Palpeggia il sedere dell’allieva: il rapporto paritario e amichevole non rende il fatto meno grave

Confermata la condanna del docente, ritenuto colpevole di violenza sessuale per il comportamento tenuto ai danni di una giovane studentessa. Evidente la connotazione sessuale dei rapidi toccamenti.

Colpevole di violenza sessuale il docente che palpeggia il sedere di una giovane studentessa. Il rapporto amicale e paritario professore-allievi non può rendere meno grave l'episodio. Ricostruito il fattaccio, avvenuto all'interno di una scuola superiore, il docente viene condannato, sia in primo che in secondo grado, per il delitto di violenza sessuale . Col ricorso in Cassazione, però, il difensore del professore prova a ridimensionare la condotta tenuta dal suo cliente, spiegando che «i toccamenti hanno sì attinto la giovane allieva in una zona erogena, cioè i glutei, non ne hanno compromesso in alcun modo la libertà sessuale» e comunque, aggiunge il difensore, «non erano animati dal fine di concupiscenza, ma costituivano, piuttosto, espressione di un modus agendi informale» del docente, «finalizzato all'instaurazione di un rapporto amicale e paritario con gli allievi, come confermato da taluni di essi». A margine, poi, il legale del professore contesta anche il fatto che «il beneficio della sospensione condizionale della pena» sia stato subordinato al «risarcimento del danno liquidato in favore della parte lesa» e quantificato in 7mila euro. Dai Giudici della Cassazione arriva una secca bocciatura per la linea difensiva proposta dal legale del professore. Inevitabile parlare di «violenza sessuale», osservano i magistrati, a fronte degli «atti in concreto compiuti dall'uomo, consistiti in plurimi toccamenti dei glutei di un'allieva» e caratterizzati, viste le parti del corpo attinte, da «un'indubbia connotazione sessuale , peraltro chiaramente percepita» dalla giovane studentessa. In sostanza, «l'intrinseca natura degli atti, la rapidità con cui furono compiuti, la loro reiterazione, il contesto scolastico in cui si collocarono e la percezione della loro portata invasiva avuta dalla vittima portano a escludere, sul piano logico, che li si possa ritenere espressione di un modus agendi informale, finalizzato all'instaurazione di un rapporto amicale e paritario con gli allievi», sanciscono i Giudici. Logico, quindi, catalogare i comportamenti del docente come violenza sessuale, che, ribadiscono i Giudici, «comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo , pur se fugace ed estemporaneo, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale». In questa ottica è inutile anche il riferimento difensivo a una presunta «assenza di un intento libidinoso» nelle azioni compiute dal docente. Per quanto concerne, poi, la subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno liquidato in favore della giovane studentessa, i magistrati della Cassazione osservano che sono state «adeguatamente valutate le condizioni economiche dell'uomo, specificando che le sue entrate stipendiali, come docente di scuola superiore a fine carriera, gli consentono con certezza di far fronte al pagamento della somma di importo contenuto - 7mila euro - che gli si è imposto di versare».

