Così è stato deciso dal TAR della Regione Puglia con sentenza dello scorso 15 marzo.
Il ricorso al TAR della Regione Puglia era stato proposto da un giornalista professionista a seguito dal mancato riscontro della possibilità di accedere ad alcuni documenti amministrativi. Il ricorrente dichiarava di essere residente nella città pugliese e che la sua abitazione era distante circa 10 metri da un lotto edilizio, dove era stata demolita una vecchia palazzina di tre piani per procedere ad una ricostruzione. Il ricorrente denunciava di avere inoltrato al Comune di Bari un'istanza di accesso civico generalizzato per ottenere l'ostensione ad una serie di documenti per verificare la regolarità dell'area del cantiere. Le istanze di accesso erano rimaste prive di riscontro e pertanto aveva deciso di denunciare il Comune di Bari per la violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento della pubblica amministrazione. Il Comune pugliese si era costituito in giudizio per resistere al ricorso con articolata memoria in cui eccepiva che il diniego si fondasse su alcuni pareri resi dal Garante per la protezione dei dati personali in situazioni analoghe e che gli atti ai quali l'istante intendeva accedere facevano riferimento a dati personali per i quali sarebbe impossibile procedere all'oscuramento. Nel caso di specie, sottolinea il Tribunale amministrativo che la violazione non era riscontrabile dal momento in cui i dati erano relativi a lavori pubblici, la cui relativa divulgazione era pubblicamente e idoneamente esposta all'esterno del cantiere. La questione sottoposta all'attenzione del Tribunale amministrativo regionale verteva principalmente sulla differenza che intercorre fra accesso civico e accesso ai documenti. Infatti ricorda il TAR pugliese che l'accesso ai documenti amministrativi si riferisce al «diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi», intendendosi per «interessati tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso». Di conseguenza in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. L'accesso civico, invece, riguarda «l'accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche». Specifica il TAR della Puglia che dal momento in cui le due discipline sono differenti, per capire quale sia quella idonea si debbano richiamare le finalità perseguite da colui che richiede l'accesso. Per questi motivi, il ricorso è stato accolto dal TAR di Bari, obbligando la pubblica amministrazione a fornire i documenti richiesti.
Presidente Scafuri – Estensore Blanda Fatto e diritto L'istante premette di essere giornalista professionista, residente a Bari distante circa 10 metri in linea d'aria da un lotto edilizio della adiacente via omissis il cui cortile interno è confinante con la proprietà esclusiva dell'istante dove è stata demolita una vecchia palazzina di tre piani per procedere ad una ricostruzione - che nel corso del mese di agosto 2021, l'interessato ha appreso attraverso la cartellonistica stradale, che il Comune di Bari aveva rilasciato due distinti permessi di occupazione di suolo pubblico a servizio di un'impresa edile il primo, relativo al cantiere, finalizzato al montaggio di una gru 30 metri lineari di carreggiata e 90 metri quadrati di spazio sul marciapiede , un secondo che comporta l'occupazione di 48 metri lineari di carreggiata su via omissis , con la sottrazione di 8 posti auto, per un periodo fino al 12 agosto 2022 - che il relativo atto dirigenziale evidenziava l'assenza della prescritta istruttoria della Polizia municipale per omesso esame dello stato dei luoghi, soprattutto in relazione alla necessità di concedere l'occupazione anche in ore notturne e festive, in un tratto di strada di 150 metri già caratterizzato da due grandi passi carrabili, 12 posti moto, tre posti per disabili e due per carico/scarico e di altri cantieri - di aver inoltrato in data 18 agosto 2021 al Comune di Bari una istanza di accesso civico generalizzato finalizzata a ottenere l'ostensione dei seguenti documenti 1. Copia dell'intero fascicolo istruttorio relativo alla formazione della determina dirigenziale 2021/10287 Municipio I , comprese le domande e le integrazioni di parte istante senza documenti e/o dati personali in essa richiamate e tutti i documenti in essa determina richiamati, e in particolare il richiamato parere della Ripartizione Polizia Municipale completo della relativa istruttoria 2. Copia della ricevuta di pagamento, dell'annotazione informatica, della scrittura contabile, della