Presentazione delle domande dal 1 marzo al 30 giugno per il 2021, divieto di presentare istanza per la parte ammessa al gratuito patrocinio e per chi ha pagato in contanti tra le novità previste dal Ministero.
Sono state aggiornate le Faq della procedura per il rimborso delle spese legali degli imputati assolti . La legge di bilancio 2021 l. n. 178/2020 ha infatti istituito un Fondo per gli assolti con sentenza divenuta irrevocabile dal 1 gennaio 2021 in poi, e con decreto del 20 dicembre 2021 il Ministro della Giustizia, di concerto col Ministro dell'Economia, ha definito i criteri e le modalità del rimborso. Di seguito le principali novità per le sentenze diventate irrevocabili nel 2021 , le domande potranno essere presentate dal 1 marzo al 30 giugno 2022 con riferimento alle sentenze divenute irrevocabili nel corso dell'anno 2022 e degli anni a seguire, la domanda potrà essere presentata tra il 1 gennaio e il 31 marzo dell' anno successivo a quello in cui la sentenza di assoluzione sia diventata irrevocabile divieto per la parte ammessa al gratuito patrocinio e per chi ha pagato in contanti di presentare l’istanza nessun rimborso se il legale è stato pagato dal coniuge. Il Ministero ricorda che possono accedere al rimborso i destinatari di una sentenza di assoluzione definitiva pronunciata perché il fatto non sussiste , perché non ha commesso il fatto , perché il fatto non costituisce reato o non è previsto dalla legge come reato , escluso il caso in cui quest'ultima pronuncia sia intervenuta a seguito della depenalizzazione dei fatti oggetto dell'imputazione. Non possono accedervi, invece, coloro che pur essendo stati assolti per alcuni capi di imputazione, siano stati però condannati per altri, per i quali sia stata emessa sentenza di estinzione del reato per prescrizione o amnistia, abbiano beneficiato nel medesimo procedimento del patrocinio a spese dello Stato, abbiano ottenuto la condanna del querelante alla rifusione delle spese di lite o abbiano diritto al rimborso delle spese legali dall'ente da cui dipendono. Il rimborso è riconosciuto nel limite massimo di 10.500 euro , ripartito in tre quote annuali , a partire dall'anno successivo a quello in cui la sentenza è divenuta irrevocabile. La domanda va presentata tramite la piattaforma telematica accessibile dal sito giustizia.it mediante le credenziali SPID di livello due, unitamente all’indicazione della durata del processo e dell'importo di cui si chiede il rimborso, che dovrà essere stato versato al professionista tramite bonifico, a seguito di parcella vidimata dal Consiglio dell'ordine. Infine, il Ministero chiarisce che il Fondo eroga il rimborso entro il limite di 8 milioni annui , con precedenza alle istanze relative ad imputato irrevocabilmente assolto con sentenza della Cassazione, ovvero dal giudice del rinvio, o comunque all'esito di un processo complessivamente durato oltre otto anni alle istanze rese dal giudice di appello o comunque all'esito di un processo durato più di cinque e fino a otto anni alle istanze rese dal giudice di primo grado o comunque all'esito di un processo durato in tutto fino a cinque anni. Nell'ambito di ciascun gruppo verrà data preferenza alle istanze presentate per processi più lunghi e, a parità di durata, a quelle degli imputati con reddito inferiore nell'anno precedente.