Niente addebito della separazione alla moglie fedifraga che però era in crisi psicologica per il forte conflitto col marito

Inutili le obiezioni proposte dall’uomo e centrate sull’infedeltà coniugale della consorte. Per i Giudici il precario stato psicologico della donna è la prova dell’esistenza di una crisi matrimoniale in atto in epoca antecedente al tradimento ai danni del marito.

I problemi psicologici vissuti dalla donna e frutto della situazione di conflitto col marito rendono secondario e non rilevante il tradimento da lei perpetrato durante il matrimonio. Impossibile perciò addebitarle la separazione. Decisivo il passaggio in Corte d'Appello lì i giudici ribaltano il pronunciamento emesso dal Tribunale e «revocano l'addebito della separazione» a carico della donna. Ciò perché, pur considerando accertata la sua « infedeltà coniugale » ai danni del marito, tale comportamento si è concretizzato «quando era già in atto una profonda frattura del sodalizio coniugale», come testimoniato dalla crisi vissuta dalla donna a seguito del forte conflitto col coniuge. Inutile il ricorso proposto dall'uomo in Cassazione e centrato sulla considerazione che «l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà è circostanza sufficiente a giustificare l' addebito della separazione al coniuge fedifrago». Inutili anche le contestazioni relative al valore attribuito a un referto medico utilizzato in secondo grado come «prova di una crisi matrimoniale» precedente all'infedeltà della donna. Secondo l'uomo è emerso, in sostanza, «solo uno stato di insoddisfazione unilaterale da parte della donna, non ancora sfociato in una crisi matrimoniale». Questa visione viene respinta dai Giudici della Cassazione, i quali, condividendo le valutazioni compiute in Appello, ritengono sia invece emersa «una profonda crisi della donna», crisi certificata anche dalle «sue richieste di supporto ad un Centro di antiviolenza sulle donne nonché a un Servizio di Psicologia di un'azienda ospedaliera proprio per risolvere le situazioni di conflitto con il marito». Per completare il quadro, infine, vengono richiamate «le ammissioni dell'uomo in ordine ad un cambiamento nelle abitudini della moglie negli ultimi tre anni di matrimonio», ammissione che valgono, secondo i Giudici, come «prova logica in ordine alla conoscenza, da parte dell'uomo, del precario stato psicologico della consorte». Tutti questi elementi sono sufficienti, in conclusione, per ritenere provata «l'esistenza di una crisi matrimoniale in atto» in epoca antecedente alla «infedeltà coniugale» della donna.

Presidente Bisogni – Relatore Fidanzia Rilevato - che, per quanto di interesse, con sentenza numero 2786/2019, depositata il 16.12.2019, la Corte d'Appello di Roma, in accoglimento dell'appello proposto da V.A. avverso la sentenza numero 673/2018 del Tribunale di Catania, ha revocato la pronuncia di addebito della separazione pronunciata dal giudice di primo grado, su istanza del marito B.A. , a carico della sig.ra V. , e ciò sul rilievo che, anche a volere ritenere accertata l'infedeltà coniugale di costei, tale comportamento era comunque intervenuto quando era già in atto una profonda frattura del sodalizio coniugale - che avverso la predetta sentenza ha proposto ricorso per cassazione B.A. affidandolo a tre motivi, mentre V.A. ha resistito con controricorso che sono stati ritenuti sussistenti i presupposti ex articolo 380-bis - che il ricorrente ha depositato la memoria ex articolo 380 bis c.p.c Considerato 1. che con il primo motivo il ricorrente ha dedotto la violazione e falsa applicazione dell' articolo 151 c.c. , comma 2, in riferimento all' articolo 143 c.c. , sul rilievo che, da un lato, l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà è circostanza sufficiente a giustificare l'addebito della separazione al coniuge responsabile, presumendosi l'efficacia causale nella determinazione dell'intollerabilità della prosecuzione della convivenza e, dall'altro, l'accertamento dell'anteriorità della crisi coniugale rispetto alla condotta di adulterio deve essere rigoroso 2. che con il secondo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 2697 c.c. , e degli articolo 115 e 116 c.p.c., sul punto dell'onere della prova, sul rilievo che la motivazione della sentenza impugnata aveva fornito una personale e fantasiosa lettura dei fatti del tutto disancorata da ogni elemento probatorio, osservando che l'unica valutazione, processualmente rilevante, degli elementi probatori emergenti in causa era stata effettuata dal giudice di primo grado 3. che con il terzo motivo è stata dedotta la violazione e falsa applicazione dell' articolo 151 c.c. , in riferimento agli articolo 115 e 116 c.p.c. , sul rilievo dell'erronea valutazione da parte della Corte di merito del referto medico della Dott.ssa R. come prova della pregressa crisi matrimoniale, provando tale documento solo uno stato di insoddisfazione unilaterale da parte della V. non ancora sfociato in una crisi matrimoniale 4. che i tre motivi, da esaminarsi unitariamente vertendo tutti sulla valenza probatoria da attribuire alla infedeltà di un coniuge e sulla distribuzione dell'onere della prova, sono manifestamente infondati, nonché inammissibili - che va, preliminarmente osservato che secondo il consolidato orientamento di questa Corte vedi recentemente Cass. numero 3923 del 19/02/2018 vedi anche Cass. numero 2059 del 2012 , grava sulla parte che richieda, per l'inosservanza dell'obbligo di fedeltà, l'addebito della separazione all'altro coniuge l'onere di provare la relativa condotta e la sua efficacia causale nel rendere intollerabile la prosecuzione della convivenza, mentre è onere di chi eccepisce l'inefficacia dei fatti posti a fondamento della domanda, e quindi dell'infedeltà nella determinazione dell'intollerabilità della convivenza, provare le circostanze su cui l'eccezione si fonda, vale a dire l'anteriorità della crisi matrimoniale all'accertata infedeltà - che, nel caso di specie, la Corte d'Appello ha fatto un corretto uso di tali principi, ritenendo all'esito della valutazione degli elementi probatori emergenti in causa profonda crisi della moglie corroborata dalle sue richiesti di supporto ad un Centro di antiviolenza sulle donne nonché al servizio di Psicologia dell'A.P. di … proprio per risolvere le situazioni di conflitto con il marito, ammissioni del marito in ordine ad un cambiamento delle abitudini della moglie negli ultimi tre anni di matrimonio, prova logica in ordine alla conoscenza da parte del B. dello stato psicologico della consorte , che fosse stata provata l'esistenza di una crisi matrimoniale in atto precedente al presunto comportamento di infedeltà coniugale - che tale valutazione in fatto non può essere sindacata in sede di legittimità, se non a norma dell' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5, nella nuova formulazione, come interpretato dalle Sezioni Unite della Cassazione nella sentenza numero 8053/2014 , ovvero in presenza di una motivazione mancante o apparente, o perplessa o assolutamente illogica profilo neppure censurato nel caso di specie - che ne consegue che il ricorrente, con l'apparente deduzione di violazioni di legge, non ha fatto altro che sollecitare inammissibilmente una diversa valutazione degli elementi probatori rispetto a quella operata dalla Corte d'Appello 5. che le spese seguono la soccombenza e sii liquidano come in dispositivo. P.Q.M. Rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente al pagamento delle spese delle spese di lite, che liquida in Euro 4.100,00, di cui Euro 100,00 per spese, oltre spese forfettarie nella misura del 15% ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte del ricorrente dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003, numero 196, articolo 5 2.