Detenzione in condizioni degradante se solo un muretto separa il "WC" dal resto della cella

Accolta l’istanza di ristoro presentata da un detenuto. I Giudici precisano che la presenza del WC all’interno della stanza dove il detenuto cucina, mangia e dorme ha inciso sulla condizione detentiva, rendendola degradante e comprimendo non solo il diritto del detenuto alla riservatezza ma anche la salubrità dell’ambiente.

Solo un muretto, di 150 centimetri di altezza, a separare il water-closet dal resto della cella dove il detenuto cucina, mangia e dorme. Legittimo parlare di condizioni inumane e degradanti della detenzione . A essere presa in esame è l'istanza presentata da un uomo e mirata ad ottenere «il ristoro del pregiudizio » derivante dalle inadeguate «condizioni della detenzione». Il Tribunale di sorveglianza rivede in parte la precedente decisione del Magistrato di sorveglianza e concede al detenuto «una riduzione di pena ulteriore» – 244 giorni, per la precisione –  «per alcuni periodi trascorsi presso gli istituti di pena di Roma, Bari e Foggia». In Cassazione il Ministero della Giustizia contesta la decisione presa dal Tribunale di sorveglianza e, innanzitutto, «con riferimento ai luoghi di detenzione di Bari e Foggia» sostiene siano mancati «specifici elementi conoscitivi» sulle condizioni di detenzione e aggiunge che sono state «convalidate le allegazioni del detenuto, senza considerare l'incolpevole impossibilità dell'amministrazione di reperire i dati istruttori». Per quanto concerne, poi, il periodo trascorso dal detenuto a Roma, il Ministero della Giustizia sostiene non sia stata adeguatamente valutata «la situazione detentiva complessiva» in quella struttura, attribuendo «rilevanza decisiva alla presenza nella stanza detentiva di un WC, trascurando tuttavia che esso era separato, grazie ad un muro di altezza pari a un metro e mezzo, dall'ambiente preposto all'espletamento delle funzioni di vita quotidiana». Secondo il Ministero, quindi, il muretto «era idoneo ad evitare che l'uso avvenisse alla vista di terze persone, così salvaguardano la riservatezza» del detenuto. In prima battuta, i giudici di terzo grado sottolineano «la carenza di informazioni». Ciò perché «l'amministrazione penitenziaria o non aveva risposto» a esplicite richieste «o si era dichiarata impossibilitata a fornirle per assenza della relativa documentazione». Di conseguenza, bene ha fatto il Tribunale di sorveglianza a considerare fondate «le allegazioni fornite dal detenuto, peraltro riscontrate, quanto alla detenzione presso l'istituto di Bari, dall'accertamento del magistrato di sorveglianza relativo ad un periodo sovrapponibile». Indiscutibile, quindi, la colpa dell'amministrazione penitenziaria, che non ha fornito «idonei elementi di valutazione di segno contrario» rispetto alla versione fornita dal detenuto. Per quanto concerne, invece, il periodo trascorso dall'uomo nella struttura di Roma, i giudici smentiscono la tesi proposta dal Ministero della Giustizia e sottolineano che «la presenza del WC all'interno della stessa stanza dove il detenuto cucina, mangia e dorme» e l'assenza di «un'effettiva separazione» tra il water e il resto della cella hanno inciso sulla condizione detentiva «rendendola degradante e comprimendo non solo il diritto del detenuto alla riservatezza ma anche la salubrità dell'ambiente».

