito per effetto della provvisoria esecutività della relativa statuizione contenuta nella sentenza di primo grado, ancorché tale divieto non sia assistito dalla garanzia dell'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S Applicando questi principi al caso di specie, la difesa rileva che, con la sentenza del Tribunale di Brindisi del 29 ottobre 2010, erano stati imposti a F. il divieto di accesso e l'obbligo di presentazione per la durata di due anni, essendo dunque scaduto il primo divieto, immediatamente esecutivo, il 29 ottobre 2012. Quanto al secondo obbligo, che ha avuto esecuzione con il passaggio in giudicato della sentenza, cioè il 7 aprile 2012, si osserva che dalla durata dello stesso deve essere scomputata la durata dell'esecuzione del primo divieto, per cui la durata dell'obbligo andava circoscritta al periodo tra il 7 aprile e il 29 ottobre 2012, con la conseguenza che, alle date del omissis e del omissis , la durata dell'obbligo di presentazione doveva ritenersi esaurita in ogni caso, quand'anche si volesse ritenere interrotta, alla data del passaggio in giudicato della sentenza, l'efficacia della provvisoria esecutività della misura del divieto di accesso iniziata il 29 ottobre 2010, nondimeno il successivo provvedimento di esecuzione della Procura notificato all'imputato l'11 marzo 2013, per effetto dello scomputo prima indicato, non poteva avere una durata superiore a ulteriori 6 mesi e 2 giorni, per cui anche in tal caso l'obbligo di presentazione, nelle date delle due violazioni contestate nel presente giudizio, avrebbe perso efficacia. Alla stregua di tali considerazioni, la difesa sollecita pertanto l'assoluzione di F. dal reato di cui all'articolo 389 c.p., così riqualificato il fatto contestato, perché il fatto non sussiste o per non aver commesso il fatto, essendo venuta meno l'efficacia dell'obbligo imposto a carico del ricorrente. Considerato in diritto Il ricorso è infondato. 1. In via preliminare, appare utile sintetizzare i fatti sottesi all'imputazione, in ordine alla quale è stata affermata la responsabilità penale del ricorrente. Dunque, con sentenza del 29 ottobre 2010, il Tribunale di Brindisi condannava F.V. alla pena di giustizia perché ritenuto colpevole del reato di cui della L. numero 401 del 1989, articolo 6, comma 6, disponendo nei suoi confronti, per la durata di due anni, sia il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive, sia l'obbligo di presentarsi presso il Comando Carabinieri di omissis , entro 20 minuti dopo l'inizio del primo e del secondo tempo, in occasione di ogni incontro disputato dalla squadra di calcio del omissis . La sentenza del Tribunale di Brindisi diveniva irrevocabile il 24 aprile 2012 e, il successivo 11 marzo 2013, veniva notificato a F. il provvedimento dello Ufficio Esecuzioni Penali della Procura della Repubblica di Brindisi, con cui veniva data esecuzione alla pena accessoria dell'obbligo di presentazione dinanzi ai CC. In seguito, ovvero il omissis e il omissis , in occasione di due incontri di calcio disputati dal omissis , l'imputato non si presentava presso il Comando CC designato, venendo dunque deferito per il reato della L. numero 401 del 1989, ex articolo 6, comma 6, del quale F. veniva ritenuto colpevole con sentenza del Tribunale di Brindisi del 1 marzo 2017 confermata dalla pronuncia impugnata. Ora, secondo la prospettazione difensiva, all'epoca delle violazioni contestate, l'obbligo di presentazione all'Autorità di P.S. doveva ritenersi cessato, posto che dalla durata di tale misura doveva essere scomputato il periodo di operatività del divieto di accesso alle manifestazioni sportive, in esecuzione dal momento della emissione della sentenza del Tribunale e non dal suo passaggio in giudicato, ciò in base al rilievo secondo cui la misura dell'obbligo di presentazione, la cui efficacia è differita al passaggio in giudicato della sentenza, presuppone necessariamente il contestuale divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Dunque, nella vicenda in esame, il divieto di accesso alle manifestazioni sportive era cessato il 29 ottobre 2012, cioè dopo due anni dall'emissione