Inutile l’azione giudiziaria proposta dall’uomo. Confermato il suo obbligo di versare ogni mese 900 euro alla ex consorte. Decisiva la valutazione della condizione reddituale dell’ex moglie a confronto con la situazione patrimoniale dell’uomo. E in questa ottica vanno tenute presenti anche l’età della donna e il ruolo da lei svolto in famiglia, occupandosi dei figli e rinunciando alle possibili aspettative professionali.
Non bastano le accertate proprietà immobiliari dell'ex moglie a mettere in discussione l'assegno divorzile che deve versarle l'ex marito. Inutili le osservazioni proposte dall'uomo, una volta acclarate la sua evidente posizione di forza, dal punto di vista economico, e le logiche difficoltà della donna – che ha oltre 70 anni di età – ad approcciare il mercato del lavoro. Chiaro il quadro tracciato in Appello i giudici di secondo grado respingono la richiesta avanzata dall'uomo e mirata alla «riduzione dell'assegno divorzile di 900 euro» riconosciuto all'ex moglie e «dell'importo – 850 euro – del contributo di mantenimento in favore del figlio disabile», contributo a cui si aggiunge anche «il 50 per cento delle spese straordinarie di natura sanitaria». In Cassazione, però, il legale che rappresenta l'uomo sostiene siano eccessivi i contributi riconosciuto all'ex moglie e al figlio, che vive con lei, del suo cliente. E questa osservazione viene poggiata soprattutto sul fatto che «la donna è proprietaria esclusiva della casa in cui vive con il figlio, percepisce una pensione di circa 600 euro mensili, è proprietaria di un appartamento e cantina, nonché comproprietaria di due terreni». A completare il quadro, infine, il legale sottolinea che «il figlio percepisce una pensione di invalidità di 280 euro mensili». Per il legale è evidente che «l' obbligo posto a carico» del suo cliente «con il cumulo dei due assegni che confluiscono nello stesso nucleo familiare» è «palesemente sproporzionato». Dalla Cassazione però arriva una secca replica alle obiezioni del legale l' assegno divorzile riconosciuto alla donna è legittimato dalla «sproporzione economico-patrimoniale» tra i due ex coniugi. In particolare, viene sottolineato che «l'ex marito ha entrate mensili pari a 4mila e 500 euro ed è proprietario della casa in cui vive», e viene aggiunto che la posizione di forza, dal punto di vista economico, dell'uomo «è riconducibile alle scelte di conduzione familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali dell'ex moglie, che si era occupata della famiglia e dei tre figli, e in particolare di quello affetto da disabilità psichica mentre il padre non si è più curato di lui». A depotenziare gli elementi messi sul tavolo dall'uomo e mirati a mettere in discussione l'assegno divorzile sono sufficienti alcuni fondamentali dettagli, ossia, «la condizione reddituale dell' ex moglie a confronto con la situazione patrimoniale dell'uomo l'età – 74 anni – e la condotta complessiva dell'ex moglie, valutata in considerazione delle concrete possibilità ed offerte di lavoro esistenti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale il ruolo da lei svolto a livello endofamiliare la durata della convivenza matrimoniale – quasi quarant'anni – fino all'allontanamento dalla casa familiare dell'ex marito, al quale è stata addebitata la separazione».
Presidente Bisogni – Relatore Parise Ragioni della decisione 1. Il ricorrente T.M. propone ricorso per cassazione, affidato a un motivo, avverso la sentenza in epigrafe indicata della Corte di Appello di Roma con la quale è stato rigettato l'appello proposto dall'odierno ricorrente diretto ad ottenere la riduzione dell'importo dell'assegno divorzile di Euro 900,00 in favore dell'ex moglie P.M. e dell'importo del contributo di mantenimento di Euro 850,00 in favore del figlio A. , oltre al 50% delle spese straordinarie di natura sanitaria, in riforma di quanto così statuito dal Tribunale di Roma con la sentenza dichiarativa della cessazione degli effetti civili del matrimonio. Resiste con controricorso P.M. P.M. . 2. Il ricorso è stato assegnato all'adunanza in camera di consiglio non partecipata del 10 marzo 2022 ai sensi dell'articolo 380 bis c.p.c La controricorrente ha depositato memoria illustrativa. 