reversale o di qualunque altro atto che provi con data certa il pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico relativo al punto precedente Ripartizione Tributi 3. Copia della dichiarazione sostitutiva resa dal concessionario senza dati personali o documenti del dichiarante alla Polizia Locale per il posizionamento della segnaletica mobile, da cui emerga data certa Ripartizione Polizia Locale 4. Copia di ogni altra autorizzazione all'occupazione di suolo pubblico rilasciata, al medesimo istante, per la medesima area di cantiere di via omissis Municipio I per i mesi di luglio/agosto 2021, con riserva di presentare analoga richiesta di accesso per i documenti istruttori 5. Copia del permesso di costruire numero 6.11 F1928/2019 compresa l'istanza e i relativi allegati ad eccezione di quelli non inviabili in formato digitale compresi tutti i pareri, senza dati personali o documenti personali dell'istante Ripartizione Edilizia Privata - che la Polizia Locale in data 14 settembre 2021 ha trasmesso quanto chiesto al punto 3 - che il 18 settembre 2021 l'istante ha diffidato il Comune di Bari, indirizzando contestualmente richiesta di riesame al Responsabile della trasparenza Rcpt , in cui evidenziava di aver ricevuto solo una parziale risposta alla richiesta di accesso civico del 18 agosto 2021. Nell'occasione ha contestato l'illegittimità del silenzio serbato dall'amministrazione ai sensi dell'articolo 5, comma 6, del d.lgs. 33/2013 - che nella medesima data ha chiesto l'accesso agli atti ex legge 241/90 al fascicolo del procedimento relativo all'accesso civico di cui alla citata richiesta del 18 agosto 2021ai sensi degli articoli 46 e 47 del citato d.lgs. 33, e istanza di riesame rispetto al parziale diniego di accesso - che il 1 ottobre 2021 perveniva nota Prot. 01/10/2021.0251988.U con cui la Ripartizione ha notificato ai controinteressati in relazione a quanto richiesto al punto 5 l'istanza di accesso civico - che con nota Pec del 4 ottobre 2021 indirizzata anche al Rcpt e al Responsabile del trattamento dei dati personali ha contestato che i termini per la conclusione del procedimento di accesso civico generalizzato erano scaduti in data 18 settembre 2021 che il 21 settembre aveva chiesto al Rcpt il riesame del diniego, concludendo che la notificazione ai controinteressati sarebbe tardiva ed illegittima, chiedendone l'annullamento con la medesima nota contestava la illegittima comunicazione a terzi del proprio indirizzo di residenza e del numero di cellulare - che nelle more del completamento del procedimento di riesame, in data 5 ottobre 2021 perveniva comunicazione Prot. 05/10/2021.0254633.U del Municipio 1 contenente il diniego alla ostensione di quanto richiesto ai punti 1 e 4 dell'istanza di accesso civico generalizzato. Tuttavia, in data 8 ottobre 2021, con nota Prot. 08/10/2021.0260258.U il Rcpt accoglieva solo parzialmente la richiesta di riesame relativamente ai documenti di cui ai punti da 1 a 4 dell'istanza originaria, ma formulava un diniego all'ostensione dei documenti di cui al punto 5 permesso di costruire e relativa istanza anche per gli effetti dell'ultimo periodo dell'articolo 5 co. 7 del d.lgs. 33/2013 - che in data 8 ottobre 2021 l'istante ha chiesto chiarimenti al Rcpt se in relazione alla richiesta del PdC il riesame dovesse considerarsi come diniego di accesso, o se invece dovesse restare in attesa della conclusione del procedimento di notifica ai controinteressati avviato dalla Rip. Urbanistica in data 1/10/2021. Anche tale istanza come la richiesta di accesso agli atti ex articolo 241/90 è rimasta priva di riscontro, pertanto l'istante ha impugnato gli atti in epigrafe deducendo violazione e falsa applicazione dell'articolo 5 comma 2 e 6 del d.lgs. 33/2013 - violazione dei principi di trasparenza, ragionevolezza, imparzialità e buon andamento dell'azione amministrativa - eccesso di potere - difetto assoluto d'istruttoria e di motivazione - sviamento - ingiustizia manifesta. L'istanza di accesso del 18 agosto 2021 avente ad oggetto Copia del permesso di costruire numero 6.11 F1928/2019 compresa l'istanza e i relativi allegati ad eccezione di quelli non inviabili in formato digitale e i pareri sarebbe rimasta inevasa. In merito al permesso di costruire il Garante per la protezione dei dati personali si sarebbe pronunciato sul bilanciamento tra gli interessi alla trasparenza e alla riservatezza, qui contrapposti, affermando il principio dell'assoluta ostensibilità dei dati