Presidente Aceto – Relatore Sessa Ritenuto in fatto 1. Con sentenza in data 02/03/2021 la Corte di appello di Catania ha confermato la sentenza con la quale, il precedente 05/12/2018, il giudice per le indagini preliminari presso il Tribunale di Ragusa, in esito a giudizio abbreviato, aveva affermato la penale responsabilità di B.S. in ordine al delitto di violenza sessuale e l'aveva condannato alla pena ritenuta di giustizia. 2. Avverso la sentenza ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia del B., avv.to omissis , che ha articolato due motivi di doglianza, di seguito sintetizzati conformemente al disposto dell' articolo 173 disp. att. c.p.p. 2.1. Con il primo motivo lamenta, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b ed e , violazione di legge in relazione a quanto previsto dall' articolo 125 c.p.p. , comma 3, e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto di violenza sessuale. In particolare, sostiene che la Corte territoriale, nel confermare la decisione di condanna resa in primo grado, avrebbe erroneamente ritenuto che le condotte oggetto di contestazione integrassero la fattispecie astratta di reato, non considerando che i toccamenti di cui, in due occasioni, si era reso autore l'imputato, ancorché avessero attinto la giovane parte lesa in una zona erogena i glutei , non avevano compromesso in alcun modo la sua libertà sessuale e non erano animati dal fine di concupiscenza, ma costituivano, piuttosto, espressione di un modus agendi informale, finalizzato all'instaurazione di un rapporto amicale e paritario con gli allievi, come peraltro da taluni di essi confermato in sede di escussione. 2.2. Con il secondo motivo si duole, ai sensi dell' articolo 606 c.p.p. , comma 1, lett. b ed e , di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall' articolo 165 c.p. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di disposta subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno liquidato in favore della parte lesa. Assume al riguardo che i giudici del merito, nel subordinare l'operatività dell'anzidetto beneficio al soddisfacimento della pretesa risarcitoria della vittima, avrebbero erroneamente obliterato la valutazione delle condizioni economiche dell'obbligato, da ritenersi, invece, doverosa in ragione di quanto risultante dagli atti. 3. Il difensore ha presentato, poi, una memoria in data 20/01/2022, con la quale ha sostanzialmente ribadito le argomentazioni sviluppate con gli originari motivi di ricorso, insistendo per il loro accoglimento. 4. Il procedimento è stato trattato in udienza camerale con le forme e con le modalità di cui al D.L. numero 137 del 2020, articolo 23, commi 8 e 9, convertito dalla L. numero 176 del 2020 . Considerato in diritto 1. Il ricorso presentato nell'interesse di B.S. è manifestamente infondato per le ragioni che di seguito si espongono. 2. Privo di pregio risulta il primo motivo di ricorso, con cui si lamenta violazione di legge in relazione a quanto previsto dall' articolo 125 c.p.p. , comma 3, e vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità in punto di ritenuta configurabilità del delitto di violenza sessuale, sostenendo che la Corte di appello di Catania, nella decisione gravata, non avrebbe correttamente qualificato le condotte tenute dall'imputato, posto che le stesse, da intendersi come espressione di un modus agendi informale, non avevano coartato la libertà sessuale della vittima e non risultavano animate da fini di concupiscenza. Rileva al riguardo il Collegio che, come correttamente evidenziato dalla Corte distrettuale con argomentato esaustivo, lineare, congruo e coerente rinvenibile segnatamente alle pagg. 4, 5 e 6 della sentenza , gli atti in concreto compiuti dall'imputato, consistiti in plurimi toccamenti dei glutei di un'allieva, hanno avuto, in ragione delle parti del corpo della vittima attinte, un'indubbia connotazione sessuale, da quest'ultima, peraltro, chiaramente percepita. D'altro canto, come del pari posto in rilievo dai giudici gravati, l'intrinseca natura degli atti, la rapidità con cui furono compiuti, la loro reiterazione, il contesto scolastico in cui si collocarono e la percezione della loro portata invasiva avuta dalla vittima portano a escludere, sul piano logico, che li si possa ritenere espressione di un modus agendi informale, finalizzato all'instaurazione di un rapporto amicale e paritario con gli allievi. Appare, quindi, corretta la sussunzione della condotta nella fattispecie delittuosa oggetto di contestazione effettuata dalla Corte territoriale, risultando conforme all'orientamento del giudice di legittimità, che, in un'analoga vicenda, relativa al toccamento dei glutei di una donna avvenuto contro la sua volontà, ha affermato che In tema