In seguito ad una recente pronuncia della Corte Costituzionale, ai fini dell'accesso all'assegno di natalità (c.d. bonus bebè), non è più richiesto ai cittadini extra UE il permesso per soggiornanti di lungo periodo: le istanze respinte devono essere riesaminate (Mess. INPS 7 aprile 2022 n. 1562).
L'INPS si è adeguata al contenuto della sentenza della Corte Costituzionale ( Corte Cost. 4 marzo 2022, n. 54 ) che ha dichiarato incostituzionali le norme istitutive del bonus bebè nella parte in cui subordinano la concessione della prestazione alla condizione che i cittadini di Paesi terzi non comunitari siano titolari del permesso per soggiornanti UE di lungo periodo (si veda la news “Bonus bebè e assegno di maternità riconosciuti anche agli stranieri”). A seguito della pronuncia, gli Uffici INPS sono tenuti ad accogliere : le domande di assegno di natalità , attualmente in fase di istruttoria, presentate dai titolari di carte di soggiorno (articolo 10 e 17 d.lgs. n. 30/2007 ), i titolari di permesso di soggiorno (articolo 41, comma 1- ter , d.lgs. n. 286/1998), ossia gli stranieri titolari di permesso unico di lavoro autorizzati a svolgere un'attività lavorativa per un periodo superiore a 6 mesi, nonché gli stranieri titolari di permesso di soggiorno per motivi di ricerca autorizzati a soggiornare in Italia per un periodo superiore a 6 mesi, qualora ricorrano i requisiti previsti ( articolo 3, comma 4, l. n. 238/2021 ); le eventuali istanze volte a ottenere il riesame delle domande respinte per la mancanza del requisito del possesso del permesso di soggiorno di lungo periodo, fatti salvi i rapporti esauriti in modo definitivo per avvenuta formazione del giudicato o per essersi verificato altro evento cui l'ordinamento collega il consolidamento del rapporto medesimo. Si ricorda che la prestazione, per il 2022 , non è stata prorogata : verrà garantita l'erogazione del beneficio per nascite ed adozioni verificatisi nel 2021 e fino a conclusione dell'anno di vita del minore o, in caso di adozione, del primo anno di ingresso in famiglia. (Fonte: mementopiu.it )
Mess. INPS 7 aprile 2022, n. 1562