minimi, in quanto previsti dalla normativa di settore articolo 20 co. 6 del d.p.r. 380/2001 e articolo 105 co. 15 d.lgs. 50/2016 da rendere pubblici ed inerenti i permessi di costruire. Il Rcpt nel proprio diniego si sarebbe limitato a riportare un precedente inconferente, estraendo dal parere dell'Autorità due periodi l'ostensione dell'ulteriore documentazione richiesta tramite l'accesso civico, unita alla generale conoscenza e al particolare regime di pubblicità dei dati oggetto di accesso civico, possa arrecare ai soggetti interessati, a seconda delle ipotesi e del contesto in cui le informazioni fornite possono essere utilizzate da terzi, proprio quel pregiudizio concreto alla tutela della protezione dei dati personali che riguardano una fattispecie diversa della richiesta di atti progettuali presentata al Comune da un imprenditore concorrente, mentre il ricorrente sarebbe giornalista professionista. L'accesso civico generalizzato consentirebbe al cittadino di ottenere qualunque atto detenuto dalla pubblica amministrazione sulla base di quanto previsto dall'articolo 5, comma 2, del d.lgs. 33/2013. Dopo la nota del 1 ottobre 2021, Prot. 01/10/2021.0251988.U, di notifica ai controinteressati in relazione a quanto richiesto al punto 5 dell'istanza di accesso civico generalizzato il permesso di costruire , questi non avrebbero sollevato obiezioni nel termine di legge. Il Comune di Bari si è costituito in giudizio per resistere al ricorso con articolata memoria in cui eccepisce che il diniego si fonda su alcuni pareri resi dal Garante per la protezione dei dati in situazioni analoghe e che gli atti ai quali l'istante intende accedere fanno riferimento a dati personali per i quali sarebbe impossibile procedere all'oscuramento. Alla camera di consiglio del 23 febbraio 2022, dopo ampia discussione tra le parti, il ricorso è stato trattenuto in decisione. 1. La questione all'esame del collegio ha ad oggetto l'ammissibilità, o meno, dell'accesso civico - e, in caso affermativo, la precisazione dei limiti, al riguardo ravvisabili - ad un permesso di costruire rilasciato dal Comune di Bari per la demolizione e successiva ricostruzione di un immobile in area adiacente a quella di residenza dell'interessato. 2. Tale questione, per la natura degli interessi coinvolti, è da rapportare all'evoluzione, intervenuta nella normativa nazionale e comunitaria, a favore della massima espansione del principio di trasparenza, pur con contemperamenti, indirizzati a proteggere il più possibile la divulgazione di dati personali e altri interessi pubblici rilevanti. Quanto sopra, non solo per finalità di contrasto alla corruzione, ma anche nel convincimento di una diretta correlazione fra trasparenza ed efficienza degli apparati pubblici, ove l'operato di questi ultimi sia accessibile per i cittadini. In tale ottica è stata imposta un'ampia divulgazione delle informazioni, relative ai procedimenti amministrativi, fino all'approvazione del d.lgs. 14 marzo 2013, numero 33 Riordino della disciplina riguardante gli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione delle informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni , che coordina in un corpus unitario la normativa applicabile in materia ed introduce il cosiddetto diritto di accesso civico, in caso di omessa pubblicazione di dati, di cui sia resa obbligatoria la divulgazione. 3. Al riguardo appare opportuno sottolineare, in primo luogo, che le disposizioni, dettate con il d.lgs. 14.3.2013, numero 33 in materia di pubblicità, trasparenza e diffusione di informazioni da parte delle pubbliche amministrazioni disciplinano situazioni, non ampliative, né sovrapponibili a quelle che consentono l'accesso ai documenti amministrativi, ai sensi degli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, numero 241 Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi , come successivamente modificata ed integrata. Col citato d.lgs. numero 33/2013, infatti, si intende procedere - in conformità ai principi fissati nella legge delega 6 novembre 2012, numero 190 Disposizioni per la prevenzione e la repressione della corruzione e dell'illegalità nella pubblica amministrazione all'articolo 1, commi 35 e 36 - al riordino della disciplina, intesa ad assicurare a tutti i cittadini la più ampia accessibilità alle informazioni, concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, al fine di attuare d.lgs. 33 cit. articolo 1, comma 2 il principio democratico e i principi costituzionali di eguaglianza, imparzialità, buon andamento, responsabilità, efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche , quale integrazione del diritto ad una buona amministrazione , nonché per la realizzazione di un'amministrazione aperta, al servizio del cittadino . 