di violenza sessuale, la condotta sanzionata comprende qualsiasi atto che, risolvendosi in un contatto corporeo, pur se fugace ed estemporaneo, tra soggetto attivo e soggetto passivo del reato, ovvero in un coinvolgimento della sfera fisica di quest'ultimo, ponga in pericolo la libera autodeterminazione della persona offesa nella sfera sessuale in tal senso, Sez. 1, numero 7369 del 25/01/2006, P.M. in proc. Castana, Rv. 234070-01 . Egualmente infondati appaiono i rilievi formulati dal ricorrente in ordine alla ritenuta sussistenza dell'elemento soggettivo del reato, che si vorrebbe, invece, mancante in ragione dell'asserita assenza di un intento libidinoso. Si osserva in proposito che costituisce consolidato insegnamento della Corte, al quale il Collegio intende adeguarsi, quello secondo cui Ai fini dell'integrazione dell'elemento soggettivo del reato di violenza sessuale non è necessario che la condotta sia specificamente finalizzata al soddisfacimento del piacere sessuale dell'agente, essendo sufficiente che questi sia consapevole della natura oggettivamente sessuale dell'atto posto in essere volontariamente, ossia della sua idoneità a soddisfare il piacere sessuale o a suscitarne lo stimolo, a prescindere dallo scopo perseguito così Sez. 3, numero 3648 del 03/10/2017, dep. 25/01/2018, T., Rv. 272449-01, nonché, nello stesso senso Sez. 3, numero 20459 del 24/01/2019, M., Rv. 275965-01 e Sez. 3, numero 21020 del 28/10/2014, dep. 21/05/2015, P.G. in proc. C., Rv. 263738-01 . 3. Manifestamente infondato risulta anche il secondo motivo di ricorso, con cui ci si duole di violazione di legge in relazione a quanto previsto dall' articolo 165 c.p. e di vizio di motivazione per carenza, contraddittorietà e manifesta illogicità, in punto di disposta subordinazione del beneficio della sospensione condizionale al risarcimento del danno liquidato in favore della parte lesa, assumendo che tale statuizione sarebbe stata adottata in assenza della doverosa valutazione delle condizioni economiche dell'obbligato. In proposito mette conto evidenziare che la Corte territoriale, nel confermare la disposta subordinazione dell'indicato beneficio al risarcimento del danno liquidato alla vittima, ha dato conto, con argomentazione motiva lineare, logica e coerente, di aver adeguatamente valutato le condizioni economiche dell'imputato, specificando che le entrate stipendiali del predetto, docente di scuola superiore a fine carriera, gli consentivano con certezza di far fronte al pagamento della somma di importo contenuto Euro 7.000,00 che gli si era imposto di versare. Nè si richiede, ai fini dell'adozione di una statuizione di tal genere, la previa verifica delle condizioni economiche dell'obbligato, avendo da tempo chiarito la Suprema Corte che il giudice è tenuto a un motivato apprezzamento di esse solo laddove emergano dagli atti o siano dedotti dal predetto in vista della decisione elementi valevoli a far dubitare della sua capacità di soddisfare la condizione imposta così, ex multis, Sez. 6, numero 46959 del 19/10/2021, P., Rv. 282348-01, nonché Sez. 6, numero 22094 del 18/03/2021, A., Rv. 281510-01, Sez. 5, numero 3187 del 26/10/2020, dep. 26/01/2021, Genna, Rv. 280407-01, Sez. 6, numero 1867 del 06/10/2020, dep. 18/01/2021, Z., Rv. 280344-01 e Sez. 2, numero 26958 del 24/07/2020, Valente, Rv. 279648-01 . Si ritiene, pertanto, che, diversamente da quanto sostenuto dal ricorrente, l'indicata statuizione sia sorretta da un'adeguata motivazione e non contrasti col disposto dell'evocata norma codicistica. 4. Alla stregua delle considerazioni che precedono, il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, con conseguente onere per il ricorrente di sostenere, ai sensi dell' articolo 616 c.p.p. , le spese del procedimento. Tenuto, poi, conto della sentenza della Corte costituzionale numero 186 del 13 giugno 2000 e considerato che non v'è ragione di ritenere che il ricorso sia stato presentato senza versare in colpa nella determinazione della causa di inammissibilità , si dispone che il ricorrente versi in favore della Cassa delle Ammende la somma, determinata in via equitativa, di Euro tremila. 5. Il mancato dispiegamento di concrete attività difensive nel presente grado di giudizio da parte delle costituite parti civili M.S., I.A. e M.C. comporta il rigetto della richiesta di liquidazione delle spese dalle stesse avanzata. P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali e della somma di Euro tremila in favore della Cassa delle Ammende. Dispone, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 52 , che, in caso di diffusione della presente sentenza, siano omesse le generalità e gli altri dati identificativi degli interessati in essa riportati, in quanto imposto dalla legge.