Bonus bebè anche agli stranieri, prime indicazioni INPS sulle istanze di riesame

In seguito ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale, ai fini dell'accesso all'assegno di natalità c.d. bonus bebè , non è più richiesto ai cittadini extra UE il permesso per soggiornanti di lungo periodo le istanze respinte devono essere riesaminate Mess. INPS 7 aprile 2022 numero 1562 .

L'INPS si è adeguata al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale Corte Cost. 4 marzo 2022, numero 54 che ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo  si veda la news “Bonus bebè e assegno di maternità riconosciuti anche agli stranieri” . A seguito della pronuncia, gli Uffici INPS sono tenuti ad accogliere le domande di assegno di natalità, attualmente in fase di istruttoria, presentate dai titolari di carte di soggiorno articolo 10 e 17 d.lgs. numero 30/2007 , i titolari di permesso di soggiorno articolo 41, comma 1-ter, d.lgs. numero 286/1998 , ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, qualora ricorrano i requisiti previsti articolo 3, comma 4, l. numero 238/2021 le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo. Si ricorda che la prestazione, per il 2022, non è stata prorogata verrà garantita l'erogazione del beneficio per nascite ed adozioni verificatisi nel 2021 e fino a conclusione dell'anno di vita del minore o, in caso di adozione, del primo anno di ingresso in famiglia. Fonte mementopiu.it

Mess. INPS 7 aprile 2022, numero 1562