3.1. Tale disciplina, che la finalità dichiarata di contrasto della cattiva amministrazione, intende anche attuare articolo 1, comma 3, del d.lgs. 33 cit. la funzione di coordinamento informativo, statistico e informatico dei dati dell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r della Costituzione quanto sopra, tramite pubblicazione obbligatoria di una serie di documenti specificati nei capi II, III, IV e V del medesimo d.lgs. e concernenti l'organizzazione, nonchè diversi specifici campi di attività delle predette amministrazioni nei siti istituzionali delle medesime, con diritto di chiunque di accedere a tali siti direttamente ed immediatamente, senza autenticazione ed identificazione . 3.2. In caso di omessa pubblicazione, può essere esercitato, ai sensi dell'articolo 5 del citato d.lgs., il cosiddetto accesso civico , consistente in una richiesta - che non deve essere motivata - all'Amministrazione interessata di adempiere all'obbligo informativo generalizzato gravante sulla medesima salvo le puntuali deroghe, di cui al successivo articolo 5 bis , con possibilità, in caso di conclusiva inadempienza, di ricorrere al giudice amministrativo, secondo le disposizioni contenute nel relativo codice sul processo d.lgs. 2.7.2010, numero 104 . 3.3. L'accesso ai documenti amministrativi, disciplinato dagli articoli 22 e seguenti della legge 7.8.1990, numero 241 è riferito, invece, al diritto degli interessati di prendere visione ed estrarre copia di documenti amministrativi , intendendosi per interessati tutti i soggetti che abbiano un interesse diretto, concreto ed attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso in funzione di tale interesse la domanda di accesso deve essere opportunamente motivata. Tali indicazioni evidenziano la diversa finalità e disciplina dell'accesso agli atti, rispetto al cosiddetto accesso civico, pur nella comune ispirazione al principio di trasparenza, che il legislatore ha inteso affermare con sempre maggiore ampiezza nell'ambito dell'amministrazione pubblica. 4. Una rilevante differenza fra i due istituti, comunque, è proprio quella dell'ampiezza dell'indagine consentita in funzione degli interessi difensivi del privato, infatti, non è possibile trasformare l'accesso ai documenti, necessari per la tutela di tali interessi, in un controllo generalizzato sull'operato dell'Amministrazione articolo 24, comma 3 della legge numero 241 del 1990 . In materia di accesso civico, invece, la finalità perseguita riguarda la accessibilità totale dei dati e dei documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all'attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche d.lgs. numero 33 del 2013 cit., articolo 1, comma 1 , sebbene temperata dal successivo articolo 5 bis, comma 3, del medesimo d.lgs. numero 33 del 2013, come modificato con il d.lgs. 97/2016, che richiama i limiti al diritto di accesso inclusi quelli di cui all'articolo 24, comma 1, della legge numero 241 del 1990 . L'apparente discrasia, tra le due discipline deve trovare una composizione, possibile soltanto con richiamo alle diverse finalità, perseguite dal richiedente accesso finalità, che debbono essere conformi a quelle enunciate nel testo legislativo, circa il corretto perseguimento delle funzioni istituzionali dell'Ente e l'altrettanto corretto utilizzo delle risorse pubbliche. 4.1. In tale ottica l'Autorità Nazionale Anticorruzione ANAC , chiamata dall'articolo 3, comma 1 bis, del più volte citato d.lgs. n 33/2013 a dettare principi applicativi al riguardo, ha emanato - con delibera numero 1309 del 28 dicembre 2016 - apposite linee guida, in base alle quali come sinteticamente esposto nel documento operativo allegato i limiti a richieste massive sono ricondotti a parametri di manifesta irragionevolezza , ravvisabili quando l'entità dei documenti e delle informazioni da fornire sia tale, da interferire con il buon andamento dell'Amministrazione. L'Autorità richiama tuttavia, a quest'ultimo riguardo, criteri di stretta interpretazione, da motivare adeguatamente. Allo stesso modo si registrano diverse pronunce dell'autorità garante per la protezione dei dati personali, richiamate da entrambe le parti, a sostegno delle rispettive tesi, che hanno individuato possibili linee guida per i responsabili del procedimento di accesso, al fine di tutelare i dati personali meritevoli di protezione e suscettibili di essere lesi da forme di accesso civico come quella in esame. 