La CGUE sulla deindicizzazione di un contenuto non veritiero su motore di ricerca

Nella domanda di rimozione di miniature dai risultati di una ricerca per immagini deve essere considerato solo il valore informativo delle immagini stesse.

La Corte federale di giustizia tedesca ha posto alla Corte di Giustizia due quesiti per un’azione intentata da TU e Re contro un noto motore di ricerca . L’azione era volta ad ottenere da una parte la deindicizzazione di alcuni link visualizzati nelle ricerche effettuate tramite il motore di ricerca gestito dalla società internet, che rimandavano ad articoli di un terzo pubblicati in rete nei quali venivano individuati TU e Re. Dall’altra parte, TU e Re richiedevano la cessazione della visualizzazione delle foto di cui era corredato uno di questi articoli, sottoforma di miniature . Il primo dei due quesiti posti riguarda la specificità della funzione svolta dai motori di ricerca e sulla tensione che questa determina tra i diritti fondamentali il secondo invece verte sulla necessità , nell’esame di una domanda di rimozione di miniature dai risultati di una ricerca per immagini, di tener conto del contenuto della pagina web in cui si inserisce l’immagine in questione . Nelle conclusioni tratte viene posto l’accento su alcuni punti fermi che riguardano da vicino il gestore di un motore di ricerca. In primo luogo, si parla della qualificazione dell’attività dei motori di ricerca come trattamento di dati personali e l’individuazione del gestore di un motore di ricerca come responsabile o titolare del trattamento stesso. In secondo luogo, l’attenzione viene posta sulle potenziali interferenze nei diritti fondamentali delle persone interessate derivanti dall’operare di un motore di ricerca. Il terzo punto poi concerne invece la necessità di prendere in considerazione tutti i diritti fondamentali in gioco nel contesto di una domanda di deindicizzazione rivolta al gestore di un motore di ricerca. Infine, si fa riferimento all’attribuzione al gestore del motore del compito di operare una tale mediazione. Innanzitutto, viene espresso nelle conclusioni che i diritti fondamentali al rispetto della vita privata ed alla tutela dei dati personali non rivestono carattere assoluto e che il diritto alla protezione dei dati personali deve essere considerato in relazione alla sua funzione sociale ed essere bilanciato con altri diritti fondamentali, conformemente al principio di proporzionalità. In tale contesto, se, la persona interessata riveste un ruolo pubblico, il diritto ad informare e il diritto a essere informati assumono un peso prevalente e pertanto questa tendenza si inverte nel caso in cui si appuri il carattere non veritiero delle informazioni trattate. Alla luce di queste considerazioni è stata esclusa la possibilità di procedere a una deindicizzazione sulla base della sola richiesta unilaterale dell’interessato, così come si esclude che si possa imporre all’interessato di rivolgersi all’editore della pagina web per la rimozione del contenuto che si pretende falso. Infatti, sulla base delle conclusioni l’interessato ha l’onere di indicare gli elementi su cui si fonda la richiesta e di fornire un principio di prova della falsità dei contenuti di cui si richiede la deindicizzazione. Dall’altra parte il gestore del motore di ricerca dovrà invece effettuare le verifiche dirette a confermare o meno la fondatezza della domanda. Pertanto, nel quadro del bilanciamento tra diritti fondamentali confliggenti da operare nel caso di una domanda di rimozione di miniature dai risultati di una ricerca per immagini, si deve tener conto unicamente del valore informativo delle fotografie in quanto tali, indipendentemente dal contenuto nel quale queste ultime sono inserite nella pagina web da cui sono tratte.

Il testo integrale della sentenza sarà disponibile a breve.