Insegnante di sostegno tenta di mettere la testa di un alunno nello scarico del bagno: è abuso dei mezzi di correzione e disciplina?

Deve ritenersi integrato il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina a fronte di un comportamento dell’insegnate che umili, svaluti, denigri o rechi violenza psicologica ad un alunno causandogli pericoli per la salute […] .

La Corte d'Appello di Bologna confermava la pronuncia di primo grado che aveva condannato un' insegnante di sostegno di una scuola elementare , ritenuta colpevole di aver abusato dei mezzi di disciplina nei confronti di un alunno minorenne, per aver tentato, in seguito ad un loro diverbio, di mettergli la testa nello scarico del bagno . Il difensore dell'insegnante ricorre in Cassazione deducendo, tra i vari motivi, l' erronea applicazione della legge penale in quanto la Corte territoriale avrebbe erroneamente ritenuto la configurabilità dell'elemento oggettivo del reato de quo, sebbene la modalità di realizzazione risultassero estranee alla fattispecie incriminatrice. La doglianza è fondata. Nel caso di specie, la pronuncia impugnata avrebbe erroneamente qualificato il fatto, sussumendolo nello schema descrittivo della condotta di abuso dei mezzi di correzione e disciplina ex art. 571 c.p Secondo la S.C., infatti, l' uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito e il reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi in via ordinaria consentiti, del tipo di quelli individuabili, a mero titolo esemplificativo, nell'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, nell'obbligo di condotte riparatorie o nel ricorso a forme di rimprovero non riservate Cass. n. 11777/2020 , n. 3459/2020 . E nell'ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità Cass. n. 34492/2012 . Riguardo ai bambini, quindi, il termine correzione ” va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. Ne consegue che l' eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie prevista dall' art. 571 c.p. , giacchè intanto è ipotizzabile un abuso punibile in maniera attenuata in quanto sia lecito l'uso . Pertanto, deve ritenersi integrato il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina a fronte di un comportamento dell'insegnate che umili, svaluti, denigri o rechi violenza psicologica ad un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentii e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento e consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità Cass. n. 47543/2015 . Nel caso di specie, il fatto oggetto della contestazione rientra, quindi, nello schema descrittivo delle percosse ai sensi dell' art. 581 c.p. e come tale va qualificato.

Presidente Criscuolo – Relatore De Amicis Ritenuto in fatto 1. Con sentenza del 12 giugno 2020 la Corte di appello di Bologna ha confermato la sentenza di primo grado, che dichiarava M.M. , insegnante di sostegno della scuola elementare omissis , colpevole del delitto di cui all' art. 571 c.p. , comma 1, per avere abusato dei mezzi di disciplina nei confronti del minore E.C. , condannandola alla pena di un mese di reclusione, oltre al risarcimento dei danni in favore della parte civile. 2. Nell'interesse della predetta imputata ha proposto ricorso per cassazione il difensore di fiducia, deducendo con un primo motivo l'inosservanza e l'erronea applicazione della legge penale per avere la Corte d'appello ritenuto la configurabilità dell'elemento oggettivo del reato de quo sebbene le modalità di realizzazione della condotta l'atto di mettere la testa di un alunno nel lavandino ovvero nello scarico del bagno della scuola risultassero estranee alla fattispecie incriminatrice, non essendo al riguardo ipotizzabile un abuso di mezzi leciti , in quanto la stessa condotta, così come descritta nell'imputazione, doveva ritenersi di per sé illecita, integrando eventualmente un'altra ipotesi di reato. 2.1. Con un secondo motivo, inoltre, si censurano violazioni di legge e vizi della motivazione là dove la Corte distrettuale, pur a fronte di plurime ed univoche risultanze processuali di segno contrario, ha ritenuto pienamente provato il fatto storico nessuno dei testi, infatti, era presente sul luogo della pretesa consumazione e coloro che, per primi, hanno avuto un contatto visivo con il minore non hanno confermato i fatti in contestazione. Si assume, al riguardo, che dalla ricostruzione fornita dallo stesso minore, con il supporto di una psicoterapeuta, emerge che l'unica eventuale condotta ascrivibile all'imputata possa essere stata, semmai, quella relativa al tentativo di mettere la faccia nel lavandino , senza alcun riferimento ad ulteriori profili fattuali. Analoghe conferme discendono, del resto, dalla testimonianza della maestra G.M. , le cui dichiarazioni hanno escluso la parte più rilevante della condotta in contestazione l'aver messo, cioè, la faccia del bambino nello scarico del bagno della scuola . 2.2. Si pongono in rilievo, infine, le ragioni di doglianza qui di seguito indicate a che anche in relazione all'ulteriore condotta in contestazione è stato pretermesso l'esame di univoche risultanze processuali di segno contrario il minore è infatti l'unico dichiarante diretto e la consulenza tecnica del P.M., oltre alle dichiarazioni dei testi F. e R. , hanno fatto riferimento ad alcuni tratti di problematicità nella personalità del minore b che la ricorrente non è mai stata oggetto di segnalazioni o denunzie in oltre trent'anni d'insegnamento e che in ordine all'unica segnalazione dell'episodio in questione il Dirigente scolastico ne ha disposto l'archiviazione all'esito del procedimento disciplinare e dei relativi accertamenti, per la contraddittorietà delle dichiarazioni rese dalle altre docenti e per l'assenza di riscontri obiettivi alla segnalazione del genitore. 3. Con requisitoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 16 febbraio 2022 il Procuratore generale ha illustrato le sue conclusioni, chiedendo il rigetto del ricorso. 4. Nell'interesse della parte civile M.M. , quale madre esercente la responsabilità genitoriale sul minore E.C. , il difensore, Avv. G.G., ha trasmesso alla Cancelleria di questa Suprema Corte una memoria in data 3 febbraio 2022, ove ha partitamente replicato alle deduzioni svolte nei motivi di ricorso, chiedendone il rigetto con la condanna della ricorrente al risarcimento dei danni e alla rifusione delle spese del grado. 5. Con memoria trasmessa alla Cancelleria di questa Suprema Corte in data 23 febbraio 2022 il difensore dell'imputata, Avv. N.M., ha replicato alle argomentazioni esposte nella requisitoria del Procuratore generale ed ha insistito nell'accoglimento dei motivi del ricorso. Considerato in diritto 1. Il ricorso è fondato e va accolto entro i limiti e per gli effetti qui di seguito esposti e precisati. 2. La sentenza impugnata ha puntualmente richiamato e condiviso la ricostruzione della vicenda storico-fattuale nei termini delineati dal primo Giudice di merito, ponendo in evidenza, sulla base del quadro probatorio emerso all'esito dell'istruzione dibattimentale, le circostanze qui di seguito segnatamente indicate a che il 25 marzo 2013, come riferito dalla madre del minore il giorno successivo, in una comunicazione inviata per posta elettronica al dirigente scolastico dell'istituto frequentato dal figlio, quest'ultimo aveva avuto un diverbio con l'insegnante di sostegno che lo stava accompagnando nel bagno b che nel corso del diverbio l'insegnante aveva stretto al collo il bambino, tentando di spingergli la testa in uno dei lavandini e nel water del bagno c che l'imputata aveva minimizzato l'accaduto nel corso di un successivo colloquio intercorso con l'insegnante G.M.S. e con la madre del minore d che il racconto del minore doveva ritenersi riscontrato dalle dichiarazioni della teste G. , là dove costei aveva dichiarato che il minore si era allontanato dall'aula assieme all'imputata e che, all'atto di rientrarvi, sembrava spaventato , aveva gli occhi lucidi e presentava un arrossamento nella parte posteriore del collo e che ulteriori elementi di conferma rispetto a quanto narrato dal minore dovevano desumersi dall'esito della consulenza tecnica del P.M., in relazione al fatto che il minore, pur iperattivo e gravato da un importante deficit d'attenzione, doveva considerarsi pienamente capace di percepire la realtà e di riferirla in maniera corretta f che il racconto del minore, per come vagliato dalla predetta consulenza tecnica, era del tutto sovrapponibile alla versione offerta dalla madre un anno prima, nell'immediatezza del fatto g che in relazione alla circostanza dell'arrossamento sul collo del minore alcuna ragionevole spiegazione alternativa era peraltro emersa dalle risultanze processuali h che altra testimone R. non ricordava la presenza del segno sul collo sol perché aveva serbato un ricordo, nel suo insieme, non chiaro di quanto accaduto in quella giornata. Nell'esporre le ragioni giustificative addotte a sostegno del vaglio di piena credibilità della narrazione proveniente dal minore, la Corte distrettuale ne ha illustrato al contempo i profili di riscontro estrinseco, ravvisandoli in un complesso di elementi coerentemente esposti, ed in particolare negli esiti della richiamata consulenza tecnica e nelle dichiarazioni rese dalla teste G. , il cui contenuto, peraltro, consente - avuto riguardo alla portata del riscontro offerto dalla documentazione allegata all'atto di ricorso in ossequio al principio dell'autosufficienza - di circoscrivere l'ambito di estensione della condotta al solo fatto di aver spinto la testa del minore nel lavandino del bagno. Dalla complessiva disamina delle richiamate emergenze probatorie, dunque, i Giudici di merito hanno motivatamente desunto e valorizzato, sulla base di argomentazioni immuni da vizi logico-giuridici in questa Sede rilevabili, il correlativo dato inferenziale secondo cui qualcosa di traumatico, lungo l'arco temporale dell'allontanamento dall'aula, doveva in effetti essere accaduto in danno del minore, con il logico corollario che l'arrossamento sul collo si era verificato proprio nella fase temporale in cui egli era uscito dall'aula accompagnato dall'insegnante, avuto altresì riguardo alla circostanza che la stessa imputata aveva ammesso di aver seguito il minore nel bagno e di aver avuto con lui una discussione per motivi disciplinari. Confutata, sulla base di congrue argomentazioni, la diversa ricostruzione del fatto prospettata dall'imputata, la sentenza impugnata ha correttamente ritenuto irrilevanti le circostanze relative alla regolarità della condotta professionale da lei tenuta prima e dopo il fatto in contestazione, sì come logicamente ricondotto ad una momentanea perdita di controllo a fronte di un minore il cui comportamento era comunque di difficile gestione, del tutto irrilevante dovendosi ritenere, in questa Sede, il fatto che il procedimento amministrativo nei suoi confronti instaurato sia stato poi archiviato. Nel ritenere esclusa, infine, la ricorrenza di una lesione personale, la Corte distrettuale ha osservato che, in relazione all'insieme delle circostanze oggettive e soggettive del caso in esame, le modalità dell'aggressione fisica portata al minore dovevano considerarsi idonee a determinare il pericolo di un disturbo anche in epoca successiva all'evento traumatico. 3. Ciò posto, deve rilevarsi come la sentenza impugnata abbia erroneamente qualificato il fatto oggetto della regiudicanda, sussumendolo nello schema descrittivo della condotta di abuso dei mezzi di correzione e disciplina ex art. 571 c.p. , i cui elementi ricostruttivi, secondo quanto emerso dalle richiamate risultanze dell'istruzione probatoria, hanno evidenziato, di contro, la realizzazione di una condotta posta in essere con modalità connotate da forme di aggressione fisica e, come tali, da ritenere del tutto estranee all'esercizio lecito del potere educativo. 3.1. Secondo una linea interpretativa ormai da tempo affermatasi nella giurisprudenza di questa Suprema Corte da ultimo v. Sez. 6, n. 11777 del 21/01/2020, P.P., Rv. 278744 Sez. 6, n. 3459 del 19 novembre 2020, dep. 2021, T., non mass. , l'uso della violenza per fini correttivi o educativi non è mai consentito e il reato di abuso dei mezzi di correzione e di disciplina presuppone l'uso non appropriato di metodi o comportamenti correttivi in via ordinaria consentiti, del tipo di quelli individuabili, a mero titolo esemplificativo, nell'esclusione temporanea dalle attività ludiche o didattiche, nell'obbligo di condotte riparatorie o nel ricorso a forme di rimprovero non riservate. Nell'ambito scolastico, infatti, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità Sez. 6, n. 34492 del 14/06/2012, V., Rv. 253654 . Entro tale prospettiva, in particolare, questa Corte Sez. 6, n. 4904 del 18/03/1996, Cambria, Rv. 205033 Sez. 5, n. 10841 del 09/05/1986, Giorgini, Rv. 173956 Sez. 1, n. 3827 del 19/01/1972, Russo, Rv. 121164 Sez. 1, n. 2876 del 11/12/1970, dep. 1971, Campagnoni, Rv. 117302 ha affermato il principio secondo cui, riguardo ai bambini, il termine correzione va assunto come sinonimo di educazione, con riferimento ai connotati intrinsecamente conformativi di ogni processo educativo. Non può ritenersi tale, dunque, l'uso della violenza finalizzato a scopi educativi ciò sia per il primato che l'ordinamento attribuisce alla dignità della persona, anche del minore, ormai soggetto titolare di diritti e non più, come in passato, semplice oggetto di protezione se non addirittura di disposizione da parte degli adulti sia perché non può perseguirsi, quale meta educativa, un risultato di armonico sviluppo di personalità, sensibile ai valori di pace, di tolleranza, di congivenza utilizzando un mezzo violento che tali fini contraddice. Ne consegue che l'eccesso di mezzi di correzione violenti non rientra nella fattispecie prevista dall' art. 571 c.p. , giacché intanto è ipotizzabile un abuso punibile in maniera attenuata in quanto sia lecito l'uso. Deve, pertanto, ritenersi integrato il reato di abuso dei mezzi di correzione o di disciplina a fronte di un comportamento dell'insegnante che umili, svaluti, denigri o rechi violenza psicologica ad un alunno causandogli pericoli per la salute, atteso che, in ambito scolastico, il potere educativo o disciplinare deve sempre essere esercitato con mezzi consentiti e proporzionati alla gravità del comportamento deviante del minore, senza superare i limiti previsti dall'ordinamento o consistere in trattamenti afflittivi dell'altrui personalità Sez. 5, n. 47543 del 16/07/2015, G., Rv. 265496 . Difetta, viceversa, l'elemento materiale del reato nell'ipotesi in cui si faccia ricorso a mezzi di per sé illeciti o contrastanti con il fine educativo, atteso che è proprio l'eccesso di mezzi giuridicamente leciti che può trasformare l'uso in abuso, avendo il legislatore delineato i tratti identificativi della condotta sulla base di un modello di incriminazione che essenzialmente valorizza la precondizione della liceità del mezzo impiegato. 3.2. Presupposto del reato di cui all' art. 571 c.p. , è, in altri termini, un uso immoderato di mezzi per loro natura leciti, e tali non possono di certo ritenersi le percosse o comportamenti violenti, nè l'uso di un linguaggio affatto educativo e correttivo, ovvero le limitazioni della libertà personale le più recenti acquisizioni della cultura pedagogica hanno consentito infatti di superare quelle tradizionali concezioni che ammettevano la liceità dell'uso della violenza, fisica o psichica, quale mezzo correttivo e disciplinare, rifiutandosi di ammettere che l'ordinamento penale possa contemplare una disposizione idonea a legittimare il ricorso a forme di violenza, sia pure per finalità correttive. Qualora il mezzo adoperato non sia consentito, o venga utilizzato con modalità non ammesse, non è applicabile il disposto di cui all' art. 571 c.p. , ma vengono in considerazione, a seconda delle peculiari circostanze del caso concreto, altre norme incriminatrici maltrattamenti, percosse, lesioni, omicidio . Deve allora escludersi dal perimetro applicativo della fattispecie incriminatrice in esame qualunque forma di violenza, fisica o psichica, in ragione del primato della dignità della persona v., in casi di ripetuto ricorso alla violenza, sia psicologica che fisica, inflitta per finalità educative, Sez. 6, n. 53425 del 22/10/2014, B., Rv. 262336 Sez. 6, n. 11956 del 15/02/2017, B., Rv. 269654 Sez. 3, n. 17810 del 06/11/2018, dep. 2019, B., Rv. 275701 , dovendosi tener conto, in particolare, della linea evolutiva ormai irreversibilmente tracciata in materia di educazione del minore a seguito del riconoscimento dei diritti del fanciullo da parte della Convenzione dell'ONU sui diritti dell'infanzia e dell'adolescenza Convention on the Rigths of the Child - CRC , approvata dall'Assemblea Generale delle Nazioni Unite il 20 novembre 1989 e ratificata dall'Italia con L. 27 marzo 1991, n. 176 . Dalla ratio e dal contenuto delle relative norme convenzionali si desume agevolmente il principio secondo cui, ai fini della determinazione del c.d. jus corrigendi, l'uso di qualsiasi forma di violenza o vessazione non può più essere considerato come strumento educativo ed è riconducibile, invece, al delitto di percosse o lesioni personali v., in particolare, gli artt. 28 e 29 sul diritto del fanciullo all'educazione e sull'obbligo degli Stati parti di adottare ogni adeguato provvedimento per vigilare affinché la disciplina scolastica sia applicata in maniera compatibile con la dignità del fanciullo e in maniera da non nuocere alle libertà fisiche o morali delle persone . Nè, in senso contrario, può richiamarsi una isolata, e non condivisibile, pronuncia di questa Corte Sez. 6, n. 9954 del 03/02/2016, M., Rv. 266434 , che, sia pure in relazione ad una peculiare vicenda storico-fattuale, ha affermato il principio secondo cui integra il reato de quo il comportamento dell'insegnante che faccia ricorso a qualunque forma di violenza, fisica o morale, ancorché minima ed orientata a scopi educativi. Invero, si è dianzi osservato come la progressiva evoluzione dell'elaborazione giurisprudenziale di questa Suprema Corte sia ormai da tempo decisamente orientata nel senso di escludere il reato di abuso dei mezzi di correzione nel caso di atti di violenza fisica commessi dall'insegnante sull'alunno, giacché l'abuso dei mezzi di cui all'ipotesi delittuosa prevista dall'art. 571 cit. presuppone che si tratti di mezzi consentiti, mentre gli ordinamenti scolastici escludono, in maniera assoluta, le punizioni consistenti in atti di violenza fisica Sez. 1, n. 2876 del 11/12/1970, dep. 1971, Campagnoni, cit. . Al riguardo giova rammentare, del resto, che ancor prima di tale decisione si è affermato con chiarezza il principio secondo cui, poiché l'ordinamento scolastico vieta assolutamente agli insegnanti di usare qualunque mezzo di violenza fisica sugli alunni, il fatto dell'insegnante che percuota uno scolaro non può configurarsi come abuso di mezzi di correzione o disciplina ai sensi dell' art. 571 c.p. , non essendo ovviamente concepibile l'abuso di mezzi dei quali non sia consentito in alcun modo l'uso. Lo stesso comportamento deve pertanto ritenersi punibile ai sensi dell' art. 581 c.p. , rispetto al quale non assumono rilievo nè il pericolo di una malattia richiesto invece dall'art. 571 , nè il motivo determinante dell'azione l'eventuale intenzione correttiva può essere valutata come attenuante o come elemento idoneo ad orientare il giudice nella individuazione della pena Sez. 2, n. 958 del 25/05/1965, Cultrera, Rv. 099842 . 4. Sulla base delle su esposte considerazioni, conclusivamente, il fatto oggetto della contestazione rientra nello schema descrittivo delle percosse ai sensi dell' art. 581 c.p. , e come tale va qualificato per quanto di rilievo in questa Sede, con il conseguente annullamento senza rinvio della sentenza impugnata poiché, in difetto di querela, l'azione penale non poteva essere iniziata. Ne discende, altresì, quale logico corollario, la statuizione di revoca delle statuizioni civili. P.Q.M. Qualificato il fatto come percosse ai sensi dell 'art. 581 c.p ., annulla senza rinvio la sentenza impugnata perché l'azione penale non poteva essere iniziata per mancanza di querela. Revoca le statuizioni civili.