5. Premesso quanto sopra, il Collegio ritiene che il diniego al permesso di costruire sul quale si incentra il ricorso in esame dopo l'ostensione degli atti di cui ai punti da 1 a 4 della richiesta di accesso emesso nel caso di specie, non sia stato correttamente motivato, pur dovendosi valutare adeguatamente i casi di esclusione dall'accesso, di cui all'articolo 5 bis del d.lgs. numero 33 del 2013. 5.1. La materia sottoposta a giudizio, in effetti, risulta diversificata e complessa, potendo coinvolgere anche - ma non necessariamente, o in via esclusiva - questioni riservate, inerenti dati personali di soggetti terzi diversi rispetto al richiedente l'accesso e l'Amministrazione chiamata a dare risposta a tale forma di accesso. In proposito l'articolo 5 del d.lgs. numero 33/2013 garantisce a chiunque il diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, anche al di fuori degli obblighi di pubblicazione previsti dallo stesso decreto. L'esercizio del diritto - che come osservato è funzionale a favorire il controllo diffuso sull'operato delle amministrazioni pubbliche ed a promuovere la partecipazione dei cittadini al dibattito pubblico - non è sottoposto ad alcun limite quanto alla legittimazione soggettiva del richiedente, ed è subordinato alla sola tutela degli interessi giuridicamente rilevanti identificati dal successivo articolo 5-bis. Quest'ultimo individua, fra l'altro, gli interessi privati ostativi all'accesso civico come segue a la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia b la libertà e la segretezza della corrispondenza c gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d'autore e i segreti commerciali. 6. Ciò premesso le allegazioni difensive del Comune non si riferiscono ad alcuno di tali interessi salvo quanto verrà precisato nel prosieguo , dei quali, avuto riguardo alla natura degli atti oggetto dell'istanza di ostensione, può ragionevolmente presumersi venga in considerazione la sola tutela della riservatezza della società controinteressata Sp. S.r.l.-. Riservatezza che, nondimeno, deve ritenersi recessiva rispetto all'interesse dei cittadini del Comune a verificare che l'ente eserciti correttamente i propri poteri di vigilanza urbanistico-edilizia sul territorio di competenza e, conseguentemente, ad accedere alle singole pratiche inerenti la realizzazione di interventi nuovi, come nella specie, o abusivi. 6.1. D'altro canto, non si ravvisa alcuna ragione per presumere che, in concreto, la pratica edilizia in questione contenga dati personali che non siano già conosciuti, a partire dall'identità della controinteressata o dal luogo della realizzazione dell'intervento edilizio, ovvero, quanto alle caratteristiche delle opere da realizzare, che meritino di essere tutelati al punto da prevalere nel bilanciamento con l'interesse generale sopra descritto. La circostanza che il ricorrente non si sia soffermato sugli aspetti che avrebbero potuto dimostrare la titolarità di un interesse diretto, attuale e concreto ai sensi dell'articolo 22 della legge numero 241/1990 non rende di per sé inammissibile l'istanza di accesso civico generalizzato, il quale è stato introdotto nell'ordinamento proprio al fine di superare, se del caso, le restrizioni imposte dalla legittimazione all'accesso procedimentale e la cui fondatezza non viene meno per il fatto che il richiedente sia al contempo portatore di un interesse individuale alla conoscenza, come rilevato dal Consiglio di Stato nell'adunanza plenaria numero 10 del 2002, nell'accesso civico l'interesse del richiedente non necessariamente deve essere altruistico o sociale, né deve sottostare ad un giudizio di meritevolezza, purché non risulti pretestuoso o contrario a buona fede . 6.2. Quanto alle eccezioni sollevate dalla difesa del Comune in ordine ad una possibile lesione di dati personali di terzi, si osserva, in primo luogo, che dagli atti depositati in giudizio non emerge l'esistenza di dati personali che avrebbero potuto integrare gli estremi rilevanti ai sensi del predetto articolo 5 bis. La controinteressata sebbene sia stata messa a conoscenza dell'istanza di accesso ed abbia ricevuto notifica del ricorso in esame non ha opposto alcun diniego, né si è costituita in giudizio per valere la propria opposizione. Per il resto è possibile, solo però in via presentiva, ritenere che i dati dei terzi riguardino aspetti che non attengono a dati sensibili, ma a profili comunque presenti nei pubblici registri. 