della sentenza di primo grado, mentre la durata dell'obbligo di presentazione, divenuto eseguibile solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza, non poteva essere di due anni dall'11 marzo 2013, dovendosi scomputare il periodo di operatività della misura del divieto di accesso, con la conseguenza che, alla data delle due violazioni, l'obbligo di presentazione non poteva più ritenersi efficace, e ciò sia ove si ancori l'inizio della decorrenza della misura al momento dell'applicazione del divieto di acceso, sia ove il dies a quo dell'obbligo di comparire dinanzi all'Autorità di P.S. sia individuato nel passaggio in giudicato della sentenza. 2. Orbene, tale impostazione non può essere condivisa. Occorre premettere che la misura di cui è stata contestata la duplice violazione si riferisce al cd. daspo giudiziario , che trova la sua disciplina della L. numero 401 del 1989, articolo 6, comma 7 tale norma, all'esito delle modifiche apportate prima con il D.L. numero 162 del 2005, convertito dalla L. numero 210 del 2005 e poi con il D.L. numero 8 del 2007, convertito dalla L. numero 41 del 2007, prevede che con la sentenza di condanna per i reati di cui al comma 6 e per quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni, il giudice dispone, altresì, il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 e l'obbligo di presentarsi in un ufficio o comando di polizia durante lo svolgimento di manifestazioni sportive specificamente indicate per un periodo da due a otto anni, e può disporre la pena accessoria di cui al D.L. 26 aprile 1993, numero 122, articolo 1, comma 1 bis, lett. a , convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, numero 205. Il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1 è immediatamente esecutivo. Il divieto e l'obbligo predetti non sono esclusi nei casi di sospensione condizionale della pena e di applicazione della pena su richiesta . Ora, il cd. daspo giudiziario , pur presentando molte caratteristiche comuni, si differenzia dal cd. daspo amministrativo , disciplinato dalla L. numero 401 del 1989, articolo 6, comma 1, secondo cui nei confronti delle persone che risultano denunciate o condannate per uno dei reati di cui alla L. 18 aprile 1975, numero 110, articolo 4, commi 1 e 2, L. 22 maggio 1975, numero 152, articolo 5,D.L. 26 aprile 1993, numero 122, articolo 2, comma 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 25 giugno 1993, numero 205, e all'articolo 6-bis, commi 1 e 2, della presente legge, ovvero per aver preso parte attiva ad episodi di violenza su persone o cose in occasione o a causa di competizioni agonistiche, o che nelle medesime circostanze abbiano incitato, inneggiato o indotto alla violenza, il Questore può disporre il divieto di accesso ai luoghi in cui si svolgono competizioni agonistiche specificamente indicate, nonché a quelli, specificamente indicati, interessati alla sosta, al transito o al trasporto di coloro che partecipano o assistono alle competizioni medesime. Alle persone alle quali è notificato il divieto previsto dal comma 1, il Questore può prescrivere di comparire personalmente una o più volte negli orari indicati, nell'ufficio o comando di polizia competente in relazione al luogo di residenza dell'obbligato o in quello specificamente indicato, nel corso della giornata in cui si svolgono le competizioni per le quali opera il divieto di cui al comma 1 . Come già chiarito da questa Corte Sez. 3, numero 9225 del 27/05/2015, dep. 2016, Rv. 266448 , i due provvedimenti, cd. daspo amministrativo e cd. daspo giudiziario , presentano connotazioni strutturali autonome mentre il primo è un provvedimento avente natura amministrativa, ma giurisdizionalizzato in relazione al necessario controllo di legalità da parte del Giudice, attraverso lo strumento della convalida, il secondo è un provvedimento di pertinenza esclusivamente del giudice ordinario che consegue a una pronuncia di condanna per reati connessi a manifestazioni sportive, per cui è stato ritenuto legittimo che il provvedimento questorile preveda una durata maggiore rispetto a quella, eventualmente più breve, riferita alla misura imposta