La delibera assembleare del Condominio sulla polizza assicurativa di tutela legale

«L’assemblea di Condominio, nell’ambito dei poteri di gestione di cui all’articolo 1135 c.c., può validamente approvare la spesa per la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell’edificio, promosse da o nei confronti del Condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini».

Con la sentenza in esame, la Corte di Cassazione ha avuto modo di pronunciarsi su una vicenda riguardante una delibera assembleare condominiale e la polizza assicurativa di tutela legale. Il Tribunale di Forlì, infatti, aveva respinto l'impugnazione ex articolo 1137 c.c. proposta da una condomina relativa alla suddetta delibera assembleare, affermando che la stessa avesse ad oggetto l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio annuale 2019 e non la stipulazione della polizza assicurativa di tutela legale. La condomina ricorre in Cassazione, deducendo l'omesso esame circa un fatto decisivo e affermando che il verbale assembleare, tra le spese inserite nel preventivo, individuava proprio le spese per la polizza di tutela legale. La ricorrente, inoltre, denuncia anche la violazione di vari articoli, tra cui il 1132 c.c., e richiama la tesi della invalidità della delibera assembleare relativa alla stipula della polizza di tutela legale. Le doglianze sono inammissibili. L'assemblea di Condominio, nell'ambito dei suoi poteri di gestione ex articolo 1135 c.c., può infatti validamente approvare «la spesa per la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del Condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini» Cass. numero 23254/2021 . Inoltre, al contrario di ciò che ritiene la ricorrente, la deliberazione assembleare di approvazione della suddetta polizza, non può ritenersi contraria all'articolo 1132 c.c., considerando la differenza di funzione tra l'oggetto del contratto in esame e la norma appena richiamata, infatti quest'ultima contempla semplicemente «l'esonero del dissenziente dalla “responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza”, e dunque esclude l'onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell'inverso caso d'esito della lite favorevole per il condominio, l'onere di partecipare alle spese affrontate dal Condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte» Cass. numero 15360/2001 . Per questi motivi, la Suprema Corte dichiara inammissibile il ricorso.