6.3. In ogni caso il Consiglio di Stato ha già avuto modo di osservare che ove una istanza di accesso sia finalizzata alla verifica del trasparente esercizio dell'attività dell'amministrazione - come sembra nel caso di specie - essa non lascia spazio ad una posizione antagonista di riservatezza tutelabile in capo ai controinteressati. 7. In senso contrario non vale il richiamo del Comune al parere numero 75 del 16 aprile 2020 del Garante per la protezione dei dati personali, nella parte in cui afferma che in relazione agli altri numerosi dati personali sopra descritti, contenuti nella documentazione oggetto di accesso civico, deve essere ricordato che i dati e i documenti che si ricevono, a seguito di una istanza di accesso civico, divengono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7 , sebbene il loro ulteriore trattamento vada, in ogni caso, effettuato nel rispetto dei limiti derivanti dalla normativa in materia di protezione dei dati personali articolo 3, comma 1, del d.lgs. numero 33/2013 . In primo luogo, l'istanza di accesso civico in esame esclude, infatti, in modo esplicito i dati personali e i documenti di identità degli interessati. Del resto si tratta di una istanza di accesso agli atti di un permesso di costruire, di cui il ricorrente già conosce perché esposti sulla tabella lavori pubblicata all'esterno del cantiere il nome dell'impresa, del relativo legale rappresentante e dei progettisti. In secondo luogo una volta acquisiti i dati richiesti è evidente che incomberà sul richiedente l'obbligo di evitare una loro ulteriore diffusione e curarne la conservazione a tutela della riservatezza dei terzi. Quanto al parere numero 68 del 8 febbraio 2018 menzionato nel diniego del 8.10.2021, esso risulta espresso in relazione a una istanza di accesso civico semplice, relativa a due permessi di costruire, negati dall'amministrazione comunale, sul presupposto che l'istante sarebbe amministratore delegato di una società che avrebbe in progetto di edificare nelle vicinanze del luogo dove è stato rilasciato il permesso di costruire con la conseguenza che l'istante po[trebbe] avvalersi dell'opera progettuale allegata al permesso richiesto con evidente danno da concorrenza sleale in capo allo stesso . Circostanza che non ricorre nel caso di specie da quanto è possibile evincere dagli atti di causa. 8. Il ricorso, pertanto, deve essere accolto, con conseguente annullamento degli atti impugnati e declaratoria - ex articolo 116 c.p.a. - dell'obbligo dell'Amministrazione di fornire i dati documentali richiesti con entrambe le istanze di accesso e di riesame, entro 30 trenta giorni dalla comunicazione in via amministrativa o dalla notifica se anteriore della presente sentenza, previa individuazione di eventuali ragioni di oscuramento di alcuni dati, ove - motivatamente - non divulgabili senza compromissione di prevalenti interessi pubblici. 9. In caso di ulteriore inerzia dell'Amministrazione, a decorrere dal trentunesimo giorno e per un periodo massimo di ulteriori 60 giorni, attesa la richiesta avanzata dal ricorrente ai sensi dell'articolo 114, comma 4, c.p.a., il Comune sarà tenuto al pagamento in favore del ricorrente di una penalità di mora giornaliera pari ad Euro 50,00 per ogni giorno di ritardo quindi, con un limite massimo di Euro 3.000,00 corrispondente ad un arco temporale di 60 giorni . Alla scadenza di tale ulteriore periodo di 60 giorni cesseranno le astreintes e, in caso di perdurante inerzia, si insedierà il commissario ad acta individuato, sin d'ora, nel Prefetto della Provincia di Bari, con facoltà di delega ad un funzionario con qualifica dirigenziale, che adotterà i necessari provvedimenti a seguito di apposita istanza del ricorrente, entro l'ulteriore termine di 30 giorni. Quanto alle spese giudiziali essi seguono la regola della soccombenza nella misura indicata in dispositivo. P.Q.M. Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia Sezione Prima, definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi e per gli effetti di cui in parte motiva. Condanna il Comune di Bari alla rifusione delle spese processuali in favore del ricorrente, che liquida in euro 2.000,00, oltre al rimborso del contributo unificato e agli accessori di legge. Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.