dal giudice penale. Altra differenza è che, nel cd. daspo amministrativo , il Questore, se ne ritiene sussistenti i presupposti applicativi, ivi compresa la pericolosità del destinatario, può applicare il divieto di accedere ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive e può affiancare ad esso l'obbligo di comparizione a un Ufficio di polizia, mentre, nel caso del cd. daspo giudiziario , a seguito delle modifiche, il giudice dispone , cioè è tenuto ad applicare, sia il divieto di accesso che l'obbligo di comparizione, prescrizioni queste la cui obbligatorietà deriva evidentemente dal fatto che è intervenuto un accertamento giurisdizionale della responsabilità penale dell'imputato rispetto ai reati di cui al comma 6 e a quelli commessi in occasione o a causa di manifestazioni sportive o durante i trasferimenti da o verso i luoghi in cui si svolgono dette manifestazioni. Dunque, in un caso, ovvero nel cd. daspo del Questore , si è al cospetto di un provvedimento amministrativo discrezionale, anche se ancorato a presupposti fattuali e giuridici rispetto ai quali è previsto un controllo giurisdizionale, mentre, nel caso del cd. daspo giudiziario , si è in presenza, come già affermato da questa Corte cfr. Sez. 3, numero 4070 del 17/10/2007, dep. 28/1/2008, Rv. 238597 e Sez. 3, numero 17712 del 10/10/2012, dep. 2013, Rv. 255586 , più che di una pena accessoria, di una misura di prevenzione atipica che scaturisce ex lege dalla ritenuta sussistenza del reato, ciò anche in sede di patteggiamento, indipendentemente dal fatto che la misura abbia formato oggetto di accordo tra le parti proprio in ragione della natura obbligatoria delle imposizioni in esame, questa Corte ha anche affermato che non grava sul giudice l'obbligo di motivare sulla sussistenza dei presupposti delle relative statuizioni, ma semmai solo in relazione alla loro durata cfr. Sez. 3, numero 32553 del 15/6/2010, Rv. 248325 . 2.1. Ciò posto, deve rilevarsi che, nell'ambito del cd. daspo giudiziario , è previsto un differente regime applicativo delle due prescrizioni che il giudice è tenuto a disporre della L. numero 401 del 1989, articolo 6, comma 7, infatti, prevede che il capo della sentenza non definitiva che dispone il divieto di accesso nei luoghi di cui al comma 1, è immediatamente esecutivo , mentre per l'obbligo di comparizione vale la regola generale, secondo cui l'esecuzione della relativa statuizione ha luogo solo dopo il passaggio in giudicato della sentenza. Dunque, nel cd. daspo giudiziario , si verifica una scissione degli effetti delle prescrizioni da applicare, nel senso che il divieto di accedere alle manifestazioni sportive opera eccezionalmente dal momento dell'emissione della sentenza di condanna, mentre l'obbligo di comparizione diventa efficace solo dopo che la sentenza è divenuta irrevocabile, per cui le due prescrizioni, a differenza di quanto avviene nel cd. daspo amministrativo , sono tra loro non contestuali. La previsione di una regola differente circa l'inizio di operatività delle prescrizioni, per quanto oggettivamente singolare, non presenta tuttavia profili di manifesta irragionevolezza, ricollegandosi l'immediata applicazione del divieto di accesso alle manifestazioni sportive all'esigenza di una tempestiva tutela della collettività a fronte della contestuale affermazione di colpevolezza, sia pur non definitiva, per una peculiare tipologia di condotte la cui reiterazione si intende scongiurare da subito, impedendo al condannato di accedere nuovamente nei luoghi dove si svolgono altre manifestazioni sportive invece, per l'obbligo di comparizione dell'imputato dinanzi a un Ufficio di polizia, prescrizione che ha indubbiamente un contenuto più afflittivo rispetto al mero divieto di accesso, si è ragionevolmente ritenuto di attendere il passaggio in giudicato della sentenza. 