3. Con unico motivo il ricorrente lamenta la violazione falsa applicazione, ex articolo 360 c.p.c. numero 3, dell'articolo 5, comma 6, della Legge 898/1970. Il ricorrente deduce che la Corte di merito non ha tenuto conto di tutti i parametri imposti dalla norma e vincolanti, in violazione del principio di proporzionalità ed adeguatezza del quantum dovuto all'ex moglie e al figlio che vive con lei. In particolare rimarca che la P. è proprietaria esclusiva della casa in cui vive con il figlio A. , percepisce una pensione di circa Euro600,00 mensili, è proprietaria di un appartamento e cantina, nonché comproprietaria di due terreni siti nel Comune di G Rileva inoltre che anche il figlio con lei convivente percepisce una pensione di invalidità di Euro 280,00 mensili. A parere del ricorrente, l'obbligo posto a suo carico, con il cumulo dei due assegni che confluiscono nello stesso nucleo familiare, è palesemente sproporzionato rispetto alla sintesi degli indici imposti dalla legge. 4. Il ricorso è inammissibile. 4.1. Secondo l'orientamento di questa Corte che il Collegio condivide, è inammissibile il ricorso per cassazione allorquando la procura, apposta su foglio separato e materialmente congiunto al ricorso ai sensi dell' articolo 83 c.p.c. , comma 2, contenga espressioni incompatibili con la specialità richiesta ai sensi dell' articolo 365 c.p.c. e dirette, piuttosto, ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali Cass.28146/2018 Cass.16040/2020 Cass.905/2021 . Nel caso di specie, al ricorso per cassazione è allegato separato atto di delega e procura alle liti , materialmente spillato, in cui non è dato rinvenire alcun riferimento alla sentenza impugnata e al giudizio per cassazione, ma ad attività proprie di altri giudizi e fasi processuali chiamata di terzi nel processo, domande riconvenzionali, richiesta di procedimenti d'urgenza e via dicendo . 4.2. Sotto ulteriore profilo, il ricorso è inammissibile perché l'unico mezzo è, in realtà, diretto a sollecitare impropriamente il riesame del merito, tramite l'apparente denuncia del vizio di violazione di legge. Nel caso di specie, la Corte territoriale, con adeguata motivazione Cass. SU.8053/2014 , ha ritenuto, richiamando i principi affermati dalle Sezioni Unite di questa Corte con la sentenza numero 18287/2018, che la rilevata sproporzione economico-patrimoniale tra le parti l'ex marito ha entrate mensili di Euro4.500 ed è proprietario della casa in cui vive fosse riconducibile alle scelte di conduzione familiare adottate e condivise in costanza di matrimonio con il sacrificio delle aspettative professionali dell'ex moglie, che si era occupata della famiglia e dei tre figli, e in particolare di A. , affetto da disabilità psichica, mentre il padre non si è più curato di lui. La Corte di merito ha in dettaglio esaminato pag.numero 6, 7 e 8 sentenza i fatti di rilevanza, e il convincimento espresso è stato fondato su un accertamento di fatto insindacabile in sede di legittimità, al di fuori delle ipotesi, non denunciate in ricorso, di cui all' articolo 360 c.p.c. , comma 1, numero 5. La Corte d'appello si è attenuta ai principi di diritto precisati dalle Sezioni. Unite di questa Corte sentenza numero 18287/2018 e ha dato conto degli elementi allegati dall'ex marito a sostegno della richiesta di non debenza dell'assegno divorzile, valutando tutte le circostanze del caso concreto condizione reddituale dell'ex moglie come dimostrata in causa, raffronto con la situazione patrimoniale del ricorrente, età 74 e condotta complessiva dell'ex moglie, valutata in considerazione delle concrete possibilità ed offerte di lavoro esistenti al momento della disgregazione del vincolo matrimoniale, ruolo svolto dalla stessa a livello endofamiliare e durata della convivenza matrimoniale 39 anni fino all'allontanamento dalla casa familiare dell'ex marito, a cui veniva addebitata la separazione dei coniugi pronunciata due anni dopo . Per contro il ricorrente, sotto l'apparente denuncia di violazione di legge, sollecita, inammissibilmente, il riesame delle risultanze probatorie e del merito. 5. Le spese di lite del presente giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come in dispositivo. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13, comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte della ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma del comma 1-bis dello stesso articolo 13, ove dovuto. Va disposto che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. numero 30 giugno 2003 numero 196, articolo 52 . P.Q.M. La Corte dichiara inammissibile il ricorso e condanna il ricorrente alla rifusione delle spese del presente giudizio, liquidate in Euro 4.100,00, di cui Euro100,00 per esborsi, oltre rimborso spese generali 15% ed accessori come per legge. Ai sensi del D.P.R. numero 115 del 2002, articolo 13 , comma 1-quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso per cassazione, a norma dello stesso articolo 13, comma 1-bis, ove dovuto. Dispone che in caso di diffusione della presente ordinanza siano omesse le generalità delle parti e dei soggetti in essa menzionati, a norma del D.Lgs. 30 giugno 2003 numero 196, articolo 5 2.