Presidente Sandrini – Relatore Aliffi Ritenuto in fatto 1. Con l'ordinanza in epigrafe il Tribunale di sorveglianza di L'Aquila parzialmente riformando l'anteriore decisione del Magistrato di sorveglianza, adottata sull'istanza di ristoro del pregiudizio derivante dalle condizioni inumane e degradanti della detenzione che era stata avanzata, ai sensi dell' articolo 35-ter Ord. penumero , dal detenuto P.D. - ha concesso una riduzione di pena ulteriore di giorni 244 per alcuni periodi trascorsi presso gli istituti di pena di omissis . 2. Avverso l'ordinanza resa in sede di gravame il Ministero della Giustizia, assistito dall'Avvocatura dello Stato, propone ricorso per cassazione, articolato su due motivi di seguito enunciati nei limiti strettamente necessari per la motivazione ex articolo 173 disp. att. c.p.p. . 2.1. Con il primo motivo l'Amministrazione ricorrente deduce l'errata applicazione del principio dell'onere della prova. Il Tribunale di sorveglianza, con riferimento ai luoghi di detenzione di omissis e ai periodi per i quali facevano difetto specifici elementi conoscitivi, non si è fatto carico di approfondire le ragioni delle eventuali mancate informazioni, nè di esperire vie istruttorie alternative, ma ha convalidato, sic et sempliciter, le allegazioni del detenuto senza considerare l'incolpevole impossibilità dell'amministrazione di reperire i dati istruttori. 2.2. Con il secondo motivo denuncia la violazione dell' articolo 35 -ter Ord. penumero con riferimento alla valutazione delle condizioni detentive. Dopo aver richiamato i più recenti arresti giurisprudenziali sul tema, il Tribunale di sorveglianza ha concesso il ristoro rispetto alla carcerazione patita dall'interessato presso l'istituto penitenziario di omissis senza valutare la situazione detentiva complessiva ed attribuendo rilevanza decisiva alla presenza nella stanza detentiva di un WC, trascurando tuttavia che esso era separato dall'ambiente preposto all'espletamento delle funzioni di vita quotidiana da un muro di altezza pari a metri 1,50, quindi idoneo ad evitare che l'uso avvenisse alla vista di terze persone, così salvaguardano la riservatezza. Considerato in diritto 1. Il primo motivo è manifestamente infondato. A fronte della carenza di informazioni richieste all'Amministrazione penitenziaria - che o non aveva risposto o si era dichiarata impossibilitata a fornirle per assenza della relativa documentazione - il Tribunale di sorveglianza ha considerato fondate le allegazioni del detenuto, peraltro riscontrate, quanto alla detenzione presso l'istituto di omissis , dall'accertamento del magistrato di sorveglianza relativo ad un periodo sovrapponibile. Così operando, il Tribunale ha fatto buon governo del consolidato principio di diritto, secondo cui, nei procedimenti instaurati ai sensi dell' articolo 35-ter Ord. penumero , le allegazioni dell'istante sul fatto costitutivo della lesione, addotte a fondamento di una domanda sufficientemente determinata, e riscontrata sotto il profilo dell'esistenza e della decorrenza della detenzione, sono assistite da una presunzione relativa di veridicità del contenuto, per effetto della quale incombe sull'Amministrazione penitenziaria l'onere di fornire idonei elementi di valutazione di segno contrario Sez. 5, numero 18328 del 08/06/2020, Di Primo, Rv. 279208-01 Sez. 1, numero 23362 del 11/05/2018, Lucchese, Rv. 273144-01 . Il mancato assolvimento dell'onere ha determinato l'esito decisorio, in questa sede vanamente contestato. 2. Il secondo motivo di ricorso è interamente versato in fatto. Il vizio, pur formalmente denunziato come violazione di legge, si risolve, nella sostanza, in censure di merito non consentite in questa sede. Il provvedimento impugnato ha fornito una giustificazione sul punto attinto dalle censure, osservando che la presenza del WC all'interno della stessa stanza dove il detenuto cucina, mangia e dorme senza un'effettiva separazione aveva inciso sulla condizione detentiva rendendola degradante e comprimendo non solo il diritto alla riservatezza ma anche la salubrità dell'ambiente. 3. Sulla base delle considerazioni che precedono il ricorso deve essere dichiarato inammissibile, senza che il Ministero della giustizia e l'Amministrazione penitenziaria debbano essere condannati al pagamento delle spese processuali e al versamento di una somma in favore della Cassa delle Ammende così Sez. U, numero 3775 del 21/12/2017, dep. 2018, Tuttolomondo, Rv. 271650 . P.Q.M. Dichiara inammissibile il ricorso.