2.2. Ribadita la legittimità del diverso regime normativo relativo all'efficacia delle due prescrizioni oggetto del cd. daspo giudiziario , deve altresì escludersi che dalla durata dell'obbligo di comparizione possa scomputarsi il periodo in cui il destinatario della misura in esame sia stato già sottoposto, per effetto della sua immediata applicabilità, al divieto di accedere alle manifestazioni sportive. Ed invero le due prescrizioni in questione non sono tra loro sovrapponibili. Il divieto di accesso alle manifestazioni sportive, infatti, è una misura inibitoria che si sostanzia essenzialmente nell'imposizione di un non facere , laddove l'obbligo di comparizione pone a carico del suo destinatario un comportamento attivo, dunque un facere , ricollegato alla disputa di determinati eventi sportivi. Ora, se è vero che generalmente l'obbligo di comparizione presuppone il divieto di accedere a manifestazioni sportive e non viceversa, e se è vero altresì che nel cd. daspo amministrativo l'obbligo di comparizione normalmente si affianca al divieto di accesso ai luoghi dove si svolgono manifestazioni sportive senza alcuno sfasamento temporale, è altrettanto vero, tuttavia, che le due prescrizioni possono sia coesistere, sia avere tempi di esecuzione differenti, senza che possa ipotizzarsi una sorta di presofferto di una prescrizione rispetto all'altra. Tale conclusione è del resto coerente con il principio elaborato da questa Corte cfr. Sez. 3, numero 38603 del 31/01/2018, Rv. 273915 , secondo cui, nel caso in cui un soggetto non ottemperi alla prescrizione di presentarsi presso l'Ufficio o comando di polizia e contestualmente violi il divieto di acceso ai luoghi nei quali si svolgono le manifestazioni sportive, risponderà di entrambi i reati, posto che la violazione del divieto di accesso ai luoghi ove si svolgono determinate competizioni integra un reato autonomo da quello configurato dalla inottemperanza alla prescrizione di comparire personalmente nell'Ufficio di polizia competente, in concomitanza con lo svolgimento delle suddette gare, attesa la radicale diversità delle condotte costitutive delle due fattispecie, profilo questo che evidentemente sottintende l'autonomia delle prescrizioni del daspo . Non appare invece pertinente alla tematica fin qui esposta il precedente evocato nel ricorso, ovvero la già citata Sez. 3, numero 17712 del 10/10/2012, dep. 2013, Rv. 255586, che invero si riferisce al differente caso in cui vi sia una sovrapposizione dell'efficacia temporale di provvedimenti diversi riferiti alla medesima condotta, aspetto questo da risolvere eventualmente in sede esecutiva e che in ogni caso esula dall'oggetto del presente giudizio, non evocando il ricorso il tema dell'eventuale duplicazione tra le prescrizioni del daspo amministrativo e quelle del daspo giudiziario rispetto alla stessa condotta tenuta dal ricorrente. Dunque, ribadito che, nell'ambito del cd. daspo giudiziario , non presenta profili critici la previsione del differente regime di efficacia delle relative prescrizioni, deve osservarsi che la durata delle due misure è stata unitariamente fissata nella sentenza del Tribunale del 29 ottobre 2010 in due anni, per cui, mentre il divieto di accedere alle manifestazioni sportive, immediatamente esecutivo, ha avuto applicazione dal 30 ottobre 2010 al 29 ottobre 2012, l'obbligo di comparire presso l'Ufficio di polizia ha invece avuto decorrenza a partire dalla notifica, avvenuta l'11 marzo 2013, del provvedimento del P.M. che, divenuta definitiva la sentenza, ha dato esecuzione alla statuizione relativa all'obbligo di comparizione, rispetto alla cui durata non può tenersi conto della precedente sottoposizione dell'imputato alla diversa prescrizione del divieto di accedere alle manifestazioni sportive, imposizione questa che non assorbe quella divenuta efficace dopo. Da ciò discende che, all'epoca delle due violazioni contestate omissis , violazioni la cui sussistenza non è oggetto di censura, la prescrizione dell'obbligo di comparizione era operativa, il che rende legittima l'affermazione della penale responsabilità dell'imputato in ordine al reato ascrittogli. 3. In conclusione, stante l'infondatezza delle doglianze sollevate, il ricorso proposto nell'interesse di F. deve essere rigettato, con conseguente onere per il ricorrente, ai sensi dell'articolo 616 c.p.p., di sostenere le spese del procedimento. P.Q.M. Rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali.