Bonus bebè anche agli stranieri, prime indicazioni INPS sulle istanze di riesame

In seguito ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale, ai fini dell'accesso all'assegno di natalità (c.d. bonus bebè), non è più richiesto ai cittadini extra UE il permesso per soggiornanti di lungo periodo: le istanze respinte devono essere riesaminate (Mess. INPS 7 aprile 2022 n. 1562).

L'INPS si è adeguata al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale ( Corte Cost. 4 marzo 2022, n. 54 ) che ha dichiarato  incostituzionali  le norme istitutive del  bonus bebè  nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del  permesso per soggiornanti UE di lungo periodo  (si veda la news “Bonus bebè e assegno di maternità riconosciuti anche agli stranieri”). A seguito della pronuncia, gli Uffici INPS sono tenuti ad  accogliere : le  domande di assegno di natalità , attualmente in fase di istruttoria, presentate dai titolari di carte di soggiorno (articolo 10  e  17 d.lgs. n. 30/2007 ), i titolari di permesso di soggiorno (articolo 41, comma 1- ter , d.lgs. n. 286/1998), ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, qualora ricorrano i requisiti previsti ( articolo 3, comma 4, l. n. 238/2021 ); le eventuali istanze volte a ottenere il  riesame delle domande respinte  per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo. Si ricorda che la prestazione, per il  2022 ,  non è stata prorogata : verrà garantita l'erogazione del beneficio per nascite ed adozioni verificatisi nel 2021 e fino a conclusione dell'anno di vita del minore o, in caso di adozione, del primo anno di ingresso in famiglia. (Fonte: mementopiu.it )

Mess. INPS 7 aprile 2022, n. 1562