Presidente Bertuzzi – Relatore Scarpa Fatti di causa e ragioni della decisione R.R. ha proposto ricorso articolato in due motivi avverso la sentenza 19 maggio 2021 numero 572/2021 resa dal Tribunale di Forlì. L'intimato omissis di omissis , via omissis , resiste con controricorso. Il Tribunale di Forlì, riformando la sentenza resa in primo grado dal Giudice di pace di Forlì, ha respinto l'impugnazione ex articolo 1137 c.c., proposta dalla condomina R.R. con riferimento alla deliberazione assembleare del omissis approvata il 29 maggio 2019. Il Tribunale di Forlì ha affermato che la delibera impugnata avesse ad oggetto l'approvazione del bilancio preventivo per l'esercizio annuale 2019, e non la stipulazione della polizza assicurativa di tutela legale. Il giudice di appello ha comunque ritenuto improprio il richiamo dell'articolo 1132 c.c., attenendo il riparto al premio assicurativo, peraltro non addebitato alla condomina R. , e non alle spese processuali dovute dal condominio all'esito di un giudizio. Il primo motivo di ricorso deduce la violazione o falsa applicazione degli articolo 1101,1132,1135,1137,1138 c.c., e richiama la tesi della invalidità della delibera relativa alla stipula della polizza di tutela legale. Il secondo motivo di ricorso allega l'omesso esame circa un fatto decisivo, specificando che il punto 2 del verbale assembleare individuava fra le spese inserite nel prevenivo proprio le spese per la polizza tutela legale. Su proposta del relatore, che riteneva che il ricorso potesse essere dichiarato inammissibile, con la conseguente definibilità nelle forme di cui all'articolo 380-bis c.p.c., in relazione all'articolo 375 c.p.c., comma 1, numero 1 , il presidente ha fissato l'adunanza della Camera di consiglio. Le parti hanno presentato memorie. I due motivi di ricorso, da esaminare congiuntamente, sono inammissibili ai sensi dell'articolo 360 bis c.p.c., numero 1. Come da questa Corte già affermato Cass. Sez. 2, 20/08/2021, numero 23254 , l'assemblea di condominio, nell'ambito dei poteri di gestione di cui all'articolo 1135 c.c., può validamente approvare la spesa per la stipula di una polizza assicurativa per la tutela delle spese legali, volta a coprire le spese processuali per tutte le azioni concernenti le parti comuni dell'edificio, promosse da o nei confronti del condominio, al fine di evitare pregiudizi economici ai condomini. Al riguardo di una tale delibera, il sindacato dell'autorità giudiziaria non può estendersi alla valutazione del merito e al controllo della discrezionalità di cui dispone l'assemblea. Nè la deliberazione assembleare di approvazione della polizza spese legali può intendersi contraria all'articolo 1132 c.c., come suppone la ricorrente, stante la pressoché totale divergenza di contenuti e di funzione tra l'oggetto del contratto in esame e la menzionata norma, giacché quest'ultima 1 si limita a contemplare l'esonero del dissenziente dalla responsabilità in ordine alle conseguenze della lite per il caso di soccombenza , e dunque esclude l'onere di partecipare alla sola rifusione delle spese del giudizio in favore della controparte nel caso d'esito della lite sfavorevole per il condominio, lasciandone tuttavia immutato, nell'inverso caso d'esito della lite favorevole per il condominio, l'onere di partecipare alle spese affrontate dal condominio per la propria difesa ove risultino irripetibili dalla controparte cfr. Cass. Sez. 2, 05/12/2001, numero 15360 2 opera per le sole controversie eccedenti dalle attribuzioni demandate all'amministratore ex articolo 1130 e 1131 c.c., in quanto suppone come condizione essenziale una specifica delibera di autorizzazione o ratifica dell'assemblea alla costituzione in giudizio dell'amministratore da cui estraniarsi Cass. Sez. 2, 10/06/1997, numero 5163 Cass. Sez. 2, 02/03 1998, numero 2259 Cass. sez. 2, 20/03/2017, numero 7095 3 postula una rituale manifestazione di dissenso del singolo condomino rispetto alla singola lite deliberata dall'assemblea, dissenso che, ad un tempo, non è impedito dalla stipula di una polizza per la tutela legale del condominio, nè può impedire la stipula di un tale contratto 4 lascia comunque il condomino dissenziente identicamente esposto verso i terzi per le conseguenze negative della responsabilità del condominio, fornendogli soltanto un meccanismo di rivalsa così Cass. Sez. 3, 19/07/2012, numero 12459 . È altrettanto evidente la diversità tra le spese derivanti dalla conclusione della polizza assicurativa, le quali, come tutte quelle derivanti dalle obbligazioni contratte dal condominio nel comune interesse, vanno ripartite nei rapporti interni fra i singoli condomini ai sensi dell'articolo 1123 c.c., e le spese di lite per il caso di soccombenza di cui all'articolo 1132 c.c Nella memoria ex articolo 380 bis c.p.c., comma 2, la ricorrente richiama quanto stabilito dalle Sezioni Unite della Cassazione che hanno affermato che i condomini ben possono stipulare la polizza per la tutela legale a titolo personale anche in sede di assemblea , ma tale pronuncia della Corte di cassazione, non altrimenti specificata nelle difese della parte, neppure risulta rinvenibile all'esito dell'attività di istituto che costituisce corredo della ricerca del collegio giudicante. Oltre a prospettare integrazioni ed aggiunte dei motivi enunciati nel ricorso, la memoria della ricorrente obietta che nella deliberazione impugnata non si facesse alcun cenno alle parti comuni , così fraintendendo i limiti del sindacato giudiziale sulla legittimità delle delibere dell'assemblea, che è limitato all'osservanza delle attribuzioni ad essa conferite dall'articolo 1135 c.c., e dal regolamento condominiale, e non comprende il controllo sulla motivazione in esse esplicitata circa le scelte di gestione approvate. Il ricorso va perciò dichiarato inammissibile, con condanna della ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese del giudizio di cassazione nell'importo liquidato in dispositivo. Sussistono i presupposti processuali per il versamento – ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, numero 115, articolo 13, comma 1-quater, -, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per l'impugnazione, se dovuto. P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna la ricorrente a rimborsare al controricorrente le spese sostenute nel giudizio di cassazione, che liquida in complessivi Euro 845,00, di cui Euro 200,00 per esborsi, oltre a spese generali